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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro Numero: 14916 | Data di udienza: 5 Maggio 2026

DIRITTO DEL LAVORO – Ferie – Retribuzione – Nozione – Comprende qualsiasi importo pecuniario in collegamento con l’esecuzione delle mansioni – Decurtazione retribuzione normale – Può incidere sulle scelte del lavoratore.  


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Maggio 2026
Numero: 14916
Data di udienza: 5 Maggio 2026
Presidente: TRICOMI
Estensore: ARMONE


Premassima

DIRITTO DEL LAVORO – Ferie – Retribuzione – Nozione – Comprende qualsiasi importo pecuniario in collegamento con l’esecuzione delle mansioni – Decurtazione retribuzione normale – Può incidere sulle scelte del lavoratore.  



Massima

CORTE CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ Lavoro, 19 Maggio 2026 (ud. 05/05/2026), Ordinanza n. 14916

 

DIRITTO del LAVORO – Ferie – Retribuzione – Nozione – Comprende qualsiasi importo pecuniario in collegamento con l’esecuzione delle mansioni – Decurtazione retribuzione normale – Può incidere sulle scelte del lavoratore.  

La nozione di retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie del lavoratore comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. L’eventuale decurtazione, durante il periodo feriale, della retribuzione normalmente percepita può incidere sulle scelte del lavoratore anche in termini diversi dalla totale rinuncia alle ferie, che nell’ordinamento italiano costituiscono effettivamente un diritto indisponibile e irrinunciabile, inducendolo a differire il momento di godimento delle ferie per non perdere in quel momento le voci retributive ritenute non comprese e così, anche in assenza della possibilità di monetizzare le ferie, vedere condizionato e forzato il momento di fruizione del riposo, a discapito della sua salute e della sicurezza sul lavoro. (Segnalazione e massima a cura dell’avv. P. Cotza)

(Rigetta il ricorso promosso avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Milano n. 859/2024) Pres. TRICOMI, Rel. ARMONE


Allegato


Titolo Completo

CORTE CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^ Lavoro, 19 Maggio 2026 (ud. 05/05/2026), Ordinanza n. 14916

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11299/2025 R.G. proposto da:
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocata Margherita Covi

ricorrente

CONTRO

Omissis rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Mattioni;

controricorrenti

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 859/2024 depositata il 29/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 859/2024, pubblicata il 29 novembre 2024, la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla ASST FATEBENEFRATELLI SACCO avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Milano, che, in accoglimento della domanda degli odierni controricorrenti, ne aveva accertato il diritto a percepire, per ogni giorno di ferie goduto nei periodi per ciascuno indicati, l’indennità di turno, l’indennità terapie intensive e operatorie e l’indennità malattie infettive.

La sentenza ha inoltre accolto l’appello incidentale presentato dai lavoratori (fatta eccezione per Simona Lucchini e Giuseppe Roccasalvo), riconoscendo in loro favore l’incidenza sulla retribuzione feriale anche dell’indennità di lavoro notturno, l’indennità di lavoro festivo e l’indennità di pronta disponibilità e reperibilità.

2. L’ASST ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, con ricorso affidato a cinque motivi.

3. I lavoratori resistono con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della direttiva 2003/88/CE, 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, 36 Cost., 2109 c.c., 44, commi 3 e 6 CCNL 1 settembre 1995, 86, commi 3 e 6 del CCNL 2018.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 44, commi 3 e 6, CCNL 1 settembre 1995, 86, commi 3 e 6 del CCNL 2018.

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma secondo, c.p.c., e 7 della direttiva 2003/88/CE.

Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE.

Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c.

2. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.

3. La Corte d’Appello di Milano ha fatto corretta applicazione dei principi, più volte affermati da questa Corte, secondo cui la nozione di retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie del lavoratore comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25528 del 17/09/2025, Sez. L, Sentenza n. 25120 del 12/09/2025, Sez. L, Ordinanza n. 21589 del 27/07/2025, Sez. L, Sentenza n. 13932 del 20/05/2024, Sez. L, Ordinanza n. 2674 del 29/01/2024, Sez. L, Sentenza n. 13425 del 17/05/2019).

I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione europea (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams; CGUE 3.12.2018, C-385/17, Torsten Hein). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).

