ESPROPRIAZIONE – Espropriazione per pubblica utilità – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Potere espropriativo delegato dalla P.A. a un soggetto attuatore – Esercizio delle procedure espropriative “in nome e per conto” dell’ente – Pagamento indennità – Art. 6, c.8, D.P.R. n. 327/2001.
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Maggio 2026
Numero: 14710
Data di udienza: 27 Gennaio 2026
Presidente: MERCOLINO
Estensore: VAROTTI
Premassima
ESPROPRIAZIONE – Espropriazione per pubblica utilità – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Potere espropriativo delegato dalla P.A. a un soggetto attuatore – Esercizio delle procedure espropriative “in nome e per conto” dell’ente – Pagamento indennità – Art. 6, c.8, D.P.R. n. 327/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 1^, 18 maggio 2026, (ud. 27/01/2026), Ordinanza n. 14710
ESPROPRIAZIONE – Espropriazione per pubblica utilità – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Potere espropriativo delegato dalla P.A. a un soggetto attuatore – Esercizio delle procedure espropriative “in nome e per conto” dell’ente – Pagamento indennità – Art. 6, c.8, D.P.R. n. 327/2001.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001, quando l’amministrazione titolare del potere espropriativo delega a un soggetto attuatore (concessionario, contraente generale, società delegata all’attuazione di PIP) l’esercizio delle procedure espropriative “in nome e per conto” dell’ente, il soggetto normalmente obbligato al pagamento dell’indennità resta il beneficiario dell’espropriazione risultante dal decreto ablatorio, salvo che dal decreto stesso emerga che al delegato sia stato conferito, con rilevanza esterna, oltre al potere di procedere all’acquisizione, anche lo specifico compito di corrispondere direttamente le indennità in nome proprio. È irrilevante, a tal fine, il successivo trasferimento convenzionale delle aree dal Comune al delegato, anche se accompagnato da compensazioni contabili, ove previsto “a procedimento espropriativo concluso”. (Massima a cura di Martina Marano)
(Riforma sentenza n. 737 – CORTE D’APPELLO DI NAPOLI), Pres. MERCOLINO, Rel. VAROTTI, Ric. Luxor s.n.c. c. Cartiera Confalone s.p.a.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 1^, 18 maggio 2026, (ud. 27/01/2026), Ordinanza n. 14710SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai signori magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 24760 del ruolo generale dell’anno 2021,
proposto da
Luxor s.n.c. di Famiglietti Bernardino ed Eugenio, sedente in Solofra (Av) via Casapapa n.4, C.F. 02256360641, in persona del legale rapp. p.t. Famiglietti Bernardino (===) rapp.to e difeso dall’avv. Giovannangelo de Giovanni (===) presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al n. Fax 0825-=== ovvero all’indirizzo p.e.c. ===@pec.it, dom.to in 00186 Roma Via dei Barbieri 6, presso l’avv. Adriana Peduto – studio E-lex giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso su foglio separato in data 8.9.21.
Ricorrente
CONTRO
Cartiera Confalone s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Gaetano Confalone, con sede legale in Maiori (Sa), alla via S.Pietro n.147 e sede operativa in Montoro (Av) alla via Maggiore Citro n.1, C.F. e P.IVA 00168510659, rappresentata e difesa dall’avvocato Ciro Amato, del Foro di Nocera Inferiore, C.F. ===, in virtù di procura e mano dato allegato al controricorso rilasciati in data 5 novembre 2021, con domicilio digitale all’indirizzo P.E.C. ===@avvocatinocera-pec.it, al quale chiede che vengano inviati tutti gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria.
Controricorrente
nonché
Comune di Montoro.
Intimato
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n° 737 depositata il 5 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dal consigliere Luciano Varotti.
FATTI DI CAUSA
1.- Con l’ordinanza indicata in intestazione la Corte d’appello di Napoli – sulla scorta della relazione collegiale redatta da tre c.t.u., nel corso del giudizio di opposizione alla stima, in base al metodo analitico-ricostruttivo – liquidava all’ablata Luxor s.n.c. di Famiglietti Bernardino ed Eugenio, nel contraddittorio col Comune di Montoro (AV), che rimaneva contumace, e con la procedente Cartiera Confalone s.p.a., euro 287.661,00 a titolo di
indennizzo per l’esproprio di terreni di complessivi 9.761 mq posti nel Comune predetto, nel Piano per gli insediamenti produttivo (PIP).
