RIFIUTI – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Associazione per delinquere – Concorso tra art. 452-quaterdecies e 416 c.p. – Elementi costitutivi – Gestione dei rifiuti – Concorso “esterno” all’attività del sodalizio – Soggetto non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e privo dell’affectio societatis – Realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. (Seg. e mass. a cura di Gaia Gandolfi, Andrea De Lia)
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Luglio 2026
Numero: 24224
Data di udienza: 19 Marzo 2026
Presidente: DI STEFANO
Estensore: SILVESTRI
Premassima
RIFIUTI – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Associazione per delinquere – Concorso tra art. 452-quaterdecies e 416 c.p. – Elementi costitutivi – Gestione dei rifiuti – Concorso “esterno” all’attività del sodalizio – Soggetto non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e privo dell’affectio societatis – Realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. (Seg. e mass. a cura di Gaia Gandolfi, Andrea De Lia)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 6^, 1 luglio 2026 (ud. 19/03/2026), Sentenza n. 24224
RIFIUTI – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Associazione per delinquere – Concorso tra art. 452-quaterdecies e 416 c.p. – Elementi costitutivi.
Il delitto di cui di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. concorre con il reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., nella misura in cui il primo, a differenza di quello associativo, non richiede, per la sua configurazione, una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie mono-soggettiva, essendo, invece, richiesta una molteplicità di operazioni, in continuità temporale, relative ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti. Sicché, deve affermarsi la possibilità di concorso tra detto delitto e quello ex art. 416 c.p., essendo necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Concorso “esterno” all’attività del sodalizio – Soggetto non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e privo dell’affectio societatis – Realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.
La gestione dei rifiuti integrante anche il reato di cui all’art. 416 c.p. deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio, e tale attività deve essere “abusiva”, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute), o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse. Non vi sono dunque ragioni per escludere che la associazione semplice possa essere “supportata” in modo occasionale, ma consapevole, da persona che non “partecipa”, ma concorre dall’esterno a sostenere l’attività del sodalizio. Pertanto, assume la veste di concorrente “esterno” il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e privo dell’affectio societatis (che quindi non ne “fa parte”), fornisce, tuttavia, un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
(Riforma sentenza emessa il 29/01/2025 dalla CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA) Pres. DI STEFANO, Rel. SILVESTRI, Ric. Delfino e altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 6^, 1 luglio 2026 (ud. 19/03/2026), Sentenza n. 24224SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. Delfino, nato a Palmi il ../../….;
2. Gangemi, nato a Reggio Calabria il ../../….;
3. Marino, nato a Milano il ../../….;
4. Nucara, nato a Reggio Calabria il ../../….;
avverso la sentenza emessa il 29/01/2025 dalla CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l’Avv.to Giuseppe Maria Toscano, in sostituzione dell’Avv. Pietro Catanoso, difensore della parte civile Area Metropolitana di Reggio Calabria, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, comunque, rigettati;
udito l’Avv.to Pasquale Scrivo, sostituto dell’Avv. Alessandro Elia, difensore della parte civile Legambiente A.P.S., che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, comunque, rigettati;
udito l’Avv.to Giuseppe Stracuzza, quale difensore di fiducia e anche in sostituzione dell’Avv.to Vincenzo Rosario Laganà, di Gangemi, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udita l’Avv.ta Maria Angela Borgese, difensore di fiducia e anche in sostituzione dell’Avv.to Guido Contestabile, di Delfino, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l’Avv.to Carlo Morace, difensore di fiducia di Nucara, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l’Avv.to Stefano Bettinelli, difensore di fiducia di Marino, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di:
– Delfino, ha riqualificato la condotta associativa in partecipazione e, escluse alcune circostanze aggravanti, ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti contro l’ambiente, aggravato ai sensi dell’art. 452 octies cod. pen. (capo 6) e per quello di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies cod. pen. – capo 11);
– Marino, ha rideterminato la pena, confermando il giudizio di responsabilità per il delitto di cui al capo 11);
– Nucara, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo 11) (traffico illecito di rifiuti), ma ha confermato il giudizio di responsabilità quanto al delitto di concorso esterno nell’associazione per delinquere di cui al capo 6) (capo 8), di peculato (capi 16- 19) e di falso in atto pubblico (capo 17);
– Gangemi, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo 11) (traffico illecito di rifiuti), ma ha confermato il giudizio di responsabilità quanto al delitto di concorso esterno nell’associazione per delinquere di cui al capo 6) (capo 8), di peculato (capi 16 – 19) e di falso in atto pubblico (capo 17).
