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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario, Risarcimento del danno, Tutela dei consumatori Numero: 24015 | Data di udienza: 20 Febbraio 2026

TUTELA DEL CONSUMATORE – Tutela e sicurezza dei consumatori (uso del telefono cellulare) – C.d. difetto informativo – Eliminare o ridurre il rischio di effetti dannosi e rendere edotto l’utente – Principio di autoresponsabilità dell’utente – Dir. 2001/95/CE- Artt. 6 e 104, D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo) – Violazione diretta degli obblighi informativi imposti al produttore – Canoni di diligenza professionale, buona fede e correttezza – DIRITTO SANITARIO – Tutela della salute – Esposizione alle radiofrequenze – Rischio oncogenico derivante dall’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche – Obblighi informativi del produttore e principio di precauzione – Art. 169 TFUE e con l’art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Uso prolungato dell’IPhone – Assenza di certezze scientifiche – Rischi potenziali – Obbligo di informazione – Diritto alla salute – Diritto all’autodeterminazione – Condotta illecita – Tutela preventiva – Danno conseguenza – Irrilevanza – FAQ tratte dai siti web – Limiti – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento del danni e diritto a essere informati – Rischi o lesione d’interessi di rango costituzionale o di derivazione eurounitaria – Art. 844, 1176, c.c. – Principio ALARA – Valore costituzionale del diritto all’autodeterminazione – Autodeterminazione, sanitaria, procreativa, identitaria, economica, contrattuale, digitale… – Lesione e danno risarcibile – Ambito consumeristico – Dimostrazione concreta dell’incidenza causale dell’omissione informativa – Perdita della libertà di scelta.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2026
Numero: 24015
Data di udienza: 20 Febbraio 2026
Presidente: SCARANO
Estensore: GORGONI


Premassima

TUTELA DEL CONSUMATORE – Tutela e sicurezza dei consumatori (uso del telefono cellulare) – C.d. difetto informativo – Eliminare o ridurre il rischio di effetti dannosi e rendere edotto l’utente – Principio di autoresponsabilità dell’utente – Dir. 2001/95/CE- Artt. 6 e 104, D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo) – Violazione diretta degli obblighi informativi imposti al produttore – Canoni di diligenza professionale, buona fede e correttezza – DIRITTO SANITARIO – Tutela della salute – Esposizione alle radiofrequenze – Rischio oncogenico derivante dall’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche – Obblighi informativi del produttore e principio di precauzione – Art. 169 TFUE e con l’art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Uso prolungato dell’IPhone – Assenza di certezze scientifiche – Rischi potenziali – Obbligo di informazione – Diritto alla salute – Diritto all’autodeterminazione – Condotta illecita – Tutela preventiva – Danno conseguenza – Irrilevanza – FAQ tratte dai siti web – Limiti – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento del danni e diritto a essere informati – Rischi o lesione d’interessi di rango costituzionale o di derivazione eurounitaria – Art. 844, 1176, c.c. – Principio ALARA – Valore costituzionale del diritto all’autodeterminazione – Autodeterminazione, sanitaria, procreativa, identitaria, economica, contrattuale, digitale… – Lesione e danno risarcibile – Ambito consumeristico – Dimostrazione concreta dell’incidenza causale dell’omissione informativa – Perdita della libertà di scelta.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 24 luglio 2026 (ud. 20/02/2026), Ordinanza n. 24015

 

TUTELA DEL CONSUMATORE – Tutela e sicurezza dei consumatori (uso del telefono cellulare) – C.d. difetto informativo – Eliminare o ridurre il rischio di effetti dannosi e rendere edotto l’utente – Principio di autoresponsabilità dell’utente – Dir. 2001/95/CE- Artt. 6 e 104, D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo) – Violazione diretta degli obblighi informativi imposti al produttore – Canoni di diligenza professionale, buona fede e correttezza – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento del danni e diritto a essere informati – Rischi o lesione d’interessi di rango costituzionale o di derivazione eurounitaria – Art. 844 c.c. – Principio ALARA – Diligenza professionale ex art. 1176, 2 co., c.c.

In tema di tutela del consumatore, il produttore di un bene destinato al consumo non è esonerato dagli obblighi informativi e di cautela per il solo fatto che il prodotto sia conforme agli standard tecnici o munito di marcatura CE. Gli artt. 6 e 104 Cod. Consumo hanno natura immediatamente precettiva e impongono di fornire informazioni idonee a rendere conoscibili e prevenibili anche i rischi non immediatamente percepibili. Pertanto, l’osservanza degli standard tecnici non esonera il produttore dall’adozione di ulteriori cautele, quando ciò sia necessario per tutelare la salute dell’utente, in altri termini, la conformità agli standard tecnici non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità per la pericolosità del prodotto. Per cui, il prodotto conforme agli standard tecnici può risultare ugualmente difettoso, perché dannoso, ove manchino avvertenze idonee a consentire al consumatore di valutare correttamente i rischi e di adottare le necessarie precauzioni. La nozione di prodotto difettoso non si esaurisce nella difformità costruttiva o nel mancato rispetto delle specifiche tecniche di settore, ma ricomprende anche il c.d. difetto informativo, configurabile ogniqualvolta il bene, pur conforme agli standard tecnici e munito di marcatura CE, sia privo di istruzioni e avvertenze idonee a prevenire rischi non immediatamente percepibili dal consumatore. Qualsiasi, operatore professionale è tenuto ad attenersi al principio di precauzione adottando misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo, senza che possa operare una distinzione tra ambito pubblicistico e rapporti di diritto privato. Il criterio della “tollerabilità” prevede che, allorquando la lesione attinge interessi di rango costituzionale o di derivazione eurounitaria (ad es. tutela della salute e dell’ambiente) il risarcimento costituisce la forma minima e indefettibile di tutela e non può essere degradato a rimedio eccezionale per pregiudizi gravi e straordinari. Anche, il c.d. principio ALARA (as low as reasonably achievable) non presuppone l’accertamento di una nocività certa, ma si fonda proprio sulla plausibilità scientifica del rischio e sull’esigenza di prevenirne la possibile concretizzazione. Ne consegue che, quand’anche il principio di precauzione rigorosamente inteso vincoli lo Stato ad adottare misure idonee a prevenire rischi per la salute anche allorquando non l’esistenza di un nesso causale certo tra l’uso di un bene e il danno sia scientificamente dimostrata, l’operatore privato, una volta immesso in commercio detto bene, ha a sua volta l’obbligo di improntare la propria condotta – e in particolare quella volta all’informazione al consumatore – a un criterio di massima diligenza prudenza e lealtà. Nel rapporto con il consumatore, tali obblighi trovano fondamento anche nella diligenza professionale, nella buona fede e nella correttezza.

 

DIRITTO SANITARIO – Tutela della salute – Esposizione alle radiofrequenze – Rischio oncogenico derivante dall’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche – Obblighi informativi del produttore e principio di precauzione – Art. 169 TFUE e con l’art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Uso prolungato dell’IPhone – Assenza di certezze scientifiche – Rischi potenziali – Obbligo di informazione – Diritto alla salute – Diritto all’autodeterminazione – Condotta illecita – Tutela preventiva – Danno conseguenza – Irrilevanza – FAQ tratte dai siti web – Limiti.

In tema di tutela della salute, la doverosità di strategie di valutazione, gestione e comunicazione del rischio non possono essere scaricate sul consumatore in ragione dell’incertezza scientifica. Il diritto alla salute è il diritto all’autodeterminazione, appartengono alla categoria dei diritti assoluti della personalità, che non tollerano interferenze esterne suscettibili di comprometterne l’integrità e che impongono, proprio per tale ragione, strumenti di protezione anticipata. L’azione inibitoria è nell’ordinamento configurata quale strumento di reintegrazione in natura, volto a eliminare una lesione attuale e duratura di una posizione giuridica assoluta. Il carattere essenziale dell’azione inibitoria risiede proprio nella sua funzione di tutela preventiva, volta ad evitare la reiterazione di comportamenti pericolosi o lesivi già posti in essere in violazione di obblighi di non fare. Data la centralità del diritto alla salute nel sistema ordinamentale, la relativa protezione si estrinseca non solo in una tutela ex post di sanzione degli effetti lesivi di una condotta illecita di tipo risarcitorio, ma anche e anzitutto in una tutela ex ante volta a vietare ai consociati comportamenti idonei a porre in pericolo l’integrità del bene protetto, tutela preventiva che prescinde dalla verificazione di un danno-conseguenza. Nel caso in esame, la corte di merito ha non correttamente escluso la sussistenza nella specie di una condotta contra ius, movendo da una lettura riduttiva degli obblighi informativi gravanti sul produttore e confinando il principio di precauzione nella sola sfera pubblicistica, senza verificare se l’ordinamento, attraverso le norme immediatamente precettive in materia di sicurezza dei prodotti e di diligenza professionale, imponga l’adozione di cautele informative idonee a governare il rischio connesso all’uso del bene. Ha non correttamente escluso la risarcibilità del lamentato pregiudizio all’esito di una relativa qualificazione sommaria e riduttiva, limitando l’indagine al “mero timore” e applicando in modo astratto il criterio della tollerabilità elaborato dalle Sezioni Unite, senza accertare se il deficit informativo abbia nella specie inciso in modo apprezzabile sul processo decisionale della consumatrice odierna ricorrente e sulla sua possibilità di autodeterminarsi consapevolmente rispetto all’esposizione al rischio in argomento. Ha illegittimamente ristretto il perimetro della tutela, riducendo la controversia a un’alternativa secca tra risarcimento del danno e rigetto integrale della domanda, omettendo di verificare l’applicabilità nella specie, oltre alla tutela risarcitoria, di rimedi di tutela preventiva e inibitoria, volti a presidiare il bene della vita inciso e a neutralizzare gli effetti di una condotta produttiva di rischio. Fattispecie: richiesta di risarcimento danni da mancata informativa sui rischi alla salute da radiofrequenza derivanti dall’uso di smartphone da parte della società produttrice.

 

RISARCIMENTO DEL DANNO – Valore costituzionale del diritto all’autodeterminazione – Autodeterminazione, sanitaria, procreativa, identitaria, economica, contrattuale, digitale… – Lesione e danno risarcibile – Ambito consumeristico – Dimostrazione concreta dell’incidenza causale dell’omissione informativa – Perdita della libertà di scelta.