Condannava quindi la sola Cartiera Confalone s.p.a., delegata dal Comune alla attuazione del PIP in nome e per conto dell’Ente locale, a depositare detta somma presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), Servizio Depositi, ed escludeva che l’altro convenuto, il Comune, fosse tenuto al pagamento della somma predetta.
Spese compensate per metà e per la residua metà, liquidata in euro 2.500,00, a carico della società espropriante.
Spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte costituita per la metà.
2.- Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione la società espropriata, affidando il gravame a dieci motivi illustrati da memoria.
Resiste la Cartiera con controricorso illustrato da memoria, concludendo per la reiezione dell’impugnazione.
Il Comune è rimasto meramente intimato.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.- Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 54 del d.P.R. n° 327/2001 e dell’art. 29 del d.lgs. n° 150/ 2011, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo “rappresentato dall’ascrivibilità o meno di una delle posizioni indicate al Comune di Montoro per l’identificazione dei contraddittori necessari del giudizio”. Il decreto di esproprio indicava come beneficiario del trasferimento di proprietà del suolo il Comune di Montoro, mentre la Cartiera Confalone era meramente delegata dall’Ente locale a procedere all’espropriazione, che doveva essere condotta in nome e per conto del Comune.
Anche il Comune, dunque, e non solo la Cartiera, era tenuto al pagamento dell’indennità.
4.- Il motivo è fondato.
L’art. 6, ottavo comma, del d.P.R. n° 327/2001 prevede che, qualora l’opera pubblica debba essere realizzata da un concessionario od un contraente generale, l’amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare l’esercizio di tale potere, determinando con chiarezza l’ambito della delega.
Il citato disposto normativo, pur non contenendo alcuna espressa previsione in ordine al soggetto tenuto al pagamento dell’indennizzo in caso di delega, è stato però interpretato da questa Corte nel senso che tale soggetto deve essere, di regola, individuato nel beneficiario dell’espropriazio ne, come risultante dal decreto ablatorio, “salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro soggetto, in forza di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa), sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di curare direttamente, agendo in nome proprio e per conto dell’espropriante, le necessarie procedure espropriative, oltre che di provvedere a pagare le indennità dovute” (per tutte si veda Cass., sez. I, 12 settembre 2022, n° 26803, con menzione di altri precedenti).
Ora, non sembra che la Corte territoriale abbia fatto buongoverno dei principi sopra riassunti, anche sotto il profilo motivazionale, che infatti è censurato dalla Luxor anche per motivazione “erronea” o “apparente” (ricorso pagina 8). Infatti, dopo aver più volte dato atto che l’espropriazione – secondo le concessioni rep. n° 12 del 23 ottobre 2014 e rep. n° 23 del 22 aprile 2015 – doveva essere condotta dalla Cartiera “in nome e per conto” del Comune e dopo aver constatato che beneficiario dell’ablazione immobiliare era il Comune (che, dunque, acquisendo i suoli al proprio patrimonio, è anche il soggetto che beneficia di un arricchimento patrimoniale), ha incomprensibilmente concluso nel senso che l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’indennizzo che va a compensare tale trasferimento è la Cartiera delegata.
La conclusione non sembra aderente all’indirizzo giurisprudenziale sopra evidenziato, donde la fondatezza del motivo in esame. Giova solo aggiungere che il successivo trasferimento dei suoli dal Comune alla Cartiera, previsto dalle convenzioni, con compensazione tra il credito del Comune per il prezzo ed il controcredito della Cartiera per il rimborso dei costi dell’espropriazione non vale a concentrare solo sulla Cartiera la titolarità dell’obbligo di pagamento dell’indennizzo, posto che tale trasferimento doveva avvenire, nella previsione pattizia tra Comune e Cartiera, a procedimento espropriativo definitivamente concluso.
