RIFIUTI – TARI – TARSU – Aree portuali – Autorità portuale – Autorità marittima – Concessione demaniale – Gestione rifiuti – Privativa comunale – Potere impositivo – D.Lgs. n. 507/1993 – D.Lgs. n. 152/2006 – Legge n. 84/1994 – D.Lgs. n.182/2003 – Sanzioni tributarie – Obiettiva incertezza normativa – Disapplicazione sanzioni – Contributo unificato – Fattispecie.
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 5^ TRIBUTARIA
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Giugno 2026
Numero: 19684
Data di udienza: 9 Giugno 2026
Presidente: STALLA
Estensore: Libri
Premassima
RIFIUTI – TARI – TARSU – Aree portuali – Autorità portuale – Autorità marittima – Concessione demaniale – Gestione rifiuti – Privativa comunale – Potere impositivo – D.Lgs. n. 507/1993 – D.Lgs. n. 152/2006 – Legge n. 84/1994 – D.Lgs. n.182/2003 – Sanzioni tributarie – Obiettiva incertezza normativa – Disapplicazione sanzioni – Contributo unificato – Fattispecie.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. V, 13 giugno 2026 (ud. 9/6/2026), Ordinanza n. 19684
RIFIUTI – TARI – TARSU – Aree portuali – Autorità portuale – Autorità marittima – Concessione demaniale – Gestione rifiuti – Privativa comunale – Potere impositivo – D.Lgs. n. 507/1993 – D.Lgs. n. 152/2006 – Legge n. 84/1994 – D.Lgs. n.182/2003 – Sanzioni tributarie – Obiettiva incertezza normativa – Disapplicazione sanzioni – Contributo unificato – Fattispecie.
In tema di TARI relativa ad aree ricadenti in ambito portuale, la legittimazione impositiva del Comune sussiste in assenza dell’istituzione dell’Autorità portuale, poiché solo la presenza di tale ente determina l’esclusione della competenza comunale nella gestione dei rifiuti. Ne consegue che, nelle zone portuali non ricomprese tra quelle dotate di Autorità portuale, resta ferma la privativa comunale e il relativo potere impositivo, essendo la TARSU/TARI un tributo collegato allo svolgimento del servizio. Fattispecie: allocazione di un pontile galleggiante destinato all’attracco di imbarcazioni da diporto. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
(Rigetta il ricorso sentenza n. 4613/16/2021 – Comm. trib. reg. Sicilia, Sez. stacc. di Messina, sez. 16) Pres. Stalla, Rel. Libri, Ric. GIOVANNAZZO SERVIZI NAUTICI di RAFFAELE V. & C. S.n.c. c. COMUNE DI LIPARI
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. V, 13 giugno 2026 (ud. 9/6/2026), Ordinanza n. 19684SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 31868/2021 R.G. proposto da:
GIOVANNAZZO SERVIZI NAUTICI di RAFFAELE VERA & C. S.n.c., C.F.: 02734380831, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Alecci, presso il cui studio in Messina, Via XXVII Luglio n. 103, è elettivamente domiciliata;
– Ricorrente –
CONTRO
COMUNE DI LIPARI, C.F.: 00387830839, in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Mantineo, presso il cui studio in Messina, Via N. Panoramica dello Stretto n. 1416, è elettivamente domiciliato;
– Controricorrente –
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
-Intimata –
– avverso la sentenza n. 4613/16/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, sez. 16,
depositata in data 14 maggio 2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Margherita Libri;
FATTI DI CAUSA
1. La contribuente, Giovannazzo Servizi Nautici di Raffaele Vera & C. s.n.c., titolare di una concessione rilasciata dal Dipartimento regionale dell’Ambiente, per l’uso di uno specchio d’acqua di mq 2.841,50 per allocazione di un pontile galleggiante destinato all’attracco di imbarcazioni da diporto nonché di un’area a terra di mq 9, ricadenti nel porto di Lipari, impugnava una cartella esattoriale emessa dal Comune di Lipari relativa a Tari per il periodo di imposta annualità 2016, deducendo la carenza del potere impositivo del Comune, il vizio di motivazione dell’atto impugnato, l’omessa notificazione di atti presupposti e l’insussistenza nel merito della pretesa impositiva.
2. La Commissione tributaria provinciale di Messina rigettava il ricorso.
3. Sull’appello della contribuente, la Corte distrettuale della Sicilia, con la sentenza n. 4613/16/2021, depositata il 14 maggio 2021, disattendeva l’impugnazione. Rilevava che la contribuente non aveva dimostrato che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti fosse espletato dall’Ufficio Circondariale Marittimo, né aveva contestato la circostanza della mancata istituzione dell’Autorità portuale presso il porto di Lipari e reputava infondate le censure riferite al merito della pretesa impositiva.
4. Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la società ha proposto ricorso, articolato in due motivi.
5. Resiste con controricorso l’ente territoriale. Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., si deduce la violazione dell’art. 21, comma 8, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in combinato disposto con l’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di Lipari, attribuendo rilievo alla circostanza della mancata istituzione, per il porto di Lipari, dell’Autorità portuale e al difetto di prova in ordine all’espletamento del servizio di raccolta da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Si assume che, nelle aree demaniali rientranti nei porti di tutto il territorio nazionale, la gestione dei rifiuti non è, per legge, affidata ai Comuni ma alle Autorità portuali o alle Autorità marittime. Si richiama il disposto dell’art. 16 del Codice della Navigazione, secondo cui le Autorità marittime sono le Direzioni marittime, i Compartimenti marittimi e i Circondari marittimi e si afferma che, per tutti i porti dell’arcipelago Eoliano, l’Autorità marittima competente è l’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, al quale spetta, a norma dell’art. 5, primo comma, del D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 182, la predisposizione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, comprensivo di tutte le attività successive alla raccolta e fino (compresa) l’attività di smaltimento. Di conseguenza, assume la ricorrente, essendo detto ufficio competente per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, deve ritenersi venuta meno la legittimazione vantata dal Comune di Lipari.
La censura non ha pregio.
1.1. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della TARI; né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell’obbligazione tributaria, alla circostanza che l’ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale (Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., 6 novembre 2009, n. 23583; Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2021, n. 34251; Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242; Cass. 21 marzo 2023, n. 7665; Cass. 2 maggio 2024, n. 11853; Cass., 9 gennaio 2026, n. 511).
Difatti, nell’ambito dell’area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l’Autorità portuale, l’attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest’ultima, che non si limita al servizio di pulizia all’interno del porto, ma è tenuta, ai sensi degli artt. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e 6, comma 1, lett. c), della legge 28 febbraio 1994 n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono quindi privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583).
Come questa Corte ha già chiarito (in particolare: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583), l’esame complessivo della disciplina normativa in materia conferma che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani all’interno dell’area portuale, ove è pacificamente ubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza dei Comuni.
In questo senso depongono le seguenti disposizioni:
– l’art. 62, comma 5, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»;
– l’art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti, dichiara che: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi»;
– l’art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, che istituisce le Autorità Portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia, con il compito, tra l’altro, di «affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (…)»;
– l’art. 1 del D.M. 14 novembre 1994, che precisa: «I servizi di interesse generale nei porti, di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale sono così identificati: (…) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti.
Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali».
1.2. Dall’esame di tale quadro normativo emerge in modo univoco che l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito dell’area portuale – da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale – rientra nella competenza esclusiva di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.
Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che, invece, normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). Il dato normativo configura la competenza delle Autorità portuali in totale e completa alternativa ai Comuni. In questo senso, appaiono particolarmente significative le già richiamate disposizioni di cui all’art. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che espressamente escludono dalla tassa le situazioni sottratte al regime di privativa comunale, ed all’art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che, nell’indicare le competenze dei Comuni in materia, ribadisce che comunque sono mantenute le competenze in materia attribuite alle Autorità portuali. A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizio che i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime il decreto ministeriale di attuazione, nella «pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica» degli stessi, cioè in una vera e propria attività di gestione dei rifiuti, a fronte della quale non residuano altri compiti che i Comuni potrebbero espletare.
1.3. Come rilevato, l’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ha istituito le Autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20 marzo 1996), Gioia Tauro (D.P.R. 16 luglio 1998), Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29 dicembre 2000), Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) e Manfredonia (art. 4, comma 65, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350). L’ultima modifica del citato art. 6, a seguito del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, individua, con riferimento alle Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Jonio e dello stretto, i porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria.
Come appare evidente, tale elenco non contempla il porto di Lipari (ME). Ne consegue che al momento dei fatti per cui si procede non era stata istituita l’Autorità portuale nel porto di Lipari e non si era, quindi, verificata la condizione che escludeva il potere impositivo del medesimo Comune.
Se l’istituzione dell’Autorità portuale si pone, dunque, come causa di esclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata dall’art. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana; e, correlativamente, trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie.
In tal senso, del resto, questa Corte si è già espressa in una serie di arresti, che hanno riconosciuto al Comune la legittimazione a chiedere la riscossione della TARSU, a fronte dell’esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in un’area portuale, in ragione della mancata istituzione dell’Autorità portuale (in termini: Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2026, n. 511; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092).