1.1. Il processo costituisce un rivolo di una più ampia indagine sulla famiglia Delfino (Delfino Ro. e il fratello), sull’attività di alcune società, in particolare la Delfino s.r.l. – poi sottoposta ad amministrazione giudiziaria e confiscata – e la Ecoservizi s.r.I., e alle figure di Gangemi e Nucara, che erano stati nominati amministratori, durante il periodo di amministrazione giudiziaria della Delfino s.r.I., e, successivamente – dopo la confisca di prevenzione della impresa indicata -, coadiutori della stessa Agenzia Nazionale per i beni confiscati.
In tale contesto si collocano, da una parte, le vicende della società Ecoservizi s.r.I., riconducibile agli stessi soggetti, costituita nel 2007, a sua volta attinta da più misure interdittive antimafia (la tesi recepita dai giudici di merito è che detta società si sarebbe resa protagonista di una sistematica attività di illecita gestione e smaltimento di rifiuti) e, dall’altra, le figure di Delfino (classe 1993, figlio di Delfino Ro.), che avrebbe dato continuità all’attività illecita del padre ed avrebbe avuto un ruolo nell’ambito del contestato sodalizio criminale, nonché di Marino, quanto all’attività di traffico di rifiuti.
Quanto a Nucara e Gangemi, l’ipotesi accusatoria, recepita in parte dai Giudici di merito, è che gli stessi abbiano svolto i loro incarichi pubblici secondo una logica di totale asservimento ai Delfino, appropriandosi di ingenti somme
2. Ha proposto ricorso per cassazione Delfino articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo aggravato e per quello di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen.
La premessa è che l’imputato aveva appena 20 anni quando fu assunto nel 2013 presso la Ecoservizi s.r.I., dove avrebbe lavorato fino a giugno 2017, quando costituì la omonima impresa individuale che, secondo l’accusa recepita dai Giudici di merito, sarebbe stata fondata per essere asservita a quelle paterne, che non avevano le necessarie autorizzazioni; sulla base di tale premessa si sostiene che la giovane età e la inesperienza mal si concilierebbero con la consapevolezza della commissione dei reati contestati e delle ritenute intestazioni fittizie (così il ricorso). In questo senso si rivisitano una serie di evidenze probatorie valorizzate in chiave accusatoria:
– si richiamano i contenuti di conversazioni intercettate (la n. 65 del 21.3.2019 ma anche la n. 5205 del 13.3.2020 ed altre): il travisamento, in particolare, riguarderebbe il pronome utilizzato in ordine alla supposta sollecitazione da parte del ricorrente alla partecipazione ad una determinata gara di appalto; un pronome che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non sarebbe il primo plurale – rivelatore quindi della riferibilità dell’interesse alla compagine associativa – ma il secondo singolare (“Ti può essere utile” e non “ci può essere utile”);
– si fa riferimento all’assunto secondo cui l’imputato avrebbe svolto attività in assenza di autorizzazioni, di avere attribuito in modo arbitrario i codici C.e.r. (Catalogo Europeo dei Rifiuti- cioè il codice utilizzato per identificare rifiuti, definendone origine, processo produttivo e pericolosità) e di avere, diversamente da quanto emergente nei Fir del 14 e 30 maggio 2018 (Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), conferito i rottami alla Ecoservizi anziché alla ditta MC Metalli che sarebbe stata la reale destinataria.
