DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Costruzione “sul confine” – Fondi non confinanti separati da una striscia di proprietà di terzi e larghezza inferiore alla distanza minima legale – Principio di prevenzione – Non opera – Nozione di “frontistanza” di edifici – Limitazioni legali alla proprietà, l’art. 873 c.c. – Basta anche il solo fronteggiamento parziale – Distanze fra costruzioni su fondi finitimi – Determinazione del calcolo – Balcone – Valutazione dell’estensione – Cd. legge ponte – Andamento altimetrico di due fondi limitrofi – Andamento altimetrico artificialmente modificato – Muro di cinta – Equiparazione a costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali. (Segnalazione e massime a cura dell’avv. Paolo Cotza)
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Marzo 2026
Numero: 5364
Data di udienza: 15 Gennaio 2026
Presidente: ORILIA
Estensore: GRASSO
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Costruzione “sul confine” – Fondi non confinanti separati da una striscia di proprietà di terzi e larghezza inferiore alla distanza minima legale – Principio di prevenzione – Non opera – Nozione di “frontistanza” di edifici – Limitazioni legali alla proprietà, l’art. 873 c.c. – Basta anche il solo fronteggiamento parziale – Distanze fra costruzioni su fondi finitimi – Determinazione del calcolo – Balcone – Valutazione dell’estensione – Cd. legge ponte – Andamento altimetrico di due fondi limitrofi – Andamento altimetrico artificialmente modificato – Muro di cinta – Equiparazione a costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali. (Segnalazione e massime a cura dell’avv. Paolo Cotza)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 2^, 10 Marzo 2026 (ud. 15/01/2026), Sentenza n. 5364
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Costruzione “sul confine” – Fondi non confinanti separati da una striscia di proprietà di terzi e larghezza inferiore alla distanza minima legale – Principio di prevenzione – Non opera.
Nell’ipotesi di fondi non confinanti, perché separati da una striscia di terreno di proprietà di un terzo e di larghezza inferiore alla distanza minima legale, non opera il principio della prevenzione, non essendo oggettivamente configurabile l’ipotesi di una costruzione “sul confine”, giacché quella eretta sulla demarcazione tra ciascun fondo e lo spazio intermedio si presenta, rispetto all’altro fondo, come distaccata dal confine medesimo, e trova piuttosto applicazione la disciplina delle costruzioni “con distacco”.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Nozione di “frontistanza” di edifici – Limitazioni legali alla proprietà, l’art. 873 c.c. – Basta anche il solo fronteggiamento parziale.
La “frontistanza” non va intensa nel senso che avvicinando i due edifici gli stessi si “bacino” esattamente, essendo bastevole che il fronteggiamento sussista anche solo parzialmente. Ciò nel rispetto del principio secondo il quale, in tema di limitazioni legali alla proprietà, l’art. 873 c.c., la cui finalità consiste nell’evitare intercapedini dannose, si applica solo all’ipotesi di fabbricati che, sorgendo da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche solo in minima parte, onde la distanza tra gli stessi va misurata in modo lineare e non, come invece previsto in materia di vedute, in modo radiale.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Distanze fra costruzioni su fondi finitimi – Determinazione del calcolo – Balcone – Valutazione dell’estensione – Cd. legge ponte.
In tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell’articolo 873 c.c. con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l’articolo 9 del D.M. 2 aprile 1968 -applicabile alla fattispecie, disciplinata dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942, come modificata dalla legge n. 765 del 1967 – stabilisce la distanza minima di mt. dieci tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell’estensione del balcone, è “contra legem” in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l’estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. dieci, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Andamento altimetrico di due fondi limitrofi – Andamento altimetrico artificialmente modificato – Muro di cinta – Equiparazione a costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali.
Qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.
(Accoglie in parte il ricorso promosso avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO dell’AQUILA, n. 891/2018) Pres. ORILIA, Rel. GRASSO, Ric. Simoni c. Ferrante
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.2^, 10 Marzo 2026 (ud. 15/01/2026), Sentenza n. 5364SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20749/2019 R.G. proposto da:
SIMONI E., SIMONI E SIMONI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAMILLA 7, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO LICATA (cancellato dall’Albo), che li rappresentava e difendeva
giusta procura in atti.
– ricorrenti –
CONTRO
FERRANTE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 891/2018 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata in data 14/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2026 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale CLAUDIA PEDRELLI, che ha concluso per l’accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso, il rigetto dei restanti motivi con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.
