APPALTI – Domanda di partecipazione – Natura – Proposta contrattuale – Revoca – Art. 1328 c.c. – Revoca della revoca – Limiti.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: Giurisdizionale
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Settembre 2025
Numero: 254
Data di udienza: 3 Settembre 2025
Presidente: de Francisco
Estensore: Chinè
Premassima
APPALTI – Domanda di partecipazione – Natura – Proposta contrattuale – Revoca – Art. 1328 c.c. – Revoca della revoca – Limiti.
Massima
C.G.A. PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. giurisdizionale – 8 settembre 2025, ord. n. 254
APPALTI – Domanda di partecipazione – Natura – Proposta contrattuale – Revoca – Art. 1328 c.c. – Revoca della revoca – Limiti.
La domanda di partecipazione a una procedura di gara costituisce atto unilaterale recettizio che contiene la proposta contrattuale del concorrente, a cui si applicano le norme relative ai contratti, ai sensi dell’art. 1324 c.c. La revoca della proposta contrattuale, ex art. 1328 cod. civ., è pertanto efficacemente revocabile fino alla conclusione del contratto; l’intervenuta revoca è invece revocabile soltanto fino al momento in cui l’oblato abbia avuto conoscenza – ex art. 1335 cod. civ. – della revoca della proposta, giacché da tale momento i suoi effetti si producono irretrattabilmente.
Pres. de Francisco, Est. Chinè – omissis s.p.a. (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c. Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina (avv. Russo)
Allegato
Titolo Completo
C.G.A. PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. giurisdizionale – 8 settembre 2025, ord. n. 254SENTENZA
Pubblicato il 08/09/2025
N. 00254/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00852/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2025, proposto da
3.M.C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D’Ambrosio e Ermelinda Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiorella Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mabe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Patrizia Turati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania n. 1720 del 29 maggio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mabe S.r.l. e di Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Rilevato che, a un sommario esame proprio della presente fase cautelare, si palesa assistito da necessario fumus di fondatezza il primo motivo di appello, di natura assorbente perché diretto all’accertamento di una causa di esclusione dell’originaria aggiudicataria della gara;
Ritenuto, in particolare, che – in ossequio a principi ormai sedimentati presso il Giudice amministrativo di ultima istanza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4731; Id., 20 giugno 2019, n. 4198):
– la domanda di partecipazione a una procedura di gara costituisce atto unilaterale recettizio che contiene la proposta contrattuale del concorrente;
– agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale si applicano le norme relative ai contratti, ai sensi dell’art. 1324 c.c.;
– ai sensi dell’art. 1428 c.c., l’errore ostativo è causa di annullamento del contratto soltanto ove sia “riconoscibile dall’altro contraente”;
– anche e soprattutto in materia di gare di appalto, l’errore ostativo può essere ritenuto riconoscibile soltanto se ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive (così, ex multis, Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003; Id., sez. V, 24 agosto 2021, n. 6025; Id., 2 agosto 2021, n. 5638; Id. 26 gennaio 2021, n. 796);
Ritenuto, con riferimento al caso di specie, che l’errore ostativo in cui l’aggiudicatario – anche secondo la ricostruzione del giudice di prime cure – sarebbe incorso nell’atto di revoca della proposta con riferimento al lotto 90 non può ritenersi ictu oculi riconoscibile da parte dalla stazione appaltante;
Ritenuto, inoltre, che la revoca della precedente revoca della proposta, sebbene compiuta dopo soli 4 giorni da quest’ultimo atto, è nella specie intervenuta dopo che la revoca della proposta aveva ormai prodotto i propri effetti, essendo già ritualmente pervenuta a conoscenza della stazione appaltante: infatti, la revoca della revoca della proposta contrattuale (diversamente da quest’ultima, che ex art. 1328 cod. civ. è efficacemente revocabile fino alla conclusione del contratto) è ritenuta revocabile soltanto fino al momento in cui l’oblato abbia avuto conoscenza – ex art. 1335 cod. civ. – della revoca della proposta, giacché da tale momento i suoi effetti si producono irretrattabilmente;
Ritenuto, in definitiva, che per tali ragioni, non considerate dal T.A.R., l’istanza cautelare si palesa fondata;
Ritenuto, quanto alle spese della fase incidentale, che esse seguono per legge la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte appellante come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 852/2025) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.
Condanna le parti appellate, in solido tra loro, a pagare in favore dell’appellante le spese della fase incidentale, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre s.g. e accessori di legge.
Fissa l’udienza pubblica per la trattazione del merito del gravame alla data che verrà individuata con separato decreto presidenziale.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Giuseppe Chinè, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
L’ESTENSORE
Giuseppe Chinè
IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco
IL SEGRETARIO




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