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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 9200 | Data di udienza: 10 Febbraio 2026

SICUREZZA SUL LAVORO – Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Indici – Profili contrattuali e retributivi – Violazione delle norme in materia di sicurezza – Violazione delle norme in materia di igiene – Criteri-guida.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Marzo 2026
Numero: 9200
Data di udienza: 10 Febbraio 2026
Presidente: AGOSTINACCHIO
Estensore: SBRANA


Premassima

SICUREZZA SUL LAVORO – Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Indici – Profili contrattuali e retributivi – Violazione delle norme in materia di sicurezza – Violazione delle norme in materia di igiene – Criteri-guida.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^, 10 marzo 2026 (Ud. 10/02/2026), Sentenza n. 9200

 

SICUREZZA SUL LAVORO – Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Indici – Profili contrattuali e retributivi – Violazione delle norme in materia di sicurezza – Violazione delle norme in materia di igiene – Criteri-guida.

In tema di integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, gli indici di rilevazione dello sfruttamento del lavoratore attengono ad una condizione di pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta non solo da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, ma anche dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio, e costituiscono criteri-guida per l’ interprete, sintomatici della sussistenza del fatto tipico.

(dichiara inammissibile il ricorso e conferma la sentenza del 21/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO), Pres. AGOSTINACCHIO, Est. SBRANA, Ric. Pulvino


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^, 10 marzo 2026 (Ud. 10/02/2026), Sentenza n. 9200

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Pulvino, nato a Valledolmo il ../../…;

avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;

udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generalela Furnari, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;

udito l’avv. Francesco Costantino, difensore delle parti civili Moscato, La Monica, Palmeri, anche in sostituzione dell’avv. Pirrone, difensore della parte civile Infantino, e dell’avv. Messina, difensore delle parti civili Sammito, Mendola, Mendola, Lupica Tondo, che ha concluso associandosi alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, e riportandosi altresì alle conclusioni già depositate unitamente alla nota spese di cui chiede liquidazione;

udito l’avv. Favari, difensore della parte civile Sammito, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese, di cui chiede liquidazione;

udito l’avvocato Galliano, difensore dell’imputato Pulvino, che ha concluso insistendo nei motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/11/2024, la Corte di appello di Palermo, decidendo sull’impugnazione proposta da Pulvino avverso la sentenza del Giudice per la udienza del Tribunale di Termini Imerese del 02/03/2020, emessa in esito a giudizio abbreviato, in parziale riforma della sentenza appellata, riduceva la pena ad anni quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa, riducendo altresì ad anni uno la durata della pena accessoria della interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e del divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, oltre che la provvisionale assegnata a ciascuna parte civile nella misura di euro 10.000, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La pena detentiva veniva quindi sostituita, con integrazione del dispositivo del 15/01/2025, con la detenzione domiciliare per la durata di anni quattro, con le prescrizioni di cui al dispositivo integrato.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo propone ricorso l’avv. Galliano, difensore di fiducia del Pulvino, articolando vari motivi.

2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 603-bis cod. pen. e 125, comma 3, 192, comma 2, 533, comma 1 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Lamenta al riguardo il ricorrente la mancanza di una esauriente e congrua analisi degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen., nonché la mancata considerazione delle deduzioni avanzate nell’atto di appello.

In particolare, quanto allo ‘stato di bisogno’, avrebbero errato i giudici di merito nel ritenerlo integrato dal mero bisogno di lavorare per vivere, di contro essendo richiesta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una necessità tendenzialmente irreversibile che compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto; conseguentemente non conforme ai principi di diritto sarebbe la motivazione con riferimento alla consapevolezza dell’imputato del suddetto ‘stato di bisogno’.

La motivazione viene inoltre censurata, siccome mancante con riferimento alle deduzioni difensive, ed affetta da travisamento del dato probatorio, nella parte in cui la Corte territoriale non ha considerato, nel ritenere l’orario di lavoro prolungato per oltre 10 ore, le lunghe pause per colazione e pranzo, l’assenza di controlli sui lavoratori durante lo svolgimento della attività lavorativa, i tempi degli spostamenti.

