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Sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 550/12 – Brevi considerazioni                 

MORENA LUCHETTI*

Con la sentenza in argomento, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha respinto l’appello proposto dalla società T.S. Srl avverso la sentenza TAR sede di Palermo (Sez. I), n. 1201 del 27.6.2012, con la quale i Giudici di primo grado avevano sancito la legittimità dell’operato dell’Autorità Portuale di Palermo nella pronuncia di decadenza dalla concessione demaniale dell’odierna appellante per abusivo godimento di altri (art. 47 Cod. Nav.).

L’appellante, stando ai fatti emersi in corso di giudizio, in procinto di scadenza della concessione demaniale di cui era titolare, aveva chiesto il rinnovo alla competente Autorità Portuale; questa lo aveva disposto, diminuendo però l’estensione dell’area e limitando la durata.

Ottenuto il rinnovo, aveva, qualche tempo più tardi, siglato con altra società S. un contratto per l’utilizzo dell’area demaniale, stabilendo il relativo importo (peraltro di gran lunga superiore rispetto al canone concessorio).

L’Autorità aveva riscontrato in siffatto rapporto una vera e propria sostituzione di altro soggetto nel godimento del bene concesso, e, conseguentemente, aveva reso la pronuncia di decadenza dalla concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Cod. Nav.

Il C.G.A., nel ritenere riconducibile il provvedimento de quo all’esercizio della discrezionalità tecnica, e più specificatamente all’adozione di un atto vincolato, ha sottolineato che nessun pregiudizio può dirsi prodotto ai danni dell’appellante, essendo, questi, l’”artefice” della perdita del bene demaniale affidatogli, impropriamente consegnato e lasciato godere ad altri senza la prescritta autorizzazione amministrativa.

I Giudici rammentano che l’esclusività del rapporto tra amministrazione concedente e privato concessionario passa attraverso la norma dell’art. 46 Cod. Nav. e quella dell’art. 30 del Regolamento di attuazione, che, in combinato disposto, determinano la regola del diretto esercizio della concessione da parte del soggetto titolare.

Ogni novazione soggettiva del rapporto deve stabilirsi attraverso la previa autorizzazione dell’amministrazione concedente, sia nell’ipotesi di subingresso nella concessione (art. 46 Cod. nav.) che nell’ipotesi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (art. 45 bis Cod. Nav.).

La pronuncia di decadenza, quale atto sanzionatorio per non avere il concessionario rispettato i patti concessori (obbligo derivante dalla concessione di gestione diretta), rappresenta dunque la misura estrema che l’Amministrazione è tenuta ad applicare riscontrando, nel rapporto fattuale, i presupposti legittimanti.

Ne consegue che eventuali vizi di forma che dovessero riscontrarsi nel provvedimento amministrativo – attesa la sua natura di atto sostanzialmente vincolato – non avrebbero carattere inficiante, posto che, per effetto dell’art. 21 octies Legge 241/90 comma II, “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”

* Avvocato in Macerata
 


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