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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 16495 | Data di udienza: 27 Febbraio 2013

* DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione autorimesse pertinenziali – Fattispecie: parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare – Art. 9, c.5, L. n.122/1989 – Art. 10 d.L. n.5/2012.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2013
Numero: 16495
Data di udienza: 27 Febbraio 2013
Presidente: Teresi
Estensore: Gentile


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione autorimesse pertinenziali – Fattispecie: parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare – Art. 9, c.5, L. n.122/1989 – Art. 10 d.L. n.5/2012.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 11 Aprile 2013 (Cc. 27/02/2013) Sentenza n. 16495

DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione autorimesse pertinenziali – Fattispecie: parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare – Art. 9, c.5, L. n.122/1989 – Art. 10 d.L. n.5/2012.
 
La disciplina legislativa contenuta nell’art. 9, comma 5, L. n.122/1989, come modificato dall’art. 10 d.L. n.5/2012, consente esclusivamente di trasferire – in epoca successiva alla realizzazione dell’autorimessa – la proprietà del parcheggio con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune; il tutto in deroga alla originaria destinazione del parcheggio ad unità immobiliare già individuata nel titolo edilizio che aveva legittimato la costruzione. Detta norma, tuttavia, non consente sin dall’inizio la realizzazione del parcheggio senza preventiva individuazione nel titolo edilizio del fabbricato cui l’autorimessa asservita. Nella specie, consegue che – mancando, all’epoca della presentazione della d.i.a. attinente al cosiddetto primo livello delle autorimesse, l’individuazione delle abitazioni servite – detta d.i.a. non costituiva valido titolo per la realizzazione delle autorimesse, essendo necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.
 
(conferma ordinanza del Tribunale di Grosseto emessa 11/04/2012) Pres. Teresi, Est. Gentile, Ric. Russo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 11 Aprile 2013 (Cc. 27/02/2013) Sentenza n. 16495

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
 
Composta da:
 
Alfredo Teresi – Presidente 
Mario Gentile – Consigliere Relatore
Luigi Marini – Consigliere
Chiara Graziosi – Consigliere
Alessandro Maria Andronio – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Russo Giovanni, nato il 29/09/1976.
avverso l’ordinanza del Tribunale di Grosseto 
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito l’avv. Fiore Marochetti, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza emessa l’11/04/2012 – provvedendo sull’appello, ex art. 322 bis cod. proc. peny proposto nell’interesse di Giovanni Russo, avverso l’ordinanza del Gip sede, in data 17/02/2012 con la quale veniva respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo, come già disposto in atti – dichiarava inammissibile l’appello per la sussistenza del giudicato cautelare; ovvero in via subordinata respingeva il gravame.
 
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
 
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a) che, a seguito della modifica legislativa della norma di cui all’art. 9, comma 5 L. 122/1989, introdotto dall’art. 10 d.L. 05/2012, la nozione di pertinenzialità del parcheggio era stata estesa a qualunque immobile ubicato nel Comune interessato, anche se l’individuazione di detto immobile veniva effettuato dopo la realizzazione a mezzo di semplice d.i.a.
b) che, comunque, la decisione impugnata era priva di motivazione, costituendo quella espressa solo motivazione apparente.
 
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1.Il ricorso è infondato nei termini di cui in motivazione.
 
1.1. Il Gip del Tribunale di Grosseto, con provvedimento in data 23/02/2009 (previa convalida del sequestro operato dalla Polizia Municipale di Monte Argentario il 17/02/2009) disponeva il sequestro preventivo del primo e del secondo livello di autorimesse di proprietà della società Edilrosi srl, di cui Giovanni Russo era il rappresentante legale, autorimesse ubicate nella frazione di Porto Ercole del Comune di Monte Argentario.
 
Il Gip, con ordinanza in data in data 17/02/2010, da un lato disponeva il dissequestro e la restituzione del cosiddetto secondo livello di autorimesse; dall’altro respingeva la richiesta di dissequestro delle autorimesse site al primo livello, sussistendo sia il fumus commissi delicti che le esigenze cautelari.
 
1.2.Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 17/03/2010 respingeva l’appello proposto da Giovanni Russo avverso la predetta ordinanza del Gip del 17/02/2010, osservando, fra l’altro, che la procedure della d.i.a. adottata per la realizzazione delle autorimesse in esame non costituiva titolo abilitativo valido.
 
Invero, nella fattispecie, mancava il requisito della pertinenzialità poiché le autorimesse si presentavano come opere a sé stanti, rispetto alle quali non erano state individuate le abitazioni servite (vedi pag. 1 ordinanza impugnata).
 
1.3. L’Interessato (Russo Giovanni) con istanza presentata in data 18/01/2012, chiedeva nuovamente la revoca del sequestro preventivo inerente alle autorimesse ubicate al primo livello.
 
1.4. Il Gip, con ordinanza del 07/02/2012, respingeva la richiesta di revoca del sequestro.
 
1.5. Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza in data 11/04/2012 dichiarava inammissibile /o comunque rigettava l’appello proposto da Giovanni Russo, assumendo nella sostanza che non era mutato il quadro probatorio sia quanto al fumus commissi delicti sia quanto al periculum in mora. In particolare mancava la preventiva indicazione del fabbricato servito; il che costituiva condizione essenziale per la ravvisabilità del vincolo di pertinenzialità (vedi ordinanza impugnata pagg. 2, 3).
 
1.6. Russo Giovanni proponeva l’attuale ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza dell’11/04/2012, deducendo articolate censure (come già riportate al punto 2 della narrativa).
 
2.Tanto premesso sugli elementi essenziali della fattispecie in esame, va rilevato che è infondato l’assunto difensivo principale secondo cui – a seguito della modifica normativa dell’art. 9, comma 5, L. 122/1989, introdotta dall’art. 10 d.L. n. 5/2012 – la nozione di pertinenzialità era estesa, sin dall’inizio del procedimento autorizzativo, a qualunque immobile sussistente nel comune interessato.
 
All’uopo si osserva – come si evince in modo univoco dall’esame delle citate norme (art. 9, comma 5, L. 122/1989, come modificato dall’art. 10 d.L. 5/2012) – che la predetta disciplina legislativa consente esclusivamente di trasferire – in epoca successiva alla realizzazione dell’autorimessa – la proprietà del parcheggio con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune; il tutto in deroga alla originaria destinazione del parcheggio ad unità immobiliare già individuata nel titolo edilizio che aveva legittimato la costruzione. Detta norma, tuttavia, non consente sin dall’inizio la realizzazione del parcheggio senza preventiva individuazione nel titolo edilizio del fabbricato cui l’autorimessa asservita.
 
Consegue che – mancando, all’epoca della presentazione della d.i.a. attinente al cosiddetto primo livello delle autorimesse, la individuazione delle abitazioni servite – detta d.i.a. non costituiva valido titolo per la realizzazione delle autorimesse, essendo necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.
 
3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Giovanni Russo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 27 febbraio 2013.
 

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