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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 7483 | Data di udienza: 25 Febbraio 2026

RIFIUTI – Rifiuti speciali – Smaltimento o recupero autonomo – TARI, TARSU, TIA – Superfici tassabili – Assimilazione – Onere della prova – Destinazione dei locali – Esenzione – Limiti – Riduzione tariffaria – Regolamento comunale. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 5^ TRIBUTARIA
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Marzo 2026
Numero: 7483
Data di udienza: 25 Febbraio 2026
Presidente: STALLA
Estensore: BENATTI


Premassima

RIFIUTI – Rifiuti speciali – Smaltimento o recupero autonomo – TARI, TARSU, TIA – Superfici tassabili – Assimilazione – Onere della prova – Destinazione dei locali – Esenzione – Limiti – Riduzione tariffaria – Regolamento comunale. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^ (Tributaria), 29 marzo 2026 (Ud. 25/02/2026), Sentenza n. 7483

 

RIFIUTI – Rifiuti speciali – Smaltimento o recupero autonomo – TARI, TARSU, TIA – Superfici tassabili – Assimilazione – Onere della prova – Destinazione dei locali – Esenzione – Limiti – Riduzione tariffaria – Regolamento comunale.

Nel campo della TARI, ai fini dell’esclusione dalla tassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che in determinate aree si producano in via continuativa e prevalente tali rifiuti; a tal fine, assumono ancora rilievo le caratteristiche strutturali e la destinazione dei locali, secondo i principi elaborati con riferimento ai tributi omologhi (TARSU e TIA). Ne consegue che la prova dell’avvio autonomo a recupero dei rifiuti non è di per sé sufficiente a fondare l’esenzione, ove non sia dimostrata la prevalente produzione di rifiuti speciali nelle specifiche superfici, restando in ogni caso dovuto il tributo indipendentemente dall’utilizzo del servizio pubblico, salva la possibilità di una riduzione tariffaria nei limiti previsti dalla normativa e dai regolamenti comunali. (mass. A.Z.)

 

RIFIUTI – Delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani illegittima – Effetti – Potere-dovere di disapplicare del giudice tributario, anche d’ufficio, la delibera – Normativa applicabile “ratione temporis” – Art. 21, c.2, d.lgs. n. 22/1997 (oggi T.U.A.) – Art. 62, c.3, d.lgs. n. 507/1993.

In materia di rifiuti, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima, per violazione del criterio qualitativo o per l’omessa previsione dell’ulteriore criterio quantitativo, di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile “ratione temporis”), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati. Alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA.

(Rigetta il ricorso avverso sentenza n. 184/2022 – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO) Pres. Stalla, Rel. Benatti, Ric. Maxi di srl c. COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^ (Tributaria), 29/03/2026 (Ud. 25/02/2026), Sentenza n. 7483

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20950/2022 R.G. proposto da:
MAXI DI SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI CORBYONS e GIORGIO ALESSANDRO RODERI

-ricorrente-

CONTRO

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA, rappresentato e difeso dagli  avvocati ROBERTA ANDREOTTI, GIORGIO MOROTTI E MATTEO PANNI

-controricorrente e ricorrente incidentale-

Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 184/2022 depositata il 07/02/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026 dal consigliere MARCO BENATTI.
 
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorso principale con assorbimento dei rimanenti e rigetto del ricorso incidentale condizionato.

Uditi gli avvocati Giorgio Roderi per la ricorrente e Giorgio Morotti per il Comune controricorrente.

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente, gestrice, tra gli altri, di un supermercato all’insegna “Iperfamila” nella frazione Dossobuono del Comune di Villafranca di Verona, con atto inviato il 28/6/2016 all’ente locale presentò dichiarazione di variazione della superficie tassabile ex art. 1, comma 649, legge 147/2013 in relazione, per l’annualità 2016, alla tassa sui rifiuti (c.d. TARI) delle superfici produttive di rifiuti speciali non pericolosi e non assimilabili agli urbani con particolare riferimento alle superfici produttive di materiali d’imballaggio, quali cartoni, plastica, legno, per un totale di mq 7.197 e di residui d’origine animale (mq 334), restando superfici imponibili, nei reparti gastronomia, ortofrutta e uffici, per mq 477.

Il Comune, con atto 8/9/2016, respinse la richiesta ritenendo che si trattasse di rifiuti speciali assimilati agli urbani sicché, in relazione agli stessi, confermò la precedente tassazione per 7.905 mq emanando contestualmente avviso di pagamento della terza rata TARI in relazione a quell’annata impositiva (le prime due erano già state corrisposte) per l’importo di € 16.207,02.

