DIRITTO DEL LAVORO – Scuola – Operazioni di mobilità – Attribuzione punteggio – Ricostruzione della carriera – Servizio prestato presso scuola paritaria – Servizio prestato negli istituti statali – Non sono equiparabili. (Segnalazione e massima a cura dell’avv. P. Cotza)
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Gennaio 2026
Numero: 233
Data di udienza: 3 Dicembre 2025
Presidente: DI PAOLANTONIO
Estensore: DE MARINIS
Premassima
DIRITTO DEL LAVORO – Scuola – Operazioni di mobilità – Attribuzione punteggio – Ricostruzione della carriera – Servizio prestato presso scuola paritaria – Servizio prestato negli istituti statali – Non sono equiparabili. (Segnalazione e massima a cura dell’avv. P. Cotza)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ LAVORO, 5 Gennaio 2026 (ud. 03/12/2025), Ordinanza n. 233
DIRITTO DEL LAVORO – Scuola – Operazioni di mobilità – Attribuzione punteggio – Ricostruzione della carriera – Servizio prestato presso scuola paritaria – Servizio prestato negli istituti statali – Non sono equiparabili.
In tema di ricostruzione della carriera, va esclusa l’equiparabilità del servizio prestato presso la scuola paritaria a quello svolto negli istituti statali ai fini dell’attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità, in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima. La L. n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata, cosicché non è condivisibile la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati.
(Riforma sentenza n. 282/2019 – CORTE D’APPELLO DI GENOVA) Pres. DI PAOLANTONIO, Rel. DE MARINIS
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ LAVORO, 5 Gennaio 2026 (ud. 03/12/2025), Ordinanza n. 233SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 1666-2020 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
CONTRO
omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA POLETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 282/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/07/2019 R.G.N. 83/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 luglio 2019, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Massa che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da omissis nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) avente ad oggetto la declaratoria (previa disapplicazione della disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispongono che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”) del diritto alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 20016/2017 del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura prevista per il servizio statale, nonché il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dello stesso servizio pre-ruolo, con condanna del MIUR all’attribuzione del relativo punteggio ed al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione di carriera.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di ricostruzione della carriera a fini economici sicché la Corte territoriale, adita dal solo Ministero, ha pronunciato sulla domanda di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato ai fini delle operazioni di mobilità ed ha dichiarato la nullità della clausola del CCNI relativo alla mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 che aveva escluso a quei fini la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie. Ha ritenuto la clausola in parola in contrasto con la disposizione di cui all’art. 2 D.L. n. 255/2001, che disponeva in senso difforme prevedendo la valutazione del servizio reso nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2000 nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, avendo la predetta legge inserito le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione e non valendo ad escluderne l’operatività le previsioni di cui agli artt. 360, comma 6 e 485 D.Lgs. n. 297/1994 che, dettate con riguardo alla valutabilità del servizio di ruolo e pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” ovvero presso le scuole elementari “parificate”, si sosteneva fossero da interpretarsi, in quanto relative agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali come originariamente denominati, nel senso che dovessero valere per le rinominate scuole paritarie. Ha, quindi, ritenuto la sussistenza del diritto dell’istante a vedersi riconoscere, ai fini della mobilità territoriale, il punteggio relativo al servizio prestato nelle scuole paritarie.
Per la cassazione della sentenza ricorre il MIUR affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, lo omissis
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per essersi la Corte territoriale espressa in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sostiene che la Corte territoriale ha pronunciato, anziché sulla questione accolta dal primo giudice relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo presso istituti scolastici paritari ai fini dell’attribuzione del punteggio valido per la procedura di mobilità, sulla diversa domanda, rigettata dal primo giudice, di riconoscimento del servizio pre-ruolo presso i predetti istituti ai fini della ricostruzione della carriera.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 D.Lgs. n. 297/1994, 2, comma 2, D.L. n. 255/2001 conv. in L. n. 153/2001, nonché della nota 4) della tabella allegata al CCNI 8.4.2016 in relazione agli artt. 1362 ss., il Ministero ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, contrastando questa con la lettura della norma contrattuale imposta dal richiamo ivi operato, ai fini del punteggio attribuibile in ragione del servizio pre-ruolo prestato, agli artt. 485 e 490 T.U. del 1994. Deduce che tali disposizioni prevedono l’attribuibilità di quel punteggio solo nell’ipotesi in cui il servizio prestato sia utile ai fini della ricostruzione della carriera, possibilità, viceversa, non consentita con riferimento alle scuole paritarie, disposizioni, queste per nulla modificate dalla L. n. 62/2000 e non incise dall’art. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001, riferendosi esso all’ipotesi di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, istituto soggetto ad una disciplina speciale non estensibile oltre il suo campo di applicazione.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, degli artt. 485 489 e 569 D.Lgs. n. 297/1994 nonché della L. n. 62/2000, il Ministero ricorrente, in via subordinata, con riferimento all’ipotesi che la sentenza si sia effettivamente pronunciata favorevolmente alla valutabilità del servizio pre-ruolo in istituti paritari ai fini della ricostruzione della carriera, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dovendo escludersi la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi.
Il primo motivo si rivela inammissibile non cogliendo la censura mossa il decisum della sentenza impugnata che nello svolgimento del processo individua con chiarezza la domanda oggetto di devoluzione sicché l’avere sviluppato argomenti più propriamente riferibili alla ricostruzione della carriera non determina il denunciato vizio di extrapetizione, rilevando, semmai, sulla correttezza delle ragioni giuridiche poste a fondamento del rigetto della domanda.
Il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano, di contro, meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento costantemente espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 16708/2024 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.), quanto alla ricostruzione della carriera, sulla base del quale si è anche esclusa l’asserita equiparabilità del servizio prestato presso la scuola paritaria a quello svolto negli istituti statali ai fini dell’attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità, in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima. Detto orientamento è fondato sul rilievo per cui la L. n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata cosicché non è condivisibile la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati. È stato precisato anche che non è ravvisabile alcun contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato deve essere esclusa nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi. Quest’ultimo principio ha trovato conferma nella recente pronuncia della Corte di Giustizia UE 4 settembre 2025 in causa c-543/23.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso vanno, dunque, accolti, dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto anche della domanda di riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria ai fini della mobilità territoriale.
La complessità della questione giuridica, sulla quale hanno pronunciato il giudice della nomofilachia, la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia, giustifica la compensazione delle spese
dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta anche la domanda di riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria ai fini della mobilità territoriale e compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025.




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