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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Espropriazione Numero: 22557 | Data di udienza: 26 Giugno 2026

ESPROPRIAZIONE – Terreni adibiti ad attività commerciale – Soprassuolo – Indennizzo – Limitato alle perdite ed agli oneri per l’asportazione in vasi delle essenze arboree – Valore piante – Esclusione.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Luglio 2026
Numero: 22557
Data di udienza: 26 Giugno 2026
Presidente: GIUSTI
Estensore: ROLFI


Premassima

ESPROPRIAZIONE – Terreni adibiti ad attività commerciale – Soprassuolo – Indennizzo – Limitato alle perdite ed agli oneri per l’asportazione in vasi delle essenze arboree – Valore piante – Esclusione.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 1^, 1° Luglio 2026 (ud. 26/06/2026), Ordinanza n. 22557

 

ESPROPRIAZIONE – Terreni adibiti ad attività commerciale – Soprassuolo – Indennizzo – Limitato alle perdite ed agli oneri per l’asportazione in vasi delle essenze arboree – Valore piante – Esclusione.

L’indennizzo per il soprassuolo, in relazione all’espropriazione di terreni adibiti ad attività commerciale, deve riguardare solo le perdite e gli oneri per l’asportazione in vasi delle essenze arboree, e non il valore delle piante in sé, essendo state le stesse spostate dall’espropriato in altro luogo, eppertanto “spetta (…) l’indennizzo per il soprassuolo, nei limiti delle perdite e degli oneri relativi allo spostamento delle essenze arboree dal terreno per essere collocate in vasi, poi trasportati altrove”, dovendosi computare “la misura e l’oggetto dell’indennizzo derivante dallo “scomodo”. (Segn. e mass. a cura di Pa. Co.)

(Accoglie in parte il ricorso promosso avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’Aquila n. 1134/2024) Pres. GIUSTI, Rel. ROLFI, Ric. D’Aloisio e altri c. COMUNE DI PESCARA


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 1^, 1° Luglio 2026 (ud. 26/06/2026), Ordinanza n. 22557

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26538/2024 R.G. proposto
da
D’ALOISIO, DI MICHELE, DI MICHELE, rappresentati e difesi dall’avvocato Franco Sabatini

Ricorrente

CONTRO

COMUNE DI PESCARA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco De Flaviis

Controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila n. 1134/2024 depositata il 19/09/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/06/2026 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. D’ALOISIO, DI MICHELE e DI MICHELE propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1134/2024, pubblicata in data 19 settembre 2024, la quale, nel contraddittorio con il COMUNE DI PESCARA, ha determinato nella misura complessiva di Euro 9075,00, oltre interessi, l’indennità di espropriazione spettante ai ricorrenti in relazione ai diritti immobiliari espropriati in favore del medesimo COMUNE DI PESCARA con decreto n. 18 del 21/03/2023.

2. D’ALOISIO (quale usufruttuaria), DI MICHELE e DI MICHELE (quali proprietari) erano titolari di un terreno sito in Pescara alla via (Omissis), riportato in catasto al foglio di mappa (Omissis), facente parte di una più ampia area destinata, da molti anni, ad attività vivaistica e di commercio al dettaglio di fiori e piante esercitato dalla Vivaio Valpescara Snc dei F.lli D.D..

Nei loro confronti il COMUNE DI PESCARA – nell’ambito dell’approvazione del progetto definitivo, con dichiarazione di pubblica utilità, dell’opera denominata “Lavori di collegamento stradale via (Omissis)” – aveva disposto con decreto n. 3 del 10 settembre 2019 l’occupazione d’urgenza di una porzione del terreno individuato con la (Omissis) – all’uopo frazionata – per una superfice di mq 99,00, adottando poi in data 21 marzo 2023 il decreto di espropriazione n. 18 con determinazione dell’indennità di esproprio nella misura di Euro 990,00.

Gli odierni ricorrenti avevano proposto opposizione a detta determinazione, deducendone la incongruità, in quanto la stessa risultava stabilita nella misura di Euro 10,00/mq e non teneva conto dell’aumento di valore di cui il suolo in questione beneficiava in ragione del soprassuolo esistente.

