EDILIZIA E URBANISTICA – IMU – Area fabbricabile – Rideterminazione del valore imponibile – Obbligo dichiarativo – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ICI, IMU – Mutamento del valore dell’area fabbricabile – Nuova stima – Procedure telematiche – Onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione – Art. 10, c.4, d.lgs. n. 504/1992 – Art. 13, c.12–ter, d.l. n. 201/2011 – Art. 59, c.1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997 – Legge n. 212/2000 – art. 37, c.53, d.l. n. 223/2006. (Segnalazione e massima a cura di Gabriele Ferlito)
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 5^ TRIBUTARIA
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Ottobre 2026
Numero: 26066
Data di udienza: 9 Luglio 2026
Presidente: STALLA
Estensore: DI PISA
Premassima
EDILIZIA E URBANISTICA – IMU – Area fabbricabile – Rideterminazione del valore imponibile – Obbligo dichiarativo – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ICI, IMU – Mutamento del valore dell’area fabbricabile – Nuova stima – Procedure telematiche – Onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione – Art. 10, c.4, d.lgs. n. 504/1992 – Art. 13, c.12–ter, d.l. n. 201/2011 – Art. 59, c.1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997 – Legge n. 212/2000 – art. 37, c.53, d.l. n. 223/2006. (Segnalazione e massima a cura di Gabriele Ferlito)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, 01/10/2026 (ud. 09/07/2026), Ordinanza n. 26066
EDILIZIA E URBANISTICA – IMU – Area fabbricabile – Rideterminazione del valore imponibile – Obbligo dichiarativo.
In tema di IMU, l’obbligo dichiarativo relativo alla variazione degli elementi rilevanti ai fini dell’imposizione non sussiste quando la variazione della base imponibile derivi dalla rideterminazione del valore dell’area fabbricabile effettuata dall’ente territoriale ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997, trattandosi di un dato già conosciuto o conoscibile dall’amministrazione nell’esercizio della propria attività. (Mass.a cura di Ga. Fe.)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ICI, IMU – Mutamento del valore dell’area fabbricabile – Nuova stima – Procedure telematiche – Onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione – Art. 10, c.4, d.lgs. n. 504/1992 – Art. 13, c.12–ter, d.l. n. 201/2011 – Art. 59, c.1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997 – Legge n. 212/2000 – art. 37, c.53, d.l. n. 223/2006.
In materia di tributi, l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in tema di ICI) e dall’art. 13, comma 12– ter, d.l. n. 201/2011 (in tema di IMU e successivamente ribadito dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella rideterminazione, ad opera dell’ente territoriale, della base imponibile per effetto del mutamento del valore dell’area fabbricabile derivante dalla nuova stima operata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997. In particolare, alla luce del precetto di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, la ratio della soppressione dell’obbligo dichiarativo prevista dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (secondo cui resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico), va individuata nell’irrilevanza della dichiarazione non solo tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare sia comunque conoscibile attraverso le procedure telematiche, ma anche altresì in tutte le ipotesi in cui il dato imponibile sia già nella conoscenza qualificata dell’ente impositore in ragione dell’esercizio della propria attività amministrativa, anche per finalità non strettamente tributarie.
(annulla con rinvio sentenza n. 879/2021 – Commissione Tributaria Regionale Veneto) Pres. STALLA, Est. DI PISA, Ric. Zarpellon S.p.A c. Comune Romano d’Ezzelino
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, 01/10/2026 (ud. 09/07/2026), Ordinanza n. 26066SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3385/2022 R.G. proposto da:
Zarpellon S.p.A in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianpietro Contarin
-ricorrente-
CONTRO
Comune Romano d’Ezzelino in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Tiengo
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Veneto n. 879/2021 depositata il 09/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal Consigliere Fabio Di Pisa.
FATTI DI CAUSA
1. La CTR del Veneto, sentenza n. 879/06/2021, resa inter partes in data 9 luglio 2021, in causa relativa ad avviso di accertamento ICI per l’anno 2012 emesso dal Comune di Romano d’Ezzelino nei confronti della società contribuente Zarpellon S.p.A. rigettava l’appello principale della società contribuente ed accoglieva l’appello incidentale del Comune, confermando la legittimità dell’avviso quanto ai valori accertati dell’area edificabile.
