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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario Numero: 23995 | Data di udienza: 4 Giugno 2026

DIRITTO SANITARIO – Iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi di formazione in medicina generale – Adeguata remunerazione – Assenza di previsioni nel diritto comunitario – “Parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso di formazione in medicina generale – Esclusione da parte dell’ordinamento comunitario – Graduabilità da parte dei singoli Stati secondo criterio di opportunità – Assenza obbligo di trattamento paritario – Inadempimento e responsabilità – Esclusione.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2026
Numero: 23995
Data di udienza: 4 Giugno 2026
Presidente: FRASCA
Estensore: ROSSETTI


Premassima

DIRITTO SANITARIO – Iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi di formazione in medicina generale – Adeguata remunerazione – Assenza di previsioni nel diritto comunitario – “Parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso di formazione in medicina generale – Esclusione da parte dell’ordinamento comunitario – Graduabilità da parte dei singoli Stati secondo criterio di opportunità – Assenza obbligo di trattamento paritario – Inadempimento e responsabilità – Esclusione.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione 3^, 24 Luglio 2026 (ud. 04/06/2026), Ordinanza n. 23995

 

DIRITTO SANITARIO – Iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi di formazione in medicina generale – Adeguata remunerazione – Assenza di previsioni nel diritto comunitario – “Parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso di formazione in medicina generale – Esclusione da parte dell’ordinamento comunitario – Graduabilità da parte dei singoli Stati secondo criterio di opportunità – Assenza obbligo di trattamento paritario – Inadempimento e responsabilità – Esclusione.

Vanamente si cercherebbe nell’ordinamento comunitario una norma che stabilisca quale debba essere la “adeguata remunerazione” degli iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi di formazione in medicina generale. Non solo, infatti, la materia non è disciplinata da alcuna norma dell’Unione Europea, ma sinanche la Corte di Lussemburgo ha stabilito in termini inequivoci (da un quarto di secolo) che l’obbligo di “adeguata remunerazione” di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente né agli Stati, né al giudice nazionale, di desumere la misura della suddetta “adeguata remunerazione” dal diritto comunitario. Tanto meno è rinvenibile nell’ordinamento comunitario un principio di “parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso di formazione in medicina generale. L’ordinamento comunitario lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire la remunerazione dei medici iscritti a scuole di specializzazione o corsi di formazione in medicina generale. Se mancano vincoli comunitari, gli stati membri conservano intatta la facoltà di graduare nel modo che ritengono più opportuno la remunerazione degli uni e degli altri. Se dunque manca un obbligo di trattamento paritario, non può esservi un inadempimento e la conseguente responsabilità. (Seg. e mass. Pa. Co.)

(Rigetta il ricorso promosso avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6779/2022) Pres. FRASCA, Rel. ROSSETTI


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione 3^, 24 Luglio 2026 (ud. 04/06/2026), Ordinanza n. 23995

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 9915/23, proposto da
-) A.A., B.B., C.C., ed altri, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato Marco Tortorella;

– ricorrenti –

CONTRO

-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell’Università e della Ricerca; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma 27 ottobre 2022 n. 6779;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Tutti gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero al corso post lauream di formazione in medicina generale, in anni compresi tra il 2006 ed il 2014.

2. Nel 2018 convennero dinanzi al Tribunale di Roma lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché i Ministeri dell’Università, della salute e delle Finanze, esponendo che:
-) durante la frequenza del corso di formazione in medicina generale avevano percepito una borsa di studio di importo inferiore a quella accordata agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina post lauream;
-) il corso di formazione in medicina generale e i corsi di specializzazione “presentano caratteristiche del tutto sovrapponibili”;
-) il deteriore trattamento economico ad essi riservato rispetto ai colleghi “specializzandi” era “irragionevole, discriminatorio e contrario alle disposizioni comunitarie”;
-) “tale situazione genera una responsabilità per danni a carico dello Stato per inadempimento degli obblighi comunitari” (così l’atto di citazione, p. 9).

Conclusero chiedendo la condanna dello Stato al “risarcimento del danno”, quantificato in Euro 15.000 per ciascun anno di corso.

2. Con sentenza 7.12.2020 n. 17511 il Tribunale di Roma dichiarò privi di legittimazione passiva (sostanziale) i tre ministeri convenuti, e rigettò la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio.

Il Tribunale dichiarò prescritto il diritto azionato dagli attori, sul presupposto che si dovesse applicare il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 4, comma 43, L. 183/11, con decorrenza dalla “data di conseguimento del titolo”, che il Tribunale ritenne avvenuto “al più tardi nell’anno 2005”.

2.1. La sentenza fu appellata dai soccombenti.

Gli appellanti nulla osservarono circa la statuizione per cui il “conseguimento del titolo” avvenne al più tardi nel 2005, nonostante nell’atto di citazione il conseguimento del titolo di medico di medicina generale fosse stata indicata in anni compresi tra il 2009 ed il 2017.

Nell’atto d’appello infatti, si limitarono a sostenere:
a) che la prescrizione dovesse decorrere dalla “completa trasposizione delle Direttive 75/362 e 75/363” (che tuttavia i ricorrenti non indicarono nell’atto d’appello);
b) che la L. 183/11 fosse inapplicabile ratione temporis al caso di specie.