3. Costituitosi il COMUNE DI PESCARA per resistere alla domanda, la Corte d’Appello di Pescara, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, nel giungere alla determinazione dell’indennità, ha, in particolare:
– dichiarato inammissibili le domande formulate dai ricorrenti con riferimento all’indennità di occupazione ed all’indennizzo per il deprezzamento del terreno residuo, osservando sia che le stesse non erano state domandate nel ricorso introduttivo, ma solo tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni sia che l’occupazione d’urgenza non era mai stata materialmente eseguita, poiché i lavori non sono mai iniziati e l’area era rimasta nella disponibilità dei ricorrenti;
– chiarito, conseguentemente, che il giudizio aveva ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di soprassuolo;
– richiamato preliminarmente le conclusioni del C.T.U., il quale, in primo luogo, aveva accertato che i terreni espropriati erano pertinenza funzionale di un fabbricato commerciale e che l’area era destinata dal PRG vigente in prevalenza a sottozona F8 “Parcheggi di scambio” ed in minima parte a viabilità, dovendosi quindi ritenere l’area pertinenza funzionale dell’immobile, e, in secondo luogo aveva determinato l’indennità di espropriazione assumendo come dato di partenza il valore di mercato di un edificio commerciale ed applicando un coefficiente di ragguaglio del 5% per le superfici scoperte pertinenziali;
– esaminato analiticamente le osservazioni rispettivamente mosse dalle parti in causa alla C.T.U.;
– confermato la determinazione dell’indennità di esproprio operata dal C.T.U. ma, in parziale dissenso dalla C.T.U., escluso dalla stima del soprassuolo, i manufatti e le piante rimossi dai ricorrenti in vista dell’esecuzione dell’opera espropriata nonché manufatti e piante insistenti sull’area oggetto del provvedimento di occupazione di urgenza ma mai espropriata.

4. Al ricorso di D’ALOISIO, DI MICHELE e DI MICHELE resiste con controricorso il COMUNE DI PESCARA.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha dichiarato inammissibili le domande di indennità di occupazione e di indennizzo per il deprezzamento della residua proprietà sul presupposto che esse sarebbero state proposte solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Deduce il ricorso che sia l’indennità di occupazione sia l’indennizzo per il deprezzamento dell’area residua sono stati oggetto dell’accertamento del C.T.U. contestato anche dal CTP dell’odierno controricorrente.

Argomenta, quindi, sia che le domande non erano nuove e che su di esse si era formato il contraddittorio, con accettazione implicita da parte dell’odierno controricorrente sia che, in ogni caso, già nel ricorso introduttivo era stato evidenziato il rapporto funzionale tra l’area espropriata e il restante compendio aziendale, formulando la domanda nei termini di condanna alla “somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 22-bis, comma 5, D.P.R. n. 327/2001.

Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto all’indennità di occupazione sul rilievo che l’area non sarebbe stata materialmente occupata dal Comune, non essendo mai iniziati i lavori.

Da un lato, il ricorso deduce che tale interpretazione risulta in contrasto con la lettera dell’art. 22-bis, comma 5, D.P.R. n. 327/2001, in quanto quest’ultimo individuerebbe, quale fatto costitutivo del diritto all’indennità, la sola immissione in possesso, a prescindere dall’effettivo spossessamento materiale o dall’avvio dei lavori e ciò in quanto l’indennità di occupazione non avrebbe funzione risarcitoria del mancato godimento del bene, ma compensativa dell’affievolimento del diritto dominicale che consegue all’adozione del decreto di occupazione d’urgenza.

Dall’altro lato, il ricorso deduce ulteriormente che il verbale di immissione in possesso fa presumere il venir meno del godimento pieno del bene e che, conseguentemente gravava sull’odierno controricorrente l’onere di dimostrare la persistenza integrale del godimento in capo al proprietario mentre sarebbe stata la stessa decisione impugnata ad evidenziare che i ricorrenti avevano già provveduto alla rimozione delle piante e dei manufatti conservando un godimento solo parziale.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, D.P.R. n. 327/2001.

Si censura la determinazione dell’indennità di espropriazione nella parte in cui la Corte d’Appello, recependo integralmente le conclusioni del CTU, ha valorizzato l’area espropriata come mera pertinenza del fabbricato commerciale, applicando un coefficiente di ragguaglio del 5% al valore del costruito.

Argomenta il ricorso che tale criterio si porrebbe in contrasto con l’art. 33, D.P.R. n. 327/2001, in quanto, nel caso di aree non edificabili ma inserite in contesti urbanizzati e caratterizzate da specifiche potenzialità, la valutazione dovrebbe avvenire attribuendo un valore intermedio tra quello agricolo e quello edificatorio.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, D.P.R. n. 327/2001 e 42, terzo comma, Cost.

