RIFIUTI – Combustione illecita di rifiuti – Natura di reato di pericolo – Condotta di innesco o alimentazione/prosecuzione dell’incendio – Accertamento della pericolosità – Qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso – Analisi ARPA – Necessità – Esclusione – Art. 256-bis d.lgs. n.152/2006.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Ottobre 2026
Numero: 35406
Data di udienza: 17 Settembre 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: MENGONI
Premassima
RIFIUTI – Combustione illecita di rifiuti – Natura di reato di pericolo – Condotta di innesco o alimentazione/prosecuzione dell’incendio – Accertamento della pericolosità – Qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso – Analisi ARPA – Necessità – Esclusione – Art. 256-bis d.lgs. n.152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 6 ottobre 2026 (ud. 17/09/2026), Sentenza n. 35406
RIFIUTI – Combustione illecita di rifiuti – Natura di reato di pericolo – Condotta di innesco o alimentazione/prosecuzione dell’incendio – Accertamento della pericolosità – Qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso – Analisi ARPA – Necessità – Esclusione – Art. 256-bis d.lgs. n.152/2006.
Integra il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, avente natura di reato di pericolo, non solo la condotta di chi dà innesco al fuoco, ma anche quella di chi alimenta il fuoco originariamente acceso da altri, persistendo il pericolo anche per effetto della prosecuzione dell’incendio. Ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso non è necessaria la preventiva analisi da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità. Nel caso in esame, il verbale di sequestro in atti conteneva l’identificazione di tutti i rifiuti – compresi quelli speciali pericolosi – con il relativo codice CER.
(Dichiara inammissibile il ricorso promosso avverso sentenza del 15/1/2026 della CORTE DI APPELLO DI POTENZA) Pres. RAMACCI, Rel. MENGONI, Ric. Bloise
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 6 ottobre 2026 (ud. 17/09/2026), Sentenza n. 35406SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Bloise, nato a Lauria (Pz) il ../../….;
avverso la sentenza del 15/1/2026 della CORTE DI APPELLO DI POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Fiorino Ferraro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/1/2026, la Corte di appello di Potenza riformava parzialmente la pronuncia emessa il 2/2/2024 dal Tribunale di Lagonegro, con la quale Bloise era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 256-bis, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione della norma contestata e degli artt. 192, commi 1 e 2, 516 cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe ribadito la condanna con riguardo ad un fatto che il testimone, ufficiale di polizia giudiziaria, avrebbe riferito a data (21/1/2019) diversa da quella riportata nel capo di imputazione (23/1/2019), peraltro mai modificata. Il fatto, pertanto, non sarebbe stato temporalmente accertato, e vi sarebbe contrasto tra il capo citato e quanto emerso in dibattimento, che il pubblico ministero avrebbe dovuto contestare come “fatto diverso”. Ne risulterebbe evidente, dunque, la violazione del diritto di difesa;
– l’erronea applicazione della norma contestata è poi dedotta con riguardo alla prova della condotta e del dolo. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur in assenza di prova circa la responsabilità dell’imputato, ritenuto colpevole solo perché presente sul posto, senza alcuna indicazione circa il comportamento eventualmente tenuto o il contributo causale eventualmente prestato, pur trattandosi di accertamento necessario in assenza di testimoni che lo avessero visto appiccare il fuoco. La responsabilità, dunque, sarebbe stata pronunciata in violazione del canone dell’oltre ogni ragione più dubbio. Ancora, la qualificazione giuridica della condotta sarebbe errata, in quanto non sarebbero emersi elementi a sostegno di una discarica abusiva continuativamente gestita dal ricorrente. In particolare, non sarebbero stati accertati elementi sintomatici di un’attività di gestione abituale di rifiuti, organizzata o imprenditoriale, né la sua continuità, né la reiterazione delle condotte. Il reato, pertanto, avrebbe dovuto essere riqualificato nei termini dell’abbandono di rifiuti, di cui all’art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006, e non come combustione illecita aggravata. Nessuna verifica, infine, avrebbe coinvolto il dolo del reato, inteso non solo come coscienza e volontà di appiccare il fuoco, ma anche come consapevolezza della natura pericolosa della condotta;
– la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ancora, sono contestati con riguardo alla mancata verifica della qualità dei rifiuti, non classificati, non analizzati, privi di riferimento quanto ai codici CER e di qualunque intervento da parte dell’ARPAT. La sentenza, in particolare, non conterrebbe alcun accertamento quanto alla effettiva natura dei rifiuti bruciati (e delle relative ceneri) e quanto alla loro eventuale pericolosità, quel che ne evidenzierebbe un palese vizio: i Giudici del merito, infatti, si sarebbero limitati a visionare le fotografie prodotte, senza disporre alcun accertamento tecnico e, ancora, senza individuare neppure i codici CER di riferimento, così che tanto la natura e la tipologia di rifiuto, quanto il suo carattere pericoloso, non sarebbero stati accertati. Specularmente, la difesa non sarebbe stata posta nella condizione di contestare tale eventuale classificazione e, dunque, di articolare pertinenti mezzi istruttori e di sostenere l’eventuale sussumibilità della condotta in ipotesi diverse, con violazione degli artt. 24 Cost. e 521-522 cod. proc. pen. (in quanto la decisione sarebbe stata emessa su un fatto – qualificazione dei rifiuti come pericolosi – mai contestato);
– la motivazione della sentenza, infine, è censurata quanto al mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sostenuto da argomento viziato e privo della verifica di tutti i requisiti richiesti dalla norma, ad esempio con riguardo al modesto contributo offerto dall’imputato. La sentenza, peraltro, risulterebbe anche contraddittoria, in quanto avrebbe negato l’applicazione dell’istituto pur concedendo le circostanze attenuanti generiche e irrogando la pena edittale minima.