L’assunto difensivo è che l’imputato sarebbe stato solo un operaio e poi dal 2017 solo il trasportatore e non il produttore dei rifiuti e che l’operazione di classificazione sarebbe strutturalmente complessa e l’attribuzione del codici di identificazione dei rifiuti di difficile interpretazione.
Si rivisita in tal senso il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con cui la Corte avrebbe non condiviso detto assunto difensivo, aggiungendo che la difesa in appello aveva fatto riferimento, per valorizzare i propri asserti, ad una relazione riguardante una vicenda – quella riferibile a tale Delfino Bruno- diversa rispetto a quelle per cui si procede e comunque non in grado di inficiare il contenuto delle conversazioni intercettate: sostiene invece il ricorrente che quell a relazione – di cui si riporta una parte – riguardasse proprio la Delfino s.r.I., ditta oggetto del presente procedimento; una relazione che confermerebbe la complessità delle operazioni di attribuzione del C.e.r., così come riferito sin dall’interrogatorio di garanzia dall’imputato;
– si fa riferimento ai 16 conferimenti, effettuati dall’autocarro intestato all’imputato (vi sono fotogrammi) presso la ditta Ecoservizi s.r.I., di rifiuti formalmente destinati ad altra impresa, atteso che: a) non tutti i trasporti avevano necessità di FIR e di documento di trasporto e che l’operazione di recupero di un rifiuto può consistere anche solo nel controllo del rifiuto; b) dalla visione dei fotogrammi non sarebbe possibile risalire alla tipologia di rifiuto e, dunque, stabilire, se gli stessi fossero legali o illegali, ovvero pericolosi o non pericolosi o speciali; su detti assunti la motivazione sarebbe viziata, essendosi limitata la Corte ad affermare che l’imputato continuasse ad avere rapporti continuativi con le società di cui si detto, nonostante le interdittive antimafia e la confisca; c) non sarebbero stati identificabili dai fotogrammi le persone che avrebbero compiuto i conferimenti, ben potendo il mezzo essere stato preso in prestito da terze persone; d) Delfino avrebbe sempre riferito di essersi recato presso la Ecoservizi per pesare, perché la MC Metalli – cioè la ditta a cui formalmente erano diretti i rifiuti – non aveva una propria pesa;
– si fa riferimento al senso e alla portata attribuiti dalla Corte ai FIR del 14 e 30 maggio 2018 nonché del 7 maggio 2018 prodotti dalla difesa; da detti FIR la Corte avrebbe erroneamente desunto che, come detto, mentre i rifiuti avrebbero dovuto essere consegnati alla impresa MC Metalli, essi furono invece conferiti alla Ecoservizi s.r.l. in contrada Cisterna. Sul tema si sostiene, invece, che dagli atti emergerebbe come le due imprese avessero siti adiacenti;
– si richiama la c.d. vicenda Hitachi, in relazione alla quale la Corte avrebbe fatto derivare l’assunto – errato – secondo cui Delfino si sarebbe adoperato attraverso la ditta Metraton e tale Cavallari Pi., per mantenere quell’appalto alla famiglia Defino;
l’assunto difensivo è che Delfino, invece, si sarebbe interessato per se stesso e per la propria ditta individuale (in tal senso vi è una parte del ricorso sul tema, sui rapporti tra il ricorrente con il padre, sulla esigenza del primo di rendersi autonomo e, quindi, sulla decisione di costituire una propria impresa individuale, sulla infondatezza dell’assunto secondo cui vi sarebbe stato un continuo confronto tra lo stesso imputato e il padre: si ripercorre il contenuto di alcune conversazioni).
Dunque, dal complesso compendio probatorio, si fa discendere l’inferenza secondo cui non vi sarebbe prova della condotta partecipativa; in particolare, il ruolo attribuito all’imputato si esaurirebbe nelle medesime condotte di traffico di rifiuti di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen.; quanto alla tesi dell’asservimento della ditta individuale alle imprese del padre, si evidenzia come sarebbe stato dimostrato che queste ultime avessero invece autorizzazioni “superiori” rispetto a quelle della ditta individuale e che, dunque, l’imputato non avrebbe potuto agevolare le prime.
