DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Struttura metallica per parcheggio ancorata al suolo – Attività a edilizia libera e tutela paesaggistica – Limiti – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Qualificazione d’intervento di nuova costruzione – Permesso di costruire e se in zona vincolata, autorizzazione paesaggistica – Necessità -Distinzione tra abusi gravi e difformità minime o interventi minori – Artt. 3, 6, 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, 181, d. Igs. n.42/2004.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Ottobre 2026
Numero: 35405
Data di udienza: 17 Settembre 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: MENGONI
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Struttura metallica per parcheggio ancorata al suolo – Attività a edilizia libera e tutela paesaggistica – Limiti – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Qualificazione d’intervento di nuova costruzione – Permesso di costruire e se in zona vincolata, autorizzazione paesaggistica – Necessità -Distinzione tra abusi gravi e difformità minime o interventi minori – Artt. 3, 6, 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, 181, d. Igs. n.42/2004.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 6 ottobre 2026 (ud. 17/09/2026), Sentenza n. 35405
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Struttura metallica per parcheggio ancorata al suolo – Attività a edilizia libera e tutela paesaggistica – Limiti – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Qualificazione d’intervento di nuova costruzione – Permesso di costruire e se in zona vincolata, autorizzazione paesaggistica – Necessità -Distinzione tra abusi gravi e difformità minime o interventi minori – Artt. 3, 6, 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, 181, d. Igs. n.42/2004.
La realizzazione di una nuova struttura metallica funzionale alla creazione di un’area coperta da adibire a parcheggio, con pali infissi nel terreno e ad esso ancorati con cemento armato, la realizzazione nel muro di cinta di un’apertura (dell’ampiezza di 5 metri), la predisposizione di uno scivolo in materiale tufaceo per colmare il dislivello tra i due piani di calpestio, così posti in comunicazione, non rientrano tra le attività in regime di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, d.P.R. n. 380 del 2001, configurandosi come interventi di nuova costruzione soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire e se in zona vincolata all’autorizzazione paesaggistica. In aggiunta si rileva che, la clausola di salvaguardia di cui all’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 subordina comunque l’esecuzione di opere a edilizia libera al rispetto delle prescrizioni di tutela paesaggistica ex art. 181 d.lgs. n. 42/2004, la cui violazione sussiste per ogni intervento modificativo idoneo ad alterare i valori del paesaggio.
(Dichiara inammissibile il ricorso promosso avverso sentenza del 17/3/2026 – CORTE DI APPELLO DI LECCE, Sez. dist. di Taranto) Pres. RAMACCI, Rel. MENGONI, Ric. Bruno
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 6 ottobre 2026 (ud. 17/09/2026), Sentenza n. 35405SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Bruno, nato a Massafra (Ta) il ../../….;
avverso la sentenza del 17/3/2026 della CORTE DI APPELLO DI LECCE, sezione distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Brasca in sostituzione dell’Avv. Fabrizio Lamanna, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17/3/2026, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia emessa il 20/9/2024 dal locale Tribunale, con la quale Bruno era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione degli artt. 3, 6 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001.
La sentenza avrebbe qualificato le opere come interventi di nuova edificazione, dunque estranee all’ambito dell’edilizia libera, senza considerare che parte di esse (scivolo, recinzione e accesso carrabile) sarebbero già esistenti dagli anni 2016-2020, perché riconducibili al precedente gestore della struttura, e che gli interventi posti in essere dal ricorrente si sarebbero esauriti in lavori di manutenzione ordinaria e incamiciatura-messa in sicurezza delle stesse opere preesistenti, senza alterazioni di volume, di sagoma o di destinazione d’uso. Questi interventi, pertanto, rientrerebbero nella edilizia libera, e la Corte di appello si sarebbe pronunciata in senso difforme senza confrontarsi con le risultanze della consulenza tecnica di parte;
– la violazione di legge è poi dedotta anche con riguardo all’art. 181, d. Igs. n. 42 del 2004.
Ribadito che gli interventi consisterebbero nella manutenzione ordinaria di opere preesistenti, si precisa che gli stessi sarebbero esclusi dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del d.P.R. n. 31 del 2017. La sentenza, peraltro, avrebbe riconosciuto il reato in termini esclusivamente formali, senza alcuna verifica della offensività in concreto dell’intervento, peraltro – si ribadisce ulteriormente – eseguito su opere preesistenti;
– violazione di legge in relazione all’ordine di demolizione e di rimessione in pristino.