Il quadro ordinamentale pone unitariamente e sistematicamente al centro del sistema il valore costituzionale del diritto all’autodeterminazione, la cui lesione può dar luogo a un danno risarcibile anche a prescindere dal collegamento con altri pregiudizi, ogni qualvolta un soggetto venga privato della possibilità di compiere scelte consapevoli. Il diritto all’autodeterminazione è un valore immanente nel sistema ed è riconosciuto con riferimento a una pluralità di ambiti -autodeterminazione sanitaria, procreativa, identitaria, economica e contrattuale, digitale-irriducibili ad unità non perché il diritto non sia unico, ma perché gli ambiti di rilevanza, e quindi le scelte che ne connotano l’essenza, ne condizionano le regole operative. Ne discende che anche in ambito consumeristico la lesione dell’autodeterminazione, pur configurabile in astratto come pregiudizio autonomo, esige, ai fini risarcitori, la dimostrazione concreta dell’incidenza causale dell’omissione informativa sulle scelte di acquisto o di utilizzo del bene, non potendo risolversi in una affermazione meramente postulata della perdita della libertà di scelta. Proprio per questo, siffatte dimostrazione non richiedono una prova in termini di certezza assoluta, essendo sufficiente l’accertamento di un’elevata probabilità logica che, in presenza di un’informazione completa e non fuorviante, il processo decisionale del consumatore si sarebbe orientato in modo diverso. La perdita della possibilità di compiere tali scelte può ben costituire una conseguenza immediata e diretta dell’omissione informativa, risultando in tal caso l’uso del bene svolto in condizioni di inconsapevolezza forzata del rischio. In tale prospettiva, il pregiudizio non consiste in una mera affermazione postuma di scelte ipotetiche, ma nella compromissione attuale e irreversibile del processo di autodeterminazione, che si è consumata nel momento stesso in cui la ricorrente ha utilizzato il dispositivo senza essere posta in condizione di valutare, gestire e ridurre consapevolmente l’esposizione al rischio. Quindi, in sede di risarcimento, oltre al richiamo alla tematica del danno morale, risulta a tale stregua valorizzata quale indice della concretezza del pregiudizio, la circostanza che i soggetti esposti siano stati costretti a sottoporsi ad es. a periodici controlli sanitari o a convivere, per un apprezzabile lasso di tempo, con un persistente stato di angoscia e allarme, con ricadute effettive sulle abitudini di vita. Non è dunque risarcibile il timore in quanto tale, ma è risarcibile il turbamento psichico provato quale effetto concreto dell’esposizione a un rischio non consapevolmente gestibile.

(Annulla con rinvio sentenza n. 1338/2024 – CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA) Pres. SCARANO, Rel. GORGONI, Br. c. APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 24 luglio 2026 (ud. 20/02/2026), Ordinanza n. 24015

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1922/2025 R.G. proposto da:

BR. MO., rappresentata e difesa dall’avvocato FA. CA., con domiciliazione digitale ex lege;

-ricorrente-

CONTRO

APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD, quale rappresentante in Europa di Apple Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato DA.VE. unitamente agli avvocati SA.GA. e MI.TU., con domiciliazione digitale ex lege;

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 1338/2024 depositata il 21/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

Premesso di avere acquistato nel giugno 2016 un dispositivo mobile modello iPhone SE 5S e di averne fatto un uso intensivo, quantificato in oltre un’ora giornaliera di conversazione e circa cinque/sei ore di connessione dati anche in condizioni di scarsa ricezione (in auto e in treno) in prossimità di soggetti minori; di avere acquisito consapevolezza dei potenziali rischi per la salute derivanti dalle radiofrequenze emesse dal cellulare nel febbraio 2018 (quindi, due anni dopo l’acquisto) a seguito della consultazione di una ricerca dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nella quale si prospettava una correlazione tra l’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e l’insorgenza di patologie tumorali a lungo termine, la signora Br. Mo. citava in giudizio APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD. avanti al Tribunale di Bologna, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati in conseguenza della violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione, avendo quest’ultima omesso di fornire avvertenze specifiche, visibili ed inequivoche circa i rischi derivanti dall’uso prolungato del cellulare, circa la maggiore vulnerabilità dei bambini e circa l’emissione continuativa di onde elettromagnetiche anche in stato di stand-by.

Deduceva che né all’esterno né all’interno della confezione del telefono erano presenti informazioni o avvertenze idonee a segnalare i rischi connessi all’esposizione alle radiofrequenze del tipo: “evita o limita l’uso prolungato del cellulare; evita o limita l’uso del cellulare in prossimità di minori; evita di tenere il cellulare acceso, di notte, sul comodino; evita di tenere il cellulare in tasca, nei pantaloni; per limitare l’esposizione a RF e tutelare la salute da rischi anche solo potenziali, va preferito l’uso del vivavoce o degli auricolari”.

All’interno della confezione non era infatti incluso alcun manuale contenente istruzioni di sicurezza, ma soltanto una brochure di contenuto minimale, del tutto inadeguata sotto il profilo informativo, nella quale il tema dell'”esposizione all’energia a radiofrequenza” era artificiosamente separato da quello della “sicurezza e utilizzo”, con effetto fuorviante, inducendo a ritenere che le radiofrequenze non avessero alcuna rilevanza sotto il profilo della sicurezza del prodotto.

Anche il manuale utente accessibile esclusivamente via internet non richiamava in modo chiaro e percepibile l’attenzione sulla rilevanza delle radiofrequenze ai fini della sicurezza, al contrario erano evidenziati altri rischi (quali quelli per l’udito legati al volume elevato).

Deduceva che le ulteriori informazioni erano rinvenibili solo attraverso percorsi di consultazione non immediatamente e direttamente sollecitati (pagine web o impostazioni interne del dispositivo), relegate in sezioni che l’utente non era indotto a consultare e altresì formulate in termini ambigui, in particolare là dove si faceva riferimento a test di sicurezza effettuati “a contatto con il corpo” ma, al contempo, “a una distanza di 5 mm”, senza chiarire se e a quali condizioni i limiti di sicurezza risultassero rispettati.

Lamentava essere la medesima pertanto inadempiente ex art. 1218 c.c.; aver violato il principio di precauzione ex art. 191 TFUE; gli obblighi di sicurezza dettati dall’art. 104 Cod. Cons. e di avere conseguentemente subito la lesione del proprio diritto di autodeterminarsi e compiere una scelta di consumo consapevole, giacché se avesse conosciuto i rischi delle radiofrequenze emesse dal suo telefono cellulare, avrebbe fatto dello stesso un uso diverso, non lo avrebbe usato in prossimità delle figlie minorenni, né l’avrebbe tenuto addosso né vicino al cuscino nelle ore notturne, e avrebbe impiegato soprattutto il telefono fisso.

Nella resistenza della convenuta società APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD, (d’ora in avanti semplicemente Apple), che sollevava preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, asserendo di operare esclusivamente come distributore e non come produttore dei dispositivi mobili, con sentenza n. 508/2020 il Tribunale di Bologna rigettava sia l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Apple, equiparando il distributore del prodotto al produttore ai sensi del Codice del consumo, sia la domanda nel merito, affermando che il principio di precauzione costituisce precetto di diritto pubblico rivolto al legislatore e non direttamente applicabile nei rapporti privati della vita di relazione, nonché il difetto nella specie del nesso causale scientificamente accertato tra l’esposizione alle onde elettromagnetiche e l’insorgenza di patologie tumorali, come desumibile dalla letteratura di settore (con richiamo agli studi IARC del 2001 e del 2011).

Avverso la suindicata sentenza del giudice di prime cure interponeva appello la Br. Mo..

Nella resistenza della società Apple, con sentenza n. 1338 depositata il 21 giugno 2024 la Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Br. Mo. propone ora ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso e memoria la società Apple.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 6, lett. f), 102, 104 e 117, lett. a), del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo) nonché dell’art. 10, comma 8, della Dir. 2014/53/UE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Si duole che la Corte d’Appello abbia erroneamente negato la natura immediatamente precettiva degli obblighi informativi gravanti sul produttore, subordinandone l’operatività all’emanazione di norme tecniche di dettaglio, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nozione di prodotto difettoso non si esaurisce nella difformità costruttiva o nel mancato rispetto delle specifiche tecniche di settore, ma ricomprende anche il c.d. difetto informativo, configurabile ogniqualvolta il bene, pur conforme agli standard tecnici e munito di marcatura CE, sia privo di istruzioni e avvertenze idonee a prevenire rischi non immediatamente percepibili dal consumatore (Cass. n. 6007/2007; Cass. n. 25116/2010; Cass. n. 3692/2018).

Lamenta che a tale stregua l’informazione costituisce elemento che contribuisce a determinare la sicurezza del prodotto e parametro autonomo di valutazione della sua difettosità, ai sensi dell’art. 117, lett. a), Cod. Consumo.

Si duole non essersi considerato che gli artt. 6 e 104 Cod. Consumo non hanno carattere programmatico, bensì fissano obblighi informativi di contenuto minimo e immediatamente cogente, imponendo al produttore di fornire al consumatore le istruzioni, le eventuali precauzioni e tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, ove tali rischi non siano immediatamente percepibili, trattandosi di disposizioni che per espressa previsione dell’art. 102, comma 3, Cod. Consumo debbono trovare applicazione sussidiaria e residuale nelle ipotesi in cui la normativa di settore non contenga prescrizioni specificamente rivolte alla sicurezza del bene.

Lamenta non essersi considerato che gli obblighi informativi sanciti agli artt. 6 e 104 Cod. Consumo sono stati intesi come immediatamente precettivi e costituenti fonte primaria di tutela del consumatore senza necessità di ulteriori norme attuative, pena la sostanziale vanificazione del sistema della sicurezza generale dei prodotti (Cass. n. 32079/2024; Cass. n. 33984/2024), la funzione di tali disposizioni essendo quella di garantire un elevato livello di protezione della salute attraverso la messa a disposizione del consumatore delle informazioni necessarie ad assumere una scelta consapevole, in coerenza con la ratio della Dir. 2001/95/CE e con il principio di autoresponsabilità dell’utente.