Nella specie, la sentenza impugnata ha esaminato le voci retributive di cui gli odierni controricorrenti avevano chiesto la corresponsione, ne ha verificato il collegamento con le mansioni svolte e lo status professionale rivestito e ha riscontrato la potenzialità dissuasiva della loro mancata corresponsione, attraverso un pertinente richiamo tanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea quanto al suo recepimento in sede di legittimità.

4. In senso contrario, non possono dirsi centrate le obiezioni di parte ricorrente.

4.1. Anzitutto, va disatteso il rilievo, posto a base del primo e del secondo motivo, secondo cui la valutazione del collegamento tra la voce retributiva e le mansioni svolte spetta in via esclusiva e insindacabile alla contrattazione collettiva, la quale, nel caso oggi in esame, avrebbe con chiarezza collegato l’erogazione delle indennità all’effettivo servizio prestato e dunque escluso la sua corresponsione durante le ferie.

Si tratta di un argomento viziato da una chiara fallacia logica, posto che il primato del diritto dell’Unione europea, anche come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, impone, ricorrendone le condizioni, di disapplicare le norme interne, statali, regionali o pattizie che si pongano in contrasto con esso o di interpretare tali norme alla luce del diritto Ue. Non basta che la contrattazione collettiva escluda una determinata indennità dalla retribuzione feriale per rendere legittima tale esclusione, dovendosi piuttosto prima stabilire se l’esclusione sia conforme al diritto dell’Unione europea.

Non è pertanto riscontrabile alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o delle singole norme dei contratti collettivi, avendo la Corte territoriale adottato la sua decisione sulla base delle prove raccolte, inclusi i contratti collettivi, debitamente riletti alla luce della giurisprudenza eurounitaria.

4.2. Neppure si profila corretto affermare – come fa l’Azienda ricorrente – che la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie derivante dalla
mancata percezione delle indennità oggetto del giudizio sia stata dedotta in via apodittica e automatica dalla Corte territoriale. Al contrario, la Corte d’Appello di Milano ha calcolato l’incidenza delle indennità sulla retribuzione complessiva dei due lavoratori, ne ha stimato la non irrisorietà e, richiamando altri propri precedenti, ne ha dedotto che esse sono in grado di incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie, così ravvisando la dissuasività della mancata inclusione. Una volta esclusa l’apoditticità e dunque l’apparenza della motivazione, si tratta di un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. 4.3. Vi è poi l’argomento secondo il quale la giurisprudenza della Corte di giustizia si sarebbe formata in ambiti ordinamentali nei quali le ferie sono rinunciabili e non sarebbe dunque applicabile nel sistema italiano, dove vige il principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (art. 36, terzo comma, Cost.).

A tale argomento deve replicarsi che l’eventuale decurtazione, durante il periodo feriale, della retribuzione normalmente percepita può incidere sulle scelte del lavoratore anche in termini diversi dalla totale rinuncia alle ferie, che nell’ordinamento italiano costituiscono effettivamente un diritto indisponibile e irrinunciabile, inducendolo a differire il momento di godimento delle ferie per non perdere in quel momento le voci retributive ritenute non comprese e così, anche in assenza della possibilità di monetizzare le ferie, vedere condizionato e forzato il momento di fruizione del riposo, a discapito della sua salute e della sicurezza sul lavoro. Come ha chiarito la Corte di giustizia Ue in più occasioni, “il diritto alle ferie annuali, sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca Spa, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto

57 e la giurisprudenza ivi citata)… Per questo motivo, è stato ritenuto che l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)” (sentenza del 13 gennaio 2022, C-514/20, DS c. Koch, par. 30-34).

4.4. Infine, l’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO richiama, con il quinto motivo, un principio elaborato dalla Corte di giustizia anche nella sua giurisprudenza sulla retribuzione feriale, secondo il quale essa può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione dell’Unione europea, per come interpretata, al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Il ricorso a tale soluzione sarebbe possibile quando vi sia un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute all’elevato numero di rapporti costituiti in buona fede in base alla normativa ritenuta validamente vigente.

Nel caso dell’ASST, che occupa centinaia di lavoratori in forza di contratti individuali stipulati in buona fede, la giurisprudenza della Corte di giustizia non potrebbe essere applicata, in quanto tali contratti si basano a loro volta sulla base di disposizioni collettive, che distinguono esattamente quali voci retributive devono essere computate ai fini della retribuzione feriale, nonché, almeno con riferimento ad alcune delle indennità oggetto del presente giudizio, su orientamenti applicativi conformi resi dall’Aran.

La mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, della intangibilità di previsioni contrattuali rispetto alle quali la parte datoriale si sia impegnata in buona fede determinerebbe, secondo la ricorrente, una violazione del principio di buona fede sancito dall’art. 1375 c.c.

4.4.1. L’argomento non può essere condiviso.

In termini generali, occorre ricordare che ogni pronuncia resa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale “ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata” (ex multis, Corte di giustizia dell’Unione europea 12 marzo 2026, Magyar Telekom Nyrt, in causa C-514/24, 10 marzo 2022, in causa C-177/20, Grossmania, punto 41; 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, Erzeugerorganisation Tiefkuhlgemuse eGen). La giurisprudenza della Corte di giustizia sulla retribuzione feriale interpreta dunque l’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE nel significato che esso ha fin dalla data di sua approvazione.

In questo senso deve essere dunque letto, e condiviso, il passaggio della sentenza impugnata (pagg. 11-12) in cui la Corte territoriale ha affermato che i principi affermati dalla Corte di giustizia risalgono a un periodo ampiamente antecedente l’instaurazione del giudizio e ben possono essere opposti all’odierna ricorrente.

4.4.2. Quanto al principio richiamato dalla ricorrente, secondo il quale esisterebbe la possibilità di limitare gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia quando essa abbia l’effetto di rimettere discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede e possa determinare gravi ripercussioni economiche, si tratta di un principio indubbiamente esistente nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, la cui applicazione è tuttavia subordinata a precise condizioni, che nella specie non ricorrono. Anzitutto, la Corte di giustizia afferma che la graduazione temporale degli effetti delle proprie pronunce riveste carattere eccezionale e può essere disposta solo previa rigorosa verifica dell’esistenza delle due condizioni sopra richiamate, ossia vi deve essere costituzione dei rapporti in buona fede e gravi ripercussioni economiche vi devono essere rapporti costituiti a buona fede (oltre a Corte di giustizia dell’Unione europea 13 dicembre 2018, C-385/17, Torsten Hein, citata dalla ricorrente, si vedano le sentenze 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punto 89, 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora SL, punto 41). Inoltre, la stessa giurisprudenza di Lussemburgo precisa che “spetta solo alla Corte, alla luce dell’esigenza fondamentale dell’applicazione uniforme e generale del diritto dell’Unione, decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all’interpretazione che essa fornisce” (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 21 dicembre 2016, in cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Gutiérrez Naranjo e altri, punto 70; nello stesso senso, sentenze 6 marzo 2007, in causa C-292/04, Meilicke e altri, punto 37; 28 settembre 1994, in causa C-57/93, Vroege, punto 31; 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra e altri, punto 13; 27 marzo 1980, in causa 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato, punto 18). E la Corte di giustizia può farlo esclusivamente “nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta”, a garanzia della “parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti dell’ordinamento nei confronti di tale diritto”, nonché nel rispetto degli “obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto” (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 6 marzo 2007, in causa C-292/04, Meilicke e altri, punto 37). 4.4.3. Tali corollari del principio richiamato dalla ricorrente, che a livello interno sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263 del 2022, impediscono di giungere alle conclusioni suggerite nel quinto motivo di ricorso, posto che nessuna delle sentenze della Corte di giustizia sulla retribuzione feriale, tantomeno la sentenza Hein citata dalla ricorrente, ha mai accolto l’istanza di graduare gli effetti temporali della pronuncia stessa.

È impossibile per il giudice comune – e a ben vedere lo sarebbe anche per il legislatore nazionale – procedere in via autonoma a temperare gli effetti della giurisprudenza eurounitaria, consentendo all’ASST di non calcolare le indennità oggetto di questo giudizio nella retribuzione feriale per il semplice fatto che tale condotta sarebbe conforme al principio di buona fede in executivis di cui all’art. 1375 c.c.

In realtà, quella giurisprudenza attribuisce ex tunc all’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE il significato di imporre il calcolo delle indennità nella retribuzione feriale e rende, dunque, la condotta datoriale di mancata corresponsione tutt’altro che conforme a buona fede, qualificandola al contrario in termini di inadempimento di obblighi già contenuti nei contratti, come integrati dal diritto euronitario. 5. Il ricorso va in conclusione rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2026.

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