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______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

 

LA DISCIPLINA DEI LIMITI DIMENSIONALI E REDAZIONALI DEGLI ATTI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TRA CHIAREZZA E SINTETICITA’.

 

Giuseppina Lofaro

 

Abstract (It): Il presente contributo esamina in maniera sistematica la disciplina dei limiti dimensionali e redazionali – stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016 – degli atti nel processo amministrativo, quale espressione del principio di sinteticità. La quaestio centrale concerne il significato da conferire alla previsione di cui al comma 5 dell’art. 13-ter delle norme di attuazione del c.p.a., secondo cui «Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti», ossia nei confini dimensionali fissati dall’anzidetto decreto presidenziale, e «L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione». Alla luce di un’analisi quantitativa, nella prospettiva dell’Autore, l’osservanza dei limiti dimensionali non costituisce un requisito di forma-contenuto indefettibile dell’atto processuale, che rimane valido qualora il contenuto dell’atto rappresenti in maniera chiara ed intellegibile la domanda di parte al giudice, non rilevando l’eventuale brevità o lunghezza dell’atto considerate sic et simpliciter. Per di più, qualora le parti superino i confini dimensionali entro cui va contenuto l’atto processuale, in linea con la giurisprudenza amministrativa più recente, appare giusto concedere un breve rinvio, per consentire loro di operare un ragionevole riequilibrio dimensionale delle difese, in applicazione del principio di leale collaborazione e di un canone di adeguatezza. Ad ogni modo, dall’ermeneutica sull’art. 13-ter delle norme di attuazione del c.p.a., pare potersi desumere una sanzione in termini di inutilizzabilità – non di nullità – delle difese sovrabbondanti. In ogni caso, si ritiene infine che al giudice amministrativo non risulti precluso di conoscere della parte eccedente i limiti dimensionali e di porre la medesima a fondamento della propria pronuncia qualora dovesse valutarla come indispensabile e comprensibile.

 

Abstract (En): This essay systematically examines the discipline of dimensional and editorial limits – established by decree of the President of the Council of State no. 167 of 2016 – of the acts in the administrative process, as an expression of the principle of conciseness. The central question concerns the meaning to be given to the provision referred to in paragraph 5 of Article 13-ter of the implementing rules of the code of administrative process (c.p.a), according to which “The judge is required to examine all the issues dealt with in the pages falling within the aforementioned limits”, that is within the dimensional boundaries provided for the aforementioned presidential decree, and “The omitted examination of the contained in the pages following the maximum limit is no reason for an appeal”. In the light of a quantitative analysis, in the Author’s perspective, the observance of dimensional limits does not constitute an indefectible form-content requirement of the procedural document, which remains valid if the content of the document clearly and intelligibly represents the party’s request to the judge, not noting the possible brevity or length of the act considered sic et simpliciter. Furthermore, if the parties exceed the dimensional boundaries within which the procedural act must be contained, in line with the most recent administrative case-law, it seems right to grant a short delay, to allow them to operate a reasonable dimensional balance of the defenses, in application of the principle of loyal collaboration and a adequacy fee. Anyway, from the hermeneutics on art. 13-ter of the implementing rules of the c.p.a., it seems possible to deduce a sanction in terms of unusability – not nullity – and inadmissibility of the overabundant defenses. Anyhow, it is finally believed that the administrative judge is not precluded from knowing the part exceeding the dimensional limits and from placing the same as the basis of his ruling if he should evaluate it as indispensable and understandable.

 

Keywords: dovere processuale di chiarezza, principio di sinteticità, principio di leale collaborazione, canone di adeguatezza, ragionevole riequilibrio dimensionale (delle difese), autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, principio del raggiungimento dello scopo, inutilizzabilità (delle difese sovrabbondanti), imputazione delle spese di giudizio, motivazione della sentenza.

Keywords: procedural duty of clarity, principle of conciseness, principle of loyal collaboration, canon of adequacy, reasonable dimensional rebalancing (of the defenses), principle of achievement of the purpose, unusability and inadmissibility (of overabundant defenses), attribution of court costs, motivation of the sentence.

 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. 2. Il dato normativo. 2.1 Le modifiche codicistiche intervenute in seguito al secondo correttivo c.p.a., le misure urgenti orientate all’efficienza degli uffici giudiziari, le previsioni del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016: stratificazioni normative. 3. Orientamenti giurisprudenziali susseguenti al riformato quadro normativo. 3.1 Breve rassegna della giurisprudenza recente sul canone di sinteticità. 4. Questioni problematiche dell’inosservanza dei limiti dimensionali: l’art. 13 ter dell’All. 2 al c.p.a. e l’ermeneusi fuorviante del principio di sinteticità. 5. Il sistema autorizzatorio ex D.P.C.S. n. 167/2016, tra autorizzazione preventiva e successiva. 6. Osservazioni conclusive.


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