Avverso tale diniego e il relativo avviso di liquidazione, la contribuente propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona che, nel contraddittorio con l’ente locale e con sentenza n. 207 del 15/5/2017, respinse il ricorso confermando la tassazione delle superfici di vendita ed escludendo che in esse fosse provata la produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati.

Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto solo parzialmente il gravame, disponendo l’esclusione dal computo, ai fini del calcolo dell’imposta, delle superfici relative a laboratori di pescheria, macelleria e vani tecnici, complessivamente pari a mq 335, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Secondo il giudice d’appello, premessi i principi legislativi e giurisprudenziali in ordine alla prova del diritto all’esenzione:
– ai sensi dell’art. 1, comma 649, legge 147/13 spetta alla contribuente la prova dei fatti che consentono l’esclusione dell’imposta o la riduzione della tariffa, ovvero che talune superfici “di regola”, “esclusivamente” o “in via continuativa e prevalente”, a seconda delle normative succedutesi, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
– va data rilevanza alle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione delle superfici stesse;
– l’area commerciale destinata alla vendita, con accesso al pubblico a un numero rilevante e indefinito di persone estranee, per sua destinazione non sarebbe idonea a produrre in modo continuativo e prevalente rifiuti non assimilabili;
– se è vero che la contribuente ha documentato, con formulari di smaltimento e una consulenza tecnica di parte, l’avvio di rifiuti speciali al recupero mediante imprese specializzate, tale prova non è ritenuta sufficiente, alla luce dei predetti destinazione e utilizzo dell’area, a fondare il diritto all’esenzione invocata per le relative aree, fatta eccezione per ciò che concerne i laboratori e vani tecnici;
– non vi sarebbe una doppia imposizione e un corrispondente indebito arricchimento da parte dell’ente locale;
– l’asserita illegittimità del regolamento comunale che prevede la tassabilità dei rifiuti assimilabili sarebbe comunque superata dal fatto che, al fine della prova dei fatti che giustificano l’esclusione della superficie dal computo delle aree tassabili, occorrerebbe dare prova della sussistenza dei presupposti in relazione alla specifica area, non al superamento della soglia di assimilazione in base al calcolo della quantità complessiva dei rifiuti da imballaggio;
– va confermata la pronuncia in ordine alla superficie dei laboratori di pescheria e macelleria e relative celle (mq 123) e locali tecnici (mq 212) atteso che, a differenza dell’area vendita, si tratta d’aree per cui vi è accesso di pochi addetti e presumibilmente destinate alla produzione di rifiuti non assimilabili, come riconosciuto dallo stesso ente locale nella memoria integrativa.

Ricorre per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motivi integrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Villafranca di Verona, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, anch’esso integrato da successiva memoria.

La contribuente ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria 1/2/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:
1. Con il primo motivo di ricorso principale si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 649 legge 147/2013 e 22 Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito abbia errato attribuendo rilevanza, ai fini della prova dei presupposti per la detassazione delle superfici, alle caratteristiche strutturali e alla destinazione dei locali non più richiesta in materia di TARI, dovendo ritenersi sufficiente la prova della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e del loro trattamento conforme, non essendo corretto il ricorso a criteri che erano tipici della precedente tassa TARSU. Sarebbe pertanto superata la previsione dell’art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993 istitutivo di quest’ultima: poiché l’art. 1, comma 649 legge 147/13 non contiene più il riferimento alle caratteristiche strutturali e alla destinazione delle superfici, tali elementi sarebbero divenuti ininfluenti.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Da un lato, non è censurato il richiamo della Corte territoriale in ordine al costante orientamento di questa Suprema Corte (Cass. 11130/21, 22130/17, 1963/2018, 12979/19) secondo cui alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA.

1.3 Dall’altro, il costante orientamento di questa Corte succitato insegna che, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima, come affermato dalla contribuente, per violazione del criterio qualitativo o per l’omessa previsione dell’ulteriore criterio quantitativo, di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile “ratione temporis”), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati. (Cass. Sez. 5, 19/04/2019, n. 11035, Rv. 653663 – 02).

1.4 Ne deriva che il riferimento alla struttura e destinazione dei locali è tutt’altro che illegittimo o superato.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché, sotto altro profilo, dell’art. 1, comma 649, legge 147/2013 e dell’art. 22 legge TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Sostiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha ritenuto non provata la destinazione d’uso delle superfici del supermercato. La Corte di merito non avrebbe valutato o avrebbe errato nel valutare il compendio probatorio costituito dalla denuncia, planimetrie, formulari e consulenza che dimostrerebbero in modo decisivo la destinazione d’uso delle aree, la delimitazione delle superfici e la produzione continuativa e prevalente dei rifiuti speciali, con conseguente ingiustificato rigetto della detassazione per vendita e magazzini.