1.4. Secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, la TARSU è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimento di una attività svolta da un ente pubblico. Come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo. Ne consegue che avendo il Comune svolto il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati anche nell’ambito portuale, in ragione della mancata istituzione della Autorità portuale, è autorizzato a chiedere il pagamento della TARSU ai contribuenti concessionari di aree demaniali destinate all’ormeggio di imbarcazioni da diporto (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030; Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092).
Diversa è, invece, la competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima in materia di operazioni portuali e servizi portuali ovvero di concessioni di aree demaniali e banchine nell’ambito portuale, trattandosi di attività amministrative relative alla gestione ed all’utilizzo degli spazi portuali che non comportano alcuna attribuzione in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, non involgono la conseguenziale spettanza di una potestà impositiva. Sotto il primo aspetto, l’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite, alle Autorità marittime la disciplina e la vigilanza, attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni ad imprese munite di specifici requisiti – iscritte in registri speciali, obbligate al pagamento di un canone annuale ed alla pubblicazione delle tariffe praticate alla clientela – sull’espletamento delle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale) e dei servizi portuali (servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione), nonché sull’applicazione delle tariffe indicate dalle imprese autorizzate per la prestazione alla clientela delle operazioni portuali e dei servizi portuali, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. Sotto il secondo aspetto, l’art. 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite ovvero non ancora insediate, alle Autorità marittime le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) di aree demaniali e banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese autorizzate all’espletamento delle operazioni portuali (fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali), nonché le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) per la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch’essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Per cui, non si ravvisa alcuna competenza dell’Autorità marittima, in caso di mancata istituzione dell’Autorità portuale, in materia di tassazione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito portuale, che resta riservata in regime di privativa al Comune interessato.
Viceversa, rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima il diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, il quale è estraneo all’ambito del presente giudizio e per il quale, comunque, il Comune non ha alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182 (in attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e residui del carico) (Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242). Nella specie, quindi, premesso che: «ex art. 14 legge n. 84 del 1994 la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti de quibus non rientra fra le competenze dell’Autorità marittima; e coerentemente il combinato disposto dell’art. 6, comma 4, lettera c), della citata legge 84 e dell’art. 1, lettera b), del d.m. 14 novembre 1994 riserva all’Autorità portuale, solo per i porti in relazione ai quali quest’ultima risulti costituita, l’istituzione dei servizi predetti (in deroga all’ordinaria competenza comunale)», la sentenza impugnata si è esattamente uniformata ai principi enunciati. (v. recentemente, Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2026, n. 511).
2. Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 8 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, assumendo che, avuto riguardo alle ragioni del recupero e ai rilevanti dubbi interpretativi e giurisprudenziali emersi nel tempo in ordine alla competenza impositiva e all’applicazione del tributo, ricorrerebbe un’ipotesi di obiettiva incertezza normativa idonea a giustificare la disapplicazione delle sanzioni ai sensi delle citate disposizioni.
2.1. La censura è inammissibile, non risultando specificamente formulata nel ricorso introduttivo del giudizio. Pur avendo la società contribuente dedotto di aver denunciato il vizio corrispondente nel ricorso di primo grado, non è dato di contro desumere dal relativo contenuto un profilo di doglianza specificamente riferito alla disapplicazione delle sanzioni nelle ipotesi di cui alle norme richiamate.
Il motivo è comunque destituito di fondamento. L’incertezza normativa idonea ad escludere la responsabilità sanzionatoria ricorre unicamente quando, all’esito di un percorso interpretativo condotto secondo criteri metodologicamente corretti, non sia possibile individuare in modo univoco la norma applicabile, in assenza – al momento dell’accertamento – di un orientamento giurisprudenziale consolidato. È stato, inoltre, precisato che solo l’assenza, in epoca anteriore all’atto impositivo, di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità costituisce presupposto per la configurabilità dell’incertezza normativa, (Cass., 8 giugno 2021, n. 15866 – RV 661426-01; sulla necessità, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, di elementi sintomatici (“fatti-indice”) rilevabili dal giudice (Cass., sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10313 – RV 653716-01, ex multis, Cass., 9 dicembre 2019, n. 32082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12301).
Nel caso di specie, la disciplina relativa alla competenza comunale e alla tassabilità delle superfici in ambito portuale – come illustrato nei paragrafi precedenti – risulta sorretta da un quadro giurisprudenziale chiaro, coerente e privo di margini di incertezza. Ne consegue che non può individuarsi alcuna causa idonea a giustificare la disapplicazione delle sanzioni.
3. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella misura di euro 2.500,00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.





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