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I NUOVI ECOREATI.
 

GIULIA GAVAGNIN*
 
 
 
Il D. Lgs. n. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” costituisce un piccolo passo verso l’armonizzazione della tutela penale nazionale dell’ambiente con i principi stabiliti dalla normativa comunitaria in questa materia.
 
L’ostacolo a una piena e completa armonizzazione è, di fatto, costituito dalla tecnica di incriminazione adottata dal legislatore italiano, che ha attribuito natura contravvenzionale alle violazioni ambientali ritenute di penale rilevanza, con l’eccezione della fattispecie delittuosa di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, prevista e punita dall’art. 260 del D. Lgs. n. 152/06.
 
I reati ambientali del nostro ordinamento, fatta salva la menzionata eccezione dell’art. 260 D. Lgs. n. 152/06, si presentano infatti come reati di pericolo astratto puniti indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Hanno queste caratteristiche anche i due nuovi “ecoreati” introdotti dal D. Lgs. n. 121/2011 nel codice penale, rispettivamente, agli articoli 727 bis e 733 bis.
 
Il primo è volto a tutelare le specie animali e vegetali protette. Al primo comma, punisce chiunque, fuori dai casi consentiti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo che l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Al secondo comma punisce, alle stesse condizioni del primo ma con la sola ammenda fino a 4.000 euro, chiunque distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta. L’inserimento di questa contravvenzione all’interno del codice penale realizza soltanto in parte gli obiettivi della Direttiva 2008/99/CE, che impone di punire solo le condotte intenzionali o gravemente negligenti (art. 3 della Direttiva) e “con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive” (art. 5 della Direttiva). La punibilità a indifferente titolo di dolo o di colpa e la facile oblazionabilità della contravvenzione diminuiscono il disvalore della condotta e non contribuiscono a disincentivarla in misura sufficiente.
 
La seconda fattispecie contravvenzionale, prevista dal nuovo articolo 733 bis c.p. punisce con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Il legislatore italiano ha qui probabilmente colto la vaghezza del dettato comunitario, che richiedeva un “deterioramento significativo”: nel rapportare, invece, il deterioramento allo stato di conservazione dell’habitat, ha evitato le più ovvie censure di legittimità costituzionale. Tuttavia, una scelta più coerente con il dettato della Direttiva 2008/99/CE avrebbe dovuto comportare una revisione della tecnica di incriminazione, sanzionando condotte produttive di evento (il danno all’ambiente). In questo caso però sarebbe stata necessaria la dimostrazione dell’esistenza del nesso di causalità tra condotta e evento, certamente tenuto conto della natura “trasversale” del bene giuridico ambiente: l’aggressione dei beni ambientali è spesso cumulativa, cioè determinata da condotte imputabili a diversi soggetti con difficoltà di individuazione della condotta effettivamente lesiva.
 
Va detto, a questo proposito, che anche nel diritto ambientale tedesco, che presenta astrattamente diversi gradi di offesa al bene giuridico (reati di danno, di pericolo concreto, e di pericolo astratto), vista la difficoltà di accertare concretamente il nesso di causalità in materia ambientale, la giurisprudenza è intervenuta applicando le fattispecie di danno indipendentemente dall’accertamento dello stesso ed accogliendo così il modello di pericolo astratto. I due nuovi “ecoreati”, pertanto, si inseriscono coerentemente nel contesto del diritto penale ambientale nazionale, ma lasciano immutati i forti dubbi da tempo espressi in dottrina sull’opportunità di mantenere fattispecie contravvenzionali, la cui effettività è minata essenzialmente dalla possibilità di richiedere l’oblazione e dalla patologica lentezza del processo penale italiano che favorisce grandemente il maturare dei termini di prescrizione.
 
* Avvocato in Venezia
 
 

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