Lamenta che la tesi accolta dalla corte territoriale, secondo cui l’individuazione del contenuto degli obblighi informativi dovrebbe essere rimessa al legislatore mediante l’adozione di discipline tecniche di dettaglio, si risolve in realtà in un’interpretazione riduttiva e distorsiva della normativa consumeristica, poiché finisce per trasformare il carattere sussidiario della disciplina generale in una causa di inesigibilità dell’obbligo informativo, in contrasto con l’art. 169 TFUE e con l’art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che impongono di assicurare un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori; e che l’assenza di indicazioni chiare e percepibili sulle cautele da adottare per prevenire i rischi connessi all’uso del dispositivo non può essere giustificata invocando la conformità agli standard tecnici o la mancanza di ulteriori regolamenti di dettaglio, dovendo invece essere valutata come violazione diretta degli obblighi informativi imposti al produttore, secondo i principi già affermati dalla S.C. anche in relazione a prodotti potenzialmente incidenti sulla salute umana (Cass. n. 18171/2016; Cass. n. 6857/2019).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1176, secondo comma, c.c. e 1218 c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Si duole che il giudice di appello abbia reiterato l’erroneo postulato già speso con riguardo agli obblighi consumeristici, subordinando l’operatività degli obblighi cautelari del produttore alla “preliminare e uniforme individuazione, da parte di soggetti istituzionali, delle informazioni ritenute necessarie ai fini di tutela del consumatore”; attività asseritamente riservata al legislatore eurounitario o nazionale (p. 7, ultimi capoversi).

Lamenta non essersi considerato che l’obbligo di diligenza professionale dell’operatore qualificato costituisce fonte diretta di obblighi di protezione e, dunque, anche di obblighi informativi, senza che occorra alcuna norma tecnica di dettaglio che ne “riempia” il contenuto.

A supporto di detta tesi richiama la giurisprudenza di questa Corte che valorizza la necessità di misure precauzionali additive rispetto alla soglia minima assicurata dagli standard tecnici, ponendo al centro l’avvertenza idonea a consentire una valutazione corretta dei rischi e l’adozione delle necessarie precauzioni, anche quando il rischio non sia elevato in termini probabilistici o non sia ancora pienamente accertato (Cass. n. 33984/2024; Cass. n. 5813/2019; Cass. n. 15824/2014).

Deduce che del resto l’obbligo di essere prudenti per evitare di cagionare danno implica l’adozione delle cautele necessarie o anche soltanto opportune per tutelare la salute dell’utente, con un rigore accresciuto in capo a chi esercita attività professionale e immette sul mercato beni destinati al consumo.

Si duole non essersi considerato che la diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c. non si esaurisce nell’osservanza delle prescrizioni tecniche minime, ma postula un comportamento adeguato alla natura e al livello di pericolosità della prestazione, includendo il dovere di monitoraggio e di adeguamento delle informazioni allo stato di avanzamento della ricerca, così da eliminare o ridurre il rischio e rendere edotti i consumatori nella maniera più completa possibile (Cass. n. 6857/2019).

Facendo richiamo a Cass. n. 25855/2023 lamenta che l’obbligo di diligenza concorre a determinare il contenuto dell’obbligazione informativa e ne amplia l’oggetto sino a comprendere comportamenti integrativi non previsti in origine, tra i quali sono espressamente ricondotti gli obblighi di informare e istruire adeguatamente, funzionali alla piena soddisfazione dell’interesse del creditore-consumatore.

Facendo richiamo ad arresti di legittimità penale si duole non essersi considerato che la doverosità di strategie di valutazione, gestione e comunicazione del rischio non possono essere scaricate sul consumatore in ragione dell’incertezza scientifica (Cass. 20246/2002, n. 20426; Cass., Sez. Un., n. 9857/2008; Cass. n. 35425/2016; Cass. n. 16761/20190).

4. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 6 e 104 Cod. Consumo, anche in relazione all’art. 1 del medesimo codice e all’art. 153 TCE (oggi art. 169 TFUE), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte territoriale abbia escluso l’operatività del principio di precauzione nei rapporti privati della vita di relazione, ritenendolo confinato alla sola sfera della responsabilità politica ed istituzionale degli Stati.

Lamenta che l’ordinamento nazionale e quello eurounitario non configurano il principio di precauzione come criterio meramente programmatico o politico, bensì quale parametro operativo di gestione del rischio, recepito nella disciplina consumeristica in termini di criterio di integrazione degli obblighi gravanti sull’operatore professionale. In particolare, l’art. 1 Cod. Consumo, nel richiamare l’art. 153 TCE (oggi art. 169 TFUE), individua nell’elevato livello di tutela della salute dei consumatori l’obiettivo fondante dell’intero sistema, obiettivo che si realizza mediante strumenti di carattere preventivo.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che l’operatore professionale è tenuto ad attenersi al principio di precauzione adottando misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo, senza che possa operare una distinzione tra ambito pubblicistico e rapporti di diritto privato (Cass. n. 30620/2018).

Principio di precauzione che nell’ambito della disciplina della sicurezza generale dei prodotti si traduce nell’obbligo per il produttore di fornire al consumatore informazioni idonee a rendere conoscibili e prevenibili i rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del bene, anche quando tali rischi siano solo potenziali, incerti o non immediatamente percepibili, così da consentire una scelta consapevole e l’adozione di adeguate cautele. In tal senso, il principio di precauzione innerva direttamente il precetto di cui all’art. 104 Cod. Consumo, che vincola il produttore a indicare le cautele necessarie per prevenire i rischi derivanti dall’uso del prodotto.

Contesta l’assunto secondo cui l’esistenza di obblighi informativi in capo allo Stato, ai sensi della L. n. 36/2001, escluderebbe l’operatività di analoghi obblighi a carico del produttore, in quanto la previsione di obblighi informativi pubblici conferma la rilevanza del rischio considerato e non elide l’autonomo obbligo di protezione gravante sull’operatore economico, che trova fondamento diretto negli artt. 6 e 104 Cod. Consumo, quali norme speciali destinate a colmare l’asimmetria informativa tra professionista e consumatore, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di campi elettromagnetici che ha affermato l’obbligo delle istituzioni pubbliche di informare la popolazione sui rischi derivanti dall’esposizione alle radiofrequenze proprio in applicazione del principio di precauzione (v. TAR Lazio n. 500 del 21 gennaio 2019 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 5887 del 27 agosto 2019).

Lamenta che la tesi accolta dalla corte territoriale, secondo cui il principio di precauzione necessiterebbe di un ulteriore intervento legislativo di “concreto compimento” per spiegare effetti nei confronti dei soggetti privati, si pone in contrasto con la struttura stessa della disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti delineata dalla Dir. 2001/95/CE, la quale recepisce il principio di precauzione quale clausola generale di tutela preventiva, nonché con l’orientamento di questa Corte che riconosce nella precauzione la fonte di una diligenza esigibile dall’imprenditore a presidio della sicurezza dei consumatori, anche in presenza di rischi scientificamente incerti.

5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 6 e 104 Cod. Consumo e dell’art. 1176, secondo comma, c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto la situazione di incertezza scientifica in ordine ai rischi per la salute derivanti dall’uso del telefono cellulare escludesse l’esistenza di un obbligo informativo in capo al produttore.

Lamenta essersi erroneamente affermato che l’obbligo di informare è configurabile soltanto in presenza di un rischio scientificamente certo e di un nesso eziologico pienamente accertato tra uso del prodotto ed evento dannoso, atteso che viene in tal modo ad introdursi quale condizione di esigibilità degli obblighi cautelari e informativi un requisito non richiesto dall’ordinamento e incompatibile con la funzione preventiva della disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti.

Si duole non essersi considerato che l’obbligo di adottare cautele e di fornire istruzioni e avvertenze sorge anche nelle situazioni caratterizzate da incertezza scientifica, qualora emergano primi approfondimenti scientifici o studi epidemiologici, ancorché incompleti, idonei a prospettare un rischio per la salute (Cass. n. 5813/2019), l’assenza di certezze non giustificando l’inerzia del produttore ma per converso imponendo l’adozione di comportamenti prudenziali e informativi diretti a prevenire o ridurre l’esposizione al rischio.

Lamenta non essersi altresì considerato che l’obbligo di protezione gravante sul produttore, quale operatore professionale qualificato, comporta un monitoraggio costante dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e l’adeguamento delle informazioni fornite al consumatore allo stato di avanzamento della ricerca, al fine di eliminare o ridurre il rischio di effetti dannosi e rendere edotto l’utente anche in presenza di evidenze scientifiche ancora in divenire (Cass. n. 6857/2019); obbligo di aggiornamento informativo ritenuto operante anche in settori connotati da incertezza scientifica e da rischi non pienamente accertati, in funzione della tutela preventiva della salute (Cass. n. 30620/2018) e, pertanto, non subordinato alla prova del danno né alla dimostrazione della certezza del rischio, ma finalizzato a consentire al consumatore una gestione consapevole del rischio, anche solo potenziale, mediante l’adozione di cautele nell’uso del prodotto, in conformità agli artt. 6 e 104 Cod. Consumo e ai canoni di diligenza professionale di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c.; sicché una volta ritenuta l’esistenza di una situazione di incertezza scientifica erroneamente la corte di merito ha escluso in radice l’operatività degli obblighi informativi, omettendo di sussumere la fattispecie nell’ambito degli obblighi cautelari gravanti sul produttore e rinunciando a valutare l’adempimento della convenuta alla luce di tali obblighi.

6. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., deducendo la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Si duole che il giudice d’appello abbia fondato il rigetto del quarto e del quinto motivo di gravame su una motivazione meramente apparente, perplessa e gravemente contraddittoria, tale da non consentire l’identificazione dell’iter logico-giuridico seguito, omettendo qualsivoglia effettiva disamina delle risultanze istruttorie e documentali ritualmente acquisite al processo, e in particolare la classificazione delle radiofrequenze tra i possibili cancerogeni per l’uomo (Gruppo 2B), operata dall’OMS/IARC sin dal 2011 e reiteratamente richiamata negli atti di primo e di secondo grado, pur trattandosi di uno dei capisaldi dell’impostazione difensiva della ricorrente. Risulterebbe altresì del tutto trascurata la circostanza che l’OMS costituisce la massima autorità sanitaria internazionale e che le sue indicazioni, recepite nell’ordinamento interno con la L. n. 561/1956, rappresentano il presupposto tecnico-scientifico per l’attivazione degli obblighi cautelari.

Lamenta essere l’impugnata pronuncia affetta da insanabile contraddittorietà là dove risulta richiamata la giurisprudenza giuslavoristica per escludere la nocività dei sistemi di telefonia mobile senza considerarsi che i precedenti evocati dalla convenuta e parzialmente menzionati nella stessa parte narrativa della sentenza (tra cui Cass. n. 17438/2012 e numerose decisioni di merito intervenute tra il 2017 e il 2022) depongono in senso diametralmente opposto, essendo stata riconosciuta l’esistenza del nesso eziologico tra esposizione prolungata a radiofrequenze e insorgenza del neurinoma del nervo acustico.