Udito l’avvocato MELARI per i ricorrenti SIMONI E SIMONI in qualità di eredi di SIMONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ferrante, proprietario di un fondo edificato sito in Isola Del Gran Sasso, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Teramo, i Simoni per ivi sentirli condannare alla rimozione di opere realizzate sul loro fondo, limitrofo a quello dell’attore, a distanza inferiore a quella di legge tra edifici antistanti e dal confine, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale rigettò le domande escludendo la violazione delle distanze di legge.
Avverso la anzidetta sentenza Ferrante propose appello, Simoni, Simoni e Simoni resistettero spiegando impugnazione incidentale.
La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia gravata, condannò gli appellati all’arretramento delle opere alla distanza legale e al risarcimento dei danni.
Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza per quel che qui possa ancora rilevare:
– le opere erano state edificate in violazione delle distanze di cui dell’art. 873 cod. civ. e all’art. 15 del NTA del PRG del Comune di Isola Gran Sasso, la cui disciplina venne ritenuta applicabile sia agli edifici in quanto frontistanti, fino al margine esterno dei balconi, sia al terrapieno contenuto da muro, da considerarsi costruzione, avendo natura artificiale. I Simoni hanno proposto ricorso fondato su otto motivi, Ferrante non ha svolto difese.
Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 5806/2025, pubblicata il 5/3/2025, emessa all’esito della pubblica udienza del 13/2/2025, disponeva nei termini seguenti:<<considerato in via assolutamente preliminare che:
1. non risulta essere stata data comunicazione al difensore dei ricorrenti, avvocato Alfonso Licata, dell’avviso di fissazione dell’udienza;
2. da documentazione di Cancelleria risulta che, alla data del 25 novembre 2024, l’avvocato Licata “non [era] presente nel registro Reginde”, che la comunicazione alle parti a cura della Polizia Municipale di Ciampino non ha avuto esito, che Simoni è deceduta;
3. occorre mandare alla Cancelleria perché venga accertato, presso il Consiglio Nazionale Forense, se alla data del 16 luglio 2019 -data di deposito del ricorso- l’avvocato Alfonso Licata era iscritto nell’albo speciale degli avvocati cassazionisti e perché si provveda alla comunicazione dell’avviso di fissazione della nuova udienza pubblica, alla quale la causa deve essere rinviata, ai ricorrenti Simoni e agli eredi di Simoni a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme del codice di procedura civile>>.
Acquisita la certificazione del Consiglio Nazionale Forense attestante la cancellazione dall’albo dell’avv. Alfonso Licata, con delibera del 14/6/2019, ed effettuati gli accertamenti del caso, in data 17/10/2025 è stato notificato l’avviso disposto con l’ordinanza interlocutoria ai Simoni, nel mentre Simoni E. è risultata essere deceduta il 30/3/2021 senza figli.
Di conseguenza è stata fissata la nuova udienza. All’approssimarsi di essa il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di passare all’esame dei motivi il Collegio rileva essere stata efficacemente avvisata personalmente la parte divenuta priva di difensore, onde consentirle l’eventuale nomina di un nuovo difensore, in adesione all’orientamento di cui all’ordinanza delle S.U. n. 26856/2017, secondo la quale <<altro è la cancellazione dall’albo (che comporta l’oggettivo venir meno dello ius postulandi), altro è la rinuncia volontaria alla procura (che non esclude l’interinale persistenza dei poteri rappresentativi fino alla sostituzione nell’incarico)>>.
Ancora preliminarmente deve dichiararsi la nullità della costituzione dell’avvocato Francesco Melari, quale difensore di e Simoni, eredi di Simoni E., con la procura depositata telematicamente il 15/10/2025.
Nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 cod. proc. civ. secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell’art. 45 della l. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, secondo comma (Sez. 5, n. 7241, 26/03/2010 (Rv. 612212 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 17604/2010, 18323/2014, 20692/2018, 7975/2022, 19519/2024).
Ora, poiché la causa pende dal 2005 è gioco forza rilevare l’invalidità della procura e, di conseguenza, della costituzione dell’avvocato Francesco Melari.
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza, ex art. 158 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 51, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere rivestito il ruolo di consigliere relatore il medesimo magistrato che aveva istruito il giudizio di primo grado, con compromissione della garanzia di terzietà e imparzialità del giudice.
La doglianza è manifestamente destituita di fondamento per due autonome ragioni, ognuna delle quali idonea a supportare l’assunto. (a) Secondo l’univoco indirizzo di questa Corte l’istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazione dell’art. 52, comma 2, c.p.c., atteso che la fattispecie contemplata da tale norma – quella cioè in cui “al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa” – resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell’avviso d’udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Peraltro, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l’onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell’obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza (Sez. n. 16831, 24/05/2022, Rv. 664921 – 01; ma già S.U. n. 55/1984). (b) L’obbligo di astensione imposto dall’art. 51, n. 4, cod. proc. civ. la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduceva che il giudice relatore della sentenza d’appello aveva conosciuto della vicenda in primo grado, prima di essere sostituito) – Sez. 3, 12676, 9/05/2024, Rv. 670928 – 01–.
