DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati da eventi sismici – Contributo – Posizione patrimoniale autonoma e ambulatoria – Esclusione – Qualificazione – Contributo pubblicistico – Implicazioni.
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Settembre 2026
Numero: 25029
Data di udienza: 23 Giugno 2026
Presidente: DI MARZIO
Estensore: SCALIA
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati da eventi sismici – Contributo – Posizione patrimoniale autonoma e ambulatoria – Esclusione – Qualificazione – Contributo pubblicistico – Implicazioni.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione 1^, 6 Settembre 2026 (ud. 23/06/2026), Ordinanza n. 25029
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati da eventi sismici – Contributo – Posizione patrimoniale autonoma e ambulatoria – Esclusione – Qualificazione – Contributo pubblicistico – Implicazioni.
Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili danneggiati da eventi sismici non costituisce una posizione patrimoniale autonoma né ambulatoria, ma un beneficio pubblicistico strettamente correlato al progetto edilizio approvato e alla relativa autorizzazione a costruire; ne consegue che il trasferimento dell’immobile non comporta, di per sé, il trasferimento automatico del contributo, la cui attuazione richiede, piuttosto, una nuova e specifica valutazione tecnico-amministrativa in relazione all’intervento edilizio effettivamente proposto. (Segn. e mass. Pa. Co.)
(Rigetta il ricorso promosso avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1184/2021) Pres. DI MARZIO, Rel. SCALIA
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione 1^, 6 Settembre 2026 (ud. 23/06/2026), Ordinanza n. 25029SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6120/2022 R.G. proposto da:
Omissis, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’Avvocato Giovanni Lentini e con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
CONTRO
COMUNE ROCCAMENA, in persona del Sindaco in carica
-intimato-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1184/2021 depositata il 19/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal Consigliere Laura Scalia.
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda trae origine dal contributo per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 1968, già riconosciuto a Omissis ai sensi della legislazione speciale – la legge n. 241/1968 e successive modifiche – sugli interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
Il Comune di Roccamena, il cui territorio era stato colpito dall’evento sismico, aveva infatti approvato il progetto di riparazione dell’immobile del Omissis con delibera (Omissis), fissato il contributo principale con determinazione (Omissis) e riconosciuto un contributo integrativo con successiva determina (Omissis).
Nel 2005, Omissis vendeva l’immobile a Omissis, trasferendo anche il diritto al contributo e Omissis, divenuto proprietario, presentava un nuovo progetto di ricostruzione, prevedendo l’accorpamento dell’unità acquistata con altro suo immobile limitrofo.
Il Comune non provvedeva alla richiesta di voltura del contributo avanzata da Omissis, e, solo nel 2010, comunicava che il contributo originariamente concesso a Omissis era stato revocato con delibera della Commissione, ai sensi dell’art. 5 legge n. 178/1976, recante “Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del B distrutte dal terremoto del gennaio 1968”, giusta verbale (Omissis) e determina n. 90/2010.
2. Omissis conveniva allora il Comune di Roccamena davanti al Tribunale di Termini Imerese, chiedendo: a) la disapplicazione incidentale degli atti di revoca; b) il riconoscimento del diritto a subentrare nel contributo già concesso a Omissis; c) la condanna del Comune all’erogazione della somma e al risarcimento del danno da ritardo.
Il Tribunale, con sentenza n. 369/2014, rigettava integralmente la domanda, ritenendo che il contributo fosse inscindibilmente legato al progetto originario, che la presentazione di un nuovo progetto da parte del Omissis avesse determinato la decadenza dal beneficio e che pertanto il Comune avesse legittimamente revocato il contributo.
Omissis proponeva appello nel rilievo che la normativa speciale del Belice avrebbe consentito il subentro dell’acquirente nel contributo, che il contributo sarebbe rimasto parametrato alla superficie dell’unità originaria e non al progetto e che quindi l’acquirente avrebbe potuto presentare un progetto diverso, anche con accorpamento di superfici, senza perdere il diritto al contributo.
La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello, ritenendo il contributo strettamente collegato al progetto originario approvato, la necessità, alla presentazione di un progetto nuovo e difforme, di una nuova istanza e di una nuova valutazione dei requisiti e la conseguente legittimità della revoca del contributo originariamente riconosciuto al precedente proprietario in conseguenza della modifica progettuale introdotta da Omissis, che non poteva subentrare nel godimento di un contributo già revocato e riferito a un progetto diverso.