Si duole che il vizio di perplessa motivazione risulti aggravato dalla violazione del principio di disponibilità della prova, avendo la corte territoriale fondato il suo convincimento su fonti extragiudiziali non ritualmente acquisite al processo, quali FAQ tratte dai siti web dell’AIRC e del Ministero della Salute, senza indicarne la provenienza processuale né consentirne il contraddittorio; e che il giudice di appello abbia omesso di confrontarsi con la documentazione di rango sovranazionale che la ricorrente sostiene di aver prodotto: segnatamente la Risoluzione n. 1815 del 2011 del Consiglio d’Europa e le Risoluzioni del Parlamento Europeo, che impongono l’applicazione del principio ALARA e la realizzazione di rigorose campagne informative sui rischi biologici a lungo termine derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.

Lamenta la mancata indicazione della legge di copertura scientifica, non avendo il giudice di appello spiegato attraverso quale criterio razionale o scientifico le valutazioni dell’Istituto Superiore di Sanità -peraltro specificamente contestate dalla ricorrente sotto il profilo della fallacia metodologica- possano superare l’efficacia precettiva del principio di precauzione e degli artt. 6 e 104 Cod. Consumo.

7. Con il sesto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c.

Si duole che la corte distrettuale abbia ritenuto non dimostrata la circostanza che l’intensità, l’assorbimento e la pericolosità delle radiofrequenze emesse dal telefono cellulare dipendessero dalle modalità di utilizzo del dispositivo, quali il tempo di esposizione, la distanza dal corpo, le condizioni di ricezione del segnale e il contesto ambientale di impiego.

Lamenta che tali circostanze costituiscono fatti puntualmente allegati sin dall’atto di citazione di primo grado e reiterati nel corso del giudizio, senza essere mai stati oggetto di specifica contestazione da parte della società convenuta, atteso che la Apple ha articolato le proprie difese su presupposti diversi, incentrati sull’asserita inesistenza di obblighi informativi e sulla natura incerta del rischio, senza mai negare che le modalità di utilizzo del telefono incidano sull’intensità dell’esposizione alle radiofrequenze.

Si duole non essersi considerato che la dipendenza dell’assorbimento di energia dalle modalità d’uso del dispositivo emerge dalle stesse indicazioni fornite dalla convenuta in ordine al SAR, presupponenti una correlazione diretta tra distanza dal corpo, condizioni di ricezione del segnale e livello di esposizione.

Elementi pacifici e non controversi, che come tali avrebbero dovuto ritenersi acquisiti al giudizio ai sensi dell’art. 115, 2 co., c.p.c., laddove la corte territoriale ha qualificato tali circostanze come mere allegazioni difensive, affermando non esservi prova del fatto che l’intensità e la pericolosità delle radiofrequenze dipendessero dalle modalità di utilizzo del telefono, a tale stregua revocando pertanto in dubbio fatti non contestati, illegittimamente posti a fondamento del rigetto delle domande.

8. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1218 c.c. e degli artt. 6 e 104 Cod. Consumo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Si duole che la Corte d’Appello abbia escluso l’inadempimento della società produttrice sulla base di presupposti giuridici erronei e in contrasto con la disciplina degli obblighi informativi gravanti sul produttore di beni di consumo.

Lamenta che, una volta ricondotta la fattispecie nell’alveo della responsabilità contrattuale e da contatto sociale qualificato, l’onere di dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligazione informativa gravava integralmente sulla società convenuta, la quale avrebbe dovuto provare di avere fornito al consumatore informazioni appropriate ed efficaci, idonee a garantire un uso sicuro del telefono cellulare in conformità agli artt. 6 e 104 Cod. Consumo.

Onere invero non assolto da controparte, risultando documentalmente comprovato che la Apple non ha fornito all’utente alcuna informazione chiara, visibile e immediatamente percepibile sui rischi per la salute connessi all’uso del dispositivo.

Lamenta che in violazione dell’art. 6 Cod. Consumo non fosse all’interno della confezione del telefono presente alcuna avvertenza relativa alle radiofrequenze, né alcuna indicazione sulle cautele da adottare per ridurre l’esposizione.

Le uniche informazioni sul SAR risultavano relegate in un manuale disponibile esclusivamente online, di difficile reperibilità, privo di contenuto prescrittivo e inidoneo a rendere il consumatore edotto delle modalità di uso in sicurezza del bene.

Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto la conformità del telefono alle specifiche tecniche dettate dal legislatore e alla marcatura CE fosse sufficiente ad escludere l’inadempimento della convenuta.

Lamenta che la conformità tecnica non esaurisce l’obbligo di sicurezza gravante sul produttore, il quale è tenuto a fornire istruzioni e avvertenze idonee a consentire un uso consapevole e sicuro del bene, specialmente quando l’uso ordinario comporti rischi per la salute non immediatamente percepibili. E che l’omissione informativa risulta tanto più grave ove si consideri che la società convenuta avrebbe potuto con estrema facilità e senza alcun aggravio tecnico ed economico integrare e aggiornare il proprio portale web, inserendo avvertenze di contenuto elementare ma decisive per la tutela della salute del consumatore, sicché la scelta di non farlo integra inadempimento degli obblighi di informazione e protezione sulle medesima incombenti.

Lamenta che, nel rigettare il settimo motivo di gravame sul presupposto che il rischio per la salute non sia stato “univocamente accertato”, la corte di merito ha escluso l’inadempimento non già all’esito della verifica dell’adempimento degli obblighi informativi ma sulla base di una premessa giuridica errata, subordinando l’obbligo di informare alla certezza scientifica del rischio.

9. Con l’ottavo motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2059 c.c., dell’art. 2 Cod. Consumo, dell’art. 169 TFUE e dell’art. 8 CEDU.

Si duole che la Corte d’Appello abbia negato la risarcibilità del danno non patrimoniale erroneamente ritenendo che la lesione del diritto all’autodeterminazione del consumatore nella specie non superi la soglia di offensività richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.

Lamenta non essersi da tale giudice considerato che la condotta della società convenuta non ha determinato una lesione parziale o tollerabile, bensì la privazione integrale del diritto fondamentale all’informazione sancito dall’art. 2 Cod. Consumo, danno-evento incidente direttamente sulla sua libertà di autodeterminazione, avendole impedito di valutare consapevolmente il rischio e di adottare misure protettive per sé e per i familiari.

Lamenta che l’assoluta mancanza di indicazioni sui rischi e sulle cautele d’uso ha impedito qualsiasi valutazione comparativa tra alternative comportamentali, precludendole la possibilità di ridurre l’esposizione e di evitare l’uso del cellulare in determinate condizioni o di modulare consapevolmente i propri comportamenti. E che la perdita di tali opzioni decisionali costituisce un danno non patrimoniale immediato non riducibile a mero timore di un pericolo né assoggettabile al filtro della tollerabilità.

Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente applicato il criterio della “tollerabilità” elaborato dalle sentenze di San Martino (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008), giacché allorquando la lesione attinge interessi di rango costituzionale o di derivazione eurounitaria il risarcimento costituisce la forma minima e indefettibile di tutela e non può essere degradato a rimedio eccezionale per pregiudizi gravi e straordinari.

Si duole non essersi considerato che nella giurisprudenza di legittimità l’autodeterminazione consumeristica è riconosciuta quale diritto fondamentale, la cui compromissione genera una sofferenza psichica risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. in quanto incide sulla genuinità del processo decisionale del singolo (Cass., Sez. Un., n. 794/2009); come confermato dall’art. 169 TFUE e all’art. 8 CEDU e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ricomprende nel diritto al rispetto della vita privata anche il diritto a essere informati sui rischi per la salute, ancorché incerti, al fine di consentire all’individuo di decidere se esporsi o sottrarsi al potenziale pericolo.

10. Con il nono motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2059 c.c., 169 TFUE, 19 TUE e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.

Si duole che la Corte d’Appello abbia erroneamente escluso che i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di promozione dei diritti dei consumatori abbiano efficacia diretta nel rapporto tra privati.

Lamenta non essersi considerato che l’ordinamento eurounitario impone l’obbligo per il giudice nazionale di interpretazione del diritto interno in conformità ai principi di diritto eurounitari, come posto in rilievo dalla CGUE nella causa C-505/14 (Klausner Holz Niedersachsen), nel precisare che l’esegesi delle norme nazionali deve essere orientata a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, evitando che decisioni dei giudici interni si pongano come ostacoli all’applicazione effettiva delle tutele comunitarie.

In tale prospettiva, la promozione del diritto all’informazione del consumatore sancita all’art. 169 TFUE deve tradursi nel riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale quale strumento minimo e indispensabile di tutela, in mancanza del quale il diritto fondamentale all’autodeterminazione rimane privo di sostanziale effettività.

11. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

11.1. Nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha fondato il rigetto dei motivi di gravame formulati dall’allora appellante ed odierna ricorrente Br. Mo. principalmente movendo dall’assunto secondo cui il principio di precauzione è confinato nella sfera pubblicistica, risultando inidoneo a spiegare effetti nei rapporti tra privati, per la relativa operatività occorrendo un previo e puntuale intervento del legislatore che individui in modo uniforme e vincolante il contenuto delle cautele esigibili.

11.1.1. L’errore della Corte d’Appello non risiede invero nell’avere negato l’immediata applicabilità del principio di precauzione in quanto tale, quanto nell’avere omesso di verificare se l’ordinamento, attraverso le norme interne immediatamente precettive in materia di sicurezza dei prodotti, di diligenza professionale nonché di buona fede o correttezza imponga al produttore obblighi informativi e di cautela idonei a governare il rischio, sicché la precauzione si sostanzia non già in autonoma fonte dell’obbligo ma in un criterio di integrazione e qualificazione del contenuto di obblighi positivamente previsti.

