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Il SISTRI e la sagra dei rinvii.



 

CARLO LUCA COPPINI*

 


 
Anche l’ultimo  rinvio dell’entrata in operatività del SISTRI, previsto dalla legge. 24 febbraio 2012 n. 14, è destinato, con ogni probabilità,  a non dover essere rispettato dagli operatori e dai produttori di rifiuti. Il termine del 30 giugno 2012 che veniva fissato dell’Allegato unico della suddetta legge di conversione del D. L. 29 dicembre 2011, n° 216, infatti, dovrebbe risultare prorogato dal Consiglio dei Ministri che,  con il decreto legge sviluppo varato  il 15 giugno, ha nuovamente differito di oltre un anno  la data entro cui rendere operativo il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Le discussioni, tuttavia, sono ancora aperte e la certezza circa l’imminente appuntamento del 30 giugno 2012 non è ancora stata raggiunta.


Sino alla fine del 2013, quindi, l’obbligo imposto dalla Direttiva 2008/98/CE di garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti potrebbe essere garantito attraverso l’ausilio del collaudato strumento del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) e dei noti registri di carico e scarico dei rifiuti.


L’impossibile partenza del SISTRI per la data programmata del 30 giugno 2012, conferma il Ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera,  è stata fatta discendere dalla probabile inadeguatezza alla diversità delle molteplici realtà aziendali, soprattutto di medie e grandi dimensioni. Nella relazione illustrativa del decreto legge sviluppo, infatti, è chiarita la ragione della nuova proroga del termine al 31 dicembre 2013  che, in principalità, è rappresentata dal: “fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema”. Anche se anacronistico rispetto alle aspettative ed ai principi di tracciabilità previsti dalla disciplina europea del 2008, quindi, il nostro Paese dovrà sempre avvalersi del FIR introdotto con il D. Lgs 22/1997 e non è da escludere che, di fronte all’ennesimo rinvio, le aziende mettano concretamente in atto le proprie azioni legali per vedersi rimborsare il contributo sino ad ora inutilmente versato allo stato. A tale riguardo, le confederazioni avevano già assicurato il loro supporto a tutti gli imprenditori che, nell’attesa del concreto ed effettivo funzionamento del SISTRI, avevano già dovuto fare i conti con ingenti esborsi e con danni patrimoniali alquanto rilevanti se solo si pensa che, alla fine del’ottobre del 2011, erano già stati spesi oltre 70 milioni di euro (Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2011). 


In questo carosello dei rinvii, non devono essere dimenticati i vari passaggi che ne hanno caratterizzato la successione a partire dal D.M. 17/12/2009, intitolato: “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 189 del D. Lgs 152/2006 e dell’art. 14 bis del D.L. n° 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 112 del 2009”.


In particolare:
1 ) D.M. 15 febbraio 2010: proroga di 30 giorni dei termini di cui all’art. 3 comma 1 del D.M. 17/12/2009 (
2 ) D.M. 9 luglio 2010; proroga al primo ottobre 2010 dei termini di cui all’art. 1 lett. b (operatività del SISTRI); proroga al primo ottobre 2010 dei termini di cui all’art 2 co. 2 (interconnessione SISTRI al SITRA); proroga al 12 settembre 2010 del termine di cui all’allegato 1 (termine per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box); soppressione termine di 30 giorni di cui all’allegato 2 comma 1 (pubblicazione a cura del Ministero dell’Ambiente di elenco autofficine autorizzate all’installazione delle black box).
3 ) D.M. 28 settembre 2010: proroga al 30 novembre 2010 del termine di cui all’Allegato 1 (termine per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box); proroga al 31 dicembre 2010 del termine di un mese di cui all’art. 12 co. 2 (termine per l’espletamento adempimenti SISTRI ex art. 1 e 2 D.M. 17/12/2009).
4 ) D.M. 22 dicembre 2010: proroga al 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed al il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, dei termini di cui all’art. 12 comma . 1 (comunicazione al SISTRI delle informazioni di:  a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER; b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni; c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza); proroga al 31 maggio 2011 del termine di un mese di cui all’art. 12 co. 2 (termine per l’espletamento adempimenti SISTRI ex art. 1 e 2 D.M. 17/12/2009).
5 ) D. M. 18 febbraio 2011 n. 52: abroga il D. M. 17 dicembre 2009 ad eccezione dell’art. 12 comma. 1 e 2 riguardanti le comunicazioni al SISTRI;
6 ) D.M. 26 maggio 2011: proroga dei termini di cui all’art. 12 comma . 2 (termine per l’espletamento adempimenti SISTRI ex art. 1 e 2 D.M. 17/12/2009) rispettivamente al:
– 1° settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno piu’ di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno piu’ di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantita’ annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;
    – 1° ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania;
– 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
    – 1° dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate;
     – 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti;
    – 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonche’ per i soggetti di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
7 ) D. L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 6 comma. 2: abroga totalmente il D.M. 17/12/2009 ed il D.M. 18 febbraio 2011, n° 52
8 ) L. 14 settembre 2011 n. 148, Allegato 1, di conversione del D. L. 138/2011: conferma  l’art. 12, commi 1 e 2 del D.M. 17/12/2009 ed D. M. 18 febbraio 2011 con  proroga dell’entrata in operatività del SISTRI al 9 febbraio 2012.
9 ) D. M. 12 novembre 2011: proroga al 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, ed entro 6 mesi dalla data di entrata in operatività del SISITRI, dei termini di cui all’art. 12 comma 1 del D.M. 17/12/2009 (comunicazione al SISTRI delle informazioni di:
 a)  quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza).
10 ) D. L. 29 dicembre 2011 n. 216, art. 13: proroga l’entrata in operatività SISTRI al 2 aprile 2012.
11 ) L. 24 febbraio 2012 n. 14, Allegato 1: proroga l’entrata in operatività del sistri fino al 30 giugno 2012.
                   
Alla luce di queste inestricabili complicazioni  e delle incertezze che dominano le decisioni del Consiglio dei Ministri, quindi, la “Sagra” del SISTRI non può dirsi conclusa e ciò, mi si consenta, a dispetto di un principio di capitale importanza che, nel nostro ordinamento, dovrebbe garantire sia la “semplificazione” dell’attività amministrativa che  la certezza del diritto.

 

*Avvocato in Milano


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