Si censura, infine, la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l’indennizzabilità delle piante e delle essenze arboree presenti sull’area espropriata sul presupposto che esse sarebbero state rimosse dagli stessi ricorrenti.

Il ricorso richiama l’orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, dovrebbe tenersi conto dell’incremento di valore derivante dalla presenza di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire al bene delle particolari condizioni di utilità, sicurezza e amenità, assumendo rilievo l’identità fisica e funzionale del fondo al momento dell’ablazione.

Il ricorso contesta la rilevanza della spontanea rimozione delle piante, in quanto determinata proprio dalla procedura espropriativa, ed argomenta che la decisione impugnata, limitando l’indennità ai soli manufatti residui non rimuovibili, avrebbe violato sia la normativa espropriativa sia il principio costituzionale del giusto indennizzo.

2. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parte infondato.

Non è superfluo porre preliminarmente in rilievo l’improprietà della rubrica con la quale viene introdotto il mezzo, dal momento che, con la stessa, si denuncia una inesistente violazione dell’art. 112 c.p.c., sol che si consideri che la Corte territoriale si è pronunciata – seppur solo in rito – sulle domande in relazione alle quali si lamenta la violazione della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Tale improprietà, tuttavia, non costituisce ostacolo invalicabile all’ulteriore esame del motivo, dal momento che lo sviluppo argomentativo dello stesso vale ad evidenziare la concreta doglianza della ricorrente, e cioè l’avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili domande che la ricorrente medesima assume essere state formulate ab initio e sulle quali deduce essersi comunque cristallizzato un contraddittorio tale da implicare accettazione da parte dell’odierno controricorrente.

Il secondo argomento del mezzo, tuttavia, appare sin d’ora privo di pregio, essendo al riguardo sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale il sistema delle preclusioni processuali – essendo le medesime preordinate a tutelare interessi generali, ed in particolare l’interesse ad evitare un allungamento dei termini processuali che si pone in contrasto con il principio, di rango costituzionale, di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.) – risulta sottratto alla disponibilità delle parti, con conseguente piena rilevabilità d’ufficio delle preclusioni medesime, una volta maturate, irrilevante essendo l’atteggiamento processuale delle parti (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 12633 del 08/05/2024; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24040 del 26/09/2019; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 13769 del 31/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 947 del 24/01/2012).

Quanto al primo argomento, occorre in primo luogo richiamare l’orientamento di questa Corte per cui, da un lato, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di occupazione legittima è del tutto autonoma rispetto alle altre richieste proponibili a seguito dell’espropriazione – indennità di espropriazione, risarcimento del danno per perdita della proprietà – essendo munita di diversa causa petendi e petitum, sicché non può ritenersi compresa nell’originaria richiesta di “risarcimento di tutti i danni subiti”, e la sua specificazione in sede di precisazione delle conclusioni integra una domanda nuova (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21018 del 27/09/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18964 del 16/09/2011) e, dall’altro lato, le domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e di indennità per l’occupazione temporanea legittima sono contrassegnate da petitum e causa petendi distinti, onde la pronuncia sulla seconda non può in alcun modo dipendere dalla prima, e restare assorbita ove si sia ritenuta la prescrizione del diritto al risarcimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22479 del 19/10/2006).

Orientamento, questo, che vale ad evidenziare l’autonomia anche formale delle varie voci indennitarie e risarcitorie che possono essere richieste a fronte di una vicenda ablatoria – nelle varie tipologie che quest’ultima può assumere – e la conseguente necessità, in sede di opposizione alla stima, di individuare in modo adeguatamente specifico le singole voci di cui si chiede il riconoscimento, precisando le relative causae petendi.
Operata questa premessa – e tornando al caso di specie – si deve osservare che il ricorso non viene a rispettare il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., nel momento in cui si limita alla riproduzione di due ridotti frammenti di quello che era l’atto decisivo ai fini della individuazione delle domande originariamente formulate dai ricorrenti, e cioè il ricorso per opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione.

Ricorso del quale vengono riprodotti solo due sommari passaggi – uno dei quali, peraltro, meramente descrittivo e del tutto inidoneo ad integrare gli elementi di un petitum o di una causa petendi – senza che, invece, venga adeguatamente individuato e riprodotto il complessivo articolato delle argomentazioni delle parti, così precludendo la possibilità di operare una concreta valutazione delle deduzioni degli odierni ricorrenti.