11.1.2. A tale stregua la corte di merito è pervenuta a decidere senza un effettivo vaglio critico del quadro normativo e giurisprudenziale (richiamato, con dovizia di dettagli e riferimenti precisi, anche dall’allora appellante e odierna ricorrente Br. Mo.) quale emerge dai principi elaborati in materia di sicurezza dei prodotti, sicurezza alimentare, esposizione a campi elettromagnetici e diligenza professionale dell’operatore qualificato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la nozione di prodotto sicuro non si esaurisce nella verifica che esso risulti conforme a standard tecnici o che sia presente la marcatura CE, poiché tali parametri individuano una soglia minima di sicurezza ma non esauriscono il contenuto degli obblighi gravanti sul produttore, la nozione di prodotto difettoso non coincidendo con la sola difformità costruttiva o con il mancato rispetto delle regole tecniche di settore ma ricomprendendo anche la mancanza o il difetto di informazione, allorché il bene, pur conforme agli standard, sia privo delle istruzioni e delle avvertenze necessarie a prevenire rischi non immediatamente percepibili dal consumatore (v. Cass., 15 febbraio 2018, n. 3692; Cass., 13 dicembre 2010, n. 25116; Cass., 15 marzo 2007, n. 6007).

Si è al riguardo precisato che l’osservanza degli standard tecnici non esonera il produttore dall’adozione di ulteriori cautele, quando ciò sia necessario per tutelare la salute dell’utente (v. Cass., 23 dicembre 2024, n. 33984, ove si è ribadito che “il prodotto conforme agli standard tecnici può risultare ugualmente difettoso, perché dannoso, ove manchino avvertenze idonee a consentire al consumatore di valutare correttamente i rischi e di adottare le necessarie precauzioni”, chiarendo che la conformità agli standard tecnici non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità per la pericolosità del prodotto).

11.1.3. Su un piano più generale, con particolare riguardo alla materia della sicurezza alimentare questa Corte ha escluso che la gestione del rischio possa essere subordinata all’esistenza di certezze scientifiche, facendo discendere dal principio di precauzione il parametro di valutazione degli obblighi di protezione (v. Cass., 10 luglio 2014, n. 15824, in materia alimentare, ove in ossequio al principio di precauzione si è ritenuto responsabile il rivenditore di peperoncino contaminato da sostanze inquinanti altamente nocive). Del resto, già Cass. pen., 24 maggio 2002, n. 20426 ha affermato che “il principio di precauzione impone una strategia seria di valutazione, gestione e comunicazione del rischio, evitando di far ricadere sul consumatore il grado possibile di incertezza scientifica”, chiarendo che la tutela della salute non può essere subordinata alla prova piena della nocività. Impostazione fatta propria dalle Sezioni Unite penali con la sentenza 30 ottobre 2008, n. 9857 (pag. 15), che proprio in tema di sicurezza generale dei prodotti di consumo hanno sottolineato come la normativa di settore sia volta ad anticipare, per quanto possibile, la fase di vigilanza, in aderenza al principio di precauzione recepito dalla normativa comunitaria.

Il carattere non eccezionale ma strutturale del principio di precauzione è stato ribadito da Cass. pen., 3 maggio 2010, n. 16761 (ponendo in rilievo che “quando si ignorano le cause, le possibilità di evoluzione e gli effetti di un fenomeno, deve essere ancora maggiore la cautela nell’affrontarlo”) e da Cass. pen. 24 agosto 2016, n. 35425 (ove si è affermata la responsabilità per omessa adozione di misure precauzionali anche in presenza di rischi scientificamente incerti o di bassa probabilità). Va a tale stregua sottolineato che l’ordinamento non conosce invero zone sottratte ad obblighi di precauzione, risultando per converso imposte cautele proprio nei contesti di incertezza.

Con particolare riferimento rischio oncogenico derivante dall’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche, va osservato che la questione del deficit di informazione al riguardo è stata già affrontata da questa Corte, pur se con riferimento a ipotesi non coincidenti con quella oggetto odiernamente in esame e in termini che a prima lettura possono sembrare non univoci relativamente al principio di precauzione.

Tale apparente mancanza di univocità deve tuttavia essere apprezzata alla luce dei differenti ambiti nei quali la questione è stata, di volta in volta, posta e scrutinata.

È opportuno richiamare, anzitutto, Cass., 12 ottobre 2012, n. 17438, non ai fini dell’accertamento del nesso causale in senso stretto, ma quale indice della non neutralità giuridica dell’incertezza scientifica e della conseguente doverosità di condotte di governo del rischio. Nel valutare il nesso causale tra esposizione prolungata a radiofrequenze e patologia tumorale, questa Corte ha preso le mosse da un quadro scientifico non conclusivo, in cui “non vi era una convincente evidenza del ruolo delle radiofrequenze nella genesi dei tumori”, e, pur sottolineando che “gli studi non ne avevano escluso l’associazione”, ha valorizzato il dato della durata e intensità dell’esposizione, rilevando che, “con tutti i limiti insiti nella tipologia degli studi”, “un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali, ed in particolare per il neurinoma, era documentato dopo un’esposizione per più di 10 anni”. Ne discende che l’incertezza scientifica non equivale a irrilevanza giuridica del rischio e non legittima, di per sé, un atteggiamento attendista: quando il rischio non è escluso e l’esposizione presenta caratteri tali da renderlo apprezzabile, l’ordinamento ammette, e richiede, condotte di governo del rischio.

Non diversa è la posizione della giurisprudenza amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha imposto l’adozione di cautele al produttore di telefoni cellulari ulteriori rispetto alla mera marcatura CE (v. Cons. Stato 27 settembre 2019, n. 5887).

Del pari Tar Lazio 15 gennaio 2009, n. 500 ha ritenuto configurabile una situazione di inerzia in capo allo Stato per non avere, per quasi vent’anni dall’entrata in vigore della legge quadro n. 36/2001, assicurato un’adeguata informazione sui rischi connessi all’esposizione ai campi elettromagnetici.

Tale pronuncia ha costituito uno dei presupposti che hanno condotto alla successiva creazione del portale istituzionale cellulari.salute.gov.it, ove sono in particolare richiamati lo Studio Cefalo del 2011 e lo studio Mobi-Kids del 2022, i quali, pur non avendo accertato in maniera assoluta un’associazione causale tra l’uso del telefono cellulare e l’insorgenza di tumori cerebrali nei giovani, hanno nondimeno concluso nel senso della necessità di ulteriori approfondimenti scientifici.

A tali evidenze ha fatto seguito la diffusione da parte del Ministero della Salute di una circolare del dicembre 2022 sull’uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici nelle classi, nonché la pubblicazione di un decalogo recante istruzioni e buone pratiche finalizzate a ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dai telefoni cellulari e a prevenire i possibili rischi connessi al loro utilizzo.

Nel solco dell’orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., 28 luglio 2015, n. 15853, si è da Cass., 10 giugno 2020, n. 11105 diversamente affermato che il rispetto dei limiti fissati dalla L. n. 36/2001 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 assicura l’osservanza del principio di precauzione e preclude la tutela giudiziaria preventiva, fondando una presunzione di assenza di pericolo in caso di conformità ai parametri di settore (“il mancato superamento dei limiti normativamente fissati dal legislatore statale osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, ipotizzabile solo in presenza di un accertato pericolo di compromissione, da ritenersi presuntivamente escluso quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore”).

La tesi di fondo di tale orientamento è quella della sussistenza di una presunzione di esclusione dell’illiceità delle propagazioni immesse e della loro non pericolosità là dove esse risultino rispettose dei limiti stabiliti dalle norme generali e speciali di settore.

Nelle suindicate pronunzie il principio di precauzione risulta peraltro esaminato in un contesto radicalmente diverso da quello in argomento, venendo in rilievo un interesse di carattere superindividuale, attinente alla tutela della salute della collettività rispetto alle immissioni elettromagnetiche, la cui valutazione e regolazione l’ordinamento affida in via primaria allo Stato.

La legge quadro n. 36/2001 ha infatti attribuito alla competenza esclusiva statale la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in considerazione del “preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee”, esplicitamente collegato, tra l’altro, all’attivazione di misure di cautela in applicazione del principio di precauzione.

In tale prospettiva la Corte Costituzionale, chiamata a scrutinare la legittimità di discipline regionali più restrittive, ha chiarito che la fissazione dei valori-soglia risponde a una ratio complessa e articolata, non limitata alla sola tutela della salute, ma estesa al bilanciamento con altri interessi di rango costituzionale, quali la realizzazione delle infrastrutture energetiche e lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione, rientranti nelle competenze concorrenti di cui all’art. 117, 3 comma, Cost.

Corte Cost. n. 307 del 2003 ha affermato che l’individuazione uniforme dei valori-soglia a livello nazionale rappresenta il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte e non è suscettibile di essere rimessa a valutazioni frammentate o differenziate sul piano territoriale.

In siffatto assetto il principio di precauzione risulta già assorbito e attuato dal legislatore statale, sicché al giudice è demandata esclusivamente la verifica del rispetto dei parametri normativi fissati, senza possibilità di sostituire a tali scelte valutazioni autonome sul rischio. Non a caso, in detto contesto la tutela giurisdizionale preventiva è stata ritenuta ammissibile solo ove accertabile un pericolo concreto e attuale di compromissione della salute, escludendosi la rilevanza di un rischio prospettato in termini di mera possibilità, non elevato a ragionevole probabilità.

11.1.4. Tale filone giurisprudenziale si colloca interamente sul piano della regolazione pubblicistica del rischio elettromagnetico, avente ad oggetto interessi diffusi e collettivi, ed è pertanto inidoneo a fungere da parametro di valutazione degli obblighi informativi e di protezione gravanti sul produttore nei rapporti contrattuali con il singolo consumatore. Del resto, la coesistenza di piani distinti -quello amministrativo e quello civilistico- trova conferma nella giurisprudenza in tema di art. 844 c.c., essendosi da questa Corte più volte sottolineata la diversità della disciplina amministrativa (ove rilevano i parametri dettati a tutela della salute pubblica) da quella di tutela civilistica nei rapporti tra privati.

Si è al riguardo posto in rilievo che la diversità delle forme di tutela non può tradursi aprioristicamente in una lettura derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., tale da escludere l’accertamento in concreto del superamento della normale tollerabilità, dovendo al contrario ritenersi prevalente, in una prospettiva costituzionalmente orientata, l’interesse a una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass., 10 gennaio 2025, n. 631; Cass., 31 luglio 2024, n. 21479). In tali ipotesi questa Corte ha precisato che il rispetto dei limiti e dei parametri fissati in sede amministrativa non esaurisce la valutazione civilistica della condotta, imponendo al giudice di verificare autonomamente, nel diverso piano dei rapporti tra privati, gli obblighi e le tutele ivi operanti.

