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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 25671 | Data di udienza: 7 Luglio 2026

ACQUA – Impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue destinati al servizio idrico integrato – Classamento catastale – Categoria D/7 – Categoria E/9 – Immobili a destinazione speciale – Società a partecipazione pubblica – Giudicato esterno – Diversa unità immobiliare – Art. 2, c.40, D.L. n. 262/2006. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 5^ TRIBUTARIA
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Settembre 2026
Numero: 25671
Data di udienza: 7 Luglio 2026
Presidente: SOCCI
Estensore: CHIRICO


Premassima

ACQUA – Impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue destinati al servizio idrico integrato – Classamento catastale – Categoria D/7 – Categoria E/9 – Immobili a destinazione speciale – Società a partecipazione pubblica – Giudicato esterno – Diversa unità immobiliare – Art. 2, c.40, D.L. n. 262/2006. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, 22 Settembre 2026, (ud. 07/07/2026), Ordinanza n. 25671

ACQUA – Impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue destinati al servizio idrico integrato – Classamento catastale – Categoria D/7 – Categoria E/9 – Immobili a destinazione speciale – Società a partecipazione pubblica – Giudicato esterno – Diversa unità immobiliare – Art. 2, c.40, D.L. n. 262/2006.

In tema di classificazione catastale, gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue destinati al servizio idrico integrato rientrano nel gruppo D e, in particolare, nella categoria D/7, in quanto la gestione del servizio idrico ha natura economica ed è svolta secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità. Né la destinazione a servizio pubblico, né la totale partecipazione pubblica della società gestrice, né l’interesse generale perseguito, né la destinazione delle tariffe alla copertura dei costi escludono la natura imprenditoriale dell’attività o attribuiscono agli impianti la categoria E. La precedente sentenza relativa a una diversa unità immobiliare, ancorché appartenente al medesimo impianto e riguardante le medesime parti e la stessa questione giuridica, non determina giudicato esterno, mancando l’identità del rapporto giuridico. 

(Rigetta il ricorso avverso la sentenza n. 458/2024 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di 2° del Veneto ) Pres. SOCCI, Rel. CHIRICO, Ric. Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – Veritas S.p.a. c. Agenzia Delle Entrate


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, 22 Settembre 2026, (ud. 07/07/2026), Ordinanza n. 25671

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 259/2025 R.G. proposto da:
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – Veritas S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Domenichelli e dall’avvocato Lucia De Salvia

-ricorrente-

CONTRO

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto n. 458/2024 depositata il 24/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 458/2024 la CGT di II grado del Veneto accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 276/2022 con cui la CTP di Venezia, riuniti gli altri due speculari ricorsi proposti, aveva accolto l’impugnazione della Veritas avverso la variazione (effettuata dall’Ufficio con gli atti impugnati), del classamento, da E9 in D7, dell’unità catastale costituita da un impianto di depurazione sito nel comune di Venezia.

La sentenza d’appello – premessa l’adeguatezza della motivazione degli avvisi di accertamento catastale impugnati, ritenuta invece mancante dal giudice di primo grado – rilevava che dall’1 gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie D ed E è effettuata ai sensi della circolare 2/2016, “che ha introdotto tra le destinazioni d’uso proprie della cat. D/7 il codice 0502-immobili destinati al trattamento delle acque reflue e senza produzione annessa”, sicchè alle costruzioni che ospitano impianti industriali destinati al trattamento delle acque reflue, “tipiche dei processi industriali o produttivi”, va attribuita la categoria D (richiamando a sostegno recenti ordinanze di legittimità), evidenziando che il tipo di attività “non esclude che venga esercitata secondo parametri imprenditoriali per la copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe.”.

2. Avverso la sentenza della CGT di II grado proponeva ricorso per cassazione la Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi-V.E.R.I.T.A.S. S.p.a..

3.L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., segnatamente per omessa pronuncia sull’improcedibilità dell’appello.