5.- Col secondo mezzo la Luxor s.n.c. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, consistito nell’erronea utilizzazione nel criterio comparativo di un documento irregolarmente acquisito dai c.t.u. nominati e non sottoposto al contraddittorio delle parti.
Anzitutto, essa aveva formulato eccezione di nullità della c.t.u. e degli atti compiuti dai consulenti successivi alla seconda proroga. Nel merito, poi, deduce che i c.t.u. avrebbero proceduto alla stima dei suoli da espropriare col metodo sintetico-comparativo ed avrebbero tenuto conto del comparabile consistente nel rogito di divisione a ministero notaio Frauerfelder del 10 dicembre 2012, aggiunto alla consulenza come doc. n° 11, ma mai prima acquisito e mai sottoposto all’esame delle parti.
Col terzo motivo la Luxor lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 della Costituzione, 112, 132 e 196 del cod. proc. civ., 32, 37, 38 del d.P.R. n° 327/01 e 2727 e 2729 del cod. civ., nonché dell’omesso esame di specifici fatti risultanti dall’indagine peritale.
La Corte territoriale non avrebbe accertato che l’atto Frauenfelder difettava di rappresentatività, riguardando fondi a destinazione e tassazione agricola.
Con la quarta doglianza la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32, 37, 38 e 40 del d.P.R. n° 327/2001, 111 della Costituzione, 101, 112 e 116 del cod. proc. civ. e 2697 del cod. civ.
Nell’applicazione del metodo sintetico-comparativo la Corte avrebbe applicato dati e valori parziali e appositamente selezionati ed avrebbe, altresì, pretermesso alcuni suoi giudicati esterni ed una c.t.u., tutti riguardanti il PIP del Comune di Montoro (paragrafi 4.1-4.2); avrebbe arbitrariamente applicato una riduzione di euro 17,50 sul prezzo di euro 50,00 al mq convenuto in una cessione volontaria concernente un suolo del PIP (paragrafo 4.3); avrebbe omesso di considerare un proprio precedente giudiziario (sentenza n° 5885/2016), che fissava un valore di euro 53,00 al mq, mentre avrebbe recepito la c.t.u. nella parte in cui aveva utilizzato altri quattro precedenti giudiziari dai quali i c.t.u. avevano tratto una media di euro 42,40 al mq (paragrafo 4.4); avrebbe utilizzato come criterio di comparazione i valori tratti dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) relativi al mercato dei capannoni industriali, anziché quelli relativi ai terreni del Comune, giungendo a quantificare il valore di euro 29,86 al mq (paragrafo 4.5); avrebbe omesso di considerare che in un primo esproprio parziale alle particelle 1023, 1025 e 1036 la stessa Corte aveva assegnato un valore di euro 53,00 al mq (paragrafo 4.6).
6.- I motivi, esaminabili congiuntamente, sono palesemente inammissibili.
Anzitutto (ed anche a prescindere dalla quasi totale mancanza di chiarezza espositiva che caratterizza l’intero ricorso), essi consistono pressoché integralmente in una generica critica all’operato dei consulenti e non, invece, alla decisione della Corte. In secondo luogo, essi partono da una premessa che è totalmente estranea al decisum, ossia la quantificazione dell’indennità di esproprio mediante il metodo sintetico-comparativo, che è invece apertamente sconfessata dall’ordinanza gravata.
Infatti, la Corte, dopo aver dato atto che i c.t.u. avevano tentato di liquidare l’indennità dovuta reperendo dei comparabili, ha precisato che i consulenti avevano abbandonato tale metodo, preferendo adottare quello analitico-ricostruttivo, in ragione della «assoluta mancanza di un campione “reale” di mercato coevo all’epoca d’interesse» (ordinanza pagina 8). Ben poco rimane da dire in ordine all’eccezione di nullità della c.t.u. per la scadenza del termine assegnato dalla Corte, sol che si consideri che tale evenienza non determina di per sé alcuna nullità dell’elaborato peritale.
7.- Col quinto motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e dell’erronea interpretazione della propria domanda.
