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NOZIONE DI SOTTOPRODOTTO, TRATTAMENTO E NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

 

RUGGERO TUMBIOLO*






Tra gli argomenti di più acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia ambientale rientra a pieno titolo quello attinente all’individuazione del concetto di rifiuto e di sottoprodotto.


Senza voler ripercorrere in questa sede l’ampia discussione, tuttora aperta, sulle caratteristiche che deve avere un residuo di produzione per essere qualificato sottoprodotto, ci limiteremo a delle brevi osservazioni, rinviando per gli ulteriori approfondimenti ai numerosi contributi in argomento
1.


Lo spunto ci viene dalla recente sentenza della III Sezione penale della Corte di Cassazione n. 17353/12 pronunciata il 17 aprile 2012 e depositata il 10 maggio 2012
2.


La decisione esamina la nozione di sottoprodotto contenuta nell’art. 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, cercando di fare chiarezza su alcuni punti più controversi della suddetta nozione.


Giova rammentare che, a mente della richiamata disposizione normativa, perché un residuo di produzione possa essere qualificato sottoprodotto occorre che vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) il residuo in questione deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) deve essere certo che il residuo verrà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) l’utilizzo del residuo deve avvenire direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo deve essere legale, ossia il residuo deve soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non deve procurare impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.


Il punto che genera maggiori difficoltà interpretative è la condizione secondo cui la sostanza o l’oggetto deve essere utilizzato “direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”.


Dall’esegesi testuale della disposizione emerge che l’unico trattamento consentito è quello conforme alla “normale pratica industriale”.


Sul significato dell’inciso “normale pratica industriale” si è interrogata a lungo la dottrina.


In estrema sintesi e senza pretesa di completezza si possono registrare le seguenti opinioni:
– rientrano nella normale pratica industriale tutte quelle attività industriali che possono essere indifferentemente condotte con un sottoprodotto piuttosto che con una materia prima, un intermedio od un prodotto, senza che ciò comporti aggravi sotto il profilo dell’impatto ambientale
3
– la normale pratica industriale è quella ordinariamente in uso nello stabilimento nel quale il sottoprodotto verrà utilizzato; le operazioni consentite su di esso non possono che identificarsi in quelle stesse che l’impresa normalmente attua sulla materia prima sostituita
4;
– i trattamenti della normale pratica industriale possono definirsi come il complesso di operazioni o fasi produttive che, secondo una prassi consolidata nel settore specifico di riferimento, caratterizza un dato ciclo di produzioni di beni e che sono sostanzialmente assimilabili a quelli a cui l’impresa sottopone anche il prodotto industriale ricavato dalla materia prima lavorata, prima di immetterlo sul mercato, al fine di meglio adeguarlo/integrarlo alle singole e specifiche esigenze di produzione, di utilizzo o di commercializzazione
5;
– il possibile ulteriore trattamento consentito non deve mai comportare una trasformazione della sostanza o dell’oggetto (con mutamento della struttura e costituzione fisico-chimica), ma può consistere, al massimo, in minimi interventi, che non mutino in alcun modo la struttura, la sostanza e la qualità del sottoprodotto stesso e, comunque, siano normali rispetto al processo di produzione industriale ove avviene il riutilizzo, soprattutto nel senso che non devono consistere in un trattamento tipico di un rifiuto, tanto meno se effettuato al fine di consentirne il recupero
6.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, fissa i seguenti principi: 
– deve escludersi che il concetto di “normale pratica industriale” possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l’originaria natura;
– anche operazioni di minor impatto sul residuo, individuabili in operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione, determinano una modificazione dell’originaria consistenza del residuo e, pertanto, rientrano nel concetto di trattamento, rispetto al quale occorre verificare quando possa ritenersi rientrante nella normale pratica industriale;
– deve propendersi per un’interpretazione della disposizione in esame tale da escludere dal novero della “normale pratica industriale” tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato;
– sembra maggiormente rispondente ai criteri generali di tutela dell’ambiente, cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, una lettura della norma che consideri conforme alla normale pratica industriale quelle operazioni che l’impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire.


Nel concreto, tuttavia, la riconducibilità di determinati trattamenti alla “normale pratica industriale” può creare notevoli difficoltà, specie in relazione a processi industriali sempre più evoluti da un punto di vista tecnologico.


Saranno, tuttavia, da escludere dal novero dei trattamenti consentiti tutte quelle operazioni che vengono compiute esclusivamente sui residui di produzione e che appaiono finalizzate a manipolare detti residui per renderli compatibili con lo specifico ciclo produttivo di riutilizzo.


In altri termini, il trattamento deve rientrare tra quelli comunemente eseguiti nel contesto produttivo nel quale il residuo viene utilizzato e non deve concernere esclusivamente il sottoprodotto, ma deve trattarsi di una lavorazione tipica che subisce anche il prodotto o la materia prima che il sottoprodotto sostituisce.

Avvocato in Como

1 Tra i più recenti contributi sulla nozione di rifiuto e sottoprodotto cfr.: G. AMENDOLA, Sottoprodotti: le prime sentenze e le prime elaborazioni della dottrina, in www. industrieambiente.it; P. GIAMPIETRO, Quando un residuo produttivo va qualificato sottoprodotto (e non rifiuto) secondo l’art. 5 della direttiva 2008/98/CE (per una corretta attuazione della disciplina comunitaria), in lexambiente.it; V. PAONE, I sottoprodotti e la normale pratica industriale: una questione spinosa, in Ambiente e Sviluppo, 2011, n. 11; L. PRATI, I sottoprodotti dopo il recepimento della direttiva 2008/98/CE, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2011, 549.
2 Per un primo commento alla sentenza si rinvia a: G. AMENDOLA, Sottoprodotto e normale pratica industriale: finalmente interviene la Cassazione, in lexambiente.it. e V. VATTANI, Il concetto di normale pratica industriale riferito al sottoprodotto: la Cassazione ne delimita i confini, in dirittoambiente.net.
3 L. PRATI, I sottoprodotti dopo il recepimento della direttiva 2008/98/CE, cit.
4 V. PAONE, I sottoprodotti e la normale pratica industriale: una questione spinosa, cit.
5 P. GIAMPIETRO, Quando un residuo produttivo va qualificato sottoprodotto (e non rifiuto) secondo l’art. 5 della direttiva 2008/98/CE (per una corretta attuazione della disciplina comunitaria), cit.
6 G. AMENDOLA, Sottoprodotti: le prime sentenze e le prime elaborazioni della dottrina, cit.

 


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