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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 18066 | Data di udienza: 28 Maggio 2026

EDILIZIA E URBANISTICA – Rendita catastale (pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile «centrale elettrica) – Struttura metallica – Fabbricati a destinazione speciali – Nuovi dati di classamento e rendita accertati – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico (imbullonato) – Categoria D – Stima diretta – Art. 1 L. 208/2015 – Processo produttivo – Esclusione impianti anche se stabilmente infissi al suolo – Catasto – DOCFA. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 5^ TRIBUTARIA
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Giugno 2026
Numero: 18066
Data di udienza: 28 Maggio 2026
Presidente: STALLA
Estensore: Del Ben


Premassima

EDILIZIA E URBANISTICA – Rendita catastale (pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile «centrale elettrica) – Struttura metallica – Fabbricati a destinazione speciali – Nuovi dati di classamento e rendita accertati – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico (imbullonato) – Categoria D – Stima diretta – Art. 1 L. 208/2015 – Processo produttivo – Esclusione impianti anche se stabilmente infissi al suolo – Catasto – DOCFA. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. V, 5 giugno 2026 (ud. 28/05/2026), Ordinanza n.18066

 

EDILIZIA E URBANISTICA – Rendita catastale – Struttura metallica – Fabbricati a destinazione speciali – Nuovi dati di classamento e rendita accertati – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto fotovoltaico (imbullonato) – Categoria D – Stima diretta – Art. 1 L. 208/2015 – Processo produttivo – Esclusione impianti anche se stabilmente infissi al suolo – Catasto – DOCFA.

In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, ai sensi dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, sono esclusi dalla stima diretta i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo. Negli impianti fotovoltaici, la struttura di supporto e le componenti prive di autonomia funzionale non rilevano ai fini catastali, dovendosi valorizzare esclusivamente il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)

(Rigetta il ricorsoaverso sentenza n. 2183/2021 – Commissione Tributaria Regionale della Calabria) Pres. Stalla, Rel. Del Ben, Ric. Agenzia delle Entrate c. Societa’ Energetica Vibonese Due Srl


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. V, 5 giugno 2026 (ud. 28/05/2026), Ordinanza n.18066

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2120/2022 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato.

-ricorrente-

CONTRO

Societa’ Energetica Vibonese Due Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria d’Ilio unitamente all’avvocato Alberto Formica Amori

-controricorrente ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 2183/2021 depositata il 17/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dal Consigliere Adriano Del Bene.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato in data 04.10.2018 la Società Energetica Vibonese Due s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia l’avviso di accertamento n. VV0033067/2018, con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vibo Valentia – Ufficio Provinciale – Territorio, aveva rettificato la rendita proposta relativamente all’unità immobiliare censita al catasto Edilizio del Comune di Pizzo al fg. 7, part. 294 – del quale la società ricorrente era proprietaria superficiaria – costituita da un impianto fotovoltaico a terra, rideterminando la rendita in € 4.470,00. Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 1037/2019 depositata il 22.07.2019 di rigetto del ricorso.

2. L’appello proposto dalla società veniva definito con una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria con la quale si accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo all’illegittima inclusione, nella stima, della componente strumentale costituita dalla struttura metallica di sostegno ai pannelli e disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.

3. Avverso la pronuncia n. 2183/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in data 14 maggio 2021, depositata il giorno 17 giugno 2021, non notificata, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

4. La Società Energetica Vibonese Due s.r.l. si è costituita in giudizio depositando controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso principale, si denuncia “violazione dell’art. 30 DPR 1142/1949, art. 1 commi 1 21 e 22 legge n. 208/2015 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” poichè il Collegio regionale aveva erroneamente interpretato le disposizioni normative citate che prevedono l’esclusione dalla stima catastale della struttura metallica atta a sorreggere i pannelli fotovoltaici.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, si lamentava “Violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” atteso che i giudici regionali avevano ritenuto soddisfatto l’obbligo di motivazione contenuto nell’avviso impugnato sebbene l’Ufficio avesse attribuito una diversa rendita “non in base ad una mera diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto caratterizzanti l’immobile così come descritti dalla proponente, ma in ragione di quell’ulteriore elemento costituito dalla rilevanza della struttura metallica sorreggente il pannelli fotovoltaici, nonché degli ulteriori costi accessori”.