2.1 Il motivo è inammissibile

2.2 Con lo stesso, infatti, si censura un omesso esame che in realtà c’è stata, avendo invece la Corte di merito motivato, sia pure succintamente – come doveroso ai sensi dell’art. 36, comma 1, n. 4) del d.lgs. 546/92 e ora anche dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. – sulle ragioni per cui ha ritenuto che i documenti depositati e la consulenza di parte non avessero adempiuto all’onere probatorio attribuito alla contribuente in merito alla destinazione delle aree, in via prevalente e continuativa, alla produzione di rifiuti speciali terziari, non ritenendo sufficiente la prova di avere provveduto allo smaltimento autonomo di rifiuti non conferibili al servizio pubblico. 

2.3 Va ricordato a tal fine come, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez. 2, 20/06/2024, n. 17005, Rv. 671706 – 01).

2.4 La censura, estesa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., occulta una critica alla motivazione della sentenza, che andrebbe proposta sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ma anche riqualificando il motivo, come sarebbe consentito (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01) ove il motivo stesso prospettasse quantomeno la nullità della sentenza (ciò che non è), il sindacato di questa Corte sulla motivazione non potrebbe estendersi alla rivalutazione delle prove in atti e alla correttezza del giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale la contribuente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 1, comma 649, l. 147/13 e 22 Reg. Tari, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
3 c.p.c.

Rimarca l’erroneità della decisione nella parte in cui ha confermato la tassazione delle superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentate da persone. Sarebbe erroneo dedurre dall’accesso del pubblico alle superfici di vendita un impedimento a riconoscere la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, richiamando la disciplina sugli imballaggi (artt. 221 e 226 d.lgs. 152/2006). Sostiene che la presenza umana non è criterio legale ostativo quando la prevalenza dei rifiuti speciali è provata.

3.1 Il motivo è infondato.

3.2 Anche questo motivo, formalmente qualificato in termini di violazione di legge, contiene una critica alla valutazione del giudice di merito che ha fondato la sua decisione, tra l’altro, sulla destinazione dei locali alla vendita che comportano la necessaria presenza della clientela nei locali predetti. Ove si ritenga, come sopra indicato in relazione al primo motivo, che la valutazione sia corretta essendo ammissibile il richiamo alla struttura e destinazione dei locali stessi al fine di dedurne l’idoneità alla produzione di rifiuti, non può ritenersi che il riferimento all’afflusso delle persone, anche in logica contrapposizione con quanto deciso in ordine ai laboratori e locali tecnici di cui supra, sia di per sé errato o illegittimo.

4. Con il quarto motivo di ricorso di ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 641 e 649, legge 147/2013, 178 e 238 d.lgs. 152/2006, nonché 22 del Reg. TARI, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione impugnata abbia violato il principio comunitario “chi inquina paga” stabilendo di fatto una doppia imposizione e un indebito arricchimento dell’ente locale. L’avvio al recupero dei rifiuti speciali dovrebbe consentire l’esclusione della relativa superficie o, quantomeno, una riduzione proporzionale della tariffa.

4.1 Il motivo è infondato.

4.2 Va richiamato il principio generale secondo cui il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio comunale di smaltimento rifiuti, salva l’esenzione prevista dal citato comma 649.
Ove la Corte di merito abbia ritenuto non provata la destinazione delle aree a produzione in via prevalente o continuativa di rifiuti speciali (imballaggi terziari), non vi è diritto all’esenzione, ma al più a una riduzione
proporzionale della tariffa (non oggetto del presente giudizio), ove prevista dal regolamento comunale in esecuzione del medesimo comma 649, nella misura in cui anche tale destinazione sia provata dal contribuente (vv. Cass. 11130/2021).

5. Con il quinto motivo di ricorso principale la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198 comma 2 lett. g) d.lgs. 152/2006, 18 e 21 d.lgs. 22/1997, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la decisione sia errata nella parte in cui non ha disapplicato il Regolamento comunale di Legnago confermando la legittimità del criterio quantitativo di assimilazione previsto dall’art. 10 dello stesso. Sarebbe errato riferirsi, come fa la Corte di merito e in assenza dei decreti attuativi sui criteri d’assimilazione, alla delibera interministeriale del 27/7/84 che prevede il solo criterio qualitativo e non quantitativo, come invece richiesto dal d.lgs. 22/97. L’art. 10 del regolamento comunale prevede sì anche un criterio quantitativo, ma lo stesso sarebbe comunque illegittimo perché la soglia d’assimilazione ivi prevista dovrebbe ritenersi talmente elevata da essere impossibile da superare. La Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto disapplicare il predetto art. 10 del regolamento comunale secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, n. 11035/2019 ex plurimis) anche in considerazione della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. 5, n. 4223/2017) che impone che la stima, caratterizzata da discrezionalità tecnica, sia realistica e idonea a garantire la proporzionalità, adeguatezza e necessità. Sarebbe pertanto sproporzionata la misura di 240 litri a settimana ogni 100 mq, pari a circa 124,8 litri all’anno per mq, violando ulteriormente il principio “chi inquina paga” e situandosi ben oltre le previsioni legislative di cui al d.P.R. 158/99 (tab. 4a).

