DIRITTO DEL LAVORO – Società a responsabilità limitata – Socio amministratore – Gestione assicurativa – Necessità di accertamento in concreto della partecipazione personale del socio all’attività – Caratteri della partecipazione – Abitualità e prevalenza, maggiore durata rispetto ad altre occupazioni – Sufficienza della natura intellettuale della prestazione. (Seg. e mass. a cura dell’avv. Paolo Cotza)
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^ LAVORO
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Settembre 2026
Numero: 25780
Data di udienza: 7 Luglio 2026
Presidente: TRICOMI
Estensore: CERULLO
Premassima
DIRITTO DEL LAVORO – Società a responsabilità limitata – Socio amministratore – Gestione assicurativa – Necessità di accertamento in concreto della partecipazione personale del socio all’attività – Caratteri della partecipazione – Abitualità e prevalenza, maggiore durata rispetto ad altre occupazioni – Sufficienza della natura intellettuale della prestazione. (Seg. e mass. a cura dell’avv. Paolo Cotza)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^, 25 Settembre 2026, (ud. 07/07/2026), Sentenza n. 25780
DIRITTO DEL LAVORO – Società a responsabilità limitata – Socio amministratore – Gestione assicurativa – Necessità di accertamento in concreto della partecipazione personale del socio all’attività – Caratteri della partecipazione – Abitualità e prevalenza, maggiore durata rispetto ad altre occupazioni – Sufficienza della natura intellettuale della prestazione.
In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata, si deve reputare indispensabile l’accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell’INPS, della partecipazione personale del socio all’attività aziendale commerciale, secondo i tratti dell’abitualità e della prevalenza. Tale partecipazione, in particolare, non dev’essere straordinaria o eccezionale, benché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro e sia sufficiente escluderne l’occasionalità, la transitorietà, la saltuarietà. La partecipazione, inoltre, sotto il profilo temporale, dev’essere resa per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore: a tale riguardo, è esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza dell’apporto del socio rispetto a quello degli altri occupati nell’azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti. Ai fini del sorgere dell’obbligo assicurativo, la partecipazione non si estrinseca soltanto nell’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche nella prestazione dell’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, in quanto, anche in tale ipotesi, si ravvisa un apporto personale all’attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
(Accoglie in parte il ricorso promosso avverso la sentenza n. 363/2021 – CORTE D’APPELLO di SALERNO) Pres. TRICOMI, Rel. CERULLO
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 4^, 25 Settembre 2026, (ud. 07/07/2026), Sentenza n. 25780SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 31882-2021 proposto da:
Gu.Gi., rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato OR.CA., con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, LUNGOTEVERE DE.ME.
– ricorrente –
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) Spa, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati EM.DE., AN.SG., LE.MA., CA.D., AN.CO. ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale, in ROMA, VIA CE.BE.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 363 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 23 giugno 2021 (R.G.N. 347/2019).
Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere Angelo Cerulo.
Udito il Procuratore Generale, in persona della dottoressa PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita, per il controricorrente, l’avvocata CA.D., che ha ribadito le conclusioni formulate nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Salerno ha respinto il gravame del signor Gu.Gi. contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede e ha dunque respinto l’opposizione contro l’avviso di addebito n. (Omissis), notificato il 21 maggio 2016 per i contributi “a percentuale” sul reddito correlato alla partecipazione nella società Gu. Eu. Srl, per la parte eccedente il minimale.
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha evidenziato, anzitutto, che gli elementi acquisiti al processo hanno avvalorato un apporto personale, abituale e prevalente dell’appellante nell’esercizio dell’attività d’impresa.
In secondo luogo, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società a responsabilità limitata a fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, anche quando tali utili non siano stati distribuiti.
2.- Il signor Gu.Gi. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, con ricorso articolato in tre motivi, illustrati da memoria in vista dell’originaria trattazione camerale.
3.- L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.
4.- La causa, dopo l’infruttuosa trattazione camerale del 29 gennaio 2026, è stata fissata, con ordinanza interlocutoria, per la pubblica udienza del 7 luglio 2026.
