ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Canoni di depurazione – Restituzione dell’indebito – Domanda di manleva – Diritto di regresso – Responsabilità extracontrattuale – Art. 2043 c.c. – Cooperazione del terzo nell’inadempimento – Inefficiente funzionamento dell’impianto – Responsabilità della Regione – Contratto di utenza. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Ottobre 2026
Numero: 26185
Data di udienza: 23 Settembre 2026
Presidente: GRAZIOSI
Estensore: GIRALDI
Premassima
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Canoni di depurazione – Restituzione dell’indebito – Domanda di manleva – Diritto di regresso – Responsabilità extracontrattuale – Art. 2043 c.c. – Cooperazione del terzo nell’inadempimento – Inefficiente funzionamento dell’impianto – Responsabilità della Regione – Contratto di utenza. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 4 ottobre 2026 (ud. 23/09/2026), Ordinanza n. 26185
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Canoni di depurazione – Restituzione dell’indebito – Domanda di manleva – Diritto di regresso – Responsabilità extracontrattuale – Art. 2043 c.c. – Cooperazione del terzo nell’inadempimento – Inefficiente funzionamento dell’impianto – Responsabilità della Regione – Contratto di utenza.
In tema di servizio idrico integrato, qualora l’inefficiente funzionamento o la temporanea inattività dell’impianto di depurazione impedisca agli utenti di usufruire del servizio, il soggetto che abbia stipulato il contratto di utenza e sia stato condannato alla restituzione della quota del corrispettivo relativa alla depurazione delle acque può agire in regresso nei confronti della Regione proprietaria dell’impianto e tenuta allo svolgimento del servizio, ove la condotta di quest’ultima abbia concorso a determinare l’inadempimento. Tale responsabilità concorrente è riconducibile all’art. 2043 c.c., nella forma della cooperazione del terzo nell’inadempimento. La domanda di manleva, diretta a ottenere il ristoro delle somme eventualmente dovute agli utenti, non richiede la prova dell’effettivo riversamento alla Regione dei canoni riscossi, qualora sia fondata sulla concorrente responsabilità della stessa per l’inadeguata funzionalità dell’impianto e non sulla restituzione di somme indebitamente versate.
(annulla con rinvio sentenza n. 6104/2020 del TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. Graziosi, Rel. Giraldi, Ric. ABC -Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale c. Saggiomo e altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^, 04/10/2026 (ud. 23/09/2026), Ordinanza n. 26185SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8795/2021 R.G. proposto da:
ABC -Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianpiero Esposito
-ricorrente-
CONTRO
Saggiomo, Polverino, Romanelli, D’Alterio, Varchetta, Di Matteo, Di Maio, Peluso, Starace e Vespa, rappresentati e difesi dall’avvocato Clemente Bellecca
-controricorrenti-
e contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Carbone dell’Avvocatura Regionale
-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché contro
Hydrogest Campania S.p.A. in Liquidazione, CCC S.r.l., Mangiapia Giovanna e Gramaglia
-intimati-
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI n. 6104/2020 depositata il 28 settembre 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2026 dal Consigliere Giraldi
FATTI DI CAUSA
Giovanna Mangiapia conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli ABC Napoli – Napoli Acqua Bene Comune – Azienda Speciale e il Comune di Napoli chiedendo la ripetizione delle somme versate a titolo di canoni di depurazione nell’ambito dei rapporti contrattuali di fornitura idrica non correttamente svoltisi. Nel corso del giudizio di primo grado venivano chiamate in causa Regione Campania e Hydrogest Campania S.p.A. in liquidazione; intervenivano altresì volontariamente Saggiomo, Anna Polverino, CCC S.r.l., Emiddio, Di Matteo Romanelli, Ferdinando D’Alterio, Varchetta, Di Maio, Gramaglia, Peluso, Starace e Vespa.
La domanda si fondava sull’assunto della non debenza della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione considerato l’inefficiente funzionamento dell’impianto di depurazione dell’acqua e cui avrebbe dovuto, dunque, conseguire la restituzione degli importi corrisposti per tale causale.
