* DIRITTO URBANISTICO – Costruzione di un manufatto abusivo – Concorso del coniuge comproprietario – Configurabilità del concorso morale – Intervento edilizio abusivo – Configurabilità della responsabilità penale – Presupposti – Fattispecie – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente – Momento consumativo del reato – Cessazione della permanenza del reato – Nozione – Speciale nozione dell’ultimazione dei lavori – Applicazione solo in materia di condono edilizio.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 15 Giugno 2011
Numero: 1067
Data di udienza: 8 Giugno 2011
Presidente: Pilato
Estensore:
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Costruzione di un manufatto abusivo – Concorso del coniuge comproprietario – Configurabilità del concorso morale – Intervento edilizio abusivo – Configurabilità della responsabilità penale – Presupposti – Fattispecie – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente – Momento consumativo del reato – Cessazione della permanenza del reato – Nozione – Speciale nozione dell’ultimazione dei lavori – Applicazione solo in materia di condono edilizio.
Massima
CORTE D’APPELLO PENALE CAGLIARI, Sez. 2^, 15/06/2011(ud. 8/06/2011), Sentenza n. 1067
DIRITTO URBANISTICO – Costruzione di un manufatto abusivo – Concorso del coniuge comproprietario – Configurabilità del concorso morale – Fattispecie.
Sussiste la responsabilità del comproprietario, qualora non fosse committente o esecutore dei lavori, ma venga ricavata da indizi precisi e concordanti (quali l’accertamento della concreta situazione in cui fosse stata svolta l’edificazione abusiva e i rapporti di parentela con l’esecutore dell’opera, il committente o il proprietario (Cass. sez. 3, 4.5.2004 n. 24319). Nella specie, in ragione del rapporto di coniugio fra gli imputati – comproprietari del terreno, conviventi e in regime di comunione di beni, e dunque della loro evidente comunanza di interessi – il giudice ritenne le dichiarazioni, che si erano limitate a segnalare il disaccordo della moglie, insufficienti ad escludere il concorso penalmente punibile della stessa nel reato, richiamando il principio generale in materia per cui destinatari della sanzione penale dovevano considerarsi non soltanto gli esecutori materiali delle opere edilizie ma anche i proprietari dell’area i quali, avendo la disponibilità giuridica e materiale del suolo, avevano il dovere di impedire qualsiasi intervento edilizio altrui.
(conferma sentenza in data 12.1.2010 del Tribunale di Cagliari) Pres. Pilato
DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Intervento edilizio abusivo – Proprietario o comproprietario di un terreno – Configurabilità della responsabilità penale – Presupposti – Fattispecie.
Il proprietario o comproprietario di un terreno su cui viene eseguito un intervento edilizio abusivo, non avendo un obbligo giuridico di impedire l’evento, non può esserne ritenuto senz’altro responsabile se non quando abbia tenuto in concreto una condotta integrante concorso morale o materiale col committente o esecutore dei lavori. Nella fattispecie, la prova della colpevolezza non si fonda soltanto sulla sua qualità di comproprietaria del terreno interessato dalla costruzione del fabbricato, che di per sé non sarebbe sufficiente a dimostrare la sua partecipazione concorsuale all’esecuzione dei lavori. Ma, si fonda invece sul suo rapporto di coniugio, caratterizzato dal regime di comunione dei beni, che ne dimostra il concorso almeno morale nella commissione del reato.
(conferma sentenza in data 12.1.2010 del Tribunale di Cagliari) Pres. Pilato
DIRITTO URBANISTICO – Reato di costruzione abusiva – Natura permanente – Momento consumativo del reato – Cessazione della permanenza del reato – Nozione – Speciale nozione dell’ultimazione dei lavori – Applicazione solo in materia di condono edilizio.
Il reato di costruzione in assenza di concessione edilizia ha natura permanente e la sua consumazione perdura fino alla cessazione dell’attività abusiva, da individuare o nella sospensione dei lavori – sia essa volontaria o imposta ex auctoritate – o nell’ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera o, infine, nella sentenza di primo grado qualora i lavori siano proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio (Cass. sez. unite, 17178/2002). La cessazione della permanenza del reato ai fini della prescrizione coincide col momento in cui siano ultimate le rifiniture esterne e interne (intonacatura, montaggio degli infissi, allacci a rete elettrica, idrica e fognaria); mentre la speciale nozione d’ultimazione dei lavori contenuta nell’art. 31 L. n.47/1985 (richiamato con le altre norme del titolo IV sia dalla L. n.724/1994 sia dalla L. n.326/2003), che ne anticipa il momento a quello dell’ultimazione della struttura al rustico, è norma derogatoria, funzionale e applicabile soltanto in materia di condono edilizio (innumerevoli, al riguardo, le pronunce della Suprema Corte; fra le tante: Cass. sez. 3, 7140/1998, 11808/1999, 33013/2003). Dunque, non basta accertare il momento d’ultimazione del rustico per stabilire il momento consumativo del reato di costruzione abusiva, trascurando i lavori successivi di rifinitura.
(conferma sentenza in data 12.1.2010 del Tribunale di Cagliari) Pres. Pilato
Allegato
Titolo Completo
CORTE D'APPELLO PENALE CAGLIARI, Sez. 2^, 15/06/2011(ud. 8/06/2011), Sentenza n. 1067SENTENZA





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