5.1 Il motivo è inammissibile.

5.2 La ricorrente prospetta infatti l’illegittimità del regolamento comunale benché non per assenza dei limiti quantitativi, come nei casi presi in esame dalla giurisprudenza di questa Corte richiamati nel motivo, ma per una presunta sproporzione delle quantità in esse indicati.

5.3 La questione appare però irrilevante alla stregua delle valutazioni della Corte di merito in relazione alla mancanza di prova dell’avvio a recupero, in via prevalente e continuativa, dei rifiuti speciali ai sensi del più volte citato art. 1, comma 649, della legge n. 147/13. Dall’eventuale illegittimità del regolamento deriverebbero comunque le conseguenze di cui alla giurisprudenza citata con riferimento al primo motivo, permanendo l’onere probatorio in capo al contribuente, qui non adempiuto. 

5.4 Va comunque evidenziato come l’eventuale illegittimità dei regolamenti comunali derivi dalla previsione del richiamato d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi), il cui art. 21, comma 2, lett g) stabilisce che i Comuni disciplinino i rifiuti assimilati per qualità e quantità, sicché ove tali requisiti siano stabiliti, come nel caso specifico, non pare residuare spazio per sindacarne la discrezionalità amministrativa. Va ricordato a tal fine che la soglia di assimilabilità dipende dalla quantità di rifiuto che lo stesso Comune ritiene essere in grado di trattare ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. d) dello stesso d.lgs.

6. Con il sesto motivo di ricorso principale, la società lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, 221 e 226 d.lgs. 152/2006, 19 Reg. Tari, 8 Reg. per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si duole dell’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assimilati agli urbani i rifiuti speciali prodotti in quantità superiori al limite quantitativo previsto dal Regolamento Comunale. Sostiene che l’art. 19 del regolamento comunale, che rinvia all’art. 8 del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti, vada interpretato nel senso che, ove superata la soglia di assimilazione, nessuna assimilazione sia consentita perché in tal caso il servizio pubblico di raccolta non sarebbe in grado di trattarli.

6.1 Il motivo è infondato.

6.2 La stessa ricorrente afferma infatti che la soglia di assimilazione, non a caso fissata dal regolamento per la gestione integrata dei rifiuti, fissa il limite oltre il quale l’assimilazione non è ammessa perché andrebbe oltre le capacità del servizio pubblico di gestire una maggior quantità di rifiuti. Non si comprende però perché, alla stregua di tale argomentazione, dovrebbe escludersi che l’assimilazione sia ammessa per la parte di rifiuti che rientra nella soglia predetta, atteso che sarebbe adempiuta la precisa funzione di quest’ultima volta, come si è detto, a delimitare le capacità di trattamento del servizio comunale.

6.3 Appare comunque dirimente la valutazione della Corte di merito secondo cui tale limite è comunque riferito ai soli imballaggi e risulterebbe in ogni caso non adempiuto l’onere probatorio in merito alla prevalenza nella produzione di rifiuti non assimilabili e in riferimento a tutti i rifiuti avviati autonomamente allo smaltimento, compresi quelli da imballaggi secondari oltre soglia, permanendo le ulteriori carenze probatorie in merito alle specifiche aree per le quali l’agevolazione è richiesta. 

Ricorso incidentale condizionato
7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente prospetta la violazione delle norme di cui agli artt. 1, comma 649, legge 147/2013, 218 e 221, comma 4, d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente c.d. TUA), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che i rifiuti di imballaggio – siano essi di imballaggio primario, secondario o terziario – non possono mai essere qualificati come speciali: per la loro composizione merceologica (carta, cartone, legno plastica, misti) andrebbero sempre ricompresi nel novero dei rifiuti assimilati agli urbani. 

7.1 Il motivo è assorbito dalla reiezione del ricorso principale. 

8. Il ricorso principale va pertanto respinto con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e la ricorrente va condannata alla rifusione, a favore del Comune controricorrente, delle spese della fase di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente e ricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.
 

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