All’uopo, la ricorrente deduce di aver documentato, successivamente al giudizio di primo grado, l’avvenuta ricezione di un ulteriore avviso di accertamento (2024/VE0067828), notificatole il 9.4.2024, con cui l’Agenzia aveva rettificato la rendita catastale dell’immobile catastalmente distinto al foglio 194, p.lla 319, sub 3, riportando espressamente “categoria proposta idonea:E09” e che la particella sub 3 derivava (come documentato) dalla soppressione della sub 2, oggetto del presente giudizio, sicchè, stante il riconoscimento della correttezza della classificazione catastale E9, “si è eccepita in giudizio l’improcedibilità dell’appello”. Rileva la contribuente che, però, su tale eccezione il giudice dell’appello non si è pronunciato.

Il motivo è inammissibile ed infondato.

Premesso che la sentenza effettivamente non contiene alcuna espressa statuizione in relazione alla suddetta eccezione di “improcedibilità”, la quale, per le ragioni alla stessa sottese come dedotte dalla contribuente, implica, piuttosto, la prospettazione di una ipotesi di cessata materia del contendere per effetto del successivo riconoscimento, da parte dell’Ufficio, dell’idoneità del classamento della particella in questione proposto dalla parte, detta eccezione deve intendersi implicitamente disattesa dal giudice d’appello, in quanto, pronunciandosi nel merito, ha necessariamente escluso la sussistenza di una sopravvenuta carenza di interesse della parte alla prosecuzione del giudizio. A tal proposito, va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia che presupponga, quale necessario antecedente logico-giuridico, la irrilevanza o infondatezza dell’eccezione o della domanda (v. tra le altre, Cass., n. 34919/25; Cass., n. 25710/24; Cass. n. 16703/2022; Cass. n. 29191/17).

Inoltre, ove pure l’eccezione non volesse intendersi implicitamente disattesa dal giudice d’appello per le ragioni sopra esposte, va comunque rilevata la inammissibilità del motivo come svolto, essendosi la ricorrente limitata a dedurre che “si è eccepita in giudizio l’improcedibilità dell’appello”, senza meglio specificare dove l’eccezione sarebbe stata proposta. A tal proposito, va rilevato che, ove una questione non sia stata trattata nella sentenza impugnata, sussiste l’onere per la ricorrente, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito,
ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (ex multis, Cass., n. 22470/26; Cass., n. 3473/2025; Cass., n. 20585/2023; Cass., n. 35885/2022; Cass., n. 8362/2022; Cass., n. 40984/2021).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., “violazione dell’art. 3, L. 241/1990 e dell’art. 7, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell’art. 24 Cost. (violazione del diritto di difesa). Violazione dell’art. 97 Cost. Illegittimità dell’avviso per difetto di sopralluogo, per difetto di motivazione e di prova.”.

Nello specifico, si censura la laconicità della statuizione con cui il giudice d’appello ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso (“…tale da far comprendere le ragioni del provvedimento come dimostra il ricorso della contribuente (vedasi Ord. Cass. n. 22355/2021)”, mediante il mero richiamo all’ordinanza di questa Corte n. 22355/2021, che (erroneamente indicata quanto all’anno) “si è limitata a ritenere sufficienti i riferimenti catastali, i dati oggettivi di classamento e la rendita attribuita all’immobile”, denunciando inoltre l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata, atteso che i giudici di primo grado, all’esito dell’esame della stima sintetica allegata all’avviso, avevano ritenuto non “supportato da alcuna specifica indicazione sulla consistenza e sugli asseriti elementi costitutivi comuni” l’assunto dell’Agenzia che le caratteristiche degli immobili in questione, destinati al trattamento delle acque reflue, fossero “…analoghe o più prossime a quelle degli immobili censiti nella cat. D/7…” ed avevano evidenziato la circostanza che questa Corte, con la sentenza n. 3358/15, aveva chiarito che gli immobili utilizzati per lo svolgimento del servizio idrico integrato finalizzato a soddisfare interessi di rilevanza pubblica vanno ricompresi nella categoria E9.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità. Sebbene il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non debba invero essere interpretato in modo eccessivamente formalistico e non debba pertanto tradursi nell’onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove sia invece puntualmente riportato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8950/2022, Cass. n. 12481/2022, Cass. n. 11325/2023; Cass., n. 17183/2024; Cass., n. 13358/2025), nel caso di specie, il ricorso non trascrive, né sintetizza il contenuto dell’avviso di accertamento di cui si discute, non consentendone la chiara ricostruzione dell’impianto motivazionale, propedeutico al riscontro della censura di inadeguatezza motivazionale spiegata sia in relazione alla sentenza impugnata che all’atto.

