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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 33613 | Data di udienza: 25 Giugno 2026

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati urbanistici e paesaggistici – Abusi edilizi, momento consumativo del reato, decorrenza e termini della prescrizione – Esaurimento totale dell’attività edilizia – Sospensione condizionale della pena – Poteri del giudice – Immobile sia stato acquisito al patrimonio del Comune – Fattispecie: reati edilizi nell’area del Parco Lombardo della Valle del Ticino – Artt. 44, d.P.R. n. 380/2001 e 181, d.lgs n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Pronuncia di cd. “doppia conforme” – Sindacato di legittimità sul vizio di motivazione (art. 606, c.1, lett. e), cod. proc. pen.) – Verifica della consistenza logica dell’impianto argomentativo e la decisività degli elementi critici – Vaglio complessivo dell’impianto argomentativo della motivazione – Disciplina della sospensione del corso della prescrizione – Dies a quo – Cessazione del corso della prescrizione – Artt. 159, 161- bis, cod. pen.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Settembre 2026
Numero: 33613
Data di udienza: 25 Giugno 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: BADAS


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati urbanistici e paesaggistici – Abusi edilizi, momento consumativo del reato, decorrenza e termini della prescrizione – Esaurimento totale dell’attività edilizia – Sospensione condizionale della pena – Poteri del giudice – Immobile sia stato acquisito al patrimonio del Comune – Fattispecie: reati edilizi nell’area del Parco Lombardo della Valle del Ticino – Artt. 44, d.P.R. n. 380/2001 e 181, d.lgs n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Pronuncia di cd. “doppia conforme” – Sindacato di legittimità sul vizio di motivazione (art. 606, c.1, lett. e), cod. proc. pen.) – Verifica della consistenza logica dell’impianto argomentativo e la decisività degli elementi critici – Vaglio complessivo dell’impianto argomentativo della motivazione – Disciplina della sospensione del corso della prescrizione – Dies a quo – Cessazione del corso della prescrizione – Artt. 159, 161- bis, cod. pen.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 15 settembre 2026 (ud. 25/06/2026), Sentenza n. 33613

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati urbanistici e paesaggistici – Abusi edilizi, momento consumativo del reato, decorrenza e termini della prescrizione – Esaurimento totale dell’attività edilizia – Sospensione condizionale della pena – Poteri del giudice – Immobile sia stato acquisito al patrimonio del Comune – Fattispecie: reati edilizi nell’area del Parco Lombardo della Valle del Ticino – Artt. 44, d.P.R. n. 380/2001 e 181, d.lgs n. 42/2004.

In tema di reati urbanistici e paesaggistici, la permanenza del reato cessa e il termine di prescrizione inizia a decorrere soltanto con l’ultimazione totale dell’opera abusiva, comprensiva di tutti i lavori di rifinitura interni ed esterni. Di fatto, l’ultimazione edilizia di immobili ai sensi del T.U.E., coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni dell’opera, la quale, prima di tale evenienza, deve ritenersi ancora in fase di realizzazione e di completamento, tanto che il reato urbanistico versa in una fase di perdurante consumazione, posto che la permanenza di esso cessa con l’ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, sempre che, per qualsiasi causa, volontaria (utilizzo abitativo del bene comprovato dalla attivazione delle utenze necessarie) o imposta (ad esempio, sequestro del manufatto), non cessino o vengano sospesi i lavori abusivi. Analogo principio è stato affermato anche con riferimento al reato di cui all’art. 181, comma primo, d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto se commesso mediante una condotta che si protrae nel tempo, è permanente, ma la permanenza non è legata alla esistenza del manufatto dopo il completamento dell’opera, quanto alla sola protrazione dei lavori, cosicché lo stesso si consuma con l’esaurimento totale dell’attività, dal quale decorre il termine di prescrizione. Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile. Il fatto che l’immobile sia stato acquisito al patrimonio del Comune non osta alla subordinazione del beneficio alla sua demolizione visto che, fino a quando non sia intervenuta la deliberazione consiliare che dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, è sempre possibile per il soggetto condannato chiedere al Comune stesso l’autorizzazione a procedere a propria cura e spese alla demolizione. Fattispecie: completamento funzionale di opere di ampliamento con la formazione di una tettoia, piantumazione di alberi, ultimazione e posa della pavimentazione, chiusura della veranda con infissi ed installazione di impianto elettrico.