A tale stregua può pertanto affermarsi che sul piano della regolazione pubblicistica del rischio il principio di precauzione viene in rilievo ogniqualvolta gli effetti negativi di una condotta o di un’attività umana non risultino ancora pienamente accertabili sul piano scientifico, assumendo la funzione di criterio di orientamento dell’azione dello Stato e dell’Unione europea nelle scelte legislative e amministrative incidenti sulla tutela della salute e dell’ambiente.

La Corte di Giustizia ha chiarito che, in settori caratterizzati da un’elevata complessità tecnico-scientifica e da un marcato squilibrio informativo (quali l’impiego di sostanze fitosanitarie, la sicurezza alimentare, la commercializzazione di prodotti del tabacco e la gestione dei rischi connessi a prodotti potenzialmente nocivi per la salute), l’intervento pubblico non può essere subordinato alla previa dimostrazione certa della realtà e della gravità del rischio, essendo sufficiente che sussista una plausibile probabilità di effetti dannosi potenzialmente gravi per la salute delle persone, tale da giustificare l’adozione di misure protettive anche in presenza di un quadro scientifico non conclusivo (Corte Giust., 22 dicembre 2010, causa C-77/09, Gowan Comércio Internacional e Servigos; Corte Giust., 17 dicembre 2015, causa C-157/14, Neptune Distribution; Corte Giust., 22 novembre 2018, causa C-151/17, Swedish Match).

In tale logica, l’impossibilità di determinare con certezza l’esistenza o l’entità del rischio, quando dipenda dalla natura non definitiva dei risultati degli studi disponibili, non esclude l’operatività del principio, ove permanga la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell’ipotesi in cui il rischio si realizzi. Proprio in ambiti come quelli dei prodotti fitosanitari e del fumo, nei quali l’esposizione è diffusa e gli effetti possono manifestarsi a distanza di tempo, la Corte di Giustizia ha ritenuto legittima l’adozione di misure restrittive di carattere preventivo, funzionali a evitare il manifestarsi di effetti pregiudizievoli irreversibili (Corte Giust., 22 dicembre 2010, causa C-77/09, Gowan Comércio Internacional e Servigos; Corte Giust., 22 novembre 2018, causa C-151/17, Swedish Match). La valutazione del rischio è stata conseguentemente ricondotta alla necessità di fondarsi sui dati scientifici disponibili più attendibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale, senza che ciò implichi l’attesa del consolidamento definitivo delle evidenze scientifiche, essendo sufficiente un sapere tecnico aggiornato e non manifestamente inattendibile.

Tale criterio è stato affermato con particolare nettezza tanto in materia di fitofarmaci quanto con riferimento agli additivi industriali, settori nei quali la complessità delle valutazioni scientifiche non consente di differire l’intervento fino al raggiungimento di certezze assolute (Corte giust., Grande Camera, 1 ottobre 2019, causa C-616/17, Blaise e altri; Corte giust., 8 luglio 2010, causa C-343/09, Afton Chemical; Corte giust., 22 dicembre 2010, causa C-77/09, Gowan Comércio Internacional e Servigos). Si è altresì precisato che, ove l’evoluzione delle conoscenze scientifiche evidenzi un rischio per la salute di portata significativamente superiore rispetto a quella originariamente prevista, ed eventualmente recepita in una normativa precauzionale specifica, il principio di precauzione impone un monitoraggio costante dei livelli di rischio, poiché i pericoli derivanti dall’inazione possono risultare più gravi di quelli connessi all’adozione di misure preventive idonee a ridurre o impedire effetti rivelatisi più nocivi del previsto.

Un siffatto approccio è stato ribadito anche in materia di OGM, ove la Corte ha sottolineato la necessità di un controllo dinamico del rischio alla luce dell’evoluzione del sapere scientifico (Corte Giust., Grande Camera, 1 ottobre 2019, causa C-616/17, Blaise e altri; Corte Giust., 13 settembre 2017, causa C-111/16, Fidenato). È evidente, dunque, che là dove persista una plausibile probabilità di effetti dannosi il principio di precauzione è stato utilizzato per giustificare misure restrittive o informative in settori caratterizzati da rischi diffusi e difficilmente percepibili dal destinatario finale, valorizzandosi l’esigenza di prevenire il danno prima che esso si manifesti in forma irreversibile.

11.1.5. In termini di riduzione del rischio, a spingere in questa direzione concreta e operativa del resto è il c.d. principio ALARA (as low as reasonably achievable), che rappresenta il criterio attraverso il quale l’ordinamento governa i rischi derivanti dall’esposizione a fattori potenzialmente nocivi, anche in assenza di una piena certezza scientifica circa la loro pericolosità.

Tale principio, lungi dal costituire una regola di carattere meramente tecnico o settoriale, si atteggia a criterio generale di riduzione del rischio, imponendo di mantenere l’esposizione “al livello più basso ragionevolmente possibile”, compatibilmente con l’uso del prodotto e con le conoscenze scientifiche disponibili. Il principio ALARA non presuppone l’accertamento di una nocività certa, ma si fonda proprio sulla plausibilità scientifica del rischio e sull’esigenza di prevenirne la possibile concretizzazione.

Nella giurisprudenza di legittimità si è più volte affermato che l’obbligo di adottare misure cautelari e informative sorge già in presenza di studi preliminari, approfondimenti scientifici non conclusivi o evidenze epidemiologiche incomplete, quando tali elementi siano idonei a prospettare un rischio per la salute. Si è al riguardo in particolare precisato che “l’adozione delle cautele necessarie non può essere subordinata all’accertamento definitivo della nocività, dovendo invece essere attivata già in presenza di indici seri e concordanti di possibile pericolo” (Cass., 10 luglio 2014, n. 15824); e che tali cautele possono consistere anzitutto nella riduzione dei livelli di esposizione e nell’informazione del soggetto esposto.

Questa Corte ha sottolineato che l’informazione non può limitarsi a una avvertenza generica, ma deve essere “idonea a consentire al destinatario di effettuare una corretta valutazione dei rischi e dei benefici e di adottare tutte le necessarie precauzioni”, sottolineando che, in presenza di rischi scientificamente incerti, l’obbligo di prudenza impone l’adozione di misure proporzionate, quali, ad esempio, “la riduzione dei livelli di esposizione” (v. Cass., 28 febbraio 2019, n. 5813). Tale affermazione costituisce espressione diretta del principio ALARA, quale criterio di contenimento del rischio.

Tale impostazione trova conferma anche nella giurisprudenza in materia di sicurezza alimentare, ove il principio di precauzione impone una strategia di valutazione, gestione e comunicazione del rischio che non può tradursi nel trasferimento dell’incertezza scientifica sul consumatore (Cass., Sez. Un., pen. 30 ottobre 2008, n. 9857; Cass. pen., 14 aprile 2002, n. 20426). Il dovere di ridurre l’esposizione al rischio -anche attraverso misure informative- si è ritenuto operante ancor prima dell’accertamento del danno, quale strumento di tutela anticipata della salute.

È in questa cornice che il principio ALARA assume rilievo centrale anche nel caso in esame.

L’odierna ricorrente lamenta che l’uso del telefono cellulare comporta un’esposizione alle radiofrequenze variabile e dipendente dalle modalità d’uso, quali la durata delle chiamate, la distanza dal corpo, le condizioni di ricezione del segnale e l’esposizione cumulativa, che in determinate condizioni di uso ordinario (ad esempio, in auto o in presenza di segnale debole) l’emissione di radiofrequenze aumenta in modo significativo, e che l’esposizione è maggiore in caso di uso prolungato o in prossimità del corpo, con particolare riguardo ai soggetti minori.

L’applicazione del principio ALARA si traduce nell’obbligo di informare il consumatore sulle modalità di utilizzo idonee a ridurre l’esposizione, consentendogli di modulare consapevolmente il proprio comportamento.

Anche ammettendo che persistano dubbi sull’operatività del principio di precauzione nei rapporti interprivati, risolvendosi in criterio sistematico di valutazione del rischio e in parametro di orientamento dell’assetto normativo che l’ordinamento recepisce e traduce in obblighi specifici, nell’impugnata sentenza la Corte d’Appello ha del tutto omesso di accertare se, alla luce delle norme vigenti e del parametro della diligenza professionale, l’ordinamento imponga alla Apple di rendere edotto il consumatore della sussistenza dei rischi specifici derivanti dalle onde elettromagnetiche emesse dal telefono cellulare.

Il raccordo tra il principio di precauzione e i rapporti privati della vita comune di relazione è invece assicurato dalla diligenza professionale ex art. 1176, 2 co., c.c.

Questa Corte ha posto in rilievo che l’operatore qualificato non è tenuto soltanto all’osservanza delle prescrizioni tecniche minime, ma deve adottare tutte le misure prudenziali e informative che, secondo un giudizio ex ante, risultino necessarie o anche solo opportune per evitare di cagionare danni alla salute dell’utente. Si è in particolare affermato che l’obbligo di diligenza qualificata professionale impone l’adozione di misure precauzionali additive, fra le quali, in primo luogo, l’informazione, anche quando il rischio non sia elevato in termini probabilistici o non sia ancora pienamente accertato (v. Cass., 10 luglio 2014, n. 15824, e, conformemente, Cass., 7 marzo 2019, n. 6857). Si è altresì posto in rilievo che l’obbligo di informare e istruire adeguatamente il consumatore rientra nel contenuto fisiologico della prestazione dovuta dall’operatore qualificato ex artt. 1176, 2 co., e 2236 c.c., quale esplicazione dei canoni di buona fede e correttezza.

Si è al riguardo sottolineato come la diligenza implichi la determinazione del contenuto dell’obbligo, quale dovere di adempimento e misura della colpa, fino ad assurgere a criterio di applicazione generale, anche in fase di attuazione del rapporto obbligatorio, restituendo, altresì, particolare importanza al regolamento negoziale e alla sua interpretazione secondo il criterio della buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1366 c.c. Criterio, quest’ultimo, imposto ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio, che riesce a dare senso all’obbligo determinandolo in tutti i suoi aspetti, ai fini della ricostruzione del contenuto assunto dal debitore e, quindi, dell’ampiezza della prestazione cui questi è tenuto per soddisfare l’interesse preteso dal creditore. Obblighi, dunque, che non sono solo quelli direttamente collegati all’esecuzione della prestazione, ma anche riferiti alle finalità cui tende l’assunzione dell’obbligo, ampliandolo fino ad includere comportamenti non previsti in origine ma integrativi dell’obbligazione (v. Cass., 5 settembre 2023, n. 25855).