2.1 Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la parte contribuente si doleva della “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 co., n. 4” in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe verificato che il valore della rendita era di gran lunga inferiore a quanto accertato dall’Ufficio.

2.2 Con l’ultimo motivo, la società contribuente lamentava la “Violazione dell’art. 18 e 53 D.Lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 360, 1 co., n. 3 c.p.c.” per aver la corte di secondo grado dichiarato inammissibile il motivo afferente alla quantificazione delle componenti accessorie, poichè ritenuto eccessivamente generico.

3.1 Giova in via preliminare evidenziare che con le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208) sono state escluse dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

Nell’ambito della disciplina catastale va innanzitutto richiamata la nozione di «immobile urbano» di cui all’art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, secondo cui: «si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo». La norma regolamentare dell’art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, precisa che «l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale». Si è posto in passato il problema della rilevabilità ai fini della rendita catastale delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile «centrale elettrica», in ragione della funzione svolta, presentavano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e, quindi, separabili nei singoli componenti.

La questione è stata risolta dal legislatore con l’intervento di una norma di interpretazione autentica (art. 1–quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44) includendo, nel computo della rendita catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale. Ne è seguito il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all’introduzione della legge di stabilità n. 208/2015 (di cui appresso si dirà) secondo il quale «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr. tra le tante Cass. nn. 4028/2012, 24815/14 e, da ultimo, 32861/2019). Si è, quindi, ritenuta corretta la classificazione D1 e la prassi dell’Ufficio di individuare l’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione di rendita nell’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.

In buona sostanza, combinando la normativa fiscale con quella civilistica ed ampliando la prospettiva ad ogni tipo di unità immobiliare a destinazione speciale e particolare sussumibile nella categoria D ed E, sono state inglobate tra gli elementi idonei a descrivere l’unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita tutte le componenti che contribuiscono ad assicurare, in via ordinaria, un’autonomia funzionale e reddituale stabile. Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito anche l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”».

3.2 In tale quadro normativo e giurisprudenziale si è innestato l’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». La norma testé passata in rassegna, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte del contribuente, esclude «gli imbullonati» dalla determinazione della rendita catastale, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità.

In particolare, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», il legislatore del 2015 nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore, per poi escludere nell’ultima parte da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di «imbullonati». La scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo.

Questa Corte, pronunciandosi su fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per cui è causa, ha già affermato, con principi pienamente condivisi dal Collegio che: “La nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo (cfr. Cass. VI sez. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406 del 2020, Cass. V sez. nn. 27787, 25789 e 25790 del 2021 e, più recentemente, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32344 del 2022, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31933 del 2022, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28556 del 2022, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27040 del 2022” (Sez. 5, Ordinanza n. 6790 del 2023, non massimata).

4. Venendo al caso di specie, il motivo di ricorso principale è privo di pregio, in quanto va condiviso il ragionamento della sentenza impugnata che ha disatteso la tesi dell’amministrazione finanziaria che insiste nel ritenere che la struttura metallica di supporto ai pannelli dovesse qualificarsi come “costruzione” rilevante ai fini della stima del bene. Invero, l’Ufficio censura la sentenza gravata nella parte in cui non avrebbe tenuto conto sia della consistenza volumetrica della struttura metallica che reggeva i pannelli (di circa 7000 mq) sia del fatto che negli impianti di produzione di energia fotovoltaica siffatta struttura ancorata al terreno con funzione di sostegno dei pannelli non partecipa al processo produttivo di trasformazione dell’energia.

Nel controricorso la società contribuente ha rimarcato che in sede di accertamento l’amministrazione non avrebbe palesato le ragioni per cui tale componente doveva essere inclusa nella stima, sebbene non inserita nella docfa.