Ciò posto, con specifico riferimento al profilo di censura relativo al vizio di motivazione della sentenza impugnata, questa Corte ha poi rimarcato che, ove si censuri una sentenza sotto il profilo della congruità (e quindi sia della omissione che della insufficienza) “del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11100). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).” (Cass., n. 15897/2025). La necessità che il ricorso riporti la motivazione dell’atto impugnato (almeno nei suoi punti essenziali) risulta ancora più cogente nel caso di specie, in cui la sentenza contiene specifiche argomentazioni e specifici richiami normativi in merito alla correttezza dell’accertamento catastale in contestazione.

Tale carenza del ricorso preclude, pertanto, l’esame del motivo afferente ai dedotti vizi motivazionali sia della sentenza che dell’atto impugnati.

Alcuna allegazione viene invece svolta, nell’esposizione del motivo, in merito al “difetto …di prova” menzionato nella intestazione. Quanto al difetto di sopralluogo, del pari menzionato solo nell’intestazione del motivo, va comunque rilevata la infondatezza della censura, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di estimo catastale, in assenza di variazioni edilizie, non è richiesta la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile (v. Cass., n. 14630/2025) e che, con specifico riferimento al classamento dei fabbricati a destinazione speciale o particolare, da effettuarsi mediante “stima diretta”, a norma del d.P.R. primo dicembre 1949, n. 1142, essa non presuppone l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., n. 20508/22; Cass., n. 6272/2025; Cass., n. 29354/2025; Cass., n. 14630/2025).

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, DM 19/4/1994 n. 701 anche in relazione al D.P.R. 1/12/1949 n. 1142 e al D.P.R. 26/10/1972, n. 650. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, D.M. 1994 n. 701, anche in relazione all’art. 12, D.P.R. 327/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 40 e ss D.L. 262/2006.”, nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la “Violazione dell’art. 329, co. 2, c.p.c. e dell’art. 56, D.Lvo 546/1992 laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado non ha esaminato il precedente di Codesta Ecc.ma Suprema Corte n. 3358/2015”.

Si tratta di un motivo composito, articolato fondamentalmente in due gruppi di censure.

Nella seconda parte, da esaminare preliminarmente, la ricorrente censura l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, della pronuncia n. 3358/2015 di questa Corte, relativa alla classificazione catastale di una particella adiacente a quella oggetto di causa, a cui è stata attribuita la categoria E, facente parte del medesimo impianto utilizzato dalla contribuente per la medesima finalità pubblica, costituito da “due porzioni” insistenti su particelle diverse (p.lla 319, sub 2, per quanto attiene al presente giudizio e p.lla 444, per quanto attiene alla sentenza n. 3358/2015). Secondo la ricorrente, in presenza di identità dell’oggetto e della questione affrontata nei due giudizi, sarebbe del tutto ingiustificato assoggettare a due regimi fiscali differenti due porzioni del medesimo impianto destinato allo svolgimento del medesimo servizio idrico. La correttezza di tale conclusione troverebbe, inoltre, conferma nella proposta di definizione accelerata depositata nel giudizio nrg 7299/2023 tra le medesime parti, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia avverso la sentenza della CGT di II grado di Venezia n. 1123/22, concernente sempre l’impianto di Caorle, conclusosi con decreto di estinzione. In tale proposta il GD aveva, infatti, affermato che l’accertamento compiuto con la suddetta sentenza n. 3358/2015 precludeva il riesame della medesima questione già risolta, relativa all’inquadramento catastale dell’impianto nella categoria E9 e non nella categoria D7.