Si aggiunge che, almeno fino al 2020 – anno in cui la società fu cancellata dall’Albo Gestori Ambientali – Delfino Ro. avrebbe potuto svolgere l’attività con le proprie aziende e che quella attività poteva essere compita anche dalla Ecoservizi s.r.l. (anche in questo caso vi è tutta una parte del ricorso in cui si richiamano documenti prodotti e non considerati dai Giudici di merito).
Dunque, del reato associativo mancherebbero l’elemento oggettivo e anche quello soggettivo, cioè la consapevolezza dell’imputato di far parte del sodalizio.
Anche il reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen. sarebbe insussistente perché non vi sarebbe prova del conseguimento da parte del ricorrente di alcun profitto e non sarebbero dimostrative del contrario le foto relative alla presenza il 12.3.2020 del ricorrente su un terreno – peraltro non riconducibile alla Ecoservizi,- perché le foto non consentirebbero di identificare l’imputato e comunque non vi sarebbe prova che questi stesse effettuando attività illecita.
Né, ancora, ai fini del giudizio di responsabilità e del ruolo servente della impresa individuale, sarebbe rilevante la circostanza che la sede della impresa individuale fosse la stessa della Ecoservizi s.r.I., tenuto conto che la prima era una impresa di trasporto e commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici e non aveva bisogno di una sede di deposito merci ma solo di pochi mezzi parcheggiati, prima, in un terreno di proprietà del padre e, dopo, a seguito del provvedimento di sequestro del terreno, in un altro luogo; non vi sarebbe nessun elemento da cui inferire che anche dopo il sequestro i mezzi continuarono ad essere parcheggiati presso il fondo del padre dell’imputato. L’imputato avrebbe compiuto solo un’attività di impresa individuale lecita; si ripercorrono passi della motivazione relativi agli elementi di cui si è sostanzialmente detto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, il tema attiene al concorso fra il reato associativo – aggravato dall’art. 452 octies cod. pen. – e quello di traffico di rifiuti, nonché alla violazione del bis in idem. Il fatto storico, nella specie, sarebbe lo stesso e la condotta di traffico di rifiuti sarebbe punita due volte, considerata l’aggravante.
L’assunto è che il reato di cui all’art. 452 queterdecies cod. pen. sarebbe norma speciale rispetto all’art. 416 cod. pen. nei casi in cui il fine esclusivo sia costituito dal traffico illecito di rifiuti.
La Corte si sarebbe limitata ad affermare in astratto il concorso tra i reati senza, tuttavia, confrontarsi con le deduzioni difensive.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, affermata al di là del ragionevole dubbio.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena che sarebbe eccessiva anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate, si argomenta, senza tenere conto dello stato di incensuratezza del ricorrente, della sua giovane età, del comportamento processuale collaborativo tenuto, del ruolo in concreto ricoperto nella vicenda, dell’assenza di lucro personale, delle condizioni familiari e sociali.
3. Ha proposto ricorso per cassazione Marino articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
All’imputato, quale amministratore sino al 31.12.2018 della società TGE, si contesta di avere concorso nel traffico di rifiuti, consentendo alla Ecoservizi s.r.l. di conferire illecitamente almeno 850 tonnellate di rifiuti car fluff, fittiziamente classificato Cer 191212 anziché 191003, trasportato a più riprese mediante l’intermediazione della MC Metalli s.r.l. e della Ro. Delfino.
È stato articolato un unico motivo con cui si contesta il giudizio di responsabilità. La condotta in concreto tenuta non avrebbe potuto essere ricondotta al reato contestato; Marino, che aveva ricevuto i rifiuti, doveva essere considerato come detentore, per quanto riguarda la quantità presente nel capannone, e come recuperatore per quanto processato nel proprio impianto.