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Pronuncia di cd. “doppia conforme” – Sindacato di legittimità sul vizio di motivazione (art. 606, c.1, lett. e), cod. proc. pen.) – Verifica della consistenza logica dell’impianto argomentativo e la decisività degli elementi critici – Vaglio complessivo dell’impianto argomentativo della motivazione.

In tema di sindacato di legittimità sul vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., a fronte di una pronuncia di cd. “doppia conforme”, la denunzia di minime incongruenze argomentative ovvero l’omessa valutazione di singoli elementi indiziari o probatori privi di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione.

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Disciplina della sospensione del corso della prescrizione – Dies a quo – Cessazione del corso della prescrizione – Artt. 159, 161- bis, cod. pen.

La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 11/03/2026 della CORTE D’APPELLO DI MILANO) Pres. RAMACCI, Rel. BADAS, Ric. Mascio


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 15 settembre 2026 (ud. 25/06/2026), Sentenza n. 33613

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Mascio nato a Termoli il ../../….;

avverso la sentenza del 11/03/2026 della CORTE D’APPELLO DI MILANO;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Battista Bertolini, che si è riporto alle note scritte depositate in atti e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

sentito l’avvocato Alberto Arrigoni ha insistito per l’accoglimento di tutti i motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 11 Marzo 2026, ha confermato la decisione del 14 luglio 2015 del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva affermato la responsabilità penale di Mascio, in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della società “Immobiliare il Mulino srl”, in ordine al reati di cui agli artt. 44, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 181 , comma 1, del d.lgs n. 42 del 2004 (capo B) e 44, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C) per avere, in prossimità del lato ovest di un’abitazione esistente, realizzato un ampliamento delle dimensioni di circa 15,55 per 15,90 m, per un’altezza tra i 3 m e i 3,55 m, eseguito al rustico, in totale assenza di permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, pur insistendo le opere in area facente parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino, vincolata dal punto di vista paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), del d.lgs n.42 del 2004, infine per non aver ottemperato all’ordinanza di sospensione dei lavori emessa dal Comune di Gallarate in data 11/04/2020, notificata in pari data, realizzando il completamento funzionale delle opere di ampliamento con la formazione di una tettoia, piantumazione di alberi, ultimazione e posa della pavimentazione, chiusura della veranda con infissi ed installazione di impianto elettrico, condannandolo per questi fatti alla pena di dieci mesi di arresto e 21.000 € di ammenda, nonché alla demolizione delle opere abusive e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi a sue spese, al compimento delle quali entro un anno dal giudicato ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena allo stesso riconosciuto.

2. Mascio, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. Alberto Arrigoni, ha proposto tempestivo ricorso per l’annullamento della sentenza, affidato a cinque motivi di seguito enunciati.

2.1. Con il primo e il secondo motivo cui, al di là della distinta intitolazione, segue, in concreto, una sola argomentata doglianza, denuncia, in relazione ai reati di cui ai capi A) e B), la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen., 125, comma 3, 129, 192 comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l’intervenuta prescrizione anche in relazione all’erronea di individuazione del dies a quo, e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica in quanto contrastante con atti del processo, in specie la deposizione testimoniale resa da Mascio all’udienza del 29 gennaio 2025, l’attestazione di fine lavori a firma dell’ingegner Ca. Da. Rossi del 2 ottobre 2019, la relazione istruttoria del dottor Ma. Sandoni del 30 giugno 2020.

Si deduce che la Corte avrebbe travisato siffatti dati probatori, quanto alla deposizione dal teste a difesa Mascio, per avere dalla stessa concluso che la posa dei serramenti di cui si era occupato non aveva avuto ad oggetto la totalità dell’intervento edilizio; per quanto riguarda l’attestazione dell’ingegner Rossi in ordine alla data di fine lavori – eccetto i serramenti collocati a novembre come riferito dal precedente teste – nell’ottobre 2019, per avere affermato che la stessa si riferiva alle opere di cui al primo intervento, in relazione al quale era stato depositato il progetto; quanto infine alla relazione istruttoria del dottor Sandoni del 30 giugno 2020, per non avere considerato che a pagina 2 l’epoca dell’abuso è indicata nel febbraio 2020 e comunque lo stesso descrive il manufatto come completato, comprensivo dei serramenti. Di conseguenza sarebbe dimostrata la conclusione dei lavori di edificazione del rustico in data anteriore al sopralluogo del 10 aprile 2020, mentre nella sentenza impugnata si ritiene in modo del tutto apodittico che vi fossero due distinti interventi edilizi dei quali non vi è alcuna traccia negli atti.