Nella prima parte del motivo sub 3), la contribuente contesta, inoltre, nel merito, la equiparazione, operata dalla sentenza impugnata, del servizio pubblico svolto dalla stessa ad una qualsiasi attività economica, atteso che l’acqua è un bene comune, gli impianti destinati al servizio idrico appartengono al demanio comunale e sono inalienabili ed il servizio è sottratto alle regole del mercato ed è privo del carattere della redditività in senso privatistico (non senza considerare che, nel caso di specie, gli impianti di Veritas non avrebbero neppure la potenziale “autonomia funzionale e reddituale” richieste dalla norma, essendo utilizzati come impianti di depurazione delle acque da immettere nel sistema di reti dell’acquedotto)”.

Quanto al motivo afferente al dedotto omesso esame della sentenza di questa Corte n. 3358/2015, ricondotto al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e da ritenersi infondato, va preliminarmente chiarito che a tale sentenza non è attribuibile forza di giudicato esterno. E’ infatti pacifico che detta sentenza, pur riguardando le medesime parti, è relativa ad una unità immobiliare urbana diversa da quella oggetto di causa, ossia all’unità ubicata nel comune di Venezia, censita al fg 194, mappale 444 (cui inerisce l’avviso di accertamento definitivamente annullato in virtù della suddetta sentenza) e non all’unità ubicata nel comune di Venezia, censita al fg 194, particella 319, sub 2, oggetto del giudizio definito con la sentenza d’appello impugnata. La differente ubicazione dei manufatti e la diversa identificazione catastale degli stessi, lungi dall’essere dati irrilevanti, ne confermano invece la diversità, trattandosi incontestatamente di due “porzioni” diverse del medesimo impianto, insistenti su particelle diverse. Tale diversità esclude in radice che la suddetta pronuncia n. 3358/2015 ed il presente giudizio possano avere ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, presupposto ineludibile per poter invocare la forza espansiva del giudicato esterno. La circostanza che la precedente pronuncia di questa Corte concerna beni della medesima tipologia (manufatti facenti parte di un medesimo impianto di depurazione delle acque) evidentemente non esclude la diversità di tali beni e quindi la diversità dei rapporti giuridici in contestazione. Del pari, la circostanza che nei due giudizi si controverta, tra le stesse parti, della medesima questione giuridica (classamento di un impianto destinato allo svolgimento del servizio idrico integrato) non consente perciò solo di attribuire forza espansiva di giudicato alla pronuncia irrevocabile precedente concernente il classamento di una diversa unità immobiliare.

Nemmeno rileva, ai fini della sussistenza del giudicato esterno, che nel giudizio sub n.r.g. 7299/2023 (definito con decreto di estinzione del 18.9.2024) – proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 1123/22 della CGT di II grado del Veneto, relativa al medesimo impianto di depurazione – il GD, nella proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. depositata il 5.6.2024, abbia attribuito alla sentenza n. 3358/2015 forza di giudicato esterno. Anche in tal caso, invero, il giudizio estinto riguarda una unità immobiliare urbana diversa da quella oggetto di causa, con conseguente insussistenza della identità del rapporto giuridico cui inerisce la suddetta proposta (la quale dà atto della sussistenza ed estensibilità del giudicato rispetto a tale specifico rapporto).

Peraltro, ad ulteriore conferma che la sentenza n. 3358/2015 non preclude la rivalutazione in un successivo giudizio della medesima questione (come effettivamente avvenuto), si evidenzia che questa Corte, nella ordinanza n. 9519/2024, ha rilevato che: “ così come rilevato dal Primo Presidente con provvedimento del 2 luglio 2021, emesso a seguito di istanza della contribuente di rimessione del presente giudizio alle Sezioni unite, non sussiste alcun contrasto tra la richiamata sentenza del 2015 e le successive pronunce di questa Corte che, ponendosi nel medesimo solco interpretativo, ne costituiscono un ulteriore sviluppo….”. Tanto premesso in ordine alla insussistenza del giudicato esterno, l’omesso esame della suddetta sentenza non è suscettibile di essere ricondotto al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c., il quale consente di far valere solo l’omessa valutazione di un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, ossia un dato materiale la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e non la omessa valutazione di deduzioni difensive o di questioni o argomentazioni o di documentazione prodotta dalle parti (Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 2961/2025; Cass., n. 3562/2026), fermo restando che, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di cui si lamenta l’omessa valutazione sarebbe comunque priva del carattere della decisività.

