CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 03/07/2019 (Ud. 06/03/2019), Ordinanza n.29084
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, nel procedimento a carico di
Lauria Domenico;
avverso il provvedimento del 15-11-2018 del G.I.P. presso il Tribunale di Gela;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 15 novembre 2018, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Gela disponeva "non doversi provvedere" sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo urgente e di emissione del decreto di sequestro preventivo, avanzata nell’ambito del procedimento penale a carico di Domenico Lauria, indagato in ordine ai reati di cui agli art. 44 lett. B) del d.P.R. 380/2001, nonché 81, 93 e 95 del d.P.R. 380/2001, accertati in Gela il 7 novembre 2018 e contestati a Lauria nella veste di promissario acquirente di un immobile di cui era già in possesso, sito in Gela in via Parioli n. 19.
2. Con l’unico motivo di ricorso, il Procuratore ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento impugnato, osservando che, con il suo rifiuto di provvedere, il G.I.P. aveva dato luogo a una stasi processuale, di fatto bloccando la vicenda cautelare partita con il sequestro preventivo urgente operato dalla P.G.
Il provvedimento del G.I.P. doveva essere ritenuto quindi del tutto illegittimo, posto che la qualificazione giuridica della natura del sequestro spetta a chi pone la richiesta, mentre il G.I.P. deve solo valutarne la fondatezza.
Pertanto, mancando nel caso di specie un provvedimento suscettibile di essere impugnato dal Pubblico Ministero, si sarebbe in presenza di un atto abnorme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione del Pubblico Ministero deve essere qualificata come appello cautelare ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta, Sezione Riesame, per il giudizio.
Ed invero, pur nella sua irrituale formulazione ("visto, non doversi provvedere sulla convalida") e nella sua scarsa chiarezza argomentativa, il provvedimento impugnato deve essere inteso come un rigetto della richiesta del P.M. volta alla convalida del sequestro preventivo operato dalla Polizia Giudiziaria, per cui il rimedio esperibile nel caso di specie risulta essere l’appello cautelare previsto dall’art. 322 bis cod. proc. pen., che si riferisce testualmente alle "ordinanze in materia di sequestro preventivo", senza alcuna specificazione del contenuto.
Deve ritenersi pertanto demandata al Tribunale del Riesame competente, ovvero quello di Caltanissetta, la verifica sulla legittimità del provvedimento impugnato, che, a prescindere da ogni approfondimento di merito, non può essere ritenuto abnorme, essendo previsto per esso un autonomo rimedio giurisdizionale.
Ne consegue che, qualificata l’impugnazione presentata dal Pubblico Ministero come appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., gli atti devono essere trasmessi al Tribunale del Riesame di Caltanissetta per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta per il giudizio.
Così deciso il 06/03/2019