BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati paesaggistici – Vincolo boschivo – Art. 181, c.1, d.lgs. n. 42/2004 – BOSCO – Aarea boschiva – Taglio non colturale di una serie di piante – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concessione della messa alla prova – Presupposti e prestazione di condotte – Art. 168-bis cod. pen.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2026
Numero: 25825
Data di udienza: 8 Luglio 2026
Presidente: DI STASI
Estensore: CORBETTA
Premassima
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati paesaggistici – Vincolo boschivo – Art. 181, c.1, d.lgs. n. 42/2004 – BOSCO – Aarea boschiva – Taglio non colturale di una serie di piante – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concessione della messa alla prova – Presupposti e prestazione di condotte – Art. 168-bis cod. pen.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 10 luglio 2026 (ud. 08/07/2026), Sentenza n. 25825
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati paesaggistici – Vincolo boschivo – Art. 181, c.1, d.lgs. n. 42/2004 – BOSCO – Aarea boschiva – Taglio non colturale di una serie di piante – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Concessione della messa alla prova – Presupposti e prestazione di condotte – Art. 168-bis cod. pen.
Ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen., la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative: ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, alla prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, al risarcimento del danno dallo stesso cagionato, elemento indefettibile e non altrimenti surrogabile per la concessione della messa alla prova. Invero, le prescrizioni dell’affidamento dell’imputato al servizio sociale e della prestazione di lavoro di pubblica utilità sono previste espressamente dalla legge come “cumulative” e non come “alternative” rispetto alla prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: il secondo periodo del secondo comma dell’art. 168-bis cod. pen. stabilisce che la messa alla prova comporta «altresì» l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, mentre il terzo comma del medesimo art. 168-bis cod. pen. subordina «inoltre» la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Nei reati ambientali o paesaggistici, il giudice non può limitarsi a imporre prescrizioni generiche o meramente pecuniarie, ma deve necessariamente prevedere condotte specifiche dirette al ripristino dello stato dei luoghi o alla mitigazione del danno ambientale, la cui mancata previsione vizia l’ordinanza di ammissione e la successiva sentenza di estinzione del reato. Fattispecie: taglio non colturale di una serie di piante, l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato ben sarebbe possibile, ad esempio, attraverso il ripristino forestale ovvero l’attuazione di interventi di rinaturalizzazione, ferma restando, ovviamente, l’individuazione, da parte del giudice, delle prescrizioni in concreto più idonee ed efficaci al ripristino, per quanto possibile, dell’area boschiva.
(Annulla senza rinvio sentenza del 27/04/2026 – G.U.P. del TRIBUNALE DI FIRENZE) Pres. DI STASI, Rel. CORBETTA, Ric. P.G. nel proc. Paluca
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 10 luglio 2026 (ud. 08/07/2026), Sentenza n. 25825SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze
nel procedimento penale a carico di
Paluca, nato a Kukes (Albania) il ../../….;
avverso la sentenza del 27/04/2026 del G.U.P. DEL TRIBUNALE DI FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pi ocuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Paluca in ordine al reato ex art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 perché estinto per esito positivo della messa alla prova.
2. Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione.
Dopo aver evidenziato la legittimazione del Procuratore Generale a impugnare, con ricorso per cassazione, l’ordinanza di ammissione alla prova che, come nella specie, non gli sia stata ritualmente comunicata, unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova, lamenta il ricorrente la violazione di legge in relazione agli artt. 168-bis, comma 2, cod. pen., 464, comma 4, lett. b), 464 quater, 464 quinquies, comma 1, cod. proc. pen.
Rappresenta il ricorrente che non solo, dalla sentenza impugnata, non risulta che l’imputato abbia intrapreso alcuna iniziativa per eliminare o, quantomeno, mitigare le conseguenze dannose della condotta – quali, ad esempio, il ripristino forestale, interventi di rinaturalizzazione ecc.) – ma nemmeno una tale condotta – la quale deve essere imposta, in via cumulativa, con il lavoro di pubblica utilità – è stata prescritta con l’ordinanza ammissiva, la quale, nel definire il contenuto del programma di trattamento, ha semplicemente imposto all’imputato il pagamento di 100 euro agli “Amici della terra”, oltre alla prestazione di 78 ore di manutenzione e pulizia presso la sede della cooperativa sociale Intrecci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile e fondato.
2. Preliminarmente, come correttamente indicato dal ricorrente, si rammenta che il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di
ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest’ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Pmt, Rv. 284273 – 01).
Nella specie, il Procuratore generale ha documentato di non aver ricevuto comunicazione dell’ordinanza di ammissione alla prova, né la difesa dell’imputato ha fornito elementi per smentire tale circostanza.
3. Ciò posto, il ricorso, che contesta la legittimità del provvedimento di ammissione alla prova, deducendo che lo stesso ha omesso di disporre le prescrizioni concernenti la eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, in violazione di quanto stabilito dall’art. 168-bis cod. pen., è fondato.
4. Va innanzitutto osservato che il provvedimento di ammissione alla prova di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen. deve contenere necessariamente la prescrizione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.
