PUBBLICO IMPIEGO – Carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche – Giuramento di fedeltà massonica – Obbligo di comunicazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Valutazione dell’Amministrazione la possibilità di profili di conflitto di interesse – Necessità della P.A, di operare nella più assoluta imparzialità e trasparenza – Sanzione – Artt. 97, 98 Cost.
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Agosto 2026
Numero: 24875
Data di udienza: 2 Luglio 2026
Presidente: DI PAOLANTONIO
Estensore: CONTE
Premassima
PUBBLICO IMPIEGO – Carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche – Giuramento di fedeltà massonica – Obbligo di comunicazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Valutazione dell’Amministrazione la possibilità di profili di conflitto di interesse – Necessità della P.A, di operare nella più assoluta imparzialità e trasparenza – Sanzione – Artt. 97, 98 Cost.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^, LAVORO 31 agosto 2026, (ud. 02/07/2026), Ordinanza n. 24875
PUBBLICO IMPIEGO – Carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche – Giuramento di fedeltà massonica – Obbligo di comunicazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza – UBBLICA AMMINISTRAZIONE – Valutazione dell’Amministrazione la possibilità di profili di conflitto di interesse – Necessità della P.A, di operare nella più assoluta imparzialità e trasparenza – Sanzione – Artt. 97, 98 Cost.
In materia di pubblico impiego, l’obbligo di comunicare l’appartenenza o l’adesione ad una associazione massonica, oltre a trovare un chiaro e riconoscibile riscontro normativo nel regolamento, non contrasta con alcuna norma primaria. Tanto vale anche per l’art. 8 della legge n.300/70, perché non riguarda opinioni politiche, religiose e sindacali e, seppure attinente alla vita extralavorativa, è funzionale alla verifica “dell’attitudine professionale del lavoratore” che in tanto sussiste in quanto il dipendente pubblico sia in grado di assicurare il rispetto dei doveri richiamati dall’art. 54 che altro non è se non una esplicazione dello statuto costituzionale del dipendente pubblico; condizione rispetto alla quale l’obbligo di comunicazione mira solo a consentire il controllo sulla possibilità dell’interferenza con lo svolgimento dell’attività di ufficio, con riguardo all’osservanza dei doveri di imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, nonché di lealtà e di trasparenza.
(annulla con rinvio sentenza n. 1127/2024 – CORTE D’APPELLO di CATANZARO), Pres. DI PAOLANTONIO, Rel. CONTE, Ric. AGENZIA DELLE ENTRATE C. Leone
Nota:
L’art. 5 del DPR n.62/2013, nel prevede che «Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio» impone, per finalità conoscitive, un obbligo di comunicazione di certi fatti in considerazione della possibilità che essi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, al chiaro scopo di consentire all’Amministrazione di valutare i profili di conflitto di interesse che questi possono generare, e non in ragione dell’intrinseca illegittimità del fatto da comunicare, che l’Amministrazione adombra al mero secondario fine di rimarcare la particolare gravità dell’omissione. La disposizione, inoltre, non fa riferimento a fatti di infedeltà specifici.
Non a caso, né per mero pregiudizio, ai Magistrati l’adesione alle associazioni massoniche, anche non segrete, è stata addirittura vietata, ritenendosi che si traduce nella menomazione dell’immagine di organo indipendente ed imparziale (Cass. SU n. 1736/1998) non potendo, in particolare, il magistrato dividere il suo impegno civile con l’adesione ad un sodalizio che indebolisce il giuramento di fedeltà allo Stato e che, essendo articolato in gradi, è indicativo di una dipendenza degli affiliati verso coloro ai quali l’associazione riconosce un livello di autorità e prestigio superiore (Cass. SU n. 369/1998).
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^, LAVORO 31 agosto 2026, (ud. 02/07/2026), Ordinanza n. 24875SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 11421-2025 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– ricorrente –
CONTRO
LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MAMMONE, CARMELO SOLANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1127/2024 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/11/2024 R.G.N. 6/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Consigliere Dott. CONTE.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza del disciplinare 12/7/2022, annullava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro di trenta giorni inflitta il 28/7/2021 dall’Agenzia delle Entrate a Leone, dipendente della stessa presso la Direzione Provinciale di Cosenza con mansioni di capo area contenzioso (in precedenza, di capo ufficio legale), per aver omesso di comunicare di aver assunto la carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche, riconducibili al Grande Oriente d’Italia, la prima ricoperta fino al 8/2/2016, la
2. Il Tribunale aveva rideterminato la sanzione nella multa di importo pari a tre ore di retribuzione, perché: l’illecito sussisteva, posto che l’Agenzia aveva disposto, con nota direttoriale del 10/5/2004, al punto 4 lettera k), che “attività di altro genere, svolte gratuitamente” potessero essere espletate “previa semplice comunicazione”; la sanzione era sproporzionata secondo l’art. 62, comma 2, del CCNL di Comparto, che sanzionava nel massimo con la multa di quattro ore di retribuzione l’inosservanza di disposizioni di servizio.
