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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro Numero: 11428 | Data di udienza: 19 Marzo 2026

DIRITTO DEL LAVORO – Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria – Indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva – Applicabilità – Art. 6, comma 12, L. n. 122/2010 – Inapplicabilità – Disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento – Esercizio di fatto di mansioni superiori. (Segnalazione e massima a cura dell’avv. Paolo Cotza)


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Aprile 2026
Numero: 11428
Data di udienza: 19 Marzo 2026
Presidente: TRICOMI
Estensore: DE MARINIS


Premassima

DIRITTO DEL LAVORO – Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria – Indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva – Applicabilità – Art. 6, comma 12, L. n. 122/2010 – Inapplicabilità – Disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento – Esercizio di fatto di mansioni superiori. (Segnalazione e massima a cura dell’avv. Paolo Cotza)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ LAVORO, 28 Aprile 2026 (ud. 19/03/2026), Ordinanza n. 11428

 

DIRITTO DEL LAVORO – Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria – Indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva – Applicabilità – Art. 6, comma 12, L. n. 122/2010 – Inapplicabilità – Disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento – Esercizio di fatto di mansioni superiori.

Quanto al personale addetto all’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) per la Puglia, va ritenuto applicabile il CCNL privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica, dovendo escludersi che tale Agenzia sia annoverabile fra le pubbliche amministrazioni nei cui confronti trovano applicazione le misure di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 6, comma 12, L. n. 122/2010 che comportano di precludere al personale l’erogazione dell’indennità in questione. In ordine alla corresponsione dell’indennità di percorrenza chilometrica, si ritiene di dover interpretare la normativa contrattuale nel senso che l’ammontare dell’indennità chilometrica debba essere determinata ai sensi, non del punto B dell’accordo del 4.5.2011, ma del punto A dell’accordo medesimo, che prevede doversi computare la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore ovvero tra il posto di lavoro ed il centro per l’impiego più vicino alla residenza del lavoratore ed, a questa stregua, risultando dovuto un rimborso calcolato sulla distanza chilometrica del percorso di andata e ritorno tra la residenza ed i centri lavorativi di adibizione, con diritto alle differenze tra quanto versato a tale titolo e quanto effettivamente dovuto. La norma di cui all’art. 6, comma 12, L. n. 122/2010 non trova diretta applicazione alle regioni, alle province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, così da precludere l’efficacia della disposizione di cui al contratto collettivo, ma costituendo soltanto, come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo, una disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per risultare il relativo vincolo inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo di risparmi di spesa che le Regioni devono conseguire. Sicché, in merito alla compatibilità tra, la disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti dagli enti pubblici non economici che trova radici nella L. n. 124/1985, ed i principi propri del pubblico impiego contrattualizzato; la qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato, deve intendere l’applicazione come strettamente inerente alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili nonché al trattamento economico ivi previsto, ed escludendosene l’operatività, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in particolare dell’art. 52, D.Lgs. n. 165/2001, con riguardo alla disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto di mansioni superiori.

(Rigetta il ricorso principale promosso avverso la sentenza n. 130/2025 – CORTE D’APPELLO di BARI) Pres. TRICOMI, Rel. DE MARINIS


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ LAVORO, 28 Aprile 2026 (ud. 19/03/2026), Ordinanza n. 11428

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9999-2025 proposto da
A.R.I.F. PUGLIA – Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA ROSALIA TAGLIARINI;

– ricorrente –

CONTRO

omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO DE VIVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2025 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/02/2025 R.G.N. 1488/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11 febbraio 2025, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglieva la domanda proposta da omissis. nei confronti dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali – ARIF Puglia, avente ad oggetto la condanna dell’ARIF a corrispondere all’istante, dipendente della stessa inquadrato come operaio specializzato categoria A, posizione economica A4 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della Regione Puglia, l’indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva non correttamente liquidatagli dall’Agenzia datrice di lavoro.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabile il CCNL privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica venendo esso in rilievo con riferimento ad aspetti relativi soltanto al trattamento economico del rapporto, di dover escludere l’essere l’ARIF annoverabile tra le pubbliche amministrazioni nei cui confronti trovano applicazione le misure di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, di dover interpretare la normativa contrattuale nel senso che l’ammontare dell’indennità chilometrica dovesse essere determinata ai sensi, non, come preteso dall’ARIF, del punto B dell’accordo del 4.5.2011, ma del punto A dell’accordo medesimo, che prevedeva doversi computare la minor distanza intercorrente tra il posto di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore ovvero tra il posto di lavoro ed il centro per l’impiego più vicino alla residenza del lavoratore ed, a questa stregua, dovuto un rimborso calcolato sulla distanza chilometrica del percorso di andata e ritorno tra la residenza ed i centri lavorativi di adibizione, con diritto alle differenze tra quanto versato a tale titolo e quanto effettivamente dovuto

