INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni odorigene – Reato di getto pericoloso di cose – Concetto di molestia – Ruoli di delegato Ambiente e Sicurezza e di legale rappresentante – Condotte omissive della vigilanza e controllo – Criterio della normale tollerabilità – Fattispecie – Art. 674 cod. pen. e art. 844 cod. civ.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Agosto 2026
Numero: 30546
Data di udienza: 8 Luglio 2026
Presidente: DI STASI
Estensore: PAZIENZA
Premassima
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni odorigene – Reato di getto pericoloso di cose – Concetto di molestia – Ruoli di delegato Ambiente e Sicurezza e di legale rappresentante – Condotte omissive della vigilanza e controllo – Criterio della normale tollerabilità – Fattispecie – Art. 674 cod. pen. e art. 844 cod. civ.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 11 agosto 2026 (ud. 08/07/2026), Sentenza n. 30546
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni odorigene – Reato di getto pericoloso di cose – Concetto di molestia – Ruoli di delegato Ambiente e Sicurezza e di legale rappresentante – Condotte omissive della vigilanza e controllo – Criterio della normale tollerabilità – Fattispecie – Art. 674 cod. pen. e art. 844 cod. civ.
Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di emissioni olfattive, rispetto alle quali, al fine di definire il concetto di molestia che integra la fattispecie di cui all’art. 674 cod. pen., occorre distinguere tra l’attività produttiva svolta senza l’autorizzazione dell’autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di ‘stretta tollerabilità’, e quella esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla ‘normale tollerabilità’ delle persone previsto dall’art. 844 cod. civ. e sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l’impatto delle emissioni sulla realtà esterna. Nel caso in esame, la sentenza di merito applica il limite della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 cod. civ. alle emissioni odorigene autorizzate e nei limiti di legge, senza bilanciare le esigenze della proprietà con quelle produttive. Inoltre, la valutazione del superamento della tollerabilità si basa solo sulle testimonianze dei residenti, ignorando la difesa sul rispetto del D.M. 309/2023. Infine, la necessità di verificare se sigillare ulteriori parti della fonderia oltre alle aperture sui forni e sulla zona di colatura, non basta a dimostrare la rilevanza penale delle “molestie”.
(Annulla con rinvio il ricorso promosso avverso sentenza emessa il 10/09/2025 dal TRIBUNALE DI MACERATA) Pres. DI STASI, Rel. PAZIENZA, Ric. Papa e altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 11 agosto 2026 (ud. 08/07/2026), Sentenza n. 30546SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1) PAPA, nato in Germania il ../../….;
2) DALLA BONA, nato a Lumezzane il ../../….;
avverso la sentenza emessa il 10/09/2025 dal TRIBUNALE DI MACERATA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/09/2025, il Tribunale di Macerata ha condannato PAPA Enrico e DALLA BONA – nelle rispettive qualità di delegato Ambiente e Sicurezza e di legale rappresentante della LEAD TIME s.p.a. – alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 674 cod. pen., come meglio specificato in rubrica.
2. Ricorrono per cassazione con unico atto il PAPA e il DALLA BONA, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla effettiva configurabilità delle molestie, alla esclusione dell’art. 844 cod. civ. quale necessario parametro di riferimento per le emissioni da attività produttive autorizzate, nonchè all’omessa valutazione degli elementi individuati dalla predetta norma per contemperare le ragioni della proprietà con quelle della produzione.
2.2. Violazione di legge dedotta dal DALLA BONA in ordine mancato apprezzamento della delega di funzioni al PAPA, menzionata in sentenza ma rimasta priva di alcun tipo di valutazione, necessaria anche per individuare gli esatti ruoli rivestiti e l’eventuale rilievo di condotte omissive della vigilanza e controllo.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo assorbente la fondatezza del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo dedotto nei ricorsi è fondato.
2. È opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di emissioni olfattive, rispetto alle quali, al fine di definire il concetto di ‘molestia che integra la fattispecie di cui all’art. 674 cod. pen., occorre distinguere tra l’attività produttiva svolta senza l’autorizzazione dell’autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di ‘stretta tollerabilità’, e quella esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla ‘normale tollerabilità’ delle persone previsto dall’art. 844 cod. civ. e sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l’impatto delle emissioni sulla realtà esterna (Sez. 3, n. 23582 del 13/07/2020, Albore, Rv. 279880 – 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 38434 del 29/10/2025, p.c. Chesini).