La TGE e Marino, in realtà, avrebbero correttamente ritenuto che il rifiuto provenisse dall’impianto di produzione di cur fluff- nella specie la Ecoservizi s.r.l. – e avrebbero verificato che l’azienda che conferiva il rifiuto fosse autorizzata alla produzione dello stesso, qualificato come 19.12.12; si aggiunge che i dipendenti della TGE avevano verificato visivamente i rifiuti compilando il modulo di ricezione e che la TGE aveva acquisito il certificato di un dato laboratorio che escludeva la pericolosità del rifiuto e certificava come corretto il codice C.e.r. 19.12.12.
Dunque, Marino avrebbe rispettato il protocollo e la Corte avrebbe erroneamente valorizzato il dialogo intercettato tra lo stesso Marino e Ro. Forgione (amministratore della Ecoservizi) – di cui si riporta un passo – da cui, diversamente dagli assunti accusatori – si evincerebbe come la conversazione riguarderebbe un normale rapporto commerciale nell’ambito del quale si sarebbe chiesto solo il permesso di scaricare due camion.
Qualsiasi manovra tesa a mascherare il vero codice C.e.r. del rifiuto non sarebbe stata posta in essere dal ricorrente ma, semmai, dai responsabili di Ecoservizi. In tale contesto, vi è una parte del ricorso in cui, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, si assume, facendo riferimento alla documentazione acquisita, che i dipendenti della società dell’imputato facessero controlli sugli automezzi che consegnavano i rifiuti; sarebbe inoltre irrilevante che il successivo liquidatore della impresa avesse poi boccato l’attività per irregolarità, atteso che la liquidazione fu decisa dai soci in ragione della poca redditività dell’attività.
Fino a quando Marino era rimasto amministratore – gennaio 2019 – non sarebbe stata riscontrata nessuna irregolarità e non vi sarebbe prova che il codice attribuito da Ecoervizi fosse errato e che di tale operazione illecita fosse a conoscenza l’imputato.
4. Ha proposto ricorso per cassazione Nucara, articolando otto motivi.
4.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 8) – concorso esterno nell’associazione per delinquere – in cui si contesta a Nucara, unitamente all’avv. Alessio Gangemi, nella qualità, prima, di amministratori giudiziari della società Delfino s.r.l. e, poi, di coadiutori nominati dall’Agenzia Nazionale dei beni confiscati, di avere contribuito alla realizzazione degli scopi dell’associazione di cui faceva parte Delfino.
I Giudici di merito avrebbero valorizzato al riguardo una serie di elementi rivelatori e sintomatici del coinvolgimento del ricorrente quali:
a) la durata dell’amministrazione;
b) la presenza di Delfino nei locali della società Delfino s.r.l. anche dopo i vari provvedimenti giudiziari che, nel tempo si erano susseguiti;
c) i prelievi di denaro consegnato dal ricorrente ai dipendenti della società; d) l’attività di falsificazione successiva alla richiesta di documentazione e di chiarimenti da parte dell’Agenzia nazionale.
Da tali elementi sarebbe stata fatta derivare la prova della consapevolezza dell’imputato della esistenza dell’associazione criminale e la volontà di rafforzarne l’operatività.
Sostiene il ricorrente che, di fronte a specifici motivi di appello, la Corte avrebbe compiuto una valutazione del comportamento in concreto tenuto dell’imputato e della sua colpevolezza in termini di colpa, rifugiandosi in una presunzione del dolo diretto (in tal senso viene riportato una parte della motivazione in cui la Corte avrebbe fatto rifermento ad un atteggiamento servente, contrario alla funzione pubblica e al “non poteva non sapere”).
La circostanza che fosse consentita la gestione dell’impresa a Delfino non dimostrerebbe la consapevolezza della esistenza dell’associazione criminale, tanto più che Nucara sarebbe stato assolto dai reati ambientali.
La Corte di appello, per superare le censure mosse, avrebbe valorizzato l’attività di falsificazione compiuta nel 2019, sottolineando come, almeno da quel momento, sarebbe certo il concorso nel reato associativo perché l’imputato si sarebbe reso conto della esistenza di soggetti legati tra loro per la comune sistematica commissione di affari illeciti; un sistema, quello attivatosi nel 2019, strumentale al perseguimento dello scopo di “coprire” gli affari illeciti pregressi.