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ARIF Puglia, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il omissis.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 12, L. n. 122/2010, l’Agenzia ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di riconoscimento del diritto del omissis all’indennità in questione a prescindere dall’operatività del CCNL di diritto privato per contrasto con il disposto dell’invocato art. 6, D.L. n. 78/2010 che include l’ARIF Puglia nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato tenute al contenimento della spesa pubblica e con i principi di buona amministrazione di cui alla Carta costituzionale, precludendo al personale l’erogazione dell’indennità in questione.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 54, CCNL 2.8.2006 e 7.12.2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, 23 CIRL Regione Puglia del 5.10.2009 e 10.6.2014, 117, comma 2, lett. l) Cost e 7 bis D.L. n. 120/2021 (conv. in L. n. 155/2021), lamenta a carico della Corte territoriale l’applicazione alla fattispecie del CCNL di matrice privatistica, essendo viceversa applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti di diritto pubblico solo gli accordi stipulati con la partecipazione dell’ARAN, recanti, in conformità al disposto dell’art. 7 bis D.L. n. 120/2021, richiami espressi ai vincoli di spesa e comprendenti nella delegazione di parte datoriale un rappresentante degli enti di riferimento così da allinearli, come previsto dall’art. 117, comma 2, Cost., al modello generale del D.Lgs. n. 165/2001.

Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 54, CCNL 2.8.2006 e 7.12.2010 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, 23 CIRL Regione Puglia del 5.10.2009 e 10.6.2014, l’Agenzia ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della normativa invocata atteso che la lettura sistematica dei citati artt. 15 e 54 induce a riconoscere il rimborso chilometrico con riferimento all’ipotesi in cui il lavoratore venga momentaneamente spostato da un luogo di lavoro ad un altro e non per coprire il tragitto dal luogo di residenza al luogo di lavoro, dovendo intendersi come volte al ristoro del disagio del momentaneo trasferimento.

Nel quarto motivo (art. 360, n.3, cpc) la violazione e falsa applicazione in relazione all’erronea interpretazione delle disposizioni del CCNL ai fini del calcolo della distanza chilometrica rispetto al luogo di lavoro.

Il primo motivo si rivela infondato, non trovando la norma di cui all’art. 6, comma 12, L. n. 122/2010 diretta applicazione alle regioni, alle province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, così da precludere l’efficacia della disposizione di cui al contratto collettivo, ma costituendo soltanto, come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo, una disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per risultare il relativo vincolo inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo di risparmi di spesa che le Regioni devono conseguire (cfr. Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione – anche con riguardo ai pertinenti richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale – si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).

Parimenti infondato risulta il secondo motivo alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte in ordine alla compatibilità tra la disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti dagli enti pubblici non economici che trova radici nella L. n. 124/1985 ed i principi propri del pubblico impiego contrattualizzato (cfr., da ultimo Cass. n. 12493/2025 che costituisce un precedente del tutto sovrapponibile alle cui motivazioni qui espressamente ci si richiama ma già Cass. n. 25512/2024, Cass. n. 23894/2024 e Cass. 23871/2024) in base al quale la qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico non osta all’applicazione del CCNL di diritto privato, dovendosi intendere quell’applicazione come strettamente inerente alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili nonché al trattamento economico ivi previsto, ed escludendosene l’operatività, per la prevalenza del regole comuni del lavoro privatizzato ed in particolare dell’art. 52 D.Lgs. n. 165/2001, con riguardo alla disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto di mansioni superiori.

Inammissibile, di contro, deve ritenersi il terzo motivo risolvendosi la censura nella prospettazione di una interpretazione dell’articolata disciplina contrattuale, per la quale l’indennità chilometrica sarebbe dovuta solo nel caso di uno spostamento momentaneo del lavoratore da un luogo di lavoro ad un altro ovvero in caso di invio in trasferta, alternativa a quella accolta dalla Corte territoriale, da ritenersi, viceversa del tutto congrua sul piano logico e giuridico nell’assumere quale ipotesi legittimante il riconoscimento dell’indennità chilometrica l’ipotesi ordinaria per cui il lavoratore è tenuto a raggiungere il posto di lavoro coprendo con il proprio mezzo la distanza di questo dalla propria residenza, distanza misurata peraltro dal centro di raccolta più vicino alla residenza stessa.

Quanto al quarto motivo è a dirsi come lo stesso si appalesi parimenti inammissibile, concretandosi la censura mossa dall’Agenzia ricorrente nel contrapporre una propria interpretazione dei criteri di calcolo della distanza chilometrica rilevante ai fini della quantificazione dell’indennità in questione posti dall’accordo sindacale del 4.5.2011, interpretazione per la quale il criterio di cui al punto A detterebbe una disciplina intertemporale da applicarsi soltanto alle situazioni pendenti, a quella accolta dalla Corte territoriale che risulta, viceversa, immune da vizi logici e giuridici nel ritenere i due criteri previsti dal citato accordo fare riferimento ad una ipotesi di successione nel tempo di distinte discipline del medesimo istituto, per cui nelle more dell’applicazione della nuova disciplina di cui al punto B, che lo stesso accordo differisce ad una successiva intesa, avrebbe continuato a trovare applicazione la disciplina di cui al punto A, con conseguente riferibilità ratione temporis alla fattispecie de qua.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore del controricorrente avv. MARCELLO DE VIVO dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge con distrazione in favore dell’avv. MARCELLO DE VIVO dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2026

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