3. L’Agenzia aveva proposto appello, assumendo che il comportamento rientrava “ancor prima” nella previsione dell’art. 5, comma 1, del DPR n.62/2013, che obbligava i dipendenti a comunicare tempestivamente l’adesione o l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche non riservate, i cui ambiti di interesse potessero interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. La fattispecie, quindi, rientrava nell’art. 62, comma 8, lett. e) del CCNL, che sanzionava con la sospensione la violazione di doveri e obblighi di comportamento che producessero grave danno all’Amministrazione.
Il grave danno era nella specie in re ipsa, trattandosi di associazioni richiedenti agli associati stringenti obblighi di fedeltà e reciproca assistenza, incompatibili col dovere di fedeltà alla Nazione di cui all’art. 98 Cost. e quello di imparzialità di cui all’art.97 Cost. Il fatto era aggravato dalla reiterazione, dalla natura delle funzioni svolte nell’Amministrazione, dal ruolo apicale rivestito nelle associazioni in questione.
4. Il lavoratore aveva resistito e proposto appello incidentale, assumendo che la sanzione inflittagli era illegittima perché:
a) il contestato obbligo di comunicazione non sussisteva, trattandosi di attività non lavorativa non interferente coi compiti d’ufficio, resa in associazioni non in conflitto o interferenza con l’Amministrazione;
b) la sanzione era stata inflitta per motivo discriminatorio, integrato da pregiudiziale avversione nei confronti della massoneria.
5. La Corte di Appello rigettava l’appello principale, ritenendo che l’assunto secondo il quale si trattasse di “associazioni i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio” non era suffragato da riferimenti a circostanze concrete o a specifici episodi, risultando apodittica l’affermazione di incompatibilità coi doveri d’ufficio del giuramento di fedeltà massonica, temperato negli statuti dall’imposizione de «La dovuta obbedienza e la scrupolosa osservanza alla carta costituzionale dello Stato democratico italiano e alle leggi che ad essa si ispirino». L’assunto di prevalenza del primo giuramento era indimostrato, tanto più che l’art. 9 della costituzione dell’associazione obbligava gli iscritti ad essere «buoni e leali cittadini, rispettosi della carta costituzionale… e delle leggi».
L’art. 7 del regolamento dell’associazione si limitava a imporre agli iscritti, in modo generico, che «I liberi muratori sono reciprocamente tenuti all’insegnamento, alla fedeltà, alla lealtà, alla stima e alla fiducia».
6. I restanti rilievi dell’appellante principale restavano assorbiti dalla fondatezza dell’appello incidentale, non rientrando la fattispecie concreta nemmeno nella disposizione datoriale di comunicare lo svolgimento di “ogni genere di attività”. La disposizione era infatti tanto generica ed indeterminata da ricomprendere attività non interferenti con le funzioni del lavoratore e quelle dell’ufficio, sì da rendere incerto l’apprezzamento della sua portata. Inoltre, per comprendere anche attività afferenti alla vita privata del lavoratore ed estranee al contratto la previsione si poneva in contrasto con l’art. 8 della legge n.300/70, posto che Cort. Cost. n. 311/96 aveva escluso che fra le condotte valutabili della persona potessero rilevare le scelte di adesione ad associazioni lecitamente operanti nell’ordinamento e l’appartenenza alle quali non fosse normativamente incompatibile con la funzione specifica del lavoratore, sicché la riservatezza del lavoratore rispetto alle sue attività extralavorative recedeva solo quando le stesse risultassero connesse con la dimensione oggettiva della prestazione lavorativa, e, come tali, fossero in grado di interferire con essa; circostanza nella specie indimostrata.
Il secondo motivo restava assorbito, posto che la denuncia di discriminatorietà non era funzionale ad una tutela diversa o maggiore dall’annullamento della sanzione e dalla cancellazione della stessa dal fascicolo personale del lavoratore, secondo l’art. 25 del DPR n.686/1957.
7. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un unico motivo.
8. Resiste Leone con controricorso.
9. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione dell’art.5, comma 1, del DPR n. 62/2013.
La disposizione in questione, che obbligava il lavoratore a comunicare l’appartenenza ad associazioni “i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio”, sarebbe stata violata, tenuto conto del fatto che la finalità della comunicazione era quella di consentire il controllo su possibili controinteressenze.
Si censura il riferimento all’art. 8 della legge n.300/70, trattandosi di obblighi previsti normativamente come tali individuati con norma speciale come “rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”.
2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata, da un lato, sul rilievo della mancata indicazione specifica, in ricorso, del testo della disposizione (l’art. 7 dello Statuto circostanza nella specie indimostrata.dell’Associazione “Grande Oriente d’Italia) dalla quale la ricorrente trarrebbe la necessaria “infedeltà” del lavoratore; dall’altro, sul rilievo della mancata impugnazione specifica della statuizione inerente la nullità per genericità dell’articolo 4 lett. ‘k’ della nota direttoriale num. 2004/74427.