Ricorso – si aggiunge – le cui conclusioni, per come riprodotte dagli stessi ricorrenti (“(…) pagamento in favore degli attori della somma di Euro. 90.847,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche all’esito di eventuale CTU, oltre interessi dalla domanda”), risultavano peraltro del tutto inidonee – alla luce dell’orientamento prima richiamato – ad operare una effettiva individuazione delle voci indennitarie e risarcitorie concretamente azionate, non potendosi ravvisare nella formulazione meramente di stile “diversa somma maggiore o minore” alcun profilo di adeguata specificità.

Consegue che risulta del tutto corretta la decisione della Corte di merito di rilevare la novità ed inammissibilità delle domande di riconoscimento dell’indennità di occupazione e dell’indennizzo per il deprezzamento del terreno residuo, in quanto solo tardivamente formulate.

3. Il secondo motivo deve essere invece dichiarato inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.

Da un lato, infatti, il motivo mira ad aggredire la ratio decidendi costituita dal rilievo per cui l’occupazione dell’area non si era mai realizzata (pag. 2 sentenza: “occupazione nei fatti incontestatamente nemmeno eseguita dal Comune, il quale, nonostante la redazione del verbale di immissione in possesso, non ha mai materialmente occupato l’area indicata, in quanto i lavori progettati non hanno mai avuto inizio, come comprovato dalla documentazione fotografica versata in atti, sia dalle parti che dal CTU, la quale evidenzia come l’ area è tuttora nella materiale disponibilità dei ricorrenti”).

Tale argomentazione, tuttavia, costituisce ratio ulteriore di una decisione che, in relazione alla richiesta di riconoscimento dell’indennità di occupazione, si è basata in primo luogo sull’affermazione della radicale inammissibilità della domanda per essere stata la stessa tardivamente formulata.

Disattesa, in sede di esame del primo motivo, la censura indirizzata a tale ratio primaria, deve conseguentemente trovare applicazione il principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).

Dall’altro lato, il motivo mira inammissibilmente a censurare la valutazione in fatto espressa dalla Corte di merito, nel momento in cui la stessa ha ritenuto che non solo tale occupazione non era mai stata effettivamente posta in essere ma anche che, conseguentemente, nessuna compressione del diritto di proprietà si era concretizzata, pur a seguito della redazione del verbale di immissione in possesso. Valutazione, questa, che la Corte d’Appello ha ritenuto di formulare sulla base del materiale probatorio – e di una mancata contestazione (“incontestatamente”) – senza in alcun modo operare una inversione degli oneri probatori ma semplicemente ritenendo – con giudizio la cui motivazione non viene adeguatamente censurata – da un lato, di poter superare la presunzione di spossessamento (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 11428 del 02/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7248 del 27/03/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 790 del 19/01/2010) che questa Corte ha reiteratamente affermato – ma che, proprio in quanto mera presunzione, può sempre essere superata dal giudice del merito, alla luce delle prove disponibili (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 34098 del 19/12/2019) – e, dall’altro lato, di escludere la sussistenza di adeguata prova del fatto che l’indisponibilità giuridica derivante dalla mera pronuncia del decreto di occupazione e dalla redazione del verbale di immissione in possesso avesse determinato un reale pregiudizio a detrimento dei titolari dell’immobile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18077 del 07/08/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9488 del 30/04/2014).

4. Inammissibile è anche il terzo motivo.

Si deve rammentare in premessa che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).

Il ricorrente, quindi, a pena d’inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

Operata tale premessa, osserva questa Corte che il motivo, al di là della riproduzione di stralci della consulenza tecnica, viene a sostanziare le proprie deduzioni nelle poco più di dieci righe del paragrafo III.3, nell’ambito del quale, tuttavia, non viene né evidenziato né, tampoco, argomentato un inadeguato governo delle previsioni di legge, limitandosi i ricorrenti a formulare una serie di considerazioni di merito, come tali radicalmente inammissibili, senza in alcun modo evidenziare la fallacia – giuridica – del criterio seguito dalla Corte di merito nel determinare – peraltro in conformità alle indicazioni espresse da questa Corte in materia – il valore di un terreno né edificabile né agricolo.

