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Legge 24 febbraio 2012 n. 14 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – Norme di interesse per gli Enti Locali

CARLO RAPICAVOLI*

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio,  la Legge 24 febbraio 2012 n. 14 che ha convertito il Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 – “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Di seguito alcune disposizioni di interesse per gli Enti Locali.

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 è prorogato al 30 giugno 2012 (art. 29, comma 16-quater)

GRADUATORIE CONCORSI

    L’efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per assunzioni  a  tempo  indeterminato, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012 (art. 1, comma 4).

La disposizione (art. 9, comma 28, della legge 122/2010 e successive modificazioni), che prevede la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, si applica alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché del personale della polizia locale ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio a tal fine destinate, a decorrere dall’anno 2013.

COSTI STANDARD

Viene individuato l’anno 2013, anziché il 2012, quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

I fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riferiti ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di Comuni e Province, che con un processo di gradualità dovrebbero essere a regime nell’arco di un triennio, vanno determinati entro il 31 marzo 2013 e non più nel 2012 (art. 29, comma 16-duodecies).

Le funzioni fondamentali e i relativi servizi, sono provvisoriamente individuate dall’art. 21 della Legge 42/2009 e dall’art. 3 del D. Lgs. 216/2010 nelle seguenti:
a)  per i Comuni:
1)  le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
2)  le funzioni di polizia locale;
3)  le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
4)  le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
5)  le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
6)  le funzioni del settore sociale;

b)  per le Province:
1)  le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
2)  le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica;
3)  le funzioni nel campo dei trasporti;
4)  le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
5)  le funzioni nel campo della tutela ambientale;
6)  le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.


AUTORITÀ D’AMBITO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEI RIFIUTI URBANI   

Il termine per la soppressione delle Autorità d’Ambito per la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani è prorogato al 31 dicembre 2012. Decorso detto termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Sempre entro il 31 dicembre 2012, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 13, comma 2).


SISTRI

Il termine di entrata in operatività del SISTRI è prorogato al 2 aprile 2012 (art. 13, commi 3 e 4).
Fino al 2 luglio 2012 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.
Sono considerati occasionali e saltuari:
a)    i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
b)    i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno.
 
Il Dm Ambiente 12 novembre 2011 ha prorogato inoltre al 30 aprile 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione Sistri da parte dei produttori iniziali di rifiuti e delle imprese  di recupero e di smaltimento dei rifiuti, con riferimento alle operazioni 2011.
 

CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA

E’ prorogata al 31 dicembre 2012 la decorrenza del divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg (art. 13, comma 6).

CONTRIBUTO FONDO MOBILITÀ SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

E’ prorogata di 180 giorni la decorrenza della soppressione del  contributo a carico delle amministrazioni provinciali per finanziare il fondo finanziario di mobilità già attribuito alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (art. 15, comma 5).

ADEGUAMENTO ED ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

    E’ fissato al 31 dicembre 2012 il termine per l’emanazione di tutti i regolamenti attuativi previsti dal D. Lgs. 31 maggio 2011 n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” (art. 19).

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

    Entro il mese di febbraio 2012, il Governo dovrà  definire,  d’intesa con la   Conferenza  Stato-Regioni,  per  il  periodo  2012-2014,  gli obiettivi di efficientamento e  di  razionalizzazione  del  trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da  adottare entro  il  primo  trimestre  del  2012  nonché   le   modalità   di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del  fondo  di  400 milioni di Euro previsto dall’art. 21, comma 3, del D. L. 98/2011 convertito in Legge 155/2011 (art. 27).


UNICA CENTRALE DI COMMITTENZA PER I PICCOLI COMUNI

L’obbligo da parte dei Comuni con meno di 5 mila abitanti di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, oppure costituendo un apposito accordo consortile decorre dal 31 marzo 2013 (Art. 29, comma 11 ter).

SVOLGIMENTO FUNZIONI FONDAMENTALI IN FORMA ASSOCIATA

    I Comuni da 1.000 a 5.000 abitanti dovranno aggregare almeno due funzioni, a scelta, entro il 30 settembre 2012 e tutte le sei funzioni entro il 30 settembre 2013.

        Le funzioni di cui trattasi sono:
1)    le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
2)    le funzioni di polizia locale;
3)    le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
4)    le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
5)    le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
6)    le funzioni del settore sociale.


MESSA IN LIQUIDAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE

Le società partecipate dai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti già costituite alla data di entrata in vigore del Decreto Legge devono essere messe in liquidazione ovvero devono esserne cedute le partecipazioni entro il 30.9.2013.

Tale disposizione non si applica nel caso in cui tali società:

a)    abbiano, al 30 settembre 2013 (e non più al 31.12.2012), il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b)    non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c)    non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

* Direttore Generale e Coordinatore dell’Area Gestione del Territorio della Provincia di Treviso

 

Pubblicato su AmbienteDiritto.it il 28 febbraio 2012


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