2. Avverso tale sentenza la società Zarpellon S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3. L’ ente impositore ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., “vizio di motivazione” della sentenza in relazione alla ritenuta insussistenza dei parametri per la riduzione dei valori dell’area già operata dal primo giudice. Assume che nella specie la motivazione era da ritenere “apparente” per non avere tenuto conto dei parametri indicati dalla parte contribuente e fatti propri dal giudice di primo grado idonei a giustificare una riduzione del valore dell’area, precisando che appariva ancor più evidente la violazione di legge quanto al mancato esame della dedotta questione relativa alla inapplicabilità delle sanzioni ai sensi degli artt. 15 e 18 del Regolamento comunale IMU.
1.1. Osserva il Collegio che tale motivo è da ritenere inammissibile o comunque manifestamente infondato: la società ricorrente, invero, in modo del tutto generico lamenta una motivazione apparente ma, in realtà, censura sostanzialmente la valutazione in fatto dei giudici di merito in ordine al valore dell’area in questione ai fini ICI.
Va del resto ricordato che per le Sezioni Unite di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159), ipotesi certamente non ravvisabile nella fattispecie in esame.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., omessa pronunzia in ordine alla chiesta disapplicazione della sanzione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale IMU vigente.
Con tale motivo di ricorso la società ricorrente lamenta l’omessa pronuncia dei giudici di secondo grado riguardo l’eccepita violazione dell’art. 15 del Regolamento IMU posto a base della sanzione irrogata (pari al 100% dell’imposta evasa).
2.1. Tale motivo è fondato, dovendosi disattendere l’eccezione di inammissibilità di tale censura per difetto di autosufficienza formulata dalla parte controricorrente, atteso che il ricorso riporta specificamente i motivi
di opposizione relativi alla non debenza sanzioni nella misura richiesta per omessa dichiarazione, così come proposti tanto in primo quanto in secondo grado.
2.2. Sul tema va ricordato che questa Corte ha di recente affermato il principio di diritto, che in questa sede va ribadito, secondo cui «l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in tema di ICI) e dall’art. 13, comma 12– ter, d.l. n. 201/2011 (in tema di IMU e successivamente ribadito dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella rideterminazione, ad opera dell’ente territoriale, della base imponibile per effetto del mutamento del valore dell’area fabbricabile derivante dalla nuova stima operata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997» (vedi Cass. 13662/2026).
In seno a detta pronunzia è stato, in particolare, chiarito che alla luce del precetto di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, la ratio della soppressione dell’obbligo dichiarativo prevista dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (secondo cui resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico), va individuata nell’irrilevanza della dichiarazione non solo tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare sia comunque conoscibile attraverso le procedure telematiche, ma anche altresì in tutte le ipotesi in cui il dato imponibile sia già nella conoscenza qualificata dell’ente impositore in ragione dell’esercizio della propria attività amministrativa, anche per finalità non strettamente tributarie (v. sul punto anche Cass. n. 8280/2025).
2.3. Orbene risulta evidente che nella fattispecie in esame i giudici di appello – avendo la società contribuente espressamente eccepito l’operatività dell’art. 15 comma 1 del regolamento comunale suddetto secondo cui: “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui si sono verificati eventi non conoscibili dal comune che hanno determinato una variazione dell’imposta utilizzando il modello approvato nel decreto di cui all’articolo 9, comma sei, del d.lgs. n 23/2011”, lamentando che, nella specie, non sussisteva alcun obbligo di presentazione della dichiarazione in quanto nell’anno in questione non si era verificato nessun evento non conoscibile dal Comune che avrebbe dovuto essere oggetto di dichiarazione – avrebbero dovuto esaminare, sulla scorta delle complessive emergenze fattuali, la sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo, con conseguente incidenza di tale profilo sull’ammontare delle sanzioni dovute.
3. Conseguentemente, stante la fondatezza del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, dovrà esaminare la suddetta questione, procedendo anche alla liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 9 luglio 2026.





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