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LA LEGGE DELEGA N. 144 DEL 2025: IL NUOVO CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE TRA DUBBI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E PRIME PROSPETTIVE INTERPRETATIVE
Delegated Law No. 144 of 2025: the new criterion for determining fair remuneration between doubts of constitutional legitimacy and initial interpretative perspectives
Stefano Cairoli
Associato di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Perugia
Abstract (italiano): Il saggio analizza criticamente la legge delega n. 144 del 2025, che introduce un nuovo criterio per la determinazione della “giusta retribuzione”, rinviando alla contrattazione collettiva maggiormente applicata per l’individuazione del contrato collettivo-parametro legale di riferimento. Sono evidenziati i vantaggi e le problematiche giuridiche suscitate dalla legge, soprattutto nella possibile legittimazione di fenomeni di dumping salariale derivanti dal criterio selettivo adottato. È sottolineata l’inefficacia del rinvio nei casi in cui il contratto collettivo maggioritario risulti inadeguato rispetto ai principi dell’art. 36 Cost., ponendo una presunzione solo relativa di conformità del contratto alla norma costituzionale. Particolare attenzione è dedicata alle conseguenze del rinvio sugli inquadramenti professionali, alla mancanza di una chiara definizione del trattamento minimo complessivo, nonché all’effetto di sostituzione automatica delle clausole retributive individuali inferiori, con implicita e parziale abrogazione dell’art. 2099, comma 2, c.c. Infine, viene approfondito un possibile e più utile ruolo della legge ordinaria in materia retributiva, per l’individuazione del (compenso) “minimo biologico”.
Parole chiave: Retribuzione – Contrattazione collettiva – Art. 36 Cost. – Art. 2099 c.c. – Etero integrazione normativa
Abstract (inglese): The essay critically examines Delegated Law No. 144 of 2025, which introduces a new criterion for determining “fair remuneration,” by referring to the most widely applied collective bargaining agreement as the legal benchmark for identifying the relevant reference contract. The analysis highlights both the advantages and the legal issues arising from the statute, particularly the potential legitimization of wage-dumping phenomena resulting from the selective criterion adopted. The study emphasizes the ineffectiveness of such reference where the majority collective agreement proves inadequate in light of the principles enshrined in Article 36 of the Constitution, thus establishing only a rebuttable presumption of the contract’s compliance with the constitutional norm. Particular attention is devoted to the consequences of such reference on professional classifications, to the lack of a clear definition of the overall minimum treatment, and to the automatic substitution effect concerning individual wage clauses providing for lower remuneration – an effect that entails an implicit and partial repeal of Article 2099, paragraph 2, of the Civil Code. Finally, the essay explores a possible more useful role of ordinary legislation in the field of remuneration, aimed at identifying the “biological minimum” (wage).
Key-words: Remuneration – Collective Bargaining – Article 36 of the Constitution – Article 2099 of the Civil Code – Normative Hetero-Integration
Sommario: 1. Tecnica e ratio della legge delega. – 2. I vantaggi del rinvio “legale” e il rischio di legittimazione del dumping in forza del criterio selettivo adottato. – 3. L’inefficacia del rinvio in ipotesi di inadeguatezza del contratto collettivo maggiormente applicato: una presunzione di conformità all’art. 36 Cost. soltanto relativa. – 3.1. I riflessi problematici sugli inquadramenti e l’imprescindibile funzione giurisprudenziale di riconduzione del trattamento al corretto livello. – 4. La mancanza di definizione del trattamento minimo complessivo. – 5. L’effetto di sostituzione automatica della clausola retributiva individuale inferiore al trattamento previsto nel Ccnl maggioritario.. – 5.1. (Segue) ..e di abrogazione parziale dell’art. 2099, comma 2, c.c. – 6. Il ruolo della legge ordinaria in materia retributiva e l’impossibilità di attuare la norma costituzionale mediante un compenso minimo orario o mensile. – 7. (Segue) La possibilità (inesplorata) di individuare per legge il c.d. minimo biologico. – 8. Salario minimo costituzionale e compenso minimo biologico: una relazione non biunivoca con funzioni ben distinte. – 9. Vantaggi di un compenso minimo legale che non si esaurisca né si esprima in obiettivi di attuazione dell’art. 36 Cost.
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