2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ., per avere i Giudici di secondo grado erroneamente omesso di applicare il principio di prevenzione, <<avendo il preveniente attore costruito a sua volta a distanza non rispettosa dei limiti legali>>, in quanto <<l’immobile del Ferrante si trova, nel punto più vicino, alla distanza di metri 1,75 dal confine con la striscia di terreno originariamente di terzi che la separa dalla proprietà dei convenuti>>.
La critica non può essere accolta.
È rimasto accertato che la normativa locale (art. 15 NTA del PRG) impone la distanza inderogabile di cinque metri dal confine (v. sentenza impugnata pagg. 10 e 11). Di conseguenza Il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 cod. civ., è derogato (fra le tante, Cass. nn. 11664/2018, 23673/2014, 22896/2007).
Quanto al sollevato secondo profilo, si è già avuto modo di condivisamente affermare che nell’ipotesi di fondi non confinanti, perché separati da una striscia di terreno di proprietà di un terzo e di larghezza inferiore alla distanza minima legale, non opera il principio della prevenzione, non essendo oggettivamente configurabile l’ipotesi di una costruzione “sul confine”, giacché quella eretta sulla demarcazione tra ciascun fondo e lo spazio intermedio si presenta, rispetto all’altro fondo, come distaccata dal confine medesimo, e trova piuttosto applicazione la disciplina delle costruzioni “con distacco” (Sez. 2, n. 5874, 08/03/2017, Rv. 643367 – 01; conf. Cass. n. 25890/2017).
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ. e dell’art. 15 del NTA del PRG del Comune di Isola Gran Sasso, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza ex art. 156 cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello fatto erronea applicazione delle disposizioni che regolano le distanze tra edifici, disponendo l’arretramento delle opere realizzate a 10 metri dal confine anziché, come prescritto dalla normativa vigente, dall’edificio dell’attore originario.
La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe viziata da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, <<in quanto il provvedimento risulta inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del Giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo>>.
In sostanza, si afferma che la Corte locale a pag. 6 ordina l’arretramento dell’immobile dei ricorrenti a dieci metri dal confine con la proprietà del Ferrante, mentre <<avrebbe dovuto ordinare l’arretramento della costruzione dei convenuti a metri 10 dall’edificio attoreo, non dal confine>>, considerato che <<il limite minimo di metri 10 è per l’appunto stabilito tra costruzioni e non dal confine>>; mentre nel dispositivo la sentenza condanna i convenuti ad arretrare la loro costruzione fino a dieci metri dal confine.
Di talché, secondo la prospettazione, si versa in una situazione d’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha correttamente individuato la normativa e sciolto in dispositivo statuizione di condanna al rispetto della <<distanza regolamentare di 10 metri dall’edificio insistente sul fondo di proprietà Ferrante>>. La piena consapevolezza e la corretta ricognizione normativa fa escludere, “ictu oculi”, la sussistenza d’incertezza di sorta, apparendo evidente che in motivazione la sentenza sia incorsa in un innocuo “error calami”, un mero refuso, quindi.
4. Attraverso la quarta censura i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ., nonché violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione ai nn. 3 e 5, co.1, cod. proc. civ., non avendo la Corte d’appello rilevato il difetto di legittimazione ad agire di parte attrice, la quale nel corso del giudizio di primo grado aveva ceduto il fondo con l’annesso immobile. Trattasi di doglianza destituita di giuridico fondamento poiché non tiene in alcun conto il principio dell’art. 111, co. 1, cod. proc. civ., il quale dispone che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
5. Con il quinto motivo viene denunciata contraddittoria, ovvero apparente motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ. e dell’art. 15 NTA del Comune di Isola del Gran Sasso, avendo i Giudici del gravame erroneamente ritenuto esistente il fronteggiamento degli edifici.
In sostanza, si evidenzia che i due edifici non sarebbero frontistanti, poiché non si incontrano, <<posto che la quota 0,00 di quello dei convenuti è posto all’altezza della falda del tetto di quello attoreo>>. Inoltre, si afferma che la “tolleranza di cantiere”, fissata nel 3% dalla l. n. 52/1989 della Regione Abbruzzo e nel 2% dall’art. 34, d.P.R. n. 380/2001 non risultava superata, poiché la distanza misurava 9,82 m. La doglianza è infondata.
