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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Animali maltrattamento custodia danni... Numero: 21300 | Data di udienza: 23 Gennaio 2026

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI – Delitti contro il sentimento per gli animali – Uccisione di animali – Esclusione della punibilità – Nozione di “stato di necessità” – Elemento soggettivo – Dolo specifico e generico – Condotta commissiva o omissiva – Artt. 54, 544-bis c.p..


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Giugno 2026
Numero: 21300
Data di udienza: 23 Gennaio 2026
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: BATTISTINI


Premassima

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI – Delitti contro il sentimento per gli animali – Uccisione di animali – Esclusione della punibilità – Nozione di “stato di necessità” – Elemento soggettivo – Dolo specifico e generico – Condotta commissiva o omissiva – Artt. 54, 544-bis c.p..



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 10 Giugno 2026 (ud. 23/01/2026), Sentenza n. 21300

 

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI – Delitti contro il sentimento per gli animali – Uccisione di animali – Esclusione della punibilità – Nozione di “stato di necessità” – Elemento soggettivo – Dolo specifico e generico – Condotta commissiva o omissiva – Artt. 54, 544-bis c.p..

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini dell’esclusione della punibilità per il reato di uccisione di animali previsto dall’art. 544-bis c.p., la nozione di “necessità” non va intesa in senso restrittivo come causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., bensì come comprensiva di ogni situazione, anche al di fuori di tale perimetro, in cui l’uccisione dell’animale si renda indispensabile per prevenire un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno, reputato altrimenti inevitabile dall’agente, alla propria o altrui integrità fisica, ovvero al proprio patrimonio. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il delitto di cui all’art. 544-bis cod. pen., si configura come a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva leda l’integrità o la vita dell’animale, che può consistere in un comportamento commissivo o omissivo, tenuto per crudeltà, e, a dolo generico quando tale condotta è tenuta senza necessità.

ANIMALI – MALTRATTAMENTO – CUSTODIA – DANNI – Uccisione animali – Dolo generico – Desumibilità – Veemenza e modalità dell’unico colpo inferto – Valutazioni ulteriori su dolo eventuale e colpa cosciente – Vanno escluse.

La sussistenza del dolo generico, nella fattispecie di uccisione di animali (ex art. 544-bis cod. pen.), è desumibile dalla veemenza dell’unico colpo inferto e dalle relative modalità – nel caso di specie, per via dell’impiego di un attrezzo in legno di rilevanti dimensioni -, idonei a cagionare la morte dell’animale. Pertanto, non dovendo essere compiute le ulteriori valutazioni pretese dal ricorrente sul dolo eventuale o sulla colpa cosciente. (Massima a cura di Paolo Cotza)

(Dichiara in parte inammissibile il ricorso e annulla in parte e senza rinvio la sentenza del 21/05//2025 – CORTE D’APPELLO di MESSINA) Pres. ANDREAZZA, Rel. BATTISTINI, Ric. Martinucci


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 10 Giugno 2026 (ud. 23/01/2026), Sentenza n. 21300

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Martinucci, nato a Lipari il ../../….;

Parti civili nel procedimento:
Rando, nata a Lipari il ../../….;
Rando, nata a Lipari il ../../….;

avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Costantini, il quale ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle minacce di cui al capo b) perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto, con rideterminazione della pena, previa elisione di quella applicata per la continuazione, limitatamente al solo capo a);

lette le conclusioni dei difensore dell’imputato, Avv. Paolo Intelisano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza pronunciata il 21 giugno 2024 dal Tribunale di Bar. cellona Pozzo di Gotto con la quale Martinucci è stato condannato per i reati di cui agli artt. 544-bis cod. pen. e 612, secondo comma, cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di un anno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili.

2. All’imputato era stato contestato di avere cagionato, senza necessità, la morte del cane Pippo, di proprietà di Rando, colpendolo alla testa con un rastrello e di avere minacciato la Rando e altre persone che si erano recate a casa sua per avere spiegazioni per la ingiustificata uccisione del cagnolino, urlando loro che se non fossero andate via avrebbe preso il piccone e fatto la stessa cosa anche con loro.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in una premessa, una sintesi dei motivi di ricorso e quattro motivi di ricorso.