3. Giuseppe Giamalvo ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo.
Il Comune di Roccamena è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo Giuseppe Omissis deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la “violazione degli artt. 4-bis co. 3 D.L. 299/1978 conv. in L. 464/1978 come introdotto dall’art. 13-bis L. 120/1987, dell’art. 2 del D.L. 19/1984 conv. in L. 80/1984, 4-quinquies D.L. 299/1978 conv. in L. 464/1978 e succ. mod. ed int., 4-sexies D.L. 299/1978 conv. in L. 464/1978 co. 2 e 3”.
Il ricorrente denuncia la violazione dell’intero corpo normativo che disciplina i contributi per la ricostruzione post-sisma del Belice, sostenendo che la Corte d’Appello ha applicato un diritto che è “altro” rispetto a quello vigente.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il contributo già riconosciuto al dante causa fosse inscindibilmente vincolato al progetto originario e che la presentazione, da parte dell’acquirente e nuovo proprietario, di un progetto diverso determinasse, in via automatica, la decadenza dal beneficio.
La normativa speciale – si sostiene in ricorso – muove invece da presupposti diametralmente opposti: il contributo non è parametrato al progetto, ma alla superficie dell’unità immobiliare originaria danneggiata dal sisma; l’acquirente dell’immobile subentra automaticamente nel contributo già riconosciuto al proprietario del 1968; la legge consente la modifica del progetto, l’accorpamento delle superfici e persino la ricostruzione in sito diverso, purché all’interno del Comune interessato.
Da ciò discende, nella prospettiva del ricorrente, che la revoca del contributo disposta dal Comune – e avallata dalla Corte d’Appello – sarebbe priva di fondamento normativo, perché fondata su un presupposto (la diversità del progetto) che la legislazione speciale non contempla come causa di decadenza.
La sentenza impugnata avrebbe dunque travisato la “ratio legis”, confondendo la disciplina speciale del Belice con quella ordinaria dei contributi edilizi, e avrebbe negato al ricorrente il diritto a subentrare nel contributo già determinato in capo al suo dante causa.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
L’unico motivo, pur formalmente ricondotto all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si traduce in una contestazione della ricostruzione fattuale e giuridica operata dalla Corte territoriale, senza individuare un effettivo errore di sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta, né un vizio di interpretazione della disciplina speciale applicabile.
La censura, nella sua pure ampia articolazione, non coglie, inoltre, la “ratio decidendi” della sentenza impugnata e si traduce, per ciò stesso, in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea alla funzione nomofilattica di questa Corte, restando, nel resto, non fondata a fronte del corretto esame condotto dalla Corte d’Appello.
2.1. Sui profili attinti dal mezzo.
2.1.1. Sulla natura del contributo e sul rapporto, inscindibile, con il progetto approvato.
La Corte d’Appello ha correttamente individuato la natura del contributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1968, evidenziando che esso non costituisce un valore autonomo, trasferibile in via astratta, ma un beneficio d’indole pubblicistica che nasce e si consolida solo in presenza di un duplice presupposto: a) la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione di cui all’art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, rubricata “Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968”; b) l’approvazione del progetto cui il contributo inerisce.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il contributo post-sisma è istituto complesso, che presuppone la verifica della conformità dell’intervento edilizio alle prescrizioni tecniche e urbanistiche e che non può essere scisso dal progetto cui accede (Cass. 15926/2018; Cass. 7757/2015; Cass. 2515/2010).
Il diritto al contributo non sorge in astratto, ma solo in relazione al progetto specificamente approvato e al conseguente titolo autorizzativo.
La Corte territoriale si è attenuta a tale principio, rilevando che Omissis, dopo l’acquisto dell’immobile, ha presentato un progetto radicalmente diverso da quello originariamente approvato per il precedente proprietario, con modifiche strutturali e diversa distribuzione degli elementi portanti, tali da richiedere una nuova valutazione tecnico-amministrativa all’interno di un nuovo procedimento finalizzato al rilascio di nuovo titolo abilitativo.