La Corte avrebbe dichiarato inammissibile la richiesta della maggiorazione del 10%, prevista dall’art. 37, secondo comma, del d.P.R. n° 2327/2001, in quanto non proposta col ricorso introduttivo della lite, ma solo nella memoria difensiva successiva alla c.t.u. Al contrario, la domanda sarebbe stata formulata già nel corpo e nelle conclusioni del ricorso.
8.- Questo mezzo è fondato.
È stato infatti deciso (Cass., sez. I, 16 maggio 2017, n° 12058) che l’aumento del dieci per cento dell’indennità dev’essere applicato dalla Corte d’appello in via automatica, allorché emerga dagli atti la presenza di uno dei presupposti previsti dall’art. 37, secondo comma, del d.P.R. n° 327/2001. Dunque, la Corte – premesso che risulta dalla stessa ordinanza impugnata che l’indennizzo definitivo venne liquidato in euro 287.661,00 e che quello provvisorio fu fissato in euro 168.339,60 (dunque in misura inferiore agli otto decimi del primo) – avrebbe dovuto riconoscere in via automatica la maggiorazione del dieci percento, senza dare alcun rilievo alla formulazione dell’istanza nella memoria difensiva presentata dopo il deposito della c.t.u.
È vero che questa Corte, in altra occasione, ha ritenuto che richiesta della maggiorazione del dieci percento debba essere formulata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 54 del predetto d.P.R. (Cass., sez. I, 16 marzo 2021, n° 7369); ma è anche vero che tale decisione è intervenuta in un caso particolare, nel quale l’ablata, dopo aver volontariamente accettato l’indennità provvisoria, aveva agito per ottenere la maggiorazione ex art. 37, secondo comma, incorrendo così nella decadenza prevista dal successivo art. 54.
Il principio di Cass. n° 7369/21 appare dunque enunciato in un’ipotesi particolare e ben diversa da quella presente: diversità che rende il principio stesso non esportabile nella presente vicenda.
9.- Col sesto e col settimo mezzo (aventi intestazione identica) la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n° 327/2001, “in relazione agli artt. 111, comma 7, Cost. e 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.”, nonché violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n° 4, degli artt. 194 e 195 del cod. proc. civ., degli artt. 87 e 90 disp. att. dello stesso codice, nonché “nullità della consulenza per interpretazione di atti e nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e della motivazione”.
Anzitutto, la Corte, nel recepire il procedimento di determinazione del valore di trasformazione dell’area edificabile secondo il metodo analitico, adottato dai periti, non avrebbe risposto al rilievo dell’ablata, secondo il quale le quotazioni OMI non corrisponderebbero a prezzi reali, ma sarebbero indicazioni “di larga massima”. Inoltre, la Corte avrebbe recepito la riduzione da euro 450,00 ad euro 370,00 del valore di mercato del “costruito” seguendo il convincimento personale dei c.t.u., che avevano ritenuto di applicare un deprezzamento del 15-20% in ragione della carenza di infrastrutture, così applicando “un deprezzamento a valori sulla scorta di quanto già scomputato”.
10.- Il mezzo (formalmente due, ma nella sostanza uno) è per più ragioni inammissibile.
Anzitutto, appare formulato senza alcuna chiarezza.
D’altro canto, esso sollecita (peraltro censurando la c.t.u., più che l’ordinanza gravata) una diversa considerazione degli elementi di causa, già valutati dal giudice in base al suo prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.). In ogni modo, se il senso dei motivi è di affermare la completa inattendibilità delle quotazioni OMI, esso è del tutto privo di pregio, sol che si consideri che detti valori, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur non costituendo una fonte tipica di prova ed essendo “valori di larga massima”, sono pacificamente utilizzabili dal giudice, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. (ex multis: Cass., sez. trib., 9 febbraio 2018, n° 3197). Quanto, infine, al doppio deprezzamento, il mezzo è del tutto privo di autosufficienza, in quanto parte da un presupposto non discusso in causa e non risultante dall’ordinanza gravata, ossia che le quotazioni OMI siano il frutto di un estimo analitico-ricostruttivo, mentre è notorio che i valori siano il frutto dell’elaborazione di prezzi di mercato, sicché essi scontano già il debito gravante sul fondo per le opere di urbanizzazione.