I convenuti eccepivano preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo nonché il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli in quanto soggetto non somministrante, mentre Regione Campania e Hydrogest negavano la sussistenza di un diritto di regresso della società e del Comune nei loro confronti.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza pronunciata in data 9 maggio – 9 giugno 2017, ritenuta la competenza del giudice ordinario, accoglieva la domanda restitutoria proposta dall’attrice e dagli intervenuti e condannava la società ABC a corrispondere loro gli importi ritenuti dovuti per quanto versato, senza la sussistenza di una idonea causa giustificatrice, a titolo di canoni di depurazione relativi ai rapporti in essere; dichiarava, inoltre, il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli rispetto alla domanda dell’attrice per non essere il rapporto in corso con tale convenuto, e rigettava la domanda di manleva avanzata dalla società ABC nei confronti della Regione Campania per mancanza di prova di versamento di somma alcuna dalla società ABC a detto ente, nonché disattendeva l’ulteriore domanda di manleva nei confronti di Hydrogest Campania S.p.A. in liquidazione.
Proponeva appello la società ABC innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e invocando nuovamente la giurisdizione del giudice amministrativo, eccependo altresì il difetto di legittimazione passiva della stessa appellante poiché non le era attribuita la gestione dell’impianto, ma solo la distribuzione dell’acqua, la prescrizione del diritto azionato per decorso del termine quinquennale indicato per il pagamento di quanto derivante dai rapporti di somministrazione; in via subordinata, chiedeva il rigetto delle richieste proposte in primo grado e, in caso di conferma della condanna, la manleva della Regione Campania, cui sarebbe spettato l’obbligo di provvedere alla gestione dell’impianto; insisteva inoltre l’accoglimento della domanda riconvenzionale verso l’originaria attrice per euro 5.096,20 per forniture effettuate e rimaste non pagate.
Il Tribunale, con sentenza n.6104/2020, confermava la giurisdizione ordinaria e, nel merito, rilevata la natura corrispettiva della tariffa del servizio idrico integrato, escludeva la fondatezza delle censure della società ABC, dichiarando che la pretesa restitutoria degli utenti era stata correttamente rivolta contro il soggetto che aveva concluso il contratto di utenza e percepito il pagamento e che gravava su questo l’onere di provare il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione e gli oneri detraibili per progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto; la prescrizione doveva poi ritenersi decennale perché riguardante la domanda di restituzione di indebito, mentre la domanda di manleva nei confronti della Regione Campania sfornita della prova del versamento delle somme introitate dalla società ABC a favore di tale ente; respingeva pertanto il gravame.
La società ABC ha proposto ricorso articolato in tre motivi.
Saggiomo, Polverino, Di Matteo, Romanelli, D’Alterio, Varchetta, Di Maio, Peluso, Starace e Vespa nonché Regione Campania hanno resistito con controricorso;
Regione Campania ha altresì proposto ricorso incidentale.
Gramaglia, Mangiapia, CCC s.r.l. e Hydrogest Campania s.p.a. in liquidazione sono rimasti intimati.
Fissata l’odierna adunanza camerale, le parti controricorrenti hanno depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avvalendosi del noto principio della ragionevole liquida, si osserva che con il terzo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art.2033 c.c. in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c.
per aver rigettato la domanda di manleva proposta dall’ABC Napoli sul presupposto della mancata prova del versamento alla Regione Campania delle somme incassate dagli attori ed interventori oggetto della domanda di restituzione».
1.1 Si afferma che la domanda proposta dall’ABC Napoli in primo grado non avrebbe avuto carattere restitutorio, bensì sarebbe stata diretta al riconoscimento del diritto di manleva, con conseguente condanna di Regione Campania, quale effettiva esercente il servizio di depurazione e quale proprietaria dell’impianto, a tenere indenne l’attuale ricorrente ABC Napoli di qualsiasi somma fosse costretta a pagare in ragione e conseguenza delle domande proposte dall’attrice e dagli interventori.
Pertanto, si assume che, alla luce della incontestabile circostanza che Regione Campania è gestrice del servizio di depurazione ed ente proprietario dell’impianto di depurazione, questa rivestirebbe nella vicenda un indiscusso ruolo di responsabile nella mancata fruizione del servizio. E, in considerazione della domanda avanzata dall’attuale ricorrente di essere tenuta indenne, risulterebbe assolutamente ininfluente la circostanza dell’avvenuto versamento o meno da parte della società ABC a Regione Campania dei canoni riscossi dagli utenti: ciò in quanto l’oggetto della domanda di manleva sarebbe una generica condanna a tenere indenne la società ABC di qualsiasi somma dovesse pagare in conseguenza e per l’effetto della domanda dell’attrice e degli intervenuti.