4.1 Invero, ad avviso del Collegio, tiene la ragione decisoria che fonda l’esclusione di tale componente impiantistica dalla stima sul rilievo dell’impiego nel processo produttivo, a prescindere dalla consistenza volumetrica e dalla circostanza di essere strutturalmente connessa al suolo.

Ciò che rileva per i giudici di secondo grado è “il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo” da cui promana l’irrilevanza catastale della componente impiantistica, risultando “inidonea ad apportare all’immobile a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale”. Invero, veicolare la presente doglianza con lo strumento della violazione di legge, non sembra sforzo idoneo a confutare il ragionamento operato dal giudice di merito, puntando in maniera indebita ad una nuova valutazione di fatto che esula dal sindacato a cui è chiamata questa Corte.

Una volta accertato – come fa la CTR della Calabria – la mancanza di autonomia della componente impiantistica di interesse ed appurata altresì la sua funzione ancillare, strumentale ed integrata alla produzione energetica dell’impianto fotovoltaico, non si ravvisa – come pretende l’Ufficio ricorrente – alcuna violazione di legge in cui sarebbe incorsa la pronuncia in esame.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe rilevato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, con specifico riferimento alla inclusione nella stima diretta della struttura metallica con attribuzione del valore di € 105.000 (cfr. pag. 25 del controricorso).

5.1 Non è chi non veda che per questa parte della doglianza non sussiste l’interesse all’impugnazione della sentenza che ha accolto il ricorso della società sul punto, peraltro confermata da questo collegio con il rigetto dell’unico motivo di ricorso principale.

Quanto al resto della doglianza che indugia sul difetto di motivazione dell’atto impugnato in merito “alle ulteriori voci di costo inserite dall’Ufficio nel proprio avviso di accertamento (oneri finanziari, spese tecniche, utili promotore)”, lo stesso è privo di fondamento atteso che l’Ufficio si è adeguato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che, in caso di procedura partecipata ‘docfa’, ritiene che l’onere motivazionale idoneo a giustificare la discrepanza tra la redita proposta e quella attribuita dall’Ufficio possa ritenersi “alleggerito” e quindi soddisfatto “con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei beni classati” (cfr. da ultimo Cass. n. 5449/2025 e Cass. n.29754/2024).

Peraltro, non deve sfuggire che nella sentenza impugnata e con riferimento ai predetti elementi di fatto, si legge espressamente a pag. 9 che “in ogni caso, del tutto evidente che i detti oneri dovranno essere computati tenendo conto della estromissione dal calcolo della rendita del valore dei sistemi di ancoraggio”.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la società controricorrente si duole dell’incongruenza ed infondatezza della rendita attribuita dall’Amministrazione rapportata al valore del terreno sul quale insiste l’impianto fotovoltaico.

Il motivo è infondato, in quanto nell’articolazione della doglianza la società precisa che non contesta il difetto di motivazione dell’atto che è stato escluso dalla sentenza impugnata sull’assunto che nell’avviso di accertamento “sono riportati due prospetti riepilogativi concernenti, rispettivamente, i “precedenti dati di classamento e rendita” ed i “nuovi dati di classamento e rendita accertati” che inducono i giudici regionali a ritenere la motivazione dell’atto “esaustiva” (cfr. pag. 5 della sentenza gravata), quanto piuttosto la congruità della valutazione operata dall’ufficio sul terreno ab origine agricolo sul quale è stato edificato l’impianto, così spingendo questa Corte ad operare una nuova valutazione di fatto che è riservata al giudice di merito ed è in questa sede insindacabile ove sorretta da una motivazione ineccepibile e coerente.

Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso incidentale, la società contribuente lamenta l’eccessività della quantificazione della rendita sulle parti accessorie in relazione alla indebita inclusione nel calcolo della struttura di sostegno, ma lo stesso può ritenersi assorbito sia dal rigetto sul medesimo punto del ricorso principale sia dal rigetto anche del primo motivo del ricorso incidentale a cui è strettamente connesso.

Quanto al regime delle spese, si ritiene che le stesse debbano essere compensate in ragione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il primo ed il secondo motivo di quello incidentale, assorbito il terzo e compensa le spese di lite tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.

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