PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di corruzione – Distinzione tra attività di pubblico interesse e pubblico servizio – DIRITTO DELL’ENERGIA – Attività di produzione di energia svolta dall’imprenditore in regime privatistico – Regime delle agevolazioni tributarie previste per la produzione e trasporto di energia – Natura della società partecipata dall’ente locale – Utilità conseguita da un pubblico agente – Cessione del diritto di superficie su un proprio terreno ottenendo un prezzo maggiorato – Conoscenze del privato corruttore all’interno delle amministrazioni pubbliche – Qualifica dell’amministratore della società, partecipata al 51% dal Comune, quale incaricato di pubblico servizio – Presupposti – Autorizzazioni per la realizzazione del campo fotovoltaico – Occupazione di suolo pubblico – Tariffa agevolata – Servizio di pubblica utilità di distribuzione dell’energia elettrica – Appropriazione di energia elettrica sottratta dalla rete di distribuzione – Furto realizzato su cose destinate a pubblico servizio – Aggravante – Natura di pubblico servizio dell’attività di distribuzione svolta dai concessionari – Controllo o distacco del contatore – Qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente – Criterio oggettivo-funzionale – Giurisprudenza – Artt. 357 e 358 c.p. – Art. 2635 cod. civ. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari – Annullamento del sequestro disposto per vizi formali (per mancata indicazione del reato ipotizzato) – Reiterabilità del sequestro.





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