In tale prospettiva ermeneutica deve essere valutata la triplice violazione di legge dedotta dalla difesa dei ricorrenti, che ha tra l’altro evidenziato: la regolare autorizzazione allo svolgimento dell’attività di fonderia da parte della LEAD TIME s.p.a.; il rigetto della richiesta di decreto penale, formulata dal P.M. per i fatti contestati al PAPA e al DELLA BONA (in forza di tre segnalazioni dei cittadini nel periodo febbraio/aprile 2024), motivato in data 07/05/2024 con la necessità di attendere la presentazione, entro il 30/06/2024, dello studio di conformità delle emissioni odorigene ai parametri di cui al decreto n. 309 del 2023; l’avvenuta presentazione in data 28/06/2024 dello studio in questione, commissionato dalla società, attestante il rispetto dei limiti di cui al predetto decreto quanto alle emissioni percepiti dai comuni di residenza dei cittadini esponenti; l’emissione in data 17/05/2024 – senza quindi in alcun modo attendere gli esiti degli accertamenti richiamati nel provvedimento di rigetto del G.i.p. – dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., propedeutico all’esercizio dell’azione penale; il richiamo degli esiti di tale studio all’interno della stessa sentenza di condanna, dove si era altresì dato atto dell’assenza di valori anomali, in sede di rilevamenti ARPAM nel periodo novembre/dicembre 2023.
In effetti, il Tribunale di Macerata ha dato atto di quanto sopra (prospettato in sede di interrogatorio dal PAPA), e ha richiamato una verifica svolta in azienda in data 28/05/2024 circa il parziale adempimento (aperture sopra i forni e la zona di colatura sigillate), e un parere ARPAM in data 07/6/2024, in cui si ribadiva il parziale adempimento e si evidenziava “la necessità di un’integrazione allo studio di fattibilità già presentato dall’azienda sulla possibilità di una completa rimozione delle aperture poste a tetto dei capannoni presenti all’interno del perimetro aziendale” (cfr. laquarta pagina e segg. della sentenza impugnata, priva di numerazione).
3. In tale complessivo contesto, ed alla luce dei principi richiamati in precedenza, il Tribunale avrebbe evidentemente dovuto prendere in considerazione, ed eventualmente confutare, i dati emergenti dallo studio richiamato dal PAPA in sede di interrogatorio (studio – si ripete – ritenuto decisivo in sede di rigetto del decreto penale di condanna), nonchè chiarire adeguatamente le ragioni per cui non le misurazioni tecniche, ma i soli i rilievi in punto di sigillazione (effettuata in corrispondenza dei forni e della zona di colatura, ma non anche delle restanti parti del perimetro aziendale), avevano avuto un ruolo dirimente nell’affermazione di responsabilità, anche alla luce delle obiezioni tecniche sollevate dalla LEAD TIME in ordine all’impossibilità di chiudere completamente la struttura (cfr. sul punto la quinta pagina della motivazione).
Il Tribunale si è invece mosso in tutt’altra direzione, da un lato richiamando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità, per integrare il reato, al parametro della “normale” o della “stretta” tollerabilità. D’altro lato, il Tribunale ha ritenuto ultroneo “attardarsi nella sottile disquisizione giuridica di cui sopra”, dal momento che “la durata, la reiterazione, e l’entità (dimostrata anche dall’allarme, a causa del fenomeno, intervenuto nella comunità) del fenomeno olfattivo di cui sopra supera entrambi i criteri suddetti, e quindi anche il criterio più blando della normale tollerabilità”.
Tale percorso argonnentativo non può essere condiviso, anzitutto perché àncora il richiamo alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ. al contenuto del diritto di proprietà, senza alcun confronto – pur necessario – con l’esigenza di contemperare le ragioni della proprietà con quelle della produzione, in caso di emissioni odorigene autorizzate e risultate all’interno dei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, la valutazione del superamento “anche” della normale tollerabilità pare fondarsi sulle sole dichiarazioni dei residenti, senza alcuna confutazione della ricostruzione difensiva imperniata sull’acclarato rispetto dei limiti fissati dal decreto n. 309: non potendo evidentemente ritenersi decisiva, per la conclusione in termini di rilevanza penale delle “molestie” denunciate, il fatto che sia necessario approfondire la fattibilità e necessità di sigillare ulteriori parti della fonderia, oltre alle aperture sui forni e sulla zona di colatura.
4. Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere ultroneo l’esame delle ulteriori doglianze, imponendosi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Macerata in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata, in diversa persona fisica.
Così deciso in data 8 luglio 2026





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