4.1. La conclusione indicata è puntualmente inferibile dal dato letterale dell’art. 168-bis cod. pen., il cui comma 2 prevede: «La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’inosservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali».
Il medesimo art. 168-bis cod. pen., nel terzo comma, primo periodo, dispone: «La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità»; nei successivi periodi, si indicano contenuto e modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Dal combinato disposto delle disposizioni appena evocate si evince come, per il legislatore, «la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato» è elemento indefettibile e non altrimenti surrogabile per la concessione della messa alla prova.
Invero, le prescrizioni dell’affidamento dell’imputato al servizio sociale e della prestazione di lavoro di pubblica utilità sono previste espressamente dalla legge come “cumulative” e non come “alternative” rispetto alla prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: il secondo periodo del secondo comma dell’art. 168-bis cod. pen. stabilisce che la messa alla prova comporta «altresì» l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, mentre il terzo comma del medesimo art. 168-bis cod. pen. subordina «inoltre» la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
4.2. Tale interpretazione trova conferma nella disciplina processuale.
L’art. 464-bis cod. proc. pen., al comma 4, stabilisce che il programma di trattamento allegato all’istanza di messa alla prova «in ogni caso prevede: […] b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale; […]».
L’art. 464-quinquies cod. proc. pen., al comma 1, dispone: «Nell’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti debbono essere adempiuti […]». Anche secondo le norme appena richiamate, la prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato resta distinta rispetto all’affidamento al servizio sociale ed alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ed è condizione necessaria ai fini dell’ammissione alla prova e al buon esito della stessa.
4.3. Nel senso dell’indefettibilità della prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, o della relativa prescrizione, quale presupposto per l’ammissione alla prova, risulta già orientata la giurisprudenza.
Si è infatti affermato, con riferimento al reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 156 del 2006, che la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell’ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. (Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Pg, Rv. 284247 – 01). Allo stesso modo, in relazione ai reati in materia edilizia, si è affermato che la corretta applicazione, da parte del giudice, sia della sospensione del processo con messa alla prova sia della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 464-septies cod. proc. pen., passa, doverosamente, per la preventiva verifica della avvenuta effettuazione, da parte dell’imputato, di condotte atte a ripristinare l’assetto urbanistico violato con l’abuso, o mediante la sua piena e integrale demolizione ovvero mediante la sua riconduzione, ove possibile, alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo (e dunque non condizionabile all’esecuzione di futuri interventi) titolo abilitativo in sanatoria (così Sez. 3, n. 36822 del 4/09/2022, Acquaro, Rv. 283664-01, in motivazione, § 4). E già in precedenza, le stesse conclusioni, sia pure incidentalmente, erano state affermate, in particolare rilevandosi, con affermazione di carattere generale: «La lettura della disposizione [l’art. 168-bis cod. pen.] evidenzia chiaramente – come dimostra la posizione attribuita nel comma e il successivo uso del termine “altresì” – che il legislatore ha inteso assegnare rilievo prioritario, e pregiudiziale rispetto all’affidamento dell’imputato al servizio sociale, alla “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato”: deve essere allora chiaro che la mera eventuale prestazione delle attività in senso al servizio sociale non esplica alcuna efficacia, ai fini del positivo superamento della messa alla prova, in assenza di condotte teleologicamente volte, e concretamente ed univocamente idonee, alla eliminazione del danno o del pericolo derivante dal reato» (così Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, La Barbera, Rv. 271642-01, in motivazione, § 3).
5. Ciò posto, deve rilevarsi che, nella specie, l’ordinanza di ammissione alla prova e la successiva sentenza di proscioglimento sono viziate.
Invero, l’ordinanza di ammissione alla prova non ha subordinato l’ammissione alla prova alla prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, né, comunque, ha fissato la relativa prescrizione, né dalla sentenza risulta che, in ogni caso, l’imputato vi abbia provveduto spontaneamente.
Atteso che si contesta all’imputato la violazione dell’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, per avere, nella qualità di titolare di una ditta individuale, realizzato il taglio non colturale di una serie di piante, l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato ben sarebbe possibile, ad esempio, attraverso il ripristino forestale ovvero l’attuazione di interventi di rinaturalizzazione, ferma restando, ovviamente, l’individuazione, da parte del giudice, delle prescrizioni in concreto più idonee ed efficaci al ripristino, per quanto possibile, dell’area boschiva.
6. In conclusione, la sentenza impugnata, che ha dichiarato non doversi procedere, per essere il reato estinto per esito positivo della messa alla prova, e l’ordinanza di ammissione alla prova debbono essere annullate, e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Firenze, il quale, nell’ammettere l’imputato alla prova, accerterà se questi abbia prestato le condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, ovvero, in caso negativo, ne prescriverà l’adozione, precisandone il contenuto e il termine per adempiere, oltre ad imporre le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 168-bis, secondo e terzo comma, cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza di ammissione di messa alla prova e la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso il 08/07/2026.





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