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Definition of administrative judgment with ‘simplified’ ruling following the precautionary hearing.

 

______________ AMBIENTEDIRITTO ______________
– Anno XXVI – Fascicolo n. 2/2026 –

 

 

DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO CON SENTENZA ‘SEMPLIFICATA’ ALL’ESITO DELL’UDIENZA CAUTELARE.

Apporto di dogmatica ad un’estensione dell’annullabilità con rinvio

 

Definition of administrative judgment with ‘simplified’ ruling following the precautionary hearing.

Contribution of doctrine to an extension of voidability with referral

 

Paolo Cotza

 

Abstract (Italiano). Alcune circostanze hanno indotto ad un approfondimento della riflessione intorno all’annulla­bilità con rinvio della sentenza (in forma) semplificata nel processo amministrativo, ad esito dell’udienza cautelare: a partire da un diffuso conformismo verso il ‘formante’ giurisprudenziale. Da lì, si è pro­ceduto con un esame del dato di esperienza, per domandarsi se l’apporto dei giudici possa essere stato soddisfa­centemente risolutivo sotto ogni versante: con particolare riguardo alle implicazioni da riconoscere all’effetto devolutivo dell’appello, in relazio­ne all’asserita natura dell’elisione istruttoria (come procedurale) e della prero­gativa di optare per la sentenza in for­ma semplificata (come latamente discrezionale). Il passaggio successivo è consistito in un chiarimento in ordine al rapporto di forza fra i principi costituzionali antinomici che sovrintendo­no ad un’esperienza processuale velocizzata e definita con decisione semplificata. Per poi osservare che, quando quest’ultima verta sul profilo ‘di merito’, non si presta ad essere regimentata in via teorica o predeterminata, ma solo nella misura in cui lo consenta il grado di com­plessità della vicenda contenziosa come trasfusa nel contenu­to che la procedura di giurisdizione è in grado di racco­gliere. Il che impone di far convergere quel discorso: sulla struttura e funzione della motivazione; se del caso, sull’adeguatezza di quest’ultima in correlazione col livello di cognizione consentito dal tipo di rito. Quanto a quest’ultimo aspetto, dovendo tener conto che, nel processo am­ministrativo, la valutazione di completezza dell’istruttoria e, in definitiva, di maturità della controversia per esse­re decisa con sentenza semplificata, quando si esuli dal rito ‘ordinario’ (quello che offre le maggiori garanzie in termini di pienezza della cognizione): se rimessa definitivamente ad un giudizio prognostico, insindacabile, ben­ché formatosi con osservanza delle regole d’instaura­zione-integrazione del contraddittorio ed a seguito d’inter­pello delle parti; potrebbe compromettere certa funzione pubblica del sindacato giudiziale sull’esercizio del pote­re autoritativo, che depone a favore di una preservazione del doppio grado di giudizio.

Abstract (Inglese). Certain circumstances have prompted a deeper reflection on the annulment with referral of the judgment (in simplified form) in administrative proceedings, following the precautionary hearing: starting from a widespread conformism towards the ‘legal formation’ jurisprudentially. From there, an examination of the experien­tial data was conducted to inquire whether the judges’ contribution may have been satisfactorily conclusive from every aspect: with particular regard to the implications to be recognized to the devolutive effect of the appeal, in relation to the asserted nature of the evidentiary elimination (as procedural) and the prerogati­ve to opt for the sim­plified judgment (as broadly discretionary). The next step consisted of a clarification regar­ding the power relation­ship between the conflicting constitutional principles that oversee a sped-up and decisi­vely simplified procedural experience. It was noted that when the latter concerns the ‘merit’ aspect, it cannot be theoretically or predetermined­ly regimented, but only to the extent allowed by the complexity of the contentious matter as it is expressed in the content that the jurisdictional procedure is capable of gathering. This necessita­tes focusing that discussion: on the structure and function of the reasoning; and, if applicable, on the adequacy of the latter in correlation with the level of cognition permitted by the type of procedure. As for the latter aspect, taking into account that, in administrative proceedings, the assessment of the completeness of the investigation and, ultimately, of the maturity of the contro­versy to be resolved with a simplified judgment, when deviating from the ‘ordinary’ procedure (which offers the greatest guarantees in terms of thoroughness of knowledge): if it is definitively referred to a non-reviewable progno­stic judgment, even though formed in compliance with the rules for the establishment and integration of the adversa­rial process and following the parties’ requests; it could jeo­pardize a certain public function of judicial oversight over the exercise of authoritative power, which favors the preservation of the two-tier system of judgment.

Parole-chiave Sentenza – Sentenza semplificata – Rito ordinario – Rito immediato – Giudizio cautelare – Giusto pro­cesso – Contraddittorio – Difesa – Ragionevole durata del processo – Istruttoria processuale – Vizio di merito e vizio procedurale – Doppio grado di giudizio – Effetto devolutivo dell’appello – Annullamento con rinvio – Giu­dice ammi­nistrativo quale coartefice della funzione pubblica

Keywords Judgment – Simplified judgment – Ordinary procedure – Immediate procedure – Provisional judgment – Fair trial – Contradictory – Defense – Reasonable duration of the trial – Procedural investigation – Merits de­fect and procedural defect – Double degree of judgment – Devolutive effect of the appeal – Annulment with refer­ral – Admini­strative judge as co-author of the public function

 

Sommario: Premessa: le occasioni di studio, tra profili ‘di rito’ e ‘di merito’; gli obiettivi prefissi. (Pt. I) 1.1. Lettura del vigente dato ‘positivo’ sotto il prisma giurisprudenziale. Art. 74 c.p.a. – 1.2. Art. 60 c.p.a. – 1.2.1. Riferimenti liminari. 1.2.2. Riferimenti propedeutici. – (Pt. II) 2. Articolazioni del discorso giurisprudenziale in ordine alla casistica sull’annullabilità con rinvio. – 2.1. La giurisprudenza più accredi­tata … – 2.1.1. … i suoi sviluppi applicativi. – 2.2. La giurisprudenza che si rifà al concetto di ‘rifiuto di giurisdizione’ … – 2.2.1. … e quella minoritaria. – 2.3. Un più recente pronunciamento dell’Adunanza plenaria. Osservazioni a margine. – (Pt. III) 3.1. Prime riflessioni. Dalla peculiarità funzionale del proces­so amministrativo quale implicante anche lo svolgimento di un sindacato sul per­seguimento dell’interesse pubblico …3.1.1. … ad una correlata riconsiderazione dell’art. 105 c.p.a. – 3.2. L’intrinseca sommarietà di valutazioni che pervade la fase cautelare del giudizio. – 3.3. Controin­dicazioni ad un impiego indiscri­minato del restrittivo orientamento giurisprudenziale maggioritario. – 3.4. Inconferenza degli ulteriori rife­rimenti normativi (di ‘diritto processuale comune’) nonché, del contributo di letteratura in punto di nulli­tà. – (Pt. IV) 4.1.1. Sostegno argomentativo su base dogmati­ca: … a partire da una previa rappresentazio­ne generale delle previsioni normative di riferimento … 4.1.2. … passando per gli elementi identificativi della sentenza semplificata sul piano funzionale. – 4.2. ‘Permeabilità’ degli interessi privati e pubblici. 4.3. Giudice amministrativo quale coartefice del­la funzione pubblica. – 4.4. Adeguata ‘complementarizza­zione’ dei principi di riferimento. – (Pt. V) 5. Conclusioni.


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