1.2 Il motivo è fondato.
Ed infatti la corte territoriale in ordine alla domanda proposta dalla odierna ricorrente ha così argomentato: “la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 10/10/2009 n. 335 per la restituzione delle somme erogate, quale quota del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acqua va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza. Deve poi evidenziarsi che non v’è agli atti la prova specifica che le somme incassate da ABC siano state effettivamente versate alla Regione Campania …. va precisato che nel primo grado di giudizio la Regione Campania ha contestato le circostanze di fatto allegate da ABC assumendo che alcun rapporto sussiste né è mai esistito tra l’ARIN e la Regione Campania deducendo che nessun elemento probatorio era stato fornito in ordine all’effettivo pagamento dei canoni di depurazione, dunque, contestando di avere ricevuto le somme incassate dall’ ARIN a tale titolo. Ne discende che in difetto di prova di un effettivo riversamento nelle casse regionali delle somme che l’ARIN ha riscosso, la domanda proposta dall’ABC nei confronti della Regione Campania va rigettata con conseguente conferma sul punto della statuizione del primo giudice”.
Il giudice del gravame, come quello di prime cure, ha interpretato la domanda di manleva nei confronti di Regione Campania ritenendo che essa riguardasse la mera restituzione delle somme eventualmente versate dopo la riscossione da parte dell’utente finale e nei limiti della condanna della società appellante a tale restituzione come richiesta dagli utenti stessi.
Tuttavia, nessuna specifica deduzione in tal senso risulta in atti, emergendo invece, come si legge pure nelle conclusioni dell’atto di citazione in appello, che ABC ha proposto una generica domanda di manleva nei confronti di Regione Campania al fine di essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto agli utenti.
Sul punto non è contestato che la Regione sia “proprietaria dell’impianto”, nonché il soggetto deputato “a svolgere il servizio di depurazione” (sebbene la sua gestione, in concreto, fosse stata affidata alla società Hydrogest Campania S.p.A.).
Il titolo, dunque, della pretesa della società ABC di essere manlevata da Regione Campania è da ricondursi al fatto che quest’ultima, quale proprietaria dell’impianto di depurazione, ha lasciato che esso versasse in una condizione tale da impedire agli utenti del servizio idrico di fruire della prestazione di depurazione delle acque, rendendo così inadempiente il soggetto che risultava obbligato a fornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto di somministrazione.
Pertanto, come affermato da plurime decisioni di questa Suprema Corte, intervenute dopo l’introduzione e definizione del giudizio di primo grado e nella sostanziale contestualità di siffatta giurisprudenza rispetto al giudizio di secondo grado (Cass. n. 11582/2020, Cass. n.11295/2020, Cass. n. 3314/2020, Cass. n.11294/2020, Cass. n.33459/2022, Cass. n.20014/2025), la concorrente responsabilità della Regione si fonde, ex art. 2043 c.c. nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento, né alla giurisprudenza di legittimità – della “cooperazione del terzo nell’inadempimento” (in tal senso v. anche Cass. n. 20251/2016); e quindi in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell’impianto nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia con loro stipulato il contratto di utenza, per cui quest’ultimo, convenuto dagli utenti in giudizio per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione delle acque, ha diritto ad agire in via di regresso verso il proprietario dell’impianto e gestore del servizio. Nel caso in esame, allora, la chiamata in causa effettuata dalla società ABC era diretta a far accertare il suo diritto a “recuperare” dalla Regione quanto eventualmente dovuto agli utenti che avevano azionato la pretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell’impianto di Cuma e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione; non si fondava, invece, sulla restituzione di una somma indebitamente versata di cui occorreva provare l’effettivo versamento.
2. Il terzo motivo deve dunque essere accolto, con assorbimento di ogni altro motivo, e la sentenza cassata per quanto di ragione con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 23 settembre 2026





AMBIENTEDIRITTO.IT Casa Editrice