2.2. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo C), di inottemperanza all’ordine di sospensione dei lavori n. 27 dell’11 aprile 2020, in quanto sono stati illogicamente ritenuti rilevanti lavori di piantumazione esterna del giardino e la realizzazione di una tettoia, la cui esistenza non è stata provata, considerato che, come osservato, la relazione di servizio citata nella sentenza non chiarisce affatto se tale struttura fosse preesistente o successiva all’ordinanza di sospensione, posto con nessun teste ha potuto escludere detta preesistenza. Per il resto, al momento del sopralluogo i lavori di completamento delle opere di ampliamento erano già terminati.

2.3. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.163 e 165 cod. pen., 597 cod. pen. (?), 125, comma 3, 192, comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione illogica e apparente, in relazione alla sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive.

Si deduce che con l’atto d’appello era stata censurata la sentenza di primo grado per avere subordinato la sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, statuizione considerata eccessiva in virtù dell’incensuratezza dell’imputato, del carattere non speculativo dell’immobile, oltretutto nonostante l’impossibilità oggettiva sopravvenuta derivante dalla definitiva acquisizione al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste il manufatto; la Corte infatti, rendendo una motivazione apparente, sì sarebbe limitata ad affermare in termini del tutto congetturali che non vi era ragione per ritenere che l’amministrazione comunale avrebbe impedito all’imputato di provvedere alla demolizione, senza considerare che il bene è ormai sottratto alla disponibilità del condannato (si cita sezione 3, n. 7780 del 20/01/2021).

2.3. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 545-bis, 125, comma 3, 192, comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen., 58 legge n. 689 del 1981 e il correlato vizio di motivazione in ordine alla denegata sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità.

Lamenta il ricorrente che, avendo censurato con l’atto d’appello l’omesso avviso da parte del Tribunale della facoltà di chiedere l’applicazione della pena sostitutiva, la Corte di merito ha ritenuto di denegare la sostituzione unicamente sulla base della ritenuta prognosi sfavorevole, fondando quest’ultima sull’assenza dell’imputato dal processo e sulla mancata presentazione di un programma dei lavori di pubblica utilità, in aperto contrasto con l’insegnamento dei giudici di legittimità e senza alcuna disanima dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. con conseguente violazione dell’obbligo motivazionale imposto dall’art.58 legge n. 689 del 1981.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di Occhiale inammissibile il ricorso in quanto i motivi si risolvono in una pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione coerente e non manifestamente illogica; oltretutto tesi, in specie con riguardo al secondo motivo, a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio; inoltre il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

4. La difesa, con memoria del 25 maggio 2026, ha ribadito le ragioni a sostegno nel quarto e del quinto motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 – 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

2.1. Deve altresì aggiungersi che in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435).

2.2. Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).

3. Tanto premesso, il primo e il secondo motivo, con cui si deducono, in relazione si reati di cui ai capi A) e B), i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine all’epoca di ultimazione delle opere abusive e conseguentemente alla determinazione del dies a quo, con tutte le ricadute sulla maturazione del termine prescrizionale, sono generici per aspecificità estrinseca e comunque manifestamente infondati.

3.1. Il ricorrente, nel sottoporre a questa Corte di legittimità confuse e inammissibili pretese rivalutative delle deposizioni testimoniali raccolte in dibattimento, in relazione alle quali non individua nessuna allucinazione o
errore percettivo della Corte territoriale come dello stesso Tribunale, e della documentazione acquisita, non si confronta con l’ampia motivazione offerta (cfr pagg. 8 e 9) e soprattutto, artificiosamente confondendo i piani, oblitera, limitandosi a parlare di apoditticità, un dato dirimente e cioè: che vi fosse-un primo intervento edilizio, legittimo, oggetto di una regolare SCIA cui ha fatto seguito la comunicazione di fine lavori del 2 ottobre 2019; che successivamente a queste opere è stato realizzato un ampliamento, del tutto abusivo, delle dimensioni indicate 5,90 m per oltre 15 m, peraltro accertato nel febbraio 2020, quando era ancora al rustico, privo di serramenti – o meglio delle relative vetrate – e degli impianti; che in una terza fase, rilevante sia ai fini della permanenza, contestata, dei reati di cui ai capi A) e B), quindi sotto il profilo della determinazione del dies a quo, sia ai fini della integrazione del reato di cui al capo C), di inottemperanza all’ordine di sospensione dei lavori dell’aprile 2020, siano intervenute le opere di completamento funzionale dello stesso abuso, con posa della pavimentazione, chiusura della veranda con infissi, installazione dell’impianto elettrico, oltre alla realizzazione di una tettoia e alla piantumazione esterna.