Risponde invero a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, oltre a regola di condotta (che il soggetto -a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali- è tenuto a osservare nei rapporti della vita di relazione a tutela dell’interesse e dell’utilità altrui, la cui violazione prospetta profili di responsabilità: v. Cass., 20 agosto 2015, n. 16990; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462. Cfr. altresì Cass., 20 maggio 2015, n. 10270; Cass., 27 agosto 2014, n. 18304; Cass., 27 aprile 2011, n. 9404; Cass., Sez Un., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass., 24 luglio 2007, n. 16315; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651. Cfr., ancora, Cass., 24 settembre 1999, n. 10511; Cass., 20 aprile 1994, n. 3775) e a regola (ex art. 1366 c.c.) di interpretazione del contratto (v. Cass., 23 maggio 2011, n. 11295), la buona fede o correttezza costituisce invero anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, quale fonte (altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale v. Cass., 27 novembre 2012, n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. (in relazione alla quale cfr. Cass., 10 luglio 2008, n. 18868; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1689; Cass., 22 maggio 2001, n. 6956. V. altresì Cass., 9 novembre 1998, n. 11264)) di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 10 gennaio 2022, n. 13342; Cass., 2 aprile 2021, n. 9200; Cass., 29 gennaio 2018, n. 2057; Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860. E, da ultimo, Cass., 18 maggio 2026, n. 14793), là dove impone di mantenere un comportamento leale, e di osservare obblighi di informazione e di avviso nonché di salvaguardia dell’utilità altrui -nei limiti dell’apprezzabile sacrificio (che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici: v. Cass., 30 marzo 2005, n. 6735; Cass., 9 febbraio 2004, n. 2422)-, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass., 27 ottobre 2006, n. 23273; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 24 luglio 2007, n. 16315; Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28056; Cass., 27 aprile 2011, n. 9404; Cass., 27 agosto 2014, n. 18304).

A tale stregua, l’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza non può che considerarsi correlato alle condizioni del caso, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass., 30 ottobre 2007, n. 22860); e nell’ambito dei rapporti contrattuali, valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto (cfr., con riferimento all’incarico conferito dal committente al professionista, Cass., 29 gennaio 2013, n. 2071; e, con riferimento al contratto autonomo di garanzia, da ultimo, Cass., 18 maggio 2026, n. 14793).

Ne consegue che, quand’anche il principio di precauzione rigorosamente inteso vincoli lo Stato ad adottare misure idonee a prevenire rischi per la salute anche allorquando non l’esistenza di un nesso causale certo tra l’uso di un bene e il danno sia scientificamente dimostrata, l’operatore privato, una volta immesso in commercio detto bene, ha a sua volta l’obbligo di improntare la propria condotta -e in particolare quella volta all’informazione al consumatore- a un criterio di massima diligenza prudenza e lealtà.

Se è infatti vero che l’obbligo informativo a carico dello Stato (L. n. 36 del 2001) e quello gravante sul produttore (artt. 6 e 104 Cod. Consumo) hanno fonte normativa, ambiti soggettivi e finalità differenti, è del pari vero che il primo non assorbe il secondo, ma ne conferma la ratio. Acclarato che l’esposizione alle radiofrequenze è considerata dall’ordinamento un rischio meritevole di tutela preventiva attraverso l’informazione, gli obblighi informativi gravanti sul produttore risultano conseguentemente accresciuti.

Orbene, la tesi accolta dalla corte di merito (secondo cui il principio di precauzione è inidoneo a fondare obblighi informativi direttamente applicabili ai privati in assenza di un ulteriore intervento legislativo) non vale a escludere la configurabilità di un comportamento contra ius imputabile alla Apple.

La diversa conclusione fatta propria dalla corte territoriale nell’impugnata sentenza non è coerente con la disciplina consumeristica, come interpretata dalla Corte di Giustizia alla luce dell’art. 1 Cod. Consumo e dell’art. 169 TFUE, né con la sopra richiamata giurisprudenza di legittimità e amministrativa. Tantomeno l’incertezza scientifica può essere assunta quale fattore che esonera dall’obbligo di informare, come invece ritenuto dal giudice di merito. Essa si configura per converso come il presupposto che impone di positivamente attivarsi in funzione preventiva a tutela dei consumatori in ordine alla sicurezza dei prodotti.

La conclusione raggiunta dal giudice d’appello risulta ancor meno condivisibile ove si consideri che gli artt. 6 e 104 Cod. Consumo hanno natura immediatamente precettiva, costituendo fonte primaria di tutela del consumatore, senza necessità di ulteriori norme di dettaglio (Cass. n. 33984/2024).

La questione se il principio di precauzione assuma rilievo nei rapporti privatistici della vita comune di relazione perde allora di decisività, atteso che nei contesti in cui l’ordinamento assicura un elevato livello di protezione della salute l’operatore professionale è tenuto ad adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo, senza che possa operare una rigida separazione tra ambito pubblicistico e rapporti tra privati (Cass., 27 novembre 2018, n. 30620).

11.1.6. A tale stregua, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello nell’impugnata sentenza, l’omissione di avvertenze idonee in ordine all’uso sicuro del telefono non può essere esclusa mediante il mero richiamo alla conformità del prodotto agli standard tecnici e la riduttiva affermazione secondo cui il principio di precauzione vincola solo lo Stato, senza riflessi sugli obblighi informativi del produttore.

11.2. La Corte d’Appello ha fondato il rigetto della domanda originaria dell’allora appellante e odierna ricorrente Br. Mo. anche su una seconda ratio decidendi, logicamente autonoma rispetto alla prima, individuata nella ritenuta irrisarcibilità del pregiudizio lamentato.

Ha infatti affermato che l’ottavo e il nono motivo di appello in tema di risarcibilità del danno da violazione del diritto all’autodeterminazione, dovessero “ritenersi assorbiti, atteso che in difetto di una condotta illecita o inadempiente non vi è spazio per riconoscere un diritto al risarcimento”.

Ha quindi aggiunto: “I motivi sono peraltro anche infondati”, stante l’allegazione di ragioni inidonee a superare il ragionamento logico seguito dal Tribunale che aveva correttamente statuito che condizione di risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del diritto all’autodeterminazione “è che esso varchi la soglia della gravità dell’offesa secondo i canoni delineati dagli arresti della Suprema Corte (cfr. Cass, Sez. Un., n. 26972/2008 e n. 26975/2008)”.

Orbene, tali affermazioni risultano invero formulate non già ad abundantiam né come meri argomenti rafforzativi ma integrano un’autonoma ratio decidendi, concorrente e logicamente autosufficiente a sorreggere l’adottata decisione.

11.2.1. Nella sentenza impugnata si legge testualmente: “…l’affermazione contraria comporterebbe un risarcimento per il mero timore di un pericolo, che non ha alcuna dignità come posta risarcibile ex se” (pagg. 10 e 11). E si precisa ulteriormente che “…non può dirsi superata la soglia della gravità dell’offesa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 26972/2008 e 26975/2008)”.

Orbene, (anche) tale affermazione è erronea.

La corte di merito ha invero arrestato il proprio scrutinio al rilievo dell’irrisarcibilità del “mero timore”, senza verificare se nella specie il pregiudizio lamentato si venuto a tradursi in un effettivo e giuridicamente apprezzabile turbamento psichico, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che distingue costantemente tra il timore astratto e il patema d’animo concretamente sofferto. A tale stregua il giudice d’appello ha considerato il piano dell’astratta prospettazione del rischio alla stessa stregua di quello, distinto e decisivo, dell’incidenza del deficit informativo sulla sfera personale della consumatrice, omettendo di accertare se l’asserito timore abbia nella specie assunto, per intensità e durata, la consistenza di pregiudizio non patrimoniale serio, idoneo a superare la soglia di tollerabilità delineata dalle Sezioni Unite.

L’argomentare della corte territoriale si appalesa invero in contrasto con il principio enunziato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel caso Seveso, allorquando hanno escluso la risarcibilità del timore in quanto tale ma hanno al contempo riconosciuto tutela al turbamento psichico concretamente provato, anche in assenza di lesione biologica (Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515).

11.2.3. Nella detta pronuncia questa Corte ha escluso che sia di per sé sufficiente il mero timore astratto di un evento futuro, affermando che la tutela risarcitoria presuppone la prova, in concreto, di un turbamento psichico, ossia di sofferenze e patemi d’animo, sia pure di natura transitoria, causalmente collegati all’esposizione al rischio e alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della vita.

Oltre al richiamo alla tematica del danno morale, va osservato che risulta a tale stregua valorizzata, quale indice della concretezza del pregiudizio, la circostanza che i soggetti esposti siano stati costretti a sottoporsi a periodici controlli sanitari e a convivere, per un apprezzabile lasso di tempo, con un persistente stato di angoscia e allarme, con ricadute effettive sulle abitudini di vita.

Non è dunque risarcibile il timore in quanto tale, ma è risarcibile il turbamento psichico provato quale effetto concreto dell’esposizione a un rischio non consapevolmente gestibile.

11.2.4. Atteso che la risarcibilità non è esclusa dalla natura meramente eventuale del rischio, dipendendo dalla concreta incidenza del deficit informativo sulla sfera personale del soggetto esposto, dal piano del mero turbamento emotivo il piano dell’indagine deve dunque essere spostato a quello, distinto, della lesione del processo decisionale che governa le scelte di consumo.

È su questo piano, e non già su quello dell’anticipazione del danno-evento temuto, che viene in rilievo la tutela del diritto all’autodeterminazione, quale bene giuridico autonomo, la cui compromissione può assumere rilievo risarcitorio indipendentemente dal verificarsi di ulteriori pregiudizi alla salute.

Il quadro ordinamentale pone unitariamente e sistematicamente al centro del sistema il valore costituzionale del diritto all’autodeterminazione, la cui lesione può dar luogo a un danno risarcibile anche a prescindere dal collegamento con altri pregiudizi, ogni qualvolta un soggetto venga privato della possibilità di compiere scelte consapevoli.

Il diritto all’autodeterminazione è un valore immanente nel sistema ed è riconosciuto con riferimento a una pluralità di ambiti -autodeterminazione sanitaria, procreativa, identitaria, economica e contrattuale, digitale-irriducibili ad unità non perché il diritto non sia unico, ma perché gli ambiti di rilevanza, e quindi le scelte che ne connotano l’essenza, ne condizionano le regole operative.