5.- La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
6.- All’udienza, la Procura Generale ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e il difensore dell’Istituto ha ribadito le argomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richieste riportate in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione dell’art. 1, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell’art. 2729 cod. civ. e censura la sentenza d’appello per aver attribuito valenza decisiva alla mera qualifica di amministratore, senza svolgere l’indispensabile indagine in concreto sulla partecipazione personale al lavoro aziendale, con caratteri di abitualità e di prevalenza.
1.1.- La critica si rivela inammissibile.
1.2.- La Corte di merito (cfr., a tale riguardo, le pagine 4 e 5 della sentenza d’appello) ha mostrato di uniformarsi ai princìpi oramai consolidati che, in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata, reputano indispensabile l’accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell’INPS, della partecipazione personale del socio all’attività aziendale commerciale, secondo i tratti dell’abitualità e della prevalenza.
Tale partecipazione, in particolare, non dev’essere straordinaria o eccezionale, benché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro e sia sufficiente escluderne l’occasionalità, la transitorietà, la saltuarietà.
La partecipazione, inoltre, sotto il profilo temporale, dev’essere resa per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore: a tale riguardo, è esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza dell’apporto del socio rispetto a quello degli altri occupati nell’azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2021, n. 1684).
Ai fini del sorgere dell’obbligo assicurativo, la partecipazione non si estrinseca soltanto nell’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche nella prestazione dell’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, in quanto, anche in tale ipotesi, si ravvisa un apporto personale all’attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass., sez. lav., 10 agosto 2023, n. 24439).
1.3.- Alla stregua di tali princìpi, la Corte territoriale ha vagliato gli elementi probatori in una disamina complessiva che non si arresta, al contrario di quel che prospetta il ricorrente, alla considerazione della carica apicale ricoperta in seno alla società a responsabilità limitata.
I giudici d’appello, in coerenza con l’accertamento già compiuto dal Tribunale, attribuiscono una particolare forza persuasiva alle risultanze del verbale dell’Istituto, per la precisione e la concordanza degli elementi di fatto acquisiti e non efficacemente avversati.
Il motivo, nella sua essenza, tende a sovvertire una valutazione organica e coerente, cristallizzata in una “doppia conforme”, e s’incentra su un dato (la carica sociale) sprovvisto di rilevanza decisiva nel contesto di un più ampio percorso argomentativo, senza confutare, tuttavia, gli ulteriori elementi che sorreggono la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Coglie nel segno, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità formulata nel controricorso (pagine 2 e 3).
2.- Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. e critica il carattere apparente della motivazione sull’ammontare della contribuzione pretesa: tale motivazione ricalcherebbe in maniera pedissequa le memorie difensive dell’Istituto e il contenuto della pronuncia di primo grado, senza vagliare le argomentazioni dell’appellante.
2.1.- Il motivo dev’essere disatteso.
2.2.- A fondamento della decisione, la Corte di merito ha enunciato molteplici argomenti, compiutamente intelligibili e non contraddittori (pagine 6 e 7 della pronuncia impugnata, punti da 17 a 21).
La sentenza è dunque rispettosa dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 111, sesto comma, Cost. e non presenta le anomalie radicali che de iure condito possono essere sindacate nel giudizio di legittimità (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Né le ragioni del convincimento espresso possono ritenersi meramente apparenti, nell’accezione rigorosa delineata da questa Corte (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).
La motivazione richiama con dovizia di riferimenti le argomentazioni della pronuncia impugnata e al ragionamento svolto dal giudice di primo grado e dall’Istituto presta una ponderata adesione, nel cimentarsi con la prospettazione antitetica del ricorrente in ordine alla valenza risolutiva della mancata distribuzione degli utili.
Peraltro, la mancata confutazione analitica di tutte le ragioni addotte dalla parte non implica di per sé l’inosservanza dell’obbligo di motivazione.
2.3.- Non sussiste, in definitiva, il vizio denunciato.