L’assunto difensivo è che, invece, l’imputato avrebbe avallato tali condotte al fine “di evitare di finire nei guai” lui stesso.
Quella della sentenza impugnata sarebbe una motivazione che non terrebbe conto di una serie di elementi, e cioè che i coadiutori avevano mostrato assoluta iniziale tranquillità rispetto alle richieste dell’Agenzia nazionale (si riportano passi di conversazioni intercettate) perché ignari (conversazione 5 giugno 2019). La Corte non farebbe mai fatto riferimento espresso al dolo diretto ma di consapevole accondiscendenza ovvero, come nel caso della falsificazione, del tentativo di non “finire nei guai…senza nulla togliere che cosi agendo essi avevano accettato di essere pienamente meriti nell’ingranaggio criminale”.
Una motivazione che seguirebbe lo schema del dolo eventuale; gli stessi limiti motivazionali sarebbero sussistenti quanto all’aggravante di cui all’art. 452 octies cod. pen. che sarebbe applicabile per il concorrente esterno solo provando che questi conoscesse che lo scopo dell’associazione fosse la commissione di reati ambientali; sul punto la sentenza sarebbe silente.
Secondo la Corte l’imputato si sarebbe limitato a lasciare “carta bianca” a Deflino Giovanni senza essersi curato di come questi intendesse gestire il bene confiscato.
4.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di peculato (capi 16-19).
Quanto al capo 16), Nucara, in concorso con Gangemi, avrebbe prelevato in contanti dalla Delfino s.r.l. dal 2018 al 31 maggio 2019 circa 350.000 euro (750.000 la somma prelevata complessivamente da entrambi i coadiutori) senza nessuna autorizzazione da parte dell’Agenzia Nazionale; in tal modo i due ricorrenti avrebbero consentito alla famiglia Delfino di continuare a gestire di fatto la società e, quindi, di continuare a perseguire fini illeciti.
La tesi difensiva è che la Corte non avrebbe valutato una serie di elementi dimostrativi del fatto che la volontà del ricorrente fosse solo quella di garantire l’operatività della società.
Il Tribunale aveva ritenuto configurabile il reato in ragione della mancata autorizzazione dei prelievi e, di fronte al motivo di appello volto a dimostrare che non fosse necessaria la autorizzazione, la Corte di appello, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, avrebbe, da una parte, valorizzato la circostanza che i prelievi fossero stati utilizzati per soddisfare le esigenze aziendali e non intascati a fini di lucro personale, ma, dall’altra, avrebbe, nondimeno, continuato a ritenere configurabile il peculato in ragione del fatto che Nucara a Gangemi si fossero prestati al suddetto prelievo su richiesta dei dipendenti per il pagamento dei fornitori; una finalità in contrasto con quella pubblica che i due avrebbero dovuto perseguire.
Sul tema si richiamano una serie di conversazioni da cui emergerebbe come Nucara fosse convinto che i prelievi fossero stati compiuti per finalità consentite. Sotto altro profilo, si fa riferimento al capo 19), secondo cui Nucara e Gangemi avrebbero commesso peculato consentendo la sottrazione di un rimorchio intestato alla Delfino: una condotta omissiva consistente nella omessa vigilanza sui beni della società rispetto ad un fatto commissivo, posto in essere a loro insaputa. La Corte avrebbe fatto una non corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione secondo cui se l’appropriazione è compiuta da un soggetto privo della qualifica soggettiva, sarebbe comunque necessario che l’agente sfrutti la relazione di possesso per ragioni d’ufficio del pubblico agente con la res. La Corte si sarebbe limitata ad affermare che Nucara avrebbe dovuto adottare maggiori cautele per evitare l’appropriazione da parte degli altri: anche in questo caso una motivazione costruita sul paradigma della colpa; né vi sarebbe prova che Nucara sapesse dell’utilizzo del automezzo.
Si deduce anche violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti che avrebbero dovuto essere ricondotti al delitto di abuso d’ufficio; le somme sarebbero state prelevate non per favorire Defino ma l’azienda e, quindi, in ragione di finalità anche istituzionali.
In subordine, si ritiene che la condotta avrebbe potuto essere sussunta in quella di cui all’art. 76, comma 5, d. Igs. n. 159 del 2011, ovvero in quella di cui agli artt. 334, comma 3, – 379 cod. pen.
4.3. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art. 476, comma 1, cod. pen. (capo 17).
All’imputato, che avrebbe dovuto redigere una relazione a giustificazione del loro operato su richiesta dell’Agenzia dei beni confiscati, si contesta di avere predisposto, su indicazione di Cannizzaro Delporah, commercialista al servizio dei fratelli Delfino, una serie di atti falsi che sarebbero dovuti confluire nella relazione; in particolare, sarebbe stato modificato l’estratto conto della Defino s.r.I., apparentemente emesso dal Monte dei Paschi di Siena al 31.5.2019, indicando come importo prelevato fino a quella data la somma di 110.000 euro in luogo degli oltre 200.000 euro e sarebbero state formate, previa distruzione delle fatture emesse dalla stessa Delfino, altre 590 fatture false. Si assume che il falso avrebbe ad oggetto fotocopie di estratti conto del tutto illeggibili e non qualificabili come atto pubblico.
La Corte avrebbe ritenuto esistente il reato sul presupposto che l’imputato avesse materialmente partecipato alla falsificazione e che il documento fosse stato fisicamente ricevuto dalla Agenzia, senza tenere conto che, come riconosciuto in entrambe le sentenze di merito, le fotocopie erano illeggibili, come testimoniato dalla funzionaria della Agenzia.
4.4. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4.5. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla confisca, disposta per la somma di 700.500 euro, ritenuta profitto del delitto di peculato; l’assunto è che l’imputato non avrebbe conseguito alcun profitto personale e al più il valore avrebbe dovuto essere limitato alla somma di 110 mila euro.
4.6. Con l’ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle statuizioni civili e, in particolare, al risarcimento del danno ambientale che, si assume, espetterebbe solo allo Stato; né vi sarebbe prova che le altre parti civili abbiano subito danni diversi da quello ambientale di natura pubblica.
5. Ha proposto ricorso per cassazione Alberto Alessio Gangemi articolando sei motivi (i fatti sono gli stessi contestati a Nucara).
5.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo 8 (concorso esterno nell’associazione).
Il tema è quello del dolo, dell’assenza di consapevolezza della esistenza dell’associazione, del senso e dello scopo della condotta commessa, dell’opera di falsificazione compiuta dopo che l’Agenzia Nazionale aveva chiesto informazioni e documenti, dell’assoluzione dai reati ambientali, del fatto che i coadiutori avessero proposto sin dal 2014 la vendita dell’azienda: si richiama la sentenza delle Sezioni unite Mannino, nella parte in cui avrebbero escluso il dolo eventuale ai fini della configurabilità del dolo del concorrente esterno nel reato associativo.
Sul tema si è già detto.
5.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto di peculato.
Quanto al capo 16 la sentenza sarebbe viziata perché non vi sarebbe prova che le somme prelevate furono destinate a Delfino; il tema è quello dell’assenza di profitto personale e della consapevolezza che quelle somme, consegnate ai dipendenti, fossero poi dirottate a Delfino.
Anche in questo caso di fa riferimento alla somma dei 110.000 euro (cioè alla somma che non avrebbe copertura documentale) che, al più costituirebbe il vero oggetto di appropriazione.
5.3. Con il terzo motivo si deduce violazione,di legge e vizio di motivazione quanto al delitto di falso.
Il tema è quello della natura dei documenti e del fatto obiettivo che questi non sarebbero mai confluiti in una relazione formale.
5.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto di peculato di cui al capo 19)
Al momento dello spostamento del mezzo Gangemi non avrebbe rivestito nessuna carica.
5.5. Con il quinto motivo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla confisca: gli argomenti sono gli stessi di cui si è già detto.