I motivi di censura sono stati ribaditi con memoria, con la quale è stata anche eccepita la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Con riguardo alla prima doglianza, che contesta il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto il reato sarebbe stato contestato alla data del 23/1/2019, ma riconosciuto come commesso il 21/1/2019, la Corte ne evidenzia la palese infondatezza.
4.1. Per un verso, la questione non risulta proposta con i motivi di gravame, non potendo, pertanto, essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità.
4.2. Per altro verso, occorre evidenziare che l’imputato è stato processato e giudicato con riguardo al medesimo fatto storico oggetto di contestazione, senza che sul punto sia mai sorta effettiva questione. In particolare, il Bloise si è difeso in relazione allo specifico comportamento commissivo descritto nel capo 2) della rubrica (oltre che, con evidenza, a quello di cui al capo 1, dichiarato estinto per prescrizione già con la sentenza di primo grado), risultato descritto in tutti i suoi elementi essenziali, così da non potersi qualificare come diverso da quello riconosciuto, in ragione della sola errata indicazione della data di consumazione.
D’altronde, ed a riprova di ciò, la Corte osserva che l’argomento chiamato a sostenere, in via logica, l’intera censura, ossia la lesione del diritto di difesa che l’imputato ne avrebbe patito, è dedotto in termini evidentemente generici (tale non potendosi qualificare un ipotetico ed “eventuale alibi per il giorno esatto”), dunque inammissibili.
5. Alle medesime conclusioni, poi, il Collegio giunge con riguardo al secondo motivo del ricorso, che contesta alla Corte di appello di aver confermato una condanna priva di indicazioni effettive in punto di responsabilità, che valorizzerebbe oltremodo la mera presenza dell’imputato sul posto e che non offrirebbe alcuna indicazione circa un contributo eventualmente offerto alla condotta altrui.
5.1. Questa censura, infatti, non si confronta con la motivata e strutturata sentenza di appello che, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha affermato la responsabilità del ricorrente, quanto al delitto di cui all’art. 256-bis, d. Igs. n. 152 del 2006, in ragione non della mera presenza sul posto, ma di comportamenti attivi che lo stesso aveva tenuto sotto lo sguardo dei Carabinieri intervenuti. Questi, in particolare, avevano sorpreso il Bloise, insieme al coimputato Giovanni Policastro, intento a gestire una vasta area adibita a discarica abusiva, provvedendo alla selezione e alla successiva combustione dei rifiuti.
Quanto a quest’ultimo profilo, l’unico ormai rilevante, la sentenza ha precisato che i due uomini erano stati visti sistemare i rifiuti in un contesto in cui era presente un focolaio, nel quale venivano bruciati materiali gommosi e di altro genere, al punto che se ne avvertiva l’odore acre tipico di quella combustione. Ancor più nello specifico, per quanto indicato in entrambe le sentenze di merito, il testimone aveva riferito che i due uomini si alternavano nella selezione e nel bruciamento dei rifiuti, e che il ricorrente era stato visto alimentare il fuoco dove questi venivano scartati (“No, appiccare il fuoco no, però vicino al fuoco, dove c’era questa catasta di rifiuti che metteva la legna”).