3.- Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Avrebbe errato la Corte di merito nel rapportare la contribuzione ai redditi d’impresa conseguiti dalla società ai fini IRES. La disciplina di legge, difatti, sarebbe inequivocabile nel ricollegare l’ammontare della contribuzione dovuta alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF dal lavoratore.
I redditi da partecipazione in società di capitali non sarebbero riconducibili ai redditi d’impresa e comunque concorrerebbero alla determinazione del reddito soltanto nel caso di distribuzione, peraltro nella ridotta misura percentuale del 49,72%.
3.1.- Il motivo è fondato, nei termini di séguito precisati.
3.2.- Nel presente giudizio, si controverte di un socio e amministratore di società a responsabilità limitata, di cui la Corte di merito ha accertato la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale della società, con valutazione immune da critiche per le ragioni già illustrate nell’esame del primo mezzo.
La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nella base imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cui si esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato di accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditi “per trasparenza”.
3.3.- Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione della disciplina che ha individuato la base imponibile della contribuzione dovuta alla gestione speciale.
L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), a decorrere dal 1 luglio 1990, ha commisurato “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori” al “12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente”.
Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatore ha scelto di rapportare il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori “alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
3.4.- La contribuzione previdenziale non è più ancorata “soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione” ed è così parametrata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto), anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligo d’iscrizione.
Ne discende l’ampliamento della base imponibile contributiva (da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e, specularmente, della base pensionabile, “con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione” (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 5 del Considerato in diritto).
3.5.- Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione commercianti di computare nella base imponibile i redditi percepiti in qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a tali redditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestione speciale.
L’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti, come redditi di impresa “(i) redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale” e negli stessi termini dispone oggi l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi” e applicabile dal primo gennaio 2027.
I redditi delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato “sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili” (art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, disposizione confermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2026).
Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dalla società in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio del socio, in quanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, sia pure ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra società partecipata e socio (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto).
3.6.- Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, il lavoratore già iscritto alla gestione commercianti, in virtù della collaborazione al lavoro aziendale, non deve includere nella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali in cui non presti alcuna attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione; negli stessi termini, sulla posizione del socio fondatore della società che non collabori al lavoro aziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043).
Questa Corte è costante nell’affermare che “l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’INPS” (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 delle Ragioni della decisione): il “semplice apporto di ciascuno al capitale sociale”, avulso dallo svolgimento di attività lavorativa (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto), esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore ai fini dell’estensione della base imponibile.
Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare la contribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo alla gestione commercianti (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22901, e Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156, con orientamento recepito anche dalla Circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021).
3.7.- Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto al capitale. Il ricorrente svolge l’attività lavorativa nella società a responsabilità limitata e da tale attività scaturisce l’obbligo assicurativo.
A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettiva di una tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nel contesto della società di capitali, ha puntualizzato che “I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa… L’imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della sua quota di partecipazione societaria” (Cass., S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, punto 2.2. dei Motivi della decisione).
3.8.- Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il reddito d’impresa dichiarato dalla società di capitali si debba considerare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendale di tale società, confluendo così nella base imponibile contributiva.
3.9.- Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF.
Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che la società di capitali opti per il regime della imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917 del 1986 (e, a decorrere dal primo gennaio 2027, in applicazione degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 117 del 2026).
Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società.
3.10.- A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il dato letterale.
L’art. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992, pur ampliando la base imponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi di impresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.
Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatore e si connota per una puntuale accezione tecnica, come conferma il raffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da un analogo tenore.
Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali, l’art. 29, ultimo comma, della legge n. 160 del 1975 identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa in quello accertato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, anche il già citato art. 1 della legge n. 233 del 1990 non manca di richiamare il reddito denunciato ai fini IRPEF, pur modulando la base imponibile secondo una latitudine più ristretta.
La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, a espresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivo e agevolmente verificabile e non su un dato virtuale, disancorato dall’imputazione fiscale del reddito.
Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia ai fini IRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e, con scelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a tale reddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio.
Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciato dalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della società e non – come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.
3.11.- Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luce di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligo quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.
Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un più generico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” e provvisoriamente accantonati, anche quando non risultino soddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.
Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogans dell’enunciato normativo.
3.12.- Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico, dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplina previdenziale con quella tributaria.
Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assetto prefigurato dalla legge, nell’assumere “una base imponibile corrispondente a quella dell’ambito tributario”, attua “la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in materia” (sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato in diritto).
Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e di difformità in ordine all’elemento qualificante del reddito denunciato ai fini IRPEF, che spetta alla normativa tributaria definire.
La lettura propugnata nel controricorso sarebbe distonica anche rispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimere le questioni inerenti alla determinazione della base imponibile, individuando nella normativa tributaria il paradigma di riferimento della connessa normativa previdenziale.
3.13.- Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segno contrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.
3.14.- Da un punto di vista eminentemente letterale, non è decisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e non di redditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettiva percezione del reddito.
Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamente percepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato, in virtù della percezione degli utili o dell’opzione della società a responsabilità limitata per il regime di imputazione “per trasparenza” caratteristico delle società di persone.
3.15.- Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall’obbligato, può venire in rilievo alla stregua della ratio legis del D.L. n. 384 del 1992, che si prefigge di ampliare la base imponibile contributiva.
Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àdito a un’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questa Corte ha osservato nell’escludere la rilevanza dei redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali in cui l’obbligato non svolge attività lavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione).
3.16.- Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzare e interpretare in chiave sistematica una normativa stratificata e complessa.
L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può che confrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia del reddito ai fini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbito operativo della disciplina, senza determinarne, per le società a responsabilità limitata, quella sostanziale inapplicabilità che l’ufficio della Procura Generale paventa.
3.17.- Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesi affievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva. La determinazione del quantum dei contributi dovuti sarebbe rimessa all’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta inedita nell’ordinamento previdenziale, anche alla luce del rango pubblicistico degl’interessi coinvolti.
La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campo anche da tali critiche.
È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributiva e nel delineare i contorni della sua inderogabilità in modo autonomo ed esaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurando l’obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica e dichiarati ai fini IRPEF.
Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chi partecipi al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata rispecchia la scelta del legislatore di modellare la normativa previdenziale su quella tributaria, a sua volta ragionevolmente correlata alle particolarità dei diversi tipi societari e del grado d’immedesimazione tra società e socio e al conseguente differenziato regime di imputazione dei redditi.
3.18.- A diverse conclusioni non induce l’esigenza di reprimere l’impiego strumentale e distorto dell’accantonamento degli utili.
La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioni imprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intento fraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che non è necessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dal suo ruolo apicale nella compagine societaria.
Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifica l’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispetto alla lettera della legge e alla finalità di attuare una progressiva convergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.
3.19.- Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppure dai riflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazioni erogate e dai princìpi solidaristici che permeano l’ordinamento previdenziale.
L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntuale e vincolante, non può travalicare i limiti così tracciati sol perché a tale estensione fa riscontro l’incremento delle prestazioni previdenziali future.
Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria compromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati su un livello minimo imponibile.
3.20.- A tali princìpi non si è attenuta la Corte territoriale, nel considerare ininfluente la mancata distribuzione degli utili ai fini della determinazione del reddito denunciato ai fini IRPEF.
4.- In conclusione, dev’essere dichiarato inammissibile il primo motivo e va respinto il secondo mezzo.
Fondata, invece, è la terza censura, con la conseguente cassazione della sentenza d’appello.
5.- La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Salerno, chiamata a rinnovare, in diversa composizione, l’esame della fattispecie, in conformità al principio di diritto che di séguito si enuncia: “Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF. Alla base imponibile contributiva non appartengono, pertanto, gli utili accantonati e non percepiti, salvo che la società non abbia optato per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza””.
6.- Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo; dichiara inammissibile il primo mezzo; respinge la seconda critica; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 7 luglio 2026.





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