Nondimeno, come si è sopra visto, il metodo seguito dai periti nella presente causa è quello analitico-ricostruttivo, con la conseguenza che la riduzione del 15-20% per le opere di urbanizzazione è pienamente giustificata.
11.- Con l’ottavo motivo la Luxor lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione e degli artt. 61, 62, 112, 115, 116, 191, 196 cod. proc. civ., nonché degli artt. 32, 37 e 38 del d.P.R. n° 327/01 e 2697 del cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo.
Il giudice del merito, aderendo alla c.t.u. nella quale era stata praticata una riduzione del valore del “costruito” in ragione della mancanza di infrastrutture, non avrebbe tenuto conto del fatto che, in realtà, al momento del sopralluogo dei consulenti erano in corso i lavori di costruzione della strada che in futuro avrebbe permesso l’accesso da nord all’area PIP.
12.- Il motivo è inammissibile il quanto sollecita valutazioni meritali integralmente rimesse alla Corte territoriale.
Peraltro, deve anche considerarsi che, ai sensi dell’art. 32, primo comma, del d.P.R. n° 327/2001, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio: sicché il fatto in sé che fossero in corso i lavori
di costruzione della strada d’accesso al PIP non ha alcun rilievo in causa.
13.- Col nono mezzo la ricorrente lamenta che la Corte abbia ravvisato una insussistente soccombenza reciproca e abbia, quindi, erroneamente compensato per metà le spese di lite e posto le spese di c.t.u. a carico di ciascuna parte nella misura di un mezzo.
14.- Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte si è attenuta all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità e il motivo non offre elementi per mutare orientamento (art. 360-bis n° 1 cod. proc. civ.).
Infatti, secondo il costante orientamento di questa S.C., il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n° 157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” (Cass., sez. I, 6 novembre 2025, n° 29342, con menzione di altro precedente). Ora, la Corte ha ritenuto di compensare le spese tenendo conto dell’esito della controversia, “che ha visto in conclusione rideterminata l’indennità di esproprio dovuta nella limitata maggior misura di circa 1/3 rispetto alla stima effettuata in sede amministrativa”.
Il percorso logico appare equilibrato e del tutto plausibile, sicché la critica mossa col mezzo appare, come già anticipato, inammissibile.
15.- Col decimo motivo Luxor lamenta che la Corte, pur essendovi stato “accoglimento integrale della domanda”, si sarebbe discostata dai valori medi previsti dal d.m. n° 55/2014.
16.- Questo motivo è fondato.
La Corte, avuto riguardo allo “scaglione economico corrispondente al valore della causa” (ordinanza pagina 14), ha liquidato euro 2.500,00 a favore della ricorrente, previa compensazione della metà delle spese di lite: ne deriva che il compenso totale è stato liquidato in misura pari ad euro 5.000,00. Ora, l’ordinanza non dice quale sia lo scaglione corrispondente al valore della lite, ma tenuto conto del decisum (ossia della somma di euro 287.661,00 attribuita all’attrice a titolo di indennizzo) è evidente che questo scaglione sia quello che va da euro 260 mila ad euro 520 mila.
Ebbene, è vero che questa Corte ha ritenuto inammissibile in sede di legittimità la censura dell’esercizio del potere discrezionale del giudice di fissare il compenso tra il minimo e il massimo dei parametri previsti (Cass., sez. II, 5 maggio 2022, n° 14198); ma è anche vero che, più recentemente (con Cass., sez. II, 13 aprile 2023, n° 9815), si è chiarito che per i compensi liquidati applicando il d.m. n° 55 del 2014 come modificato dal d.m. n° 38/2018 non è più possibile per il giudice scendere al di sotto del minimo di tariffa.
Nella presente fattispecie tale minimo, avuto riguardo allo scaglione sopra menzionato, è pari ad euro 10.060,00, dunque a cifra ben superiore a quella di euro 5 mila, complessivamente liquidata dalla Corte territoriale.
17.- Alla cassazione dell’ordinanza segue la sua rimessione alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo, il quinto ed il decimo motivo.
Dichiara i restanti inammissibili.
Cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026, nella camera di consiglio della prima sezione.





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