La tesi secondo cui l’ampliamento in contestazione corrisponderebbe in realtà allo stesso manufatto oggetto della SCIA i cui lavori si sono conclusi il 2 ottobre 2019, costituisce una apodittica affermazione del ricorrente, che in alcun modo si trae dagli atti della sentenza impugnata, ben chiari nel rappresentare la situazione testé sintetizzata; la Corte territoriale (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata, che a sua volta rinvia alla sentenza di primo grado), premesso che non risulta affatto contestata la realizzazione di due distinti e diversi interventi edilizi, rileva che, in linea perfetta con questa circostanza, l’attestazione di fine lavori (eccetto i serramenti) del 2019 a firma dell’ingegner Rossi, non contrasta con la testimonianza di Mascio, che evidentemente si riferisce alla posa di infissi nel medesimo fabbricato regolare, esclusa altresì qualsivoglia contraddizione con la deposizione di Sandoni, e la relazione dello stesso sottoscritta, giacché nell’indicare l’epoca dell’abuso nel febbraio 2020 descrive un’opera non ultimata ma in corso di realizzazione, in quanto ancora al rustico, dunque compatibile con la realizzazione, da ultimo accertata, di ulteriore completamento e rifinitura.

3.2. Sul punto occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte, declinato con riferimento agli immobili destinati ad uso abitativo, in forza del quale l’ultimazione edilizia coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni dell’opera (Sez. 3, n. 33821 del 17/09/2020, Amatucci, Rv. 280575; Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153; da ultimo si vedano Sez. 3, n. 35956 del 2025, e Sez. 3, n. 18631 del 31/01/2025 non mass.), la quale, prima di tale evenienza, deve ritenersi ancora in fase di realizzazione e di completamento, tanto che il reato urbanistico versa in una fase di perdurante consumazione, posto che la permanenza di esso cessa con l’ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture (Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900), sempre che, per qualsiasi causa, volontaria (utilizzo abitativo del bene comprovato dalla attivazione delle utenze necessarie) o imposta (ad esempio, sequestro del manufatto), non cessino o vengano sospesi i lavori abusivi (Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016, dep. 2017, P.G. in proc. Conti e altri, Rv. 269022). Analogo principio è stato affermato anche con riferimento al reato di cui all’art. 181, comma primo, d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto se commesso mediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie: edificazione di manufatto), è permanente, ma la permanenza non è legata alla esistenza del manufatto dopo il completamento dell’opera, quanto alla sola protrazione dei lavori, cosicché lo stesso si consuma con l’esaurimento totale dell’attività, dal quale decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 30130 del 30/03/2017, Rv. 270254 – 01; Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015, Rv. 265161 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 43597 del 09/09/2015, Rv. 265261 – 01).

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, essendo stata accertata – sulla base di fonti di prova testimoniali e documentali – la circostanza che, al momento del sopralluogo del 10 aprile 2020 – cui aveva fatto l’adozione dell’ordinanza di sospensione i lavori dell’11 aprile 2020- il manufatto non era stato completato, mancando ancora numerose opere di finitura, proseguite quantomeno fino al 26 novembre 2020, quando era stata accertata – in relazione al nuovo intervento non contemplato in alcuna pratica edilizia – la realizzazione di opere di finitura quali la posa di pavimentazione e la messa in opera di infissi, la edificazione di una ulteriore tettoia.

Tale accertamento di fatto, ampiamente motivato, insuscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimità, comprova che il momento di consumazione del reato deve farsi coincidere, nel caso in esame, con quello dell’ultimo sopralluogo del 26 novembre 2020, epoca di realizzazione delle descritte opere di finitura.