La sentenza avrebbe confermato tali sanzioni ritenendole automaticamente conseguenti alla condanna, dunque senza distinguere tra le diverse opere e senza verificare quali fossero effettivamente abusive, quali preesistenti e quali sanabili; ancora, non sarebbe stata valutata la proporzionalità della misura ripristinatoria, invero particolarmente significativa in un sistema che – in materia edilizia e paesaggistica – tenderebbe a valorizzare la regolarizzazione degli interventi minori, distinguendo tra abusi gravi e difformità minime;
– la violazione di legge, infine, è dedotta con riguardo alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il cui motivo di gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile senza alcuna valutazione concreta della particolare tenuità dell’offesa, delle modalità della condotta, dell’entità del danno o del pericolo, della personalità dell’imputato e della eventuale non abitualità del reato. Ancora, la sentenza non si confronterebbe con la natura meramente manutentiva degli interventi contestati e con la loro modesta entità. Analogamente, si contesta la misura della pena irrogata, ritenuta eccessiva, anche con riguardo all’aumento a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Con riguardo al primo motivo, che concerne la contravvenzione di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, questa Corte ne rileva l’inammissibilità, in quanto, oltre a riproporre questioni di merito evidentemente non consentite nel giudizio di cassazione (ad esempio, con riguardo all’epoca in cui sarebbe stata realizzata una parte delle opere, ed al soggetto che ne sarebbe stato autore, così come alla effettiva tipologia degli interventi eseguiti dal ricorrente), non si confronta in modo adeguato con la motivazione resa dal Giudice di appello che, in doppia conforme con la pronuncia del Tribunale, ha riconosciuto la responsabilità del Bruno – in ordine ad entrambi i reati – con numerosi argomenti privi di vizi, sostenuti da un solido richiamo agli esiti istruttori ed aderenti alla giurisprudenza di legittimità.
4.1. In particolare, la sentenza impugnata – anche richiamando la dettagliata decisione di primo grado – ha sottolineato che, al momento del sopralluogo compiuto dalla polizia locale, erano risultate in corso di realizzazione alcune opere di nuova edificazione che, anche qualora eventualmente accedenti ad una struttura più vecchia e preesistente, avrebbero comunque richiesto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, proprio in ragione delle loro caratteristiche.
Con maggior precisione, la Corte di appello ha sottolineato che il mero raffronto tra le fotografie allegate all’annotazione di servizio e quelle riprodotte nella consulenza tecnica di parte evidenziava chiare le modifiche apportate all’area con l’intervento eseguito dall’imputato, così fondando il giudizio di responsabilità penale. Il Bruno, infatti, stava realizzando una nuova struttura metallica (peraltro successivamente ultimata), funzionale alla creazione di un’area coperta da adibire a parcheggio, con pali infissi nel terreno e ad esso ancorati con cemento armato, previa creazione nel muro di cinta di un’apertura dell’ampiezza di 5 metri, peraltro predisponendo uno scivolo in materiale tufaceo, non ancora completato, per colmare il dislivello tra i due piani di calpestio, così posti in comunicazione.
Come da capo di imputazione, inoltre, erano stati realizzati scavi necessari al passaggio dei corrugati per l’illuminazione in corrispondenza dei pilastri, con posa in opera di uno strato di cemento.
4.2. Alla luce di una ricostruzione tanto dettagliata ed analitica dello stato dei luoghi, le sentenze di merito hanno dunque riscontrato entrambi i reati contestati.
Quanto, nello specifico, alla contravvenzione urbanistica, la stesse pronunce hanno escluso che si vertesse in ipotesi di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, d.P.R. n. 380 del 2001, sottolineando la misura degli interventi, i materiali utilizzati per la loro realizzazione, le modalità di esecuzione dei lavori (necessarie per ancorare al suolo, mediante cemento, ognuna delle strutture metalliche), la stabilità funzionale di ciascuna delle opere rispetto allo scopo per il quale erano state realizzate, oltre alla vicinanza alla battigia del parcheggio così eseguito, con conseguente permanente incidenza di tali interventi sull’assetto urbanistico, naturalistico e paesaggistico della zona. Ancora, e in tal modo confutando il vizio di omessa motivazione denunciato nel ricorso, la sentenza ha dettagliatamente esaminato lo stato dei luoghi precedente all’intervento, attestato da fotografie del 2020, evidenziando che in quel punto era allora presente una rudimentale ed improvvisata area di parcheggio priva di qualsiasi struttura infissa al suolo e di passaggi, men che mai agevolati da uno scivolo appositamente creato.
4.3. In sintesi, dunque, un intervento di nuova costruzione.
4.3.1. A ciò si aggiunga, peraltro, che l’invocato art. 6, d.P.R. n. 380 del 2001, in tema di attività edilizia libera, si apre – nel comma 1 – con una significativa clausola di salvaguardia, che impone comunque il rispetto di numerose prescrizioni in materia, tra le quali le disposizioni di cui al d. Igs. n. 42 del 2004; ebbene, il rispetto dell’art. 181, stesso decreto, risulta motivatamente escluso nel caso di specie, così da non potersi qualificare gli interventi in esame nei termini della stessa attività libera.