Il ricorrente lamenta vieppiù la mancata considerazione della deduzione difensiva secondo cui la accettazione delle condizioni di lavoro risultava frutto di libera scelta dei lavoratori, così come la percezione di parte della retribuzione al nero, mentre la retrocessione di parte della retribuzione risultava collegata alla necessità di restituire acconti ricevuti.

Viene censurata la motivazione anche nella parte in cui individua, tra gli indici di sfruttamento, la mancanza di presidi antinfortunistici senza che sia spiegato quali fossero i presidi mancanti e quali i rischi collegati alla specifica attività lavorativa svolta.

Quanto alla ritenuta assenza di servizi igienici, il ricorrente si duole della mancata considerazione dei dati emergenti dalla consulenza tecnica, mentre, con riguardo all’approfittamento dello stato di bisogno, il ragionamento della Corte di appello viene censurato siccome ancorato ad una generica considerazione sociologica circa la crisi occupazionale del territorio, senza alcun vaglio concreto della induzione esercitata sugli operai ad accettare determinate condizioni lavorative.

Non risulterebbero poi provate minacce da parte del datore di lavoro e la motivazione risulterebbe sul punto mancante fatta eccezione che per due dei lavoratori, rispetto ai quali, tuttavia, viene erroneamente ancorata ad una condizione contingente.

La motivazione viene censurata, siccome generica ed ‘autoreferenziale’, anche in punto di elemento soggettivo del reato.

2.1.1. Con diversa argomentazione il ricorrente deduce il travisamento della prova con riferimento alla conversazione intercettata l’11 novembre 2018 (la cui trascrizione è allegata al ricorso e integralmente riportata nella sentenza di primo grado), da cui emergerebbe, a parere del ricorrente in modo chiaro, una collaborazione cosciente del lavoratore al modello produttivo del datore di lavoro.

La Corte territoriale non si sarebbe dunque confrontata con il tenore integrale della conversazione, dato capace di sovvertire il ragionamento operato; così facendo, inoltre, i giudici del merito sarebbero incorsi in un vero e proprio errore di percezione del dato probatorio, e non di mera valutazione.

Inoltre, dalle intercettazioni del 7 e 11 novembre 2018 emergerebbe che i lavoratori si ponevano su un piano dialettico paritario col Pulvino, avanzavano rivendicazioni sul piano retributivo, rimandando a patti non scritti, stretti nel proprio interesse, disvelando quindi la assenza di una condizione di assoggettamento. La esistenza di accordi fra le parti, frutto di libera contrattazione, e in particolare il consenso dell’avente diritto, sarebbero in grado di incidere sulla sussistenza degli indici di sfruttamento e ancor prima sul requisito stesso dello sfruttamento.

Al riguardo deduce il ricorrente come, a fini della verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione, assuma cruciale rilevanza l’accertamento circa la consapevole adesione dei lavoratori a modalità di impiego finalizzate anche a proprio vantaggio, sì da determinare il venir meno dello stato di minorazione del potere contrattuale dei lavoratori.

2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 125, comma 3, 192, comma 2, 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Dopo avere richiamato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di integrazione del reato di estorsione e di rilevanza assunta dalla esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, il ricorrente deduce come, nella specie, i giudici di merito non abbiano considerato la natura temporanea dei contratti di lavoro in essere ed il momento in cui venivano stabilite le condizioni contrattuali, se le ‘controversie’ insorte riguardassero le fasi applicative delle condizioni economiche stabilite in accordo con gli stessi lavoratori prima della assunzione e se l’invito ai lavoratori ad andarsene fosse frutto della reazione del datore a richieste di modifiche contrattuali provenienti dai lavoratori stessi.

Il ricorrente censura, dunque, la motivazione nella parte in cui ha fatto rinvio a precedenti giurisprudenziali risalenti, superati dalla giurisprudenza più recente richiamata in ricorso.

Con ulteriore argomentazione, denunciando il travisamento della prova con riferimento alla intercettazione delle conversazioni dell’11 novembre 2018, il ricorrente rileva come fossero i lavoratori a chiedere modifiche degli accordi precontrattuali, per motivi soprattutto fiscali, e che solo a fronte di rimostranze eccessive o arroganti l’imputato reagiva. Lamenta altresì la mancata valutazione di attendibilità dei testi portatori di interessi economici, le cui dichiarazioni sono risultate affette da discrasie e illogicità e da non costanza.