Sotto il primo profilo, in disparte la considerazione che il testo della disposizione è riportato nella sentenza impugnata, l’indicazione della questione riguardante l’interpretazione della stessa, ma per aver ritenuto che la violazione dell’art. 5, comma 1, del DPR n.62/2013 fosse esclusa in mancanza di riferimenti a circostanze concrete o specifici episodi, rivelatrici dell’infedeltà del dipendente.
Sotto il secondo, la statuizione di nullità per genericità dell’articolo 4 lett. ‘k’ della nota direttoriale num. 2004/74427 non individua una autonoma ratio decidendi, posto che l’appello principale poggiava sull’assunto che la fattispecie integrasse comunque illecito secondo l’art. 5 cit.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
4. L’art. 5 del DPR n.62/2013, nel prevedere che «Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio» impone, per finalità conoscitive, un obbligo di comunicazione di certi fatti in considerazione della possibilità che essi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, al chiaro scopo di consentire all’Amministrazione di valutare i profili di conflitto di interesse che questi possono generare, e non in ragione dell’intrinseca illegittimità del fatto da comunicare, che l’Amministrazione adombra al mero secondario fine di rimarcare la particolare gravità dell’omissione. La disposizione, inoltre, non fa riferimento a fatti di infedeltà specifici.
5. Erra pertanto la sentenza impugnata nell’affermare che l’illecito non fosse integrato in mancanza di riferimenti a circostanze concrete o specifici episodi (di conflitto di interesse), bastando ad integrarlo il fatto che il lavoratore avesse omesso di comunicare la propria appartenenza o adesione ad un consesso associativo che, per richiedere, come si legge nella stessa sentenza impugnata, un “giuramento di fedeltà massonica”, e quindi di stringente fedeltà nei confronti degli associati, gravava il lavoratore di obblighi passibili di entrare in conflitto con quelli di lealtà, imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, sullo stesso gravanti quale dipendente pubblico secondo l’art. 54 del d.lgs. n.165/2001.
Lo stesso riferimento della disposizione all’indifferenza tra il carattere riservato o meno dell’associazione rendeva particolarmente riconoscibile che essa aveva riguardo al genere di consessi in questione, originariamente connotati da spiccati aspetti di segretezza e che spesso conservano aspetti rituali ed iniziatici riservati, all’ombra dei quali è notoriamente accaduto che si siano verificati fenomeni di deviazione anche strutturale verso finalità illecite.
Non a caso, quindi, né per mero pregiudizio, ai Magistrati l’adesione alle associazioni massoniche, anche non segrete, è stata addirittura vietata, ritenendosi che si traduce nella menomazione dell’immagine di organo indipendente ed imparziale (Cass SU n. 1736/1998) non potendo, in particolare, il magistrato dividere il suo impegno civile con l’adesione ad un sodalizio che indebolisce il giuramento di fedeltà allo Stato e che, essendo articolato in gradi, è indicativo di una dipendenza degli affiliati verso coloro ai quali l’associazione riconosce un livello di autorità e prestigio superiore (Cass SU n. 369/1998).
6. Malgrado il riferimento ai Magistrati non possa qui assumere valore parametrico, si deve altresì tenere conto del fatto che i doveri generali del dipendente pubblico sono rafforzati nel rapporto di lavoro del personale delle Agenzie fiscali, mediante una disciplina specifica posta dal d.P.R. n. 18 del 2002 che ne individua gli specifici compiti, al precipuo scopo di garantirne l’indipendenza e terzietà, prevedendo un regime di incompatibilità anche più rigoroso rispetto a quello generale degli altri dipendenti pubblici, che costituisce disciplina speciale rispetto al Regolamento di cui al d.P.R. n. 62 del 2013, in ragione della particolare necessità che tale categoria di dipendenti, oltre ad operare nella più assoluta imparzialità, si comporti in modo trasparente, sì da apparire, anche, assolutamente imparziale (Cass. n. 11160/2018).
7. Di ciò tenuto conto, l’obbligo di comunicare l’appartenenza o l’adesione ad una associazione massonica, oltre a trovare un chiaro e riconoscibile riscontro normativo nel regolamento, non contrasta con alcuna norma primaria. Tanto vale anche per l’art. 8 della legge n.300/70, perché non riguarda opinioni politiche, religiose e sindacali e, seppure attinente alla vita extralavorativa, è funzionale alla verifica “dell’attitudine professionale del lavoratore” che in tanto sussiste in quanto il dipendente pubblico sia in grado di assicurare il rispetto dei doveri richiamati dall’art. 54 che altro non è se non una esplicazione dello statuto costituzionale del dipendente pubblico; condizione rispetto alla quale l’obbligo di comunicazione mira solo a consentire il controllo sulla possibilità dell’interferenza con lo svolgimento dell’attività di ufficio, con riguardo all’osservanza dei doveri di imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, nonché di lealtà e di trasparenza.
8. La sentenza impugnata non è conforme ai surrichiamati princìpi, e va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche a statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 2 luglio 2026.





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