CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/09/2018 (Ud. 19/06/2018), Sentenza n.40465
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
DI MARTINO GIUSEPPE nato a VALLE CASTELLANA il 10/09/1962;
avverso la sentenza del 05/10/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Giuseppina FODARONI: "Annullamento senza rinvio".
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza di patteggiamento del 5 ottobre 2017 applicava a Giuseppe Di Martino la pena di € 2.000,00 di ammenda, con pena sospesa, relativamente al reato di cui agli art. 142 e 146 del d. lgs. 42/2004, perché [ … ] effettuava un taglio boschivo in assenza della prescritta autorizzazione, sull’area contraddistinta al Catasto terreni del Comune di Valle Castellana, al foglio di mappa n. 42, p. 143, su una superficie di bosco di circa 150 mq. Accertato il 9 aprile 2016.
2. Il Procuratore Generale, presso la Corte di appello di Ancona, ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge, pena illegale.
La pena per il reato contestato, prevista dall’art. 181, comma 1, d. lgs. 42/2004, è sia pecuniaria e sia detentiva, mentre il giudice ha applicato la sola pena pecuniaria.
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale, Giuseppina Fodaroni, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta fondato, in quanto la disposizione dell’art. 181, comma 1, d. lgs. 42/2004 rinvia per il trattamento sanzionatorio all’art. 44, comma 1, lettera C), d. P.R. 380/2001 che prevede sia la pena pecuniaria e sia quella detentiva.
Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che applica una pena illegale (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015 – dep. 30/03/2015, P.G. in proc. B, Rv. 26294301).
Conseguentemente la sentenza deve annullarsi senza rinvio per trattamento sanzionatorio illegale (solo la pena pecuniaria, invece della pena prevista dalla norma: detentiva e pecuniaria), disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19/06/2018