Secondo il ricorrente, poi, anche nella conversazione intercettata in auto l’11 novembre 2018 sarebbero introdotte circostanze mai riferite dall’Infantino in sede di s.i.t. 2.3. Con terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’artt. 15, 81, 603-bis e 629 cod. pen.

In particolare, la sentenza viene censurata nella parte in cui non ha ritenuto operante nella specie il criterio di sussidiarietà e dunque i fatti integrare il solo più grave reato di estorsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia:
a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;
c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708 – 01; Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508 – 01, che ha precisato che la novella codicistica, introdotta con la l. n. 46 del 2006, ammettendo l’indagine extratestuale per la rilevazione dell’illogicità e della contraddittorietà della motivazione, non ha tuttavia modificato la natura del sindacato della Corte di cassazione, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio).

Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva dei fatti, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante, essendo, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione, di talché il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”.

Tale controllo, per sua natura, poi, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice.

Al giudice di legittimità resta, invece, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Non possono dunque avere accesso nel giudizio di legittimità quelle doglianze che ‘attaccano’ la ‘persuasivita’, l’”inadeguatezza’, la mancanza di ‘rigore’ o di ‘puntualita’, la stessa ‘illogicita’ quando non ‘manifesta’ della motivazione, cosi come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita, della credibilita, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (tra le varie, Sez. 2,n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01).

Invero, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento, e debbono essere pertanto considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimita, tutte quelle che attengono a ‘vizi’ diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua ‘manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

1.2. Secondo giurisprudenza costante di legittimità, inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 – 01; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708 -01).

1.3. Inoltre, in caso di “doppia conforme” affermazione di responsabilita, secondo giurisprudenza pacifica di questa Corte la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformita sui punti denunciati ed uniformità di valutazioni, si integrano vicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 – 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 – 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 – 01).

Inoltre, in presenza di una “doppia conforme”, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi, di talché debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 – 01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Caimmi, Rv. 277593 – 01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 – 01).

2. Tanto premesso in punto di diritto, il primo motivo di ricorso è, in parte, aspecifico e meramente reiterativo dei motivi di appello, e, in parte, manifestamente infondato, laddove deduce la non corretta applicazione, da parte dei giudici del merito, dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Trattandosi, peraltro, di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito, il primo motivo di ricorso, oltre a ripetere le doglianze avanzate con l’atto di appello, risulta generico, in quanto solo apparentemente si presta a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi invece a riproporre le medesime censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto si concreta in doglianza non consentita, perche sottopone a questa Corte rilievi tipicamente fattuali, risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito.

2.1. Nel caso di specie, la Corte di appello ha invero riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio gia sottoposto al vaglio del primo giudice e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, e giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della penale responsabilita dell’imputato.

In particolare, la Corte territoriale ha risposto con motivazione puntuale, nonché aderente alle risultanze processuali, alle deduzioni difensive portate nei motivi di appello, dando conto specificamente dell’orario di lavoro (anche non computando i tempi di spostamento), della retribuzione oraria, delle condizioni in punto di godimento dei riposi giornalieri e settimanali, disattendendo, con motivazione congrua e logica, e quindi non sindacabile in questa sede, anche quei rilievi difensivi secondo cui i lavoratori avrebbero tratto vantaggi fiscali o economici di altra natura, dalla percezione della indennità di disoccupazione (vds. pagg 6 e 7 della sentenza impugnata).

2.2. La Corte di appello ha fatto poi corretta applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla fattispecie di cui all’art. 603-bis cod. pen.

2.2.1. Questa Corte ha già chiarito come, ai fini della integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non vada inteso nel senso di uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose (Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Sanitrasport Soc. Coop. Sociale, Rv. 281405 – 01, che ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato, che aveva ravvisato lo stato di bisogno nella condizione di difficoltà economica delle vittime, capace di incidere sulla loro libertà di autodeterminazione, trattandosi di persone non più giovani e non particolarmente specializzate, e quindi prive della possibilità di reperire facilmente un’occupazione lavorativa).