5. Fondato – nei termini che ci si appresta a precisare – è, invece, il quarto motivo.

Occorre chiarire preliminarmente che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che il soprassuolo oggetto della richiesta di riconoscimento di un supplemento di indennità era costituito da piante e manufatti riferibili all’attività vivaistica esercitata sul terreno parzialmente espropriato.

Alla luce di tale circostanza appare non pienamente pertinente il richiamo operato in ricorso ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6743 del 21/03/2014; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18732 del 27/07/2017) che hanno affermato la necessità di considerare il soprassuolo ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, in quanto in tali precedenti la rilevanza del soprassuolo deriva dalla idoneità del medesimo “a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità”.

Evidente, allora, la diversità di tale ultima ipotesi da quella in cui il soprassuolo arboreo sia ricollegato allo svolgimento sul terreno espropriato di attività imprenditoriale vivaistica, dal momento che in tal caso il soprassuolo assume rilevanza non sotto il profilo dell’amoenitas ma sotto il profilo dell’attività economica, con la conseguenza che la sua incidenza sulla determinazione dell’indennità di espropriazione si viene a sostanziare non nel maggior valore del terreno derivante – appunto – dall’amoenitas bensì in relazione agli oneri economici correlati alla stessa rimozione del soprassuolo ai fini del suo possibile recupero per la continuazione dell’attività vivaistica.

È in quest’ottica che questa Corte ha recentemente chiarito che, in tema di espropriazione per pubblica l’utilità di suoli che dispongano di un soprassuolo arboreo, si configurano come ragioni di giusta indennità gli oneri sopportati per lo spostamento delle piante dall’area espropriata ad altra area, trattandosi di costi direttamente conseguenti al pregiudizio causato dall’espropriazione all’azienda insistente sul relativo terreno, restando invece escluso il costo dell’espiantato (Cass., sez. 1, 5 giugno 2020, n. 10743; più recentemente Cass., sez. 1, n. 16075 del 2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4584 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4673 del 2025).

A far tempo da Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 10743 del 05/06/2020, quindi, questa Corte ha, sì, riconosciuto che l’indennizzo per il soprassuolo in relazione all’espropriazione di terreni adibiti ad attività commerciale, ma ha specificato che l’indennizzo deve riguardare solo le perdite e gli oneri per l’asportazione in vasi delle essenze arboree, e non il valore delle piante in sé, essendo state le stesse spostate dall’espropriato in altro luogo, e che pertanto “spetta (…) l’indennizzo per il soprassuolo, nei limiti delle perdite e degli oneri relativi allo spostamento delle essenze arboree dal terreno per essere collocate in vasi, poi trasportati altrove”, dovendosi computare “la misura e l’oggetto dell’indennizzo derivante dallo “scomodo”” (Cass., sez. 1, n. 16075 del 18/5/2022).

Tornando al caso in esame, osserva questa Corte che – fermo quanto già riconosciuto dal giudice di merito in relazione ai beni presenti sull’area espropriata e non amovibili, non essendo state formulate censure al riguardo – la decisione impugnata è venuta a negare agli odierni ricorrenti qualsivoglia indennizzo in relazione alla rimozione – già operata o ancora da effettuare – del soprassuolo presente sull’area espropriata e ciò sulla base della mera considerazione che tale rimozione era parzialmente avvenuta in modo spontaneo in virtù della – mai concretamente posta in essere – occupazione d’urgenza.

In tal modo, tuttavia, la Corte ha statuito in difformità rispetto ai principi enunciati da questa Corte e poc’anzi richiamati, in quanto è venuta a negare il riconoscimento dell’indennità in relazione ai costi affrontati dai ricorrenti per la rimozione delle piante, laddove tali costi – ove adeguatamente provati e riferiti all’area poi espropriata con esclusione dell’area rimasta in proprietà – avrebbero dovuto essere riconosciuti.

6. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al solo quarto motivo, respinto il primo ed inammissibili secondo e terzo.

Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, la quale – nel conformarsi al principio per cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità di terreni con soprassuolo arboreo in quanto destinati ad attività vivaistica, l’indennizzo per il soprassuolo non comprende il valore intrinseco delle piante quando queste siano state rimosse e ricollocate altrove, ma è limitato alle perdite e agli oneri connessi allo spostamento delle essenze arboree (cd. “scomodo”), quali costi direttamente derivanti dal pregiudizio arrecato all’azienda insistente sul fondo espropriato – provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, infondati o inammissibili gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 giugno 2026.

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