4.4. In senso contrario, peraltro, risulta inammissibile, perché generica, lo stessa prima censura oggetto di ricorso, che si limita a sostenere – si ribadisce, con argomento di puro merito – che alcune delle opere sarebbero invero da riferire ad epoca anteriore ed al precedente gestore del parcheggio confinante, e che gli interventi realizzati dal ricorrente si esaurirebbero in attività di manutenzione ordinaria ed incamiciatura-messa in sicurezza di opere preesistenti. Un argomento privo di specificità, dunque, e contrastato dalle sentenze di merito con più che adeguata motivazione, nei termini appena richiamati.
5. Alle medesime considerazioni, poi, la Corte giunge anche quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla fattispecie di cui all’art. 181, d. Igs. n. 42 del 2004. Pure in ordine a questo reato, infatti, la censura si concentra sulla natura da assegnare agli interventi in esame (in ottica difensiva, quella di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza), per poi concludere che, proprio in ragione di ciò, l’imputato non avrebbe dovuto richiedere un’autorizzazione paesaggistica, stante un esonero ex lege. Questo secondo motivo, dunque, si sviluppa sui medesimi, inammissibili argomenti in fatto già oggetto della prima questione, così consentendo alla Corte di legittimità un rinvio alle considerazioni spese in precedenza.
5.1. Si aggiunga, peraltro, che il Giudice di appello ha corredato le proprie considerazioni, in tema di violazione paesaggistica, di pertinenti riferimenti giurisprudenziali, proprio con riguardo a quel profilo di offensività in concreto che il ricorso afferma non esser stato trattato. In particolare, la sentenza ha ribadito il costante e condiviso indirizzo di legittimità in forza del quale è assoggettabile ad autorizzazione ogni intervento modificativo, con esclusione delle condotte che si palesino inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio (Sez. 3, n. 39429 del 12/6/2018, Scrocchi, Rv. 273903. Tra le molte successive non massimate, Sez. 3, n. 10059 del 15/1/2026, Cioffi; Sez. 3, n. 679 dell’11/10/2023, Olivieri); ebbene, una simile ipotesi è stata motivatamente esclusa nella vicenda qui a giudizio, in relazione alle caratteristiche delle opere realizzate e dei relativi materiali.
6. La sentenza impugnata, di seguito, risulta immune da vizi anche con riguardo alla terza censura proposta, concernente l’ordine di demolizione e di rimessione in prestino: a giudizio del ricorrente, la sanzione, per come irrogata, non distinguerebbe tra le varie opere (abusive, preesistenti, sanabili, consistenti in meri interventi manutentivi), né valuterebbe il mutato quadro normativo, che tenderebbe a valorizzare la regolarizzazione degli interventi minori e la distinzione tra abusi gravi e difformità minime.
6.1. Ebbene, la questione risulta posta in termini evidentemente generici, dunque inammissibili: la sanzione dell’ordine di demolizione, infatti, è stata evidentemente disposta con riguardo – e soltanto con riguardo – alla natura ed alla tipologia degli interventi abusivi, peraltro seguendo automaticamente all’emissione della sentenza di condanna, senza alcuna discrezionalità da parte del giudice, come correttamente rilevato anche nella decisione qui impugnata.
7. Il ricorso, ancora, risulta inammissibile pure sulla censura concernente il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
7.1. Contrariamente a quanto affermato nell’impugnazione, infatti, la decisione della Corte di appello sul punto non integra alcuna violazione di legge, né vizio di motivazione.
La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la richiesta di applicazione dell’istituto non era stata sostenuta da alcun argomento, nel corpo del gravame, e che al riguardo non appariva sufficiente il mero rinvio alle considerazioni poste a fondamento della domanda di assoluzione, stante l’evidente specificità dello stesso art. 131-bis cod. pen., dei presupposti che ne costituiscono fondamento e delle ragioni che ne possono giustificare l’applicazione.
8. L’impugnazione, infine, risulta inammissibile anche sull’ultima questione, concernente la misura del trattamento sanzionatorio, anche in rapporto agli aumenti di pena per la continuazione.
8.1. La Corte osserva che – come motivatamente indicato nella sentenza impugnata – già il Giudice di prime cure aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche (così, peraltro, da renderne ultronea la rinnovata richiesta in appello), individuando l’aumento per la continuazione in 15 giorni di arresto e 2.000 euro di ammenda, dunque in misura contenuta, congrua rispetto alla violazione accertata e proporzionata all’offesa arrecata ed alla personalità dell’imputato. A quest’ultimo riguardo, peraltro, la sentenza ha evidenziato anche il numero e la natura dei precedenti penali a carico, rilevando una certa proclività a delinquere, la non occasionalità delle condotte qui contestate e l’indifferenza del soggetto rispetto all’osservanza delle prescrizioni ricevute; quel che, evidentemente, ha costituito motivato argomento anche per il diniego della causa speciale di non punibilità sopra richiamata.
9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2026





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