3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta travisamento della prova e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Deduce che la Corte di appello ha ritenuto non plausibili le dichiarazioni rese dai testimoni della difesa, che parlavano espressamente di un incidente durante la separazione tra cani e gatti, sull’erroneo presupposto che tali testimoni avessero riferito di un bastoncino e non di un legno; che i testimoni avevano riferito trattarsi di un “legno”; che tale travisamento non era stato effettuato in primo grado; che il punto è dirimente e decisivo in quanto ove fossero state ritenute plausibili le dichiarazioni dei testimoni della difesa egli sarebbe stato assolto difettando il dolo, non potendosi ritenere attendibili le dichiarazioni della sola persona offesa; che una volta ritenute “correttamente plausibili” le dichiarazioni dei testimoni della difesa l’analisi della credibilità delle dichiarazioni della parte civile non poteva essere limitata al solo confronto tra il certificato di morte del cane e le modalità dell’azione (colpo con un bastone) ma doveva essere estesa anche alle diverse circostanze riferite dagli altri testi in difformità con quelle riferite dalla parte civile con le quali è stato riferito che tre cani lasciati liberi aggredivano una gatta (e non di un cane che inseguiva un gatto mentre gli altri tre erano al guinzaglio, come riferito dalla parte civile); che la testimone Mirabito, in prima battuta, aveva riferito di un bastoncino ma, a fronte della specifica domanda del giudice, la stessa aveva riferito di aver visto un legno; che parimenti il testimone La Greca riferisce sempre di un legno (e non di un bastoncino); che la motivazione della sentenza è altresì macroscopicamente illogica e sfugge alla nozione di fatto notorio in materia di comportamento degli animali randagi poiché ritiene che l’imputato al fine di provare di avere difeso una gatta randagia avrebbe dovuto portare tale gatta dal veterinario; che la Corte ha applicato male l’art. 544-bis cod. pen. in quanto accomuna il pericolo (ovverosia il danno che può verificarsi da un’aggressione) con il danno stesso (ovverosia la lesione) ritenendo, dunque, con motivazione illogica, che di fatto il pericolo sussista solo ove si verifichi il danno e non ove il bene sia appunto “messo in pericolo”; che ritenere che la prova dell’aggressione e del pericolo debba essere fornita solo in presenza di ferite costituisce motivazione illogica e una non corretta applicazione delle norme penali; che si trattava di una gatta di una colonia felina che veniva nutrita dall’imputato e da altre persone e non di un gatto domestico che viveva in casa; che un gatto randagio difficilmente si fa prendere per essere portato dal veterinario, maggiormente se ferito e che, dunque, è illogico ritenere che l’imputato, per provare il proprio assunto di aver difeso una gatta randagia che veniva aggredita da un cane, avrebbe dovuto portare la gatta da un veterinario.

Deduce, inoltre, che la motivazione è illogica e contraddittoria, con travisamento degli atti processuali, nonché posta in violazione delle norme penali, nella parte in cui attribuisce rilevanza a un asserito “mancato riferimento della tesi difensiva di aver difeso una gatta”; che in primo grado con le memorie ex art. 121 cod. proc. pen. è stato espresso tale assunto; che non si sovviene in base a quale norma del codice di rito l’imputato fosse tenuto a riferire prima del giudizio o del dibattimento, pena l’impossibilità di provarlo, l’assunto che egli avesse difeso una gatta randagia; che tale argomentazione, espressa per la prima volta “a sorpresa” con la sentenza di secondo grado, è comunque erronea in fatto e che egli ebbe a riferire tale assunto al Magistrato di Sorveglianza di Messina, come da ordinanza allegata al ricorso.

3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e motivazione contraddittoria e assente. Deduce che la sentenza è viziata in quanto ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo male applicando gli artt. 43 e 544-bis cod. pen. con motivazione mancante e contraddittoria; che egli ha dato un colpo per separare il cane dalla gatta e non per uccidere il cane; che con l’appello si era lamentato il difetto del dolo; che la Corte ha ritenuto che egli avrebbe potuto utilizzare metodi meno brutali ma proprio tale possibilità escludeva il dolo e la volontà di uccidere; che non può configurarsi nemmeno il dolo eventuale; che comunque la motivazione in punto è totalmente assente; che nel caso di specie ricorre la colpa cosciente giacché la volontà del Marinucci non era di uccidere il cane ma di dividere gli animali e che nella sentenza è stata omessa la motivazione in ordine alla sussistenza del dolo (anche sotto forma di dolo eventuale) e non della colpa cosciente.

3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione dell’art. 612 cod. pen. e motivazione omessa e comunque illogica nella parte in cui non lo ha assolto alla luce della minaccia condizionata dettata da un comportamento inopportuno e illegittimo delle parti civili che, con toni non amichevoli, si erano recate presso la sua abitazione; che la Corte di appello ha rigettato il motivo di appello con motivazione illogica e posta in violazione della norma penale, con travisamento della prova; che giurisprudenza pacifica esclude che integrino il delitto di minaccia le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata quando siano dirette a prevenire azione illecita o inopportuna e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall’eventuale realizzazione di dette azioni; che con l’atto di appello si era evidenziata l’azione inopportuna della persona offesa che si era recata presso la sua abitazione accompagnata da altre persone per chiedere, in una situazione non amichevole, spiegazioni e fargli foto e che la sentenza sul punto è totalmente sfornita di motivazione e ritiene, con motivazione illogica, che nessuna presunta manchevolezza della persona offesa avrebbe potuto giustificare la sua azione gravemente minatoria.