3.3. Di conseguenza è esclusa la maturazione del termine prescrizionale anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 Ud., dep. 2025, Rv. 288175 – 01; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023 Ud., dep. 2024, Rv. 285724 – 01, nonché Sez. 3, n. 11013 del 28/01/2026, Scalera, non mass.; Sez. 7, 33770 del 10/07/2024, Bertuccelli, non mass.; Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, Patricola, non mass.; Sez. 4, n. 30816 del 12/06/2024, Del Sarto, non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 04/06/2024, Alfarano, non mass.; Sez. 1, n. 35446 del 29/05/2024, Vitucci, non mass.; Sez. 1, n. 35255 del 16/05/2024, Sgattoni, non mass.; Sez. 3, n. 31950 del 15/05/2025, Adimari, non mass.; Sez. 7, n. 24231 del 14/05/2024, Samolla, non mass.; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, Meggiorin, non mass.; Sez. 1, n. 25525 del 09/02/2024, Costantino, non mass.; Sez. 1, n. 22998 del 10 24/01/2024, Ciarletti, non mass.; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass.). Seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, il dies a quo di applicabilità dell’istituto della cessazione del corso della prescrizione, introdotto all’art. 161- bis, primo periodo, cod. pen., considerandone il rapporto di continuità normativa con l’omologa causa di sospensione legata alla sola pronuncia della sentenza di primo grado, prevista dall’art. 159, comma secondo, cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 a far data dal 1° gennaio 2020), è stato individuato nel 1° gennaio 2020.

Nel caso in discorso, fatta applicazione dell’istituto di cui all’articolo 161-bis cod. pen., la prescrizione per i reati in esame, commessi fino al 26 novembre 2020, è cessata – e non soltanto interrotta – fin dal 9 aprile 2025, con la pronuncia della sentenza di primo grado. Da cui la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

4. Dalla applicazione dei principi esposti ai §§ 2. e 2.1., alla luce di quanto già rimarcato nel trattare delle censure, squisitamente rivalutative, sottoposte con il primo e il secondo motivo di ricorso, discende altresì l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso volto a contestare la sussistenza della contestata inottemperanza all’ordine di sospensione dei lavori (capo C). Il motivo dedotto è infatti generico oltre che, in quanto basato su ragioni di fatto visibilmente contrarie a quanto accertato dai giudici di merito – come sopra esposto al § 3.1. oltre ai lavori di piantumazione è stata accertata la prosecuzione dei lavori con la finitura delle precedenti opere in particolare la realizzazione della pavimentazione e dell’impianto elettrico del manufatto abusivo – manifestamente infondato.

5. Anche il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Il motivo, con cui si lamenta l’omessa motivazione in ordine alla censura afferente alla disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, nonostante l’incensuratezza dell’imputato e altresì considerata l’impossibilità oggettiva sopravvenuta a seguito della definitiva acquisizione al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste il manufatto, è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.

5.1. Va rimarcato, in primo luogo, l’insegnamento di questo giudice di legittimità a mente del quale il fatto che l’immobile sia stato acquisito al patrimonio del comune non osta alla subordinazione del beneficio alla sua demolizione visto che, fino a quando non sia intervenuta la deliberazione consiliare che dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, è sempre possibile per il soggetto condannato chiedere al Comune stesso l’autorizzazione a procedere a propria cura e spese alla demolizione (Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Rv. 272502 – 01; Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv. 265495; Sez. 3, n. 32351 del 01/07/2015, Giglia, Rv. 264252; Sez. 3, n. 43294 del 29/09/2005, Gambino, Rv. 232646; Sez. 3, n. 3489 del 03/11/2000, Mosca, Rv. 217999).

Quanto alla possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto, costituisce principio consolidato di questa Suprema Corte che «il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile» (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996, Luongo, Rv. 206659. Oltre alla già citata Rv. 272502 – 01, si vedano Sez. 3, n. 32351 del 01/07/2015, Giglia, Rv. 264252, cit.; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 38071 del 19/09/2007, Terminiello, Rv. 237825).

5.2. Se è vero che dell’esercizio facoltativo di tale potere occorre che il giudice dia conto, ove esercitata nei confronti di persone che non hanno in precedenza goduto del beneficio della sospensione condizionale (Sez. 3, n. 36548 del 14/09/2022, Rv. 283655 – 01), osserva il Collegio che nel caso in esame in Tribunale non si è sottratto a tale onere motivazionale svolgendo considerazioni, quali il rilievo che il ripristino dello stato dei luoghi costituisce l’unico vero comportamento dimostrativo di un serio ravvedimento per il reato commesso, dunque indicativo di una prognosi positiva circola la futura astensione dalla commissione di nuovi reati della stessa indole, non scalfitte dalla censura proposta con l’atto d’appello – come si apprezza dalla sintesi contenuta nella sentenza impugnata, non censurata sul punto – incentrata esclusivamente sulla questione della asserita impossibilità oggettiva a seguito dell’acquisizione dell’area al patrimonio comunale.