La “frontistanza” non va intensa nel senso che avvicinando i due edifici gli stessi si “bacino” esattamente, essendo bastevole che il fronteggiamento sussista anche solo parzialmente. Ciò nel rispetto del principio secondo il quale, in tema di limitazioni legali alla proprietà, l’art. 873 c.c., la cui finalità consiste nell’evitare intercapedini dannose, si applica solo all’ipotesi di fabbricati che, sorgendo da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche solo in minima parte, onde la distanza tra gli stessi va misurata in modo lineare e non, come invece previsto in materia di vedute, in modo radiale (Sez. 2, n. 9649, 11/05/2016, Rv. 639696 – 01, conf., fra le tante, Cass. n. 7285/2005).
Nel caso di specie i due edifici si fronteggiano, sia pure parzialmente, essendo una delle due costruzioni posta a una quota più bassa dell’altra, senza che ciò impedisca l’incontro delle due facciate (la parte terminale dell’una con quella iniziale dell’altra). La “tolleranza di cantiere” è irrilevante.
Come già questa Corte ha avuto modo di spiegare, <<in base al comma 2-ter dell’abrogato art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001, rubricato, «ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali». La norma è stata sostanzialmente riprodotta dall’art. 34-bis, comma 1, dello stesso provvedimento, riguardante le il quale attualmente prevede che «il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo». Dal loro chiaro tenore letterale e dalla stessa collocazione sistematica si ricava che le citate disposizioni attengono al profilo della conformità dell’opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, e sono pertanto destinate a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, non anche in quelli fra soggetti privati>> (Sez. 2, n. 24469, 10/6/2023, in motivazione; conf. Cass. n. 30216/2023).
Peraltro, è appena il caso di soggiungere, certamente inconferente è il richiamo alla normativa regionale, che giammai può legiferare nella materia regolata dal codice civile.
6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ. e dell’art. 15 NTA, in relazione all’art 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ., avendo la Corte di merito erroneamente qualificato costruzioni, ai fini del rispetto delle distanze, i balconi dell’edificio, aventi sola funzione ornamentale, e avendo dichiarato illegittimo il regolamento comunale che non prevedeva distanze minime per le “pareti aggettanti su suoli privati”.
Il motivo non ha fondamento.
È principio fermo, al quale il Collegio intende dare continuità, quello secondo il quale, in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell’articolo 873 c.c. con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968 – applicabile alla fattispecie, disciplinata dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942, come modificata dalla legge n. 765 del 1967 – stabilisce la distanza minima di mt. dieci tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell’estensione del balcone, è “contra legem” in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l’estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. dieci, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte (Sez. 2, n. 5594, 22/03/2016, Rv. 639403 – 01; conf., già prima, Cass. n. 17089/2006 e successivamente Cass. nn. 18282/2016, 25191/2021, 26042/2024 e 29575/2024).
7. Con il settimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 15 NTA, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte territoriale qualificato come muro di fabbrica quello posto al confine tra la proprietà dei ricorrenti e la striscia di terreno interposta, assoggettandolo alle distanze legali, mentre esso avrebbe dovuto essere qualificato come muro di contenimento, estraneo alla disciplina delle distanze tra costruzioni.
La prospettazione è in parte manifestamente infondata e per altra parte inammissibile.
Da tempo si è chiarito che qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse (Sez. 2, n. 16975, 4/06/2023, Rv. 668055 – 02; conf., ex multis, Cass. n. 23843/2018).
Quanto, poi, alla denuncia di apparente motivazione deve rilevarsi l’estraneità della censura al paradigma vincolato di cui all’art. 360 cod. proc. civ..
Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; S.U. n. 2767/2023; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
La sentenza d’appello, riportati i luoghi sulla scorta dell’elaborato peritale, ha fatto puntuale applicazione del superiore principio di diritto, senza incorrere nella grave patologia denunciata (cfr. pag. 8).
8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello erroneamente riconosciuto all’originario attore il risarcimento del danno sino all’attualità, senza considerare che costui vendette il fondo il 25.6.2008; circostanza, questa, idonea a fare escludere la permanenza del pregiudizio e, quindi, il diritto al risarcimento per il periodo successivo.
Il motivo è fondato, per le corrette ragioni esposte in ricorso. Per vero, venduto l’immobile il 25/6/2008, è privo di ragionevole soddisfazione del principio di causalità l’estensione del danno a epoca successiva. Si rende necessario quindi un nuovo esame.
9. In ragione dell’accolto motivo la sentenza d’appello deve essere cassata con rinvio e il Giudice del rinvio, che si individua nella medesima Corte d’appello di l’Aquila, in altra composizione, provvederà anche a regolare il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’ottavo motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per il regolamento del capo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.





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