3.4 Con il quarto motivo deduce che la sentenza andrà comunque annullata essendo intervenuta remissione di querela in data 17 giugno 2025 da parte di Rando e Rando, che la remissione della querela veniva accettata e che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza per la presentazione dell’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per quanto attiene al delitto di cui all’art. 544-bis, cod. pen. ed è fondato in relazione alla richiesta di annullamento per estinzione del reato di minacce.

2. Il primo motivo di ricorso è stato proposto per motivi in fatto non consentiti dalla legge.

La Corte territoriale, dopo aver richiamato la testimonianza della persona offesa Rando, la quale riferiva circa un colpo di piccone da parte dell’imputato nei confronti del cane, ha ritenuto che la versione della donna fosse pacificamente corroborata dal certificato di morte del cane, attestante lesioni denotanti la brutalità del gesto compiuto, e ciò anche in considerazione della piccola taglia dell’animale. La Corte ha anche rilevato come mai l’imputato avesse riferito di avere agito poiché animato dal fine di difendere dei gatti randagi e ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dai testimoni della difesa che hanno affermato che l’imputato avrebbe unicamente tentato di allontanare il cane mediante l’uso di un “bastoncino” alla luce della documentazione medica in atti comprovante, invece, l’utilizzo di un piccone o, comunque, di un bastone in legno di rilevanti dimensioni. Trattasi di motivazione immune da vizi logicogiuridici posto che la consapevolezza e la volontarietà dell’azione da cui è derivata la morte dell’animale è stata desunta dal certificato di morte del cane attestante la causa del decesso e dalla veemenza dell’unico colpo inferto, tale da cagionarne la morte. Le argomentazioni con le quali il ricorrente si duole del travisamento del contenuto delle dichiarazioni dei testimoni non hanno alcuna influenza sulla complessiva tenuta logica della motivazione posto che appare del tutto irrilevante il termine utilizzato da tali testimoni per definire l’oggetto utilizzato per colpire il cane posto che l’elemento prioritariamente valorizzato dalla Corte territoriale per ritenere che la condotta dell’imputato fosse dolosa sono stati gli effetti del colpo portato con l’oggetto in legno. Non è, poi, ravvisabile alcun vizio della motivazione nella constatazione da parte del Tribunale dell’assenza di un’azione difensiva in favore di gatti da parte del Martinucci. Infatti, tale finalità difensiva non è stata in alcun modo affermata dall’imputato né l’esistenza della stessa può ricavarsi dalla memoria difensiva, richiamata nel ricorso, con la quale il difensore ha sostenuto, formulando una mera ipotesi, che il cane sarebbe stato colpito “erroneamente/incolpevolmente/accidentalmente mentre il Martinucci cercava di dividere lo stesso cane che insieme ad altri cani si erano avventati su una gatta”. Quanto alla doglianza del ricorrente secondo la quale sarebbe stato malamente applicato l’art. 544-bis cod. pen. e la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui è stato fatto riferimento al mancato soccorso della gatta, perché si trattava di un animale randagio, che difficilmente si fa prendere, deve rilevarsi che la motivazione non è affatto illogica posto che anche un gatto randagio può trovarsi, per effetto di un ferimento, in condizioni tali da consentire la conduzione presso una struttura veterinaria.

In definitiva, le doglianze del ricorrente risultano sostanzialmente finalizzate a una diversa ricostruzione in fatto non consentita nel giudizio di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Deve rammentarsi che il delitto di cui all’art. 544-bis cod. pen. «si configura come a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta […] senza necessità» (così Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, non massimata sul punto) e che «In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis cod. comprende non solo lo stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile» (Sez. 3, n. 37847 del 15/06/2023, Rv. 28511 — 01). Nel caso concreto la Corte di appello, come già evidenziato nell’esame del primo motivo di ricorso, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha desunto la sussistenza del dolo generico dalla veemenza del colpo sicché non dovevano essere compiute le ulteriori valutazioni pretese dal ricorrente sul dolo eventuale o sulla colpa cosciente.

4. Il quarto motivo di ricorso è fondato e l’accoglimento dello stesso assorbe il terzo motivo.

Il delitto di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen. contestato nel presente procedimento, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dal terzo comma di tale disposizione, è procedibile a querela, mentre il delitto di maltrattamento di animali è procedibile di ufficio. Con verbali del 17 giugno 2025 le persone offese Rando e Rando hanno rimesso la querela “in relazione a tutte le ipotesi di reato ravvisabili”. Con ulteriore verbale del 17 giugno 2015 il ricorrente ha accettato la remissione di querela.

Per effetto dell’intervenuta remissione di querela e dell’accettazione della remissione il reato di minaccia di cui al capo b) si è estinto. Pertanto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) ed I), cod. proc. pen. vadisposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale reato e deve rideterminarsi il trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo a) in mesi dieci di reclusione, previa eliminazione della pena di mesi due di reclusione inflitta, a titolo di continuazione, per il reato estinto.

Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub b) del capo d’imputazione per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e ridetermina il trattamento sanzionatorio in mesi dieci di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 23/01/2026.

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