5.3. Oltretutto la Corte territoriale ha reso nel suo complesso una motivazione che disattende implicitamente anche la problematica da ultimo proposta, avendo evidenziato, nel rigettare la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di revocare la sospensione condizionale della pena – inaccoglibile, perlomeno in fase di cognizione, non essendo stata proposta impugnazione sul punto – che il ricorrente non è più incensurato, bensì gravato da un precedente, oltretutto incompatibile con la sospensione condizionale per via del limite di pena.

Deve essere ricordato in proposito che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 – 01 Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107).

6. Il quinto motivo – inerente alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità richiesta in sede di motivi di appello – è manifestamente infondato.

6.1. La doglianza si limita a riproporre una censura avanzata con i motivi d’appello senza minimamente confrontarsi con la motivazione offerta in proposito dalla Corte territoriale, logicamente congrua e coerente sia con gli indicatori normativi che con il criterio di discrezionalità decisoria, utilizzato per la prognosi sfavorevole in relazione alla concedibilità della pena sostitutiva, essendo stati legittimamente utilizzati i parametri di orientamento previsti dall’art. 133 cod. pen. Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 – 01), il novellato art. 58 della legge n. 689 del 1981, che disciplina il potere discrezionale del giudice nell’applicazione delle pene sostitutive, richiama tuttora i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. e configura la scelta in ordine all’applicazione della pena sostitutiva quale esercizio di un potere/dovere che impone al giudice di soppesare adeguatamente quale possa essere la pena in grado di soddisfare meglio le finalità che la pena persegue sotto il profilo rieducativo e repressivo. Per conseguenza, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, purché ne spieghi le ragioni sotto il profilo dell’adeguatezza della pena alle finalità di rieducazione sociale del condannato.

La Corte ha altresì precisato che la motivazione resa dal giudice della cognizione attiene all’esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall’art. 58 legge 689/81: laddove essa è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01); che al giudice della cognizione spetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idonea all’individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705 – 01).

6.2. Ebbene, la Corte territoriale (cfr pag. 16) ha ampiamente argomentato l’impossibilità di disporre la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., non potendo esprimersi, anche valutati i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., un giudizio prognostico favorevole in ordine alla spontanea conformazione di imputato agli obblighi specifici infungibili di fare che afferiscono alla pena sostitutiva, valutate in tal senso la condotta processuale del ricorrente, che aveva omesso qualsiasi attività effettivamente intesa alla programmazione anticipata dei lavori di pubblica utilità, ma soprattutto per il suo complessivo contegno in relazione ai fatti ascritti, non avendo questi manifestato alcun proposito di conformazione dell’opera alla disciplina urbanistica, né preso iniziative volte a ripristinare un dialogo con l’amministrazione comunale al contrario, dapprima avendo proseguito la realizzazione del manufatto abusivo fino alle finiture nonostante l’ordine di sospensione, né, successivamente ai fatti, avendo ottemperato agli obblighi di demolizione; con tutte le note conseguenze in termini acquisizione dell’area al patrimonio comunale.

6.3. A tali corrette valutazioni operate dalla Corte d’appello, si aggiunge la dirimente considerazione del fatto che la richiesta risulta comunque incompatibile con la già concessa sospensione condizionale della pena.

Va rilevato, in proposito, che – a seguito delle modifiche introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 – è stata espressamente stabilita dall’art. 61-bis della I. 24 novembre 1981, n.689, inserito dall’art.71, comma 1, lett. i) del predetto d.lgs., l’incompatibilità tra le sanzioni sostitutive ora indicate nell’art. 20-bis cod. pen. e l’applicazione della sospensione condizionale della pena. Né le specifiche disposizioni transitorie contenute nell’art. 95 del d.lgs. n.150/2022, che prevedono l’applicazione ai procedimenti penali pendenti in primo grado e in grado di appello al momento dell’entrata in vigore delle norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, valgono eventualmente ad escludere, nel caso concreto, l’applicabilità del disposto dall’art. 61-bis cit., in quanto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non era anteriormente prevista dall’ordinamento, se non in casi particolari, per cui la richiesta sanzione sostitutiva non sarebbe comunque stata applicabile alla fattispecie in oggetto (si veda, per l’applicazione del principio in un caso analogo, Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, Rv. 286677 – 01). Mentre nemmeno deve considerarsi possibile – in ambito di successione di norme penali – operare una contemporanea applicazione di norme o di frammenti di norme riconducibili al regime previgente ovvero a quello sopravvenuto, dovendosi fare riferimento all’uno o all’altro nella sua interezza.

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 25/06/2026

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