3. Con sentenza 27 ottobre 2022 n. 6779 la Corte d’Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado con analoga motivazione.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dai ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso fondato su un solo motivo.

5. Le Amministrazioni non hanno depositato controricorso, ma solo un atto formale di costituzione, al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

6. Con provvedimento presidenziale del 4.6.2026, anteriore all’inizio dell’adunanza camerale ed allegato agli atti, il Presidente titolare della Sezione (e, nel caso concreto, anche del Collegio giudicante) ha sostituito il consigliere relatore originariamente designato, dott. Paolo Spaziani, impossibilitato per ragioni di salute a partecipare sinanche da remoto, col consigliere dott. Marco Rossetti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso.

Col l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è nulla perché la Corte d’Appello non avrebbe compreso le loro doglianze, pronunciando una motivazione incoerente con esse.
La Corte d’Appello – sostengono i ricorrenti – ha rigettato la loro domanda facendo applicazione di princìpi e regole applicabili alla diversa ipotesi in cui la condanna dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari sia formulata da medici che avessero conseguito una specializzazione post lauream senza percepire la adeguata remunerazione prescritta dal diritto comunitario.

1.1. Il motivo non può comportare la cassazione della sentenza, ma giustifica solo – previo rilievo della quaestio iuris dell’inesistenza del diritto dichiarato prescritto per non essere esso previsto dall’Ordinamento – una correzione della motivazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., essendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto in ragione di detto rilievo.

Queste le ragioni.

1.2. È vano discorrere della prescrizione d’un diritto che non esiste. Ed il “diritto” azionato dagli odierni ricorrenti nel presente giudizio è immaginario.
I ricorrenti hanno chiesto la condanna dello Stato al “risarcimento del danno”. Il danno che lamentano sarebbe (in tesi) rappresentato dall’essere stati trattati meno favorevolmente dei colleghi iscritti alle scuole di specializzazione post lauream.

La condotta dello Stato sarebbe “illecita”, essi assumono, per avere violato la Direttiva comunitaria 86/4.

1.3. Questa essendo la pretesa dedotta in giudizio dagli odierni ricorrenti, se ne deve dichiarare la manifesta infondatezza in quanto:
-) una “responsabilità” dello Stato non è concepibile con riferimento all’attività di produzione normativa, eccezione fatta per l’ipotesi in cui questa abbia violato precetti di ordine sovranazionale;
-) nel caso di specie, vanamente si cercherebbe nell’ordinamento comunitario una norma che stabilisca quale debba essere la “adeguata remunerazione” degli iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi di formazione in medicina generale.

Non solo, infatti, la materia non è disciplinata da alcuna norma dell’Unione Europea, ma sinanche la Corte di Lussemburgo ha stabilito in termini inequivoci (da un quarto di secolo) che l’obbligo di “adeguata remunerazione” di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente né agli Stati, né al giudice nazionale, di desumere la misura della suddetta “adeguata remunerazione” dal diritto comunitario (Corte giust. CE, 3.10.2000, Gozza c. Università degli Studi di Padova, in causa C-371/97, par. 45, quarto alinea).

1.4. Tanto meno è rinvenibile nell’ordinamento comunitario un principio di “parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso di formazione in medicina generale.

L’ordinamento comunitario, per quanto già detto, lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire la remunerazione dei medici iscritti a scuole di specializzazione o corsi di formazione in medicina generale.

Se mancano vincoli comunitari, gli stati membri conservano intatta la facoltà di graduare nel modo che ritengono più opportuno la remunerazione degli uni e degli altri.

Se dunque manca un obbligo di trattamento paritario, non può esservi un inadempimento e la conseguente responsabilità.

1.5. Non sarà superfluo aggiungere che la situazione giuridica degli iscritti alle scuole di specializzazione è ben diversa da quella degli iscritti alle scuole di formazione in medicina generale.

Infatti:
(a) il corso di formazione in medicina generale è finalizzato all’iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata, mentre la scuola di specializzazione è finalizzata a conseguire il relativo titolo, che legittima sia all’esercizio della libera professione, sia all’attività di specialista del S.S.N.;
(b) i corsi di formazione in medicina generale sono organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome; i corsi di specializzazione dalle università;
(c) i corsi di medicina generale sono diretti alla “formazione” e non alla “specializzazione” dei medici, ai fini dell’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, e pertanto le due situazioni “possono essere accostate solo limitatamente” (Consiglio di Stato sent. n. 1839 del 2016).

Da ciò consegue che la previsione di trattamenti economici differenziati per i partecipanti all’uno ed all’altro tipo di corsi è giustificata dalla diversità di natura, contenuto e scopo degli uni e degli altri, e la previsione di regole non coincidenti quanto al trattamento economico rientra in una scelta discrezionale riservata al legislatore, la cui unica responsabilità può essere politica, ma non giuridica.

1.6. Tutti i suddetti princìpi sono già stati affermati da questa Corte in fattispecie similare (Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del 4.4.2026), alle cui ulteriori considerazioni si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese attesa la indefensio delle amministrazioni.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.

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