In senso conforme questa Corte, nel tracciare la distinzione tra il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e quello di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro, in ipotesi in cui entrambe le fattispecie siano caratterizzare dallo sfruttamento connesso alla violazione di norme poste a tutela del lavoratore, ha rimarcato come solo per la configurazione del primo reato sia richiesta una significativa compromissione della capacità di autodeterminarsi del soggetto passivo, a causa della verificata assenza di alternative esistenziali validamente percorribili (Sez. 5, n. 17095 del 16/03/2022, Abdellah, Rv. 283899 – 01).

2.2.2. La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato come gli ‘indici di rilevazione’ dello sfruttamento del lavoratore attengano ad una condizione di pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio, e costituiscano criteri-guida per l’interprete, sintomatici della sussistenza del fatto tipico (Sez. 4, Sentenza n. 2573 del 05/12/2023, dep. 2024, Valenti, Rv. 285681 – 01; Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022, dep. 2023, Huang, Rv. 284190 – 02; Sez. 4, n. 27582 del 16/09/2020, Savoia, Rv. 279961 – 01).

L’elencazione degli indici di sfruttamento, di cui all’art. 603 bis, comma 3, cod. pen., non ha peraltro carattere tassativo, potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore (Sez. 4, n. 7857 del 11/11/2021, dep. 2022, Bruno, Rv. 282609 – 01).

2.2.3. Al riguardo, i giudici del doppio grado di merito, con motivazione conforme, hanno dato rilievo, quanto allo stato di bisogno, alla condizione economica e personale dei lavoratori (soggetti con bassa scolarizzazione, scarsa specializzazione lavorativa, unici percettori di reddito con figli a carico e in alcuni casi portatori di handicap, senza prospettive alternative di impiego) e, quanto alle condizioni di sfruttamento, alla corresponsione di retribuzione «di gran lunga inferiore» rispetto a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di riferimento, all’orario lavorativo (superiore alle 10 ore giornaliere e significatimente esorbitante, anche tenendo conto dei tempi di spostamento, l’orario giornaliero stabilito dalla contrattazione di riferimento), alla assenza di riposi settimanali, di ferie o congedo per malattia, alle plurime violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (vds. pagg. 65, 66 e 68-72 della sentenza di primo grado; pagg, 12 e 21 e ss. della sentenza impugnata).

Inoltre, la Corte di appello ha rilevato, in risposta alle deduzioni difensive, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non fossero emersi accordi con i lavoratori circa le condizioni economiche o il trattamento retributivo, né che costoro fossero effettivamente liberi di autodeterminarsi, in tal senso evidenziandosi vieppiù in motivazione alcune circostanze, emerse con riferimento a singoli lavoratori, ma che ben lumeggiano l’elemento soggettivo del datore di lavoro nella complessiva vicenda che ci occupa (vds. pag. 7 della sentenza citata).

La sentenza impugnata ha poi valutato, quale ulteriore indice di sfruttamento, le specifiche carenze e violazioni rilevate in punto di presidi antinfortunistici, prendendo vieppiù posizione e disattendendo motivatamente i rilievi difensivi basati su valutazioni ed accertamenti riferiti a periodi diversi e successivi rispetti a quelli di causa (pag. 8 sentenza impugnata). Già il primo giudice, sul punto, aveva peraltro ampiamente motivato evidenziando quelle emergenze probatorie da cui erano risultate evidenti e numerose violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, facendo sul punto riferimento specifico a quanto accertato, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, dal controllore giudiziario della azienda nominato dal Tribunale (vds. pag. 67 della sentenza di primo grado).

Rispetto ad una puntuale e compiuta struttura argomentativa, posta a base della conforme ricostruzione operata dai giudici del doppio grado del merito, il motivo di ricorso si profila sul punto anche come assolutamente generico, non opponendo alcun confronto critico con essa e meramente reiterando le medesime doglianze dell’appello.