Quanto alla violazione e falsa applicazione di legge dedotte nella prima parte dell’intestazione del motivo numerato sub 3), integranti un ulteriore autonomo motivo, da ricondursi al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c (e non al n. 4), ne va rilevata del pari l’infondatezza. Va premesso che la contribuente è una società a capitale interamente pubblico, esercente il servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei servizi idrici mediante manufatti ed impianti insistenti su distinte unità catastali (tra cui quello oggetto di causa).

Invero, la giurisprudenza di legittimità, successivamente al risalente precedente costituito dalla sopra richiamata sentenza n. 3358/15, superando l’assunto secondo cui il riferimento contenuto nella categoria E9 alla “particolarità della destinazione” legittima l’inclusione nella stessa degli impianti di depurazione non costituenti parte di un’azienda privata, bensì destinati ad un’attività di pubblico interesse, ha poi affermato il principio, più volte ribadito con specifico riferimento al classamento di manufatti/impianti facenti parte del servizio idrico integrato (Cass., n. 2247/2021; Cass., n. 3921/2022; Cass., n. 9519/2024; Cass., n. 21287/2025; Cass., n. 16307/2026), al quale questa Corte intende dare continuità, secondo cui «In tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica.>>. In tal modo si è escluso che l’interesse generale allo svolgimento dell’attività o la natura dell’esercente (soggetto pubblico o società partecipata da enti pubblici o “in house”) possano giustificare l’inclusione del bene nella categoria E, non essendo né l’interesse generale connotante l’attività nè la natura pubblica dell’esercente incompatibili con lo svolgimento della suddetta attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali, in conformità ai quali il giudice d’appello correttamente ha ritenuto la stessa esercitabile, ai fini della conferma della correttezza del classamento catastale nella categoria D7, effettuato dall’Ufficio. Nello specifico, premessa l’incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, derivante dal disposto dell’art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006 n. 286 (a tenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale»), questa Corte ha affermato che la gestione di un impianto di depurazione presenta gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto “lucro oggettivo” ossia rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi.

In tal senso depone la normativa di settore, segnatamente l’art. 141 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui «Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie» e l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo modificato, all’esito del referendum abrogativo disposto con d.P.R. 23 marzo 2011, dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 2011 n. 116, secondo cui «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. La giurisprudenza di legittimità sopra citata ha evidenziato che la tariffa del servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., n. 12763/14; Cass., n. 12769/14), confermando l’ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l’assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 cod. civ.). In linea con tale impostazione, superando i precedenti indirizzi di prassi, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c) che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D.

Il fatto che l’ente gestore, nel caso di specie, sia a totale partecipazione pubblica, che l’attività espletata sia volta a soddisfare esigenze di interesse generale, che la tariffa sia destinata a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio e non preveda più (dopo il referendum del 2011) una remunerazione in misura minima fissa per il capitale investito, che i beni in questione, componenti del servizio idrico integrato, non siano liberamente alienabili a terzi sono elementi insufficienti a superare il suddetto approdo giurisprudenziale in merito alla natura imprenditoriale dell’attività in questione e segnatamente alla sua idoneità a produrre un “lucro oggettivo”, obiettivo conseguibile, ad esempio, ottimizzando i processi operativi in modo da spendere meno di quanto incassato dagli utenti mediante il pagamento della tariffa o svolgendo servizi aggiuntivi strettamente connessi all’erogazione del servizio. Inoltre, la circostanza che i manufatti in questione costituiscano parte integrante di un “unicum” costituito dal servizio idrico, non li rende perciò solo in concreto privi di autonomia funzionale e reddituale, nella accezione di utilità o attitudine degli stessi a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare e funzionali ad altre parti della struttura produttiva (v., tra le altre, Cass., n. 20026/15; Cass. n. 7868/16; Cass., n. 4223/19; Cass., n. 9427/19).

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.405,00 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.

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