______________ AMBIENTEDIRITTO ______________
IL REPÊCHAGE TRA L’INCERTEZZA DELLA FATTISPECIE E IL (MANCATO) DIALOGO TRA LE CORTI
The repêchage between the uncertainty of the case and the (lack of) dialogue between the courts
Nota a Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 20.01.2025, n. 1364
Arianna Riommi
Abstract [It]: Il commento si concentra sui confini dell’obbligo del datore di lavoro di provare l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Occasione di riflessione è rappresentata dalla sentenza in commento, che, proponendo una lettura restrittiva del suddetto obbligo, induce a riflettere sullo stato dell’arte in seguito all’oscillante evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema. Il commento, oltre ad analizzare l’obbligo di repêchage sotto il profilo della fattispecie, si propone anche di analizzare le conseguenze sanzionatore connesse alla violazione del repêchage. Difatti, tale profilo assume una rinnovata centralità in conseguenza del recente intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 128 del 2024, ha escluso espressamente che tale violazione comporti la reintegrazione del lavoratore.
Abstract [En]: The commentary focuses on the boundaries of the employer’s obligation to prove the impossibility of usefully employing the worker for the purposes of the legitimacy of dismissal for objective justified reason. The commentary ruling represents an opportunity for reflection, which, by proposing a restrictive reading of the aforementioned obligation, leads to reflection on the state of the art following the oscillating evolution of the case law on the subject. The commentary, in addition to analyzing the obligation of repêchage from the perspective of the specific case, also aims to analyze the sanctioning consequences connected to the violation of repêchage. In fact, this profile assumes a renewed centrality as a result of the recent intervention of the Constitutional Court which, with ruling no. 128 of 2024, expressly excluded that such violation entails the reinstatement of the worker.
Parole chiave: repêchage – licenziamento per giustificato motivo oggettivo – mansioni – professionalità del dipendente – regime sanzionatorio.
Keywords: repêchage – dismissal for justified objective grounds – job duties – employee’s professional qualifications – sanctioning framework.
Nota a Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza 20.01.2025, n. 1364
Pres. Doronzo, Est. Ciriello – Pi.Pa. c. F.lli De. di Sa.Fi. Spa
In caso di licenziamento per soppressione della posizione, l’onere del datore di lavoro si limita alla dimostrazione dell’inesistenza di posizioni vacanti compatibili con le mansioni del lavoratore, senza obbligo di estendere la ricerca ad altre funzioni non strettamente correlate, né si spinge a dover creare posizioni nuove o ad adibire il lavoratore a mansioni diverse dalla professionalità di riferimento. Il datore di lavoro non è tenuto a creare nuove posizioni o a modificare l’organizzazione aziendale per conservare il posto al lavoratore, ma deve dimostrare solo l’assenza di posti liberi compatibili con la professionalità del dipendente, non potendo il giudice, una volta emersa la prova della soppressione del posto, imporre al datore di mantenere una posizione di lavoro anche inferiore, perché si sostituirebbe all’imprenditore nel compito di organizzazione aziendale che a lui compete.
SOMMARIO [IT]: 1. Il caso all’esame della Suprema Corte e il principio espresso. – 2. Il controverso cammino della giurisprudenza di legittimità sull’ambito di estensione del repêchage. – 3. Il repêchage nella giurisprudenza costituzionale. – 4. Osservazioni conclusive sul nuovo volto del repêchage: il fatto rilevante nel gmo tra fattispecie e conseguenze sanzionatorie.
SUMMARY [EN]: 1. The case under review by the Supreme Court and the legal principle affirmed. – 2. The contentious evolution of the Supreme Court jurisprudence concerning the scope of the repêchage obligation. – 3. The repêchage doctrine in constitutional jurisprudence. – 4. Concluding observations on the evolving notion of repêchage: the legally relevant fact in dismissals for justified objective reasons (gmo), between the legal framework and sanctioning consequences.
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