2.2.4. Il motivo risulta vieppiù non consentito nella parte in cui, sotto le vesti formali del travisamento del dato probatorio, propone una rilettura, peraltro anche parziale, delle intercettazioni e la attribuzione di un diverso significato probatorio al dato da queste emergente.

Il motivo si pone altresì come generico e aspecifico nella misura in cui non si confronta con la tenuta complessiva del ragionamento probatorio operato dai giudici del merito, che fonda su un articolato e composito compendio, costituito solo in limitata parte dalle intercettazioni.

Al riguardo, deve peraltro rilevarsi come rispetto al contenuto di alcune conversazioni intercettate, valorizzato da entrambi i giudici del merito nella chiarezza del dato testuale, neppure risulti formulata alcuna censura (pagg. 13 e ss. della sentenza impugnata e pagg. 27 e ss. della sentenza di primo grado). Inoltre, la Corte di appello àncora la sua valutazione ad elementi di ordine fattuale e logico, su cui intesse una trama argomentativa priva di aporie e incongruenze, spiegando come fossero comprensibili le lamentele dei lavoratori che si trovavano a dovere dichiarare, ai fini della imposta sul reddito, la somma risultante formalmente in busta paga ma non corrispondente a quanto da loro poi effettivamente trattenuto in esito alle ‘restituzioni’ in contanti imposte dal datore (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, laddove analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento alla indennità di disoccupazione eventualmente percepita, che non compensava la retribuzione che sarebbe comunque dovuta per la quantità di prestazione lavorativain concreto resa e non retribuita).

2.3. Correttamente, poi, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo generico: invero, solo il delitto previsto dall’art. 603-bis, comma primo, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario che l’intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, mentre per quello previsto dall’art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen., è sufficiente il dolo generico, essendo richiesto che l’utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno (Sez. 4, n. 3554 del 18/01/2022, Siena, Rv. 282577 – 01).

3. Anche il secondo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo dei motivi di appello.

Il motivo si profila vieppiù manifestamente infondato laddove deduce violazione di legge con riferimento alla integrazione della fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. Invero, la circostanza che l’imputato costringesse i lavoratori, dietro minaccia di perdere il posto di lavoro, a retrocedere parte della retribuzione e del TFR risulta, oltre che dalle ss.ii.tt. dei lavoratori stessi (pagg. 40-60 della sentenza di primo grado), anche che dagli esiti della attività di osservazione e controllo della p.g., dal contenuto delle intercettazioni e dalla documentazione manoscritta rinvenuta in esito alle perquisizioni (vds. pagg. 27-33 e 39 della sentenza di primo grado).

Inoltre, la Corte di appello ha rilevato, quanto alla minaccia, neppure così larvata, come alcuni lavoratori venissero accompagnati da un dipendente dell’imputato a prelevare la retribuzione in banca, e poi presso lo studio notarile a consegnare la quota parte che doveva essere restituita (pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).

3.1. Quanto poi alla attendibilità delle persone offese, questa risulta congruamente e puntualmente vagliata, alla luce anche dei numerosi elementi probatori a conferma, con motivazione che contempla e prende in considerazione, in modo congruente e logico, anche le cause delle inziali reticenze e le ritrattazioni di alcuni lavoratori (pag. 13 della sentenza impugnata), ritenute ben compatibili, nella valutazione dei giudici di merito, con lo stato di soggezione in cui costoro versavano e con il timore di perdere il lavoro (vs. ancora pagg. 16 e 17 sentenza impugnata; vds. anche pagg. 40 e ss. della sentenza di primo grado).

La motivazione delle sentenze del doppio grado di merito consta poi di una puntuale e specifica disamina della attendibilità del narrato e della valutazione della corroborazione dello stesso, con riferimento a ciascun lavoratore ed a ciascun capo di imputazione (pagg. 17-44 della sentenza impugnata; ed ancora pagg 40 e ss. sentenza di primo grado), rispetto a cui nessuna censura, men che meno specifica, viene dedotta in ricorso, limitandosi il ricorrente a reiterare le doglianze portate in appello senza confrontarsi con la ampia trama argomentativa, sostenuta da argomentazioni logiche in aderenza agli elementi fattuali emergenti dagli atti processuali.