11.2.5. Con la sentenza del 15 gennaio 2009, n. 794 del 2009 le Sezioni Unite di questa Corte hanno ammesso la risarcibilità della lesione del diritto all’autodeterminazione, affermando che “la violazione del diritto all’informazione, incidendo sulla libertà di scelta della persona, integra un danno non patrimoniale risarcibile, in quanto lesione di un diritto inviolabile della persona”.

Si è al riguardo precisato che il pregiudizio risiede non già nella sofferenza meramente emotiva, ma nella alterazione del processo decisionale, che priva il soggetto della possibilità di scegliere consapevolmente se e come esporsi a un rischio.

11.2.7. Un simile approccio è del resto coerente con l’elaborazione di questa Corte in tema di violazione dell’obbligo di informazione in ambito sanitario, ove si è chiarito che la lesione del diritto all’autodeterminazione è giuridicamente rilevante anche in assenza di un danno alla salute, precisandosi che la domanda risarcitoria può essere accolta ove il paziente dimostri, anche per presunzioni, quale sarebbe stata la scelta che avrebbe compiuto se correttamente informato, secondo un giudizio controfattuale fondato su un elevato grado di probabilità logica (Cass., 12 giugno 2023, n. 16633).

Del pari in ipotesi di intermediazione finanziaria si è affermato che l’investitore il quale lamenti l’omessa o inesatta informazione è tenuto a provare il danno e il nesso di causalità tra l’inadempimento e il pregiudizio, e che se adeguatamente informato avrebbe desistito dall’operazione rivelatasi poi dannosa (Cass., 24 aprile 2018, n. 10111).

Ne discende che anche in ambito consumeristico la lesione dell’autodeterminazione, pur configurabile in astratto come pregiudizio autonomo, esige, ai fini risarcitori, la dimostrazione concreta dell’incidenza causale dell’omissione informativa sulle scelte di acquisto o di utilizzo del bene, non potendo risolversi in una affermazione meramente postulata della perdita della libertà di scelta.

Orbene, nella specie la Corte d’Appello non ha invero accertato se il nesso controfattuale tra l’omissione informativa accertata e la lesione del diritto all’autodeterminazione sia stato idoneamente allegato e dimostrato anche alla luce di un giudizio prognostico ex ante fondato su regole di esperienza e su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti. La ricorrente ha dedotto che, ove posta in condizione di conoscere l’esistenza dei rischi per la salute connessi all’esposizione alle radiofrequenze e le elementari cautele idonee a ridurne l’impatto, avrebbe modulato diversamente l’utilizzo del dispositivo, adottando comportamenti alternativi del tutto ordinari, ragionevoli e socialmente diffusi.

Ha al riguardo prospettato che avrebbe limitato l’uso prolungato del telefono; evitato l’impiego in prossimità dei figli minori; preferito il vivavoce o gli auricolari; evitato di tenere il dispositivo a contatto con il corpo o acceso nelle ore notturne: tutte condotte riconducibili a comuni regole di prudenza e di autoresponsabilità del consumatore medio, una volta che sia stato adeguatamente informato. Proprio per questo, siffatte allegazioni avrebbero richiesto non già una prova in termini di certezza assoluta, essendo secondo l’insegnamento consolidato di questa Corte sufficiente l’accertamento di un’elevata probabilità logica che, in presenza di un’informazione completa e non fuorviante, il processo decisionale del consumatore si sarebbe orientato in modo diverso.

Un simile accertamento per presunzioni risulta, del resto, coerente con l’impostazione seguita da questa Corte in materia di pubblicità delle sigarette “light”, ove la lesione del diritto all’autodeterminazione è stata ricondotta alla perdita della possibilità di compiere una scelta consapevole, desumibile anche in via presuntiva dalla natura ingannevole del messaggio informativo e dalla sua idoneità a orientare le decisioni del consumatore (Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2009, n. 794).

La perdita della possibilità di compiere tali scelte può ben costituire una conseguenza immediata e diretta dell’omissione informativa, risultando in tal caso l’uso del bene svolto in condizioni di inconsapevolezza forzata del rischio. In tale prospettiva, il pregiudizio non consiste in una mera affermazione postuma di scelte ipotetiche, ma nella compromissione attuale e irreversibile del processo di autodeterminazione, che si è consumata nel momento stesso in cui la ricorrente ha utilizzato il dispositivo senza essere posta in condizione di valutare, gestire e ridurre consapevolmente l’esposizione al rischio.

11.2.8. Alla luce di tali elementi, la lesione del diritto all’autodeterminazione così ricostruita non avrebbe dovuto essere ricondotta a un pregiudizio meramente emotivo o tollerabile; essa si presentava, quantomeno, come idonea a integrare una compromissione non bagatellare di una posizione giuridica fondamentale (v. anche Cass., 15 ottobre 2019, n. 25914), sicché la qualificazione adottata dalla corte di merito nell’impugnata sentenza risulta frutto di un apprezzamento erroneo e riduttivo del thema decidendum.

11.3. Nondimeno – e si tratta di ulteriore profilo, ancora più decisivo- la seconda ratio decidendi risulta inidonea a sorreggere il rigetto della domanda, atteso che quand’anche dovesse escludersi la risarcibilità in concreto del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, non avrebbe comunque potuto essere negata alla allora appellante e odierna ricorrente Br. Mo. ogni forma di tutela. Sin dall’origine la medesima risulta avere infatti dedotto la violazione di un obbligo giuridico attuale, e domandato una tutela che, per sua natura, si colloca anche -e soprattutto- sul piano preventivo.

Una volta accertato il contra ius, la questione non si esauriva nella risarcibilità del pregiudizio, ma investiva la necessità di rimuovere o neutralizzare gli effetti di una condotta illecita esponente il consumatore a un rischio per la salute senza gli strumenti informativi minimi per gestirlo. La responsabilità civile, specie nei settori come nella specie incidenti sulla salute e caratterizzati da asimmetria informativa, svolge infatti anche e anzitutto una funzione preventiva e di governo del rischio, che può tradursi nel riconoscimento dell’illegittimità della condotta e nell’affermazione dell’obbligo di conformazione del comportamento futuro.

In forza del principio iura novit curia il giudice non è vincolato né alla strategia difensiva dell’attore né alla prospettazione normativa inizialmente adottata, ma è tenuto a procedere a una qualificazione giuridica della domanda idonea a individuare, all’insegna del principio di effettività della tutela giurisdizionale, il rimedio più utile e adeguato a garantire la protezione del bene della vita sotteso alla pretesa. Tale attività di sussunzione, purché non si traduca in un’alterazione dei fatti di causa e pertanto della causa petendi e del petitum (intesi quali nucleo fattuale allegato e bene concreto richiesto) impone di considerare che, data la centralità del diritto alla salute nel sistema ordinamentale, la relativa protezione si estrinseca non solo in una tutela ex post di sanzione degli effetti lesivi di una condotta illecita di tipo risarcitorio, ma anche e anzitutto in una tutela ex ante volta a vietare ai consociati comportamenti idonei a porre in pericolo l’integrità del bene protetto, tutela preventiva che prescinde dalla verificazione di un danno-conseguenza.

Il diritto alla salute, in vista del quale è stata dedotta la lesione del diritto all’autodeterminazione, appartiene infatti alla categoria dei diritti assoluti della personalità, che non tollerano interferenze esterne suscettibili di comprometterne l’integrità e che impongono, proprio per tale ragione, strumenti di protezione anticipata (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 1992, n. 2092; Cass., Sez. Un., 21 marzo 2006, n. 6218; Cass., Sez. Un., 1 agosto 2006, n. 17461; Cass., 27 luglio 2000, n. 9893; Cass., 8 novembre 2006, n. 23735).

In forza di tanto, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la possibilità di individuare rimedi diversi e ulteriori rispetto alla sola tutela risarcitoria, idonei a presidiare l’interesse leso dell’allora appellante e odierna ricorrente Br. Mo.. In particolare, avrebbe dovuto essere valutata, da un lato, la condanna del produttore a un facere specifico, quale l’inserimento o l’integrazione o la correzione dell’informazione fornita di avvertenze (più) stringenti; l’adozione di strumenti idonei a richiamare periodicamente l’attenzione dell’utente sull’esposizione prolungata al rischio, anche mediante avvertenze digitali immediate e reiterate (quali notifiche o messaggi a comparsa all’avvio o durante l’utilizzo del dispositivo); la fornitura di accessori idonei a consentire l’utilizzazione del bene in condizioni di maggiore sicurezza.

L’azione inibitoria è nell’ordinamento configurata quale strumento di reintegrazione in natura, volto a eliminare una lesione attuale e duratura di una posizione giuridica assoluta. Questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo che il carattere essenziale dell’azione inibitoria risiede proprio nella sua funzione di tutela preventiva, volta ad evitare la reiterazione di comportamenti pericolosi o lesivi già posti in essere in violazione di obblighi di non fare (Cass., 13 marzo 2013, n. 6226; Cass., 21 maggio 2008, n. 13067).

12. Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto la decisione impugnata risulta sotto plurimi profili erronea.

La corte di merito ha non correttamente escluso la sussistenza nella specie di una condotta contra ius, movendo da una lettura riduttiva degli obblighi informativi gravanti sul produttore e confinando il principio di precauzione nella sola sfera pubblicistica, senza verificare se l’ordinamento, attraverso le norme immediatamente precettive in materia di sicurezza dei prodotti e di diligenza professionale, imponga l’adozione di cautele informative idonee a governare il rischio connesso all’uso del bene.

Ha non correttamente escluso la risarcibilità del lamentato pregiudizio all’esito di una relativa qualificazione sommaria e riduttiva, limitando l’indagine al “mero timore” e applicando in modo astratto il criterio della tollerabilità elaborato dalle Sezioni Unite, senza accertare se il deficit informativo abbia nella specie inciso in modo apprezzabile sul processo decisionale della consumatrice odierna ricorrente e sulla sua possibilità di autodeterminarsi consapevolmente rispetto all’esposizione al rischio in argomento.

Ha illegittimamente ristretto il perimetro della tutela, riducendo la controversia a un’alternativa secca tra risarcimento del danno e rigetto integrale della domanda, omettendo di verificare l’applicabilità nella specie, oltre alla tutela risarcitoria, di rimedi di tutela preventiva e inibitoria, volti a presidiare il bene della vita inciso e a neutralizzare gli effetti di una condotta produttiva di rischio.

14. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2026 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

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