5.2. In forza di questa esaustiva descrizione in fatto, che il ricorso non contesta, limitandosi genericamente a censurare un vizio di motivazione, la Corte di appello ha dunque ribadito la colpevolezza del ricorrente per il delitto commesso in concorso, al riguardo precisando – con la sentenza di primo grado e con giurisprudenza consolidata – che integra il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis in esame, avente natura di reato di pericolo, non solo la condotta di chi dà innesco al fuoco, ma anche quella di chi alimenta il fuoco originariamente acceso da altri, persistendo il pericolo anche per effetto della prosecuzione dell’incendio (per tutte, Sez. 2, n. 24302 del 19/5/2022, Salkanovic, Rv. 283515).
5.3. Ancora sul secondo motivo di ricorso, peraltro, il Collegio ne sottolinea l’inammissibilità della parte in cui, con evidente punto di fatto (anche nel profilo soggettivo), contesta l’errata qualificazione giuridica della condotta (“gestione illecita vs abbandono occasionale”). Ribadito che il capo 1) della rubrica, contestato ai sensi dell’art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006 con riguardo alla gestione di una discarica, è stato dichiarato prescritto già in primo grado, non è dato comprendere quale interesse sostenga questa censura, che, peraltro, non contiene alcun riferimento all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, non pare potersi leggere nel senso della richiesta di una pronuncia di proscioglimento nel merito, in forza di semplice constatazione dell’insussistenza del fatto (nell’ottica di Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu ocuii”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento).
5.3.1. Qualora, poi, la questione fosse stata introdotta con riguardo alla circostanza aggravante di cui al comma 3 della norma contestata, basti qui evidenziare che la stessa è sviluppata in esclusivi termini di merito, ed è stata adeguatamente trattata dalla Corte di appello ancora con argomento di fatto, così riscontrandosi una discarica non autorizzata e un’attività continuativa di smaltimento di rifiuti (come emerso anche dalle dimensioni e dalla notevole quantità di materiali stoccati).
5.3.2. La censura concernente l’errata qualificazione giuridica della condotta, inoltre, risulta inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata riqualificazione del fatto di cui all’art. 256-bis in esame “nell’alveo dell’abbandono di rifiuti ex art. 256”, non indicando alcun elemento – eventualmente offerto ai Giudici del merito, ma non valutato – per giustificare tale riqualificazione.
6. Il ricorso, di seguito, risulta inammissibile anche sul secondo motivo, per il quale la condanna dell’imputato sarebbe stata confermata senza procedere ad alcuna verifica dei rifiuti, della loro natura (pericolosa o meno), dei loro caratteri e del loro codice CER.
6.1. La Corte d’appello, pronunciandosi sulla medesima questione, ha infatti ribadito – con argomento di merito privo di vizi – che la presenza di barattoli di vernice e solventi, riscontrata anche visivamente dai militari intervenuti e documentata in via fotografica, doveva ritenersi sufficientemente provata e tale da consentire di qualificare come pericolosi alcuni dei rifiuti oggetto di contestazione. A questo riguardo, peraltro, la sentenza ha richiamato un indirizzo costantemente sostenuto dalla Corte di legittimità, e qui da ribadire, in forza del quale ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso non è necessaria la preventiva analisi da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità (Sez. 3, n. 52838 del 14/7/2016, Serrao, Rv. 268919; successivamente, tra le non massimate, Sez. 3, n. 5046 del 15/1/2026, Galushko; Sez. 3, n. 30018 del 1°/12/2017, Travaglia). Oltre a ciò, peraltro, la stessa sentenza ha evidenziato che il verbale di sequestro in atti conteneva l’identificazione di tutti i rifiuti – compresi quelli speciali pericolosi – con il relativo codice CER. E senza tacere, infine, che anche sul punto la lesione del diritto di difesa è dedotta in termini del tutto generici, così come la violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen.
7. Il ricorso, infine, risulta manifestamente infondato anche sull’ultima censura, concernente il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
7.1. Pronunciandosi sulla medesima questione, la Corte di appello ha evidenziato, in termini negativi, la condotta complessivamente considerata, ossia la combustione di una quantità non modica di rifiuti anche pericolosi, nell’ambito di una vasta area adibita a discarica abusiva (quel che costituisce accertamento in fatto non rinnovabile in questa sede), con grave offesa al bene giuridico protetto dalla norma, come da documentazione fotografica esaminata dai Giudici del merito, peraltro in assenza di qualunque condotta riparatoria.
7.2. La motivazione della sentenza sul punto, pertanto, risulta del tutto adeguata, solida e completa, così da non poter essere censurata.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
8.1. La dichiarata inammissibilità del ricorso, peraltro, impedisce di rilevare l’eventuale prescrizione del reato, anche qualora maturata, in forza del costante principio per cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2026





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