Di contro, la valutazione della Corte territoriale risulta strutturata in modo logico e rigoroso, con riferimento alla genesi delle indagini, ai molteplici riscontri, sia reciproci, tra dichiarazioni, che esterni ed indipendenti, quali quelli ricavati alle intercettazioni, dai servizi di osservazione e dai manoscritti sequestrati, in cui Pulvino annotava cifre e conteggi delle cifre che dovevano a lui essere consegnate e che restituiscono, conformemente a quanto riferito dai lavoratori, una realtà totalmente difforme da quella rappresentata in chiave difensiva e con cui il ricorrente non si confronta in maniera puntuale e critica (pag. 17 della sentenza impugnata).

D’altro canto, la stessa censura portata in ricorso circa la attendibilità dei testi (pagg. 27, 28 del ricorso) risulta già nella formulazione generica ed eccentrica rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, ed è inserita nel tessuto argomentativo a sostegno di una diversa lettura del compendio probatorio, che non può avere accesso in sede di legittimità.

3.2. Vieppiù i giudici di appello, confrontandosi con le deduzioni difensive, hanno fornito giustificazione congruente e logica anche del tono confidenziale con cui i lavoratori si confrontavano tra di loro nel corso delle conversazioni captate (pag. 15 della sentenza), offrendo una interpretazione del risultato probatorio che non risulta sindacabile in questa sede.

Anche sul punto, poi, la motivazione risulta ampia e con essa la Corte di appello ha preso posizione sui rilievi avanzati con l’appello, ritenendo la lettura offerta in chiave difensiva assolutamente parziale e come, invece, proprio dalle conversazioni captate si tragga conferma alle dichiarazioni dei testi e alla ricostruzione complessiva della vicenda (vds. pagg. 14-15 e 44-45 della sentenza impugnata; vds. anche pagg. 27 e ss. della sentenza di primo grado): invero, per come emerge dalla ricostruzione operata nel doppio grado del merito, nelle conversazioni captate viene letto non solo lo stato di profonda soggezione in cui versano i lavoratori, ma anche la assenza di qualsiasi vantaggio per loro derivante dalle condizioni di lavoro e di retribuzione imposte, di contro registrandosi, in quelle stesse conversazioni, espresse doglianze sia in punto di retribuzione effettiva e di oneri fiscali incombenti sul valore nominale della retribuzione, non percepito, sia in punto di turni di lavoro senza riposo, oltre che chiari riferimenti alla espressa minaccia di essere licenziati fatta dal Pulvino.

3.3. Il motivo risulta poi manifestamente infondato nella parte in cui deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussumibilità dei fatti nella fattispecie di estorsione; il motivo risulta vieppiù generico laddove, nelle premesse fattuali della argomentazione giuridica, non si confronta con la ricostruzione operata in fatto dai giudici del doppio grado di merito.

3.3.1. In giurisprudenza si registrano orientamenti difformi sulla configurabilità del delitto di estorsione in ipotesi in cui il datore di lavoro, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore, quale “contropartita” per essere assunto, ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge o ai contratti collettivi (in senso affermativo, vds. Sez. 2, n. 8477 del 20/02/2019, Scialpi, Rv. 275613 01; Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Privitera, Rv. 247350 – 01; in senso contrario, Sez. 2, n. 6591 del 16/01/2024 Ferrara, Rv. 285934 – 01; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, dep. 2022, Giovinazzo, Rv. 282903 – 01).

Alle pronunce di legittimità che si inscrivono nell’orientamento contrario fa rinvio il ricorrente: si tratta, tuttavia, di pronunce e principi di diritto che non rilevano nella specie.

3.3.2. Invero, per come risulta dalla lettura degli stessi capi di imputazione e, quindi, dalla ricostruzione della vicenda restituita dalle due sentenze di merito, la condotta ascritta al ricorrente non riguarda la fase della costituzione “originaria” del rapporto di lavoro, ma quella relativa al suo concreto e dinamico svolgimento (come ricavabile anche dal tenore della minaccia prospettata, ovvero di licenziamento e di perdere il posto di lavoro), nel corso del quale il lavoratore dipendente è soggetto, da parte del datore di lavoro, all’esercizio del potere organizzativo che è proprio di una struttura aziendale (vds. in tal senso anche pag. 72 della sentenza di primo grado laddove si afferma che gli episodi sono collocati nella fase e nelle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro).