In coerenza con l’indicato ordito e ad ulteriore scansione della sequenza “contributo-titolo edilizio”, nella sentenza impugnata ha trovato corretta applicazione il principio enunciato da questa Corte secondo il quale: “In tema di contributi per la ricostruzione e riparazione di unità immobiliari colpite da eventi sismici, il diritto del privato al contributo, configurabile come diritto soggettivo, trova fondamento nell’atto del Sindaco che lo riconosce (uniformandosi al parere vincolante della commissione) in relazione a un progetto edilizio per il quale è rilasciata contestuale concessione: ne consegue che la decadenza o revoca della concessione comportano la decadenza dal diritto al contributo, il quale, in quanto riconosciuto rispetto ad una concessione edilizia contestualmente rilasciata, non può sopravvivere alla stessa né essere trasferito o rivivere con riferimento ad altra concessione” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2515 del 03/02/2010; in termini: Sez. 1, Ordinanza n. 15926 del 2018).
2.1.2. Sulla natura ambulatoria del contributo.
Il ricorrente richiama inoltre l’art. 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 (“Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968”), per sostenere che il contributo sarebbe transitato nella sua sfera giuridica in via necessaria, quale effetto diretto del trasferimento dell’immobile già beneficiato dal finanziamento.
La tesi non può essere condivisa.
La norma evocata disciplina il subentro nella posizione del soggetto ammesso al contributo, ma non conferisce al beneficio una autonomia tale da renderlo svincolato dal progetto cui inerisce e quindi trasferibile anche se, al momento dell’acquisto, non era ancora definitivamente consolidato.
In siffatta cornice, la Corte d’Appello ha accertato, con valutazione di merito che non si presta a sindacato di legittimità, che:
– il contributo era stato determinato in relazione al progetto del precedente proprietario;
– il ricorrente ha presentato un nuovo progetto, con modifiche strutturali e diversa distribuzione degli elementi portanti;
– tale progetto richiedeva una nuova valutazione da parte dell’ente;
– il ricorrente non ha mai presentato una formale istanza di contributo correlata al nuovo progetto.
Il contributo non si esauriva in un valore patrimoniale trasferibile, ma richiedeva una nuova istruttoria correlata al progetto, diverso, presentato dal ricorrente, che incideva sui presupposti tecnici e amministrativi del beneficio originariamente riconosciuto.
Può pertanto, a migliore comprensione del binomio “contributo e titolo edilizio”, formularsi il seguente principio di diritto: “Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili danneggiati da eventi sismici non costituisce una posizione patrimoniale autonoma né ambulatoria, ma un beneficio pubblicistico strettamente correlato al progetto edilizio approvato e alla relativa autorizzazione a costruire; ne consegue che il trasferimento dell’immobile non comporta, di per sé, il trasferimento automatico del contributo, la cui attuazione richiede, piuttosto, una nuova e specifica valutazione tecnico-amministrativa in relazione all’intervento edilizio effettivamente proposto”.
2.1.3. Sulla revoca del contributo al dante causa e sulla sua efficacia nei confronti dell’acquirente.
La revoca del contributo al dante causa Omissis è stata disposta dall’amministrazione nel 2010, dopo che Omissis aveva presentato un progetto difforme e senza che fosse stata avanzata una nuova istanza di contributo.
La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che la revoca fosse legittima, poiché il progetto originario non era più attuale e il nuovo intervento richiedeva una nuova istruttoria.
La censura secondo cui la revoca sarebbe inefficace nei confronti dell’acquirente è pertanto infondata.
2.1.4. La normativa invocata dal ricorrente (artt. 4-bis, 4-sexies, d. L. n. 299 cit.; art. 2 D.L. 19/1984 (Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l’applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni) è eccentrica rispetto al profilo in contestazione.
Essa vale, infatti, a disciplinare i criteri di calcolo del contributo (parametrato alla superficie dell’unità originaria), la possibilità di ricostruire in sito diverso e l’accorpamento delle superfici, per previsioni che in nulla incidono, in alcun modo sostenendola, sulla natura “astratta” del contributo stesso e sulla sua automatica trasferibilità.
2.1.5. Circa la natura della censura.
Come già evidenziato, oltre ai contenuti di non fondatezza indicati, il motivo si presta ad una valutazione di inammissibilità perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, esso si risolve in una contestazione del merito, volta a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se – come nel caso di specie – sorretta da motivazione congrua e non illogica.
La sentenza impugnata ha applicato correttamente i principi di diritto, ha ricostruito in modo coerente il rapporto tra progetto e contributo e ha escluso, con motivazione immune da vizi logici, che il ricorrente avesse maturato un diritto proprio al beneficio.
Il ricorso deve pertanto essere conclusivamente rigettato.
Nulla sulle spese essendo il Comune di Roccamena rimasto intimato.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta il ricorso;
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.





AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice