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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile Numero: 19351 | Data di udienza: 27 Maggio 2022

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Domicilio digitale – Notifica del ricorso – Indirizzo PEC diverso da quello inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) – Notifica nulla – Indirizzo qualificato ai fini processuali – Fattispecie: notifica del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato – Art. 7 del D.M. n. 44/2011 – L. n. 221/2012 – L. n. 114/2014. (segnalazione e massima a cura di Gianluca Trenta)


Provvedimento: Ordinanza Interlocutoria
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Giugno 2022
Numero: 19351
Data di udienza: 27 Maggio 2022
Presidente: MOCCI
Estensore: GIANNACCARI


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Domicilio digitale – Notifica del ricorso – Indirizzo PEC diverso da quello inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) – Notifica nulla – Indirizzo qualificato ai fini processuali – Fattispecie: notifica del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato – Art. 7 del D.M. n. 44/2011 – L. n. 221/2012 – L. n. 114/2014. (segnalazione e massima a cura di Gianluca Trenta)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 2^, 16 giugno 2022 (Ud. 27/05/2022), Ordinanza Interlocutoria n.19351

 

 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Domicilio digitale – Notifica del ricorso – Indirizzo PEC diverso da quello inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) – Notifica nulla – Indirizzo qualificato ai fini processuali – Fattispecie: notifica del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato – Art. 7 del D.M. n. 44/2011 – L. n. 221/2012 – L. n. 114/2014.

Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC). Nella fattispecie, è dichiarata la nullità della notifica del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE in quanto non idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio e pertanto disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale all’indirizzo pec risultante dal ReGIndE.

(Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso avverso Ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, dep. 04/07/2017) Pres. MOCCI, Rel. GIANNACCARI, Ric. Vignone c. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 2^, 16/06/2022 (Ud. 27/05/2022), Ordinanza Interlocutoria n.19351

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20667-2017 proposto da:
VIGNONE STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI n. 4, presso lo studio dell’ Avv. ALDO PINTO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARIO SALTALAMACCHIA e LUCA SALTALAMACCHIA;

– ricorrente –

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere Dott.ssa ROSSANA GIANNACCARI;

RILEVATO CHE:

– il giudizio trae origine dall’ opposizione proposta da Vignone Stefano avverso il decreto di liquidazione del 28.04.2016 da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata per l’attività svolta quale consulente nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 2989/2010;

– Vignone Stefano dedusse la non congruità del compenso liquidato nonché l’omessa liquidazione del compenso del coadiutore;

– il Tribunale di Torre Annunziata accolse per quanto di ragione l’opposizione e liquidò al Vignone l’ulteriore importo di € 29.063,15, in ragione del 50 % per aver svolto l’incarico con altro consulente;

– per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso Stefano Vignone sulla base di due motivi;

– il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;

– in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

RITENUTO CHE:

– il collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, all’indirizzo roma@mailcert.avvocaturastato.it, che è l’indirizzo per la corrispondenza relativa all’attività legale, mentre l’indirizzo PEC per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012 è invece ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

– questa Corte ha affermato che, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest’ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, sicchè non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 13224 del 2018);

– in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: “Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 – ud. 18-09-2019 conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)” (cfr Cass. n. 3709 del 2019);

– poiché la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e
va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale presso l’indirizzo pec risultante dal ReGIndE ags.rm@mailcertavvocaturastatoit

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato all’indirizzo pec risultante dal ReGIndE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dalla presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 27/05/2022.

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