Come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte in materia lavoristica, la facoltà del datore di lavoro di adottare, sulla base del potere di organizzazione e di direzione, che gli compete ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., disposizioni di regolamentazione attinenti all’organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro nell’impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro, non è privo di limiti e, affinché non sconfini nell’arbitrio, occorre, a norma di principi desumibili principalmente dall’art. 1175 cod. civ., che il suo esercizio sia effettivamente funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda. Non trovano quindi legittimazione nei poteri datoriali quei provvedimenti che arrechino danno o siano di ingiustificato disagio per i lavoratori, senza realizzare alcun apprezzabile interesse dell’impresa (tra le varie, Sez. L, n. 16856 del 07/08/2020, Rv. 658582 – 01; Sez. L, n. 1892 del 18/02/2000, Rv. 534122-01).

Va quindi ribadito che la prospettazione dell’esercizio di un potere spettante al datore di lavoro può integrare gli estremi della minaccia contra ius quando si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia (Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018, Del Zompo, Rv. 273542 – 01; Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Vasta, Rv. 261217 – 01; Sez. 2, n. 119 del 04/11/2009, Ferranti, Rv. 246306 – 01).

La prospettazione dunque, nei confronti del lavoratore, di unadecisione per lui ingiustificatamente penalizzante ovvero che non corrisponda ad una obiettiva e verificabile utilità nell’ordinato svolgersi dell’attività aziendale integra minaccia di un male ingiusto. Nella specie, a fronte della minaccia di venire altrimenti licenziati o di perdere il posto di lavoro, non vedendosi rinnovato il contratto a termine, i lavoratori sono risultati coartati nella libera determinazione della volontà, trovandosi soggetti all’alternativa di adempiere a quanto richiesto (sub specie di retrocessione di parte della retribuzione o del TFR) o di subire il male minacciato.

Correttamente, dunque, è stata operata la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di estorsione.

Tale delitto è certamente da ritenersi integrato dalla condotta di chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti, per costringere questi ultimi a versargli somme di denaro illegittimamente richieste, minacci di intervenire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti o di trasformarli in contratti a tempo indeterminato, senza che ciò trovi alcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali(vds. in senso conforme, Sez. 2, n. 11123 del 18/01/2024, Amideo, Rv. 286160 – 02).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

In punto di diritto si rileva come la clausola di riserva sia destinata ad operare come strumento di soluzione del conflitto apparente di norme.

In particolare, in virtù della clausola di riserva contenuta nella norma incriminatrice, opera l’assorbimento nel più grave reato purchè ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile a differenti fattispecie incriminatrici (cfr. di recente Sez. 5, n. 9407 del 05/02/2025, Degachi, Rv. 287742 – 01).

Orbene, per come risulta dalla ricostruzione del fatto operata nella doppia motivazione conforme, la condotta naturalistica, posta a base delle due fattispecie incriminatrici contestate, non è identica o continente, trattandosi di pluralità di fatti e di azioni diverse (vds. pagg. 45, 46 della sentenza impugnata; pagg. 72 e ss. della sentenza di primo grado). Pur essendo assorbenti le superiori considerazioni, la decisione ha dato vieppiù evidenza alla diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme, facendo quindi anche corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in presenza della clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti, da porre in raffronto al fine dell’operatività dell’assorbimento, presuppone pur sempre che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico (Sez. 3, n. 40573 del 14/10/2021, Piovella, Rv. 282335 – 01; Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, S., Rv. 256876 – 01; Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Belleri, Rv. 265045 – 01).

5. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore e diversa argomentazione e deduzione difensiva.

6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, si stima equo determinare in euro tremila.

Alla pronuncia consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Mendola, Mendola, Lupica Tondo che liquida complessivamente in euro 3,686,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Messina, dichiaratosi anticipatario.

Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Sammito, Sammito, Moscato ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Palmeri e La Monica che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Infantino che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 10/02/2026

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