5.6. Con il sesto e il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, al mancato riconoscimento delle generiche, all’aumento inflitto per continuazione; la pena sarebbe rimasta invariata nonostante la esclusione di aggravanti.
6. Sono stati proposti motivi nuovi per Nucara: il tema è quello della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell’interesse di Delfino è infondato.
2. E’ infondato, al limite della inammissibilità, il primo motivo, relativo al giudizio di colpevolezza per il reato associativo.
2.1. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, con una puntuale motivazione, ha ricostruito la genesi del processo, il senso e la portata delle singole condotte, la valenza dei comportamenti soggettivi e chiarito come i fatti per cui si procede si collochino in un generale contesto criminale che aveva portato all’adozione di stringenti misure di prevenzione patrimoniale nei confronti delle società della famiglia Delfino.
Si è spiegato:
– come l’attività di gestione dei rifiuti fosse stata nel corso del tempo sempre compiuta dalla famiglia Delfino e, in particolare, dalla società Delfino s.r.l. che dal 2001 era stata tuttavia sottoposta ad una serie di provvedimenti di prevenzione che avevano portato prima alla nomina di Gangemi e Nucara quali amministratori giudiziari, e, successivamente, nel 2007, alla confisca dei beni e della impresa;
– che sempre nel 2007, sostanzialmente in coincidenza temporale con la confisca, era stata costituita la Ecoservizi s.r.I., che aveva un oggetto sociale sovrapponibile a quello della Delfino;
– che amministratore della Ecoservizi era Ro. Forgione, persona di somma fiducia da parte di Ro. Delfino, che aveva acquistato alcune quote sociali, poi sottoposte a sequestro preventivo nel 2012;
– dal 2018 Ro. Delfino, dopo una serie di accadimenti, era tornato a gestire la Ecoservizi nonostante le misure di prevenzione patrimoniali adottate;
– sin dal 2013 la Ecoservizi era stata destinataria di più misure interdittive antimafia, la cui impugnativa era stata rigettata dal Consiglio di Stato (la Corte, sul punto, ha spiegato perché le società in questione non potessero svolgere attività);
– dal 2017 la Ecoservizi era stata anche cancellata dall’Albo Nazionale dei gestori ambientali, relativamente ad alcune categorie di rifiuti;
– detti provvedimenti di prevenzione erano motivati dal fatto che le imprese riconducibili alla famiglia Delfino facevano un uso arbitrario della qualificazione dei rifiuti e della documentazione di trasporto e che detta conclusione era conseguente ad una serie di molteplici accertamenti compiuti dagli inquirenti non solo direttamente nei riguardi della società Ecoservizi ma anche nei riguardi di alcune ditte operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti e che operavano con Ecoservizi s. r.l. e Delfino s.r.l. (cfr. pag.. 17 e ss. sentenza impugnata).
2.2. In tale contesto si colloca la figura dell’odierno imputato, figlio di Ro. Delfino.
Ha aggiunto al riguardo la Corte che:
– Delfino, in contiguità temporale con la interdittiva antimafia che aveva colpito la Ecoservizi nel 2017, aveva di fatto partecipato alla prosecuzione dell’attività illecita ascrivibile a detta società, “in pieno raccordo con il padre”;
– Delfino il 26.6.2017, cioè proprio nel periodo di cui si è detto, aveva costituito una impresa individuale avente sede in una civile abitazione sul cui citofono era indicato oltre che il suo nome, quello del di lui padre;
– il sospetto che l’impresa individuale fosse stata costituita in funzione servente alla Ecoservizi s.r.I., che era stata colpita da interdittiva antimafia, aveva trovato concreta conferma perchè era stato accertato che uno dei mezzi della impresa individuale aveva effettuato sedici accessi perso l’impresa interdetta peraltro, al fine di conferire rifiuti che formalmente, avrebbero dovuto essere destinati ad altre imprese;
– dette risultanze avevano trovato conferma negli esiti delle captazioni da cui era emerso come, da una parte, attraverso l’impresa individuale riferibile al ricorrente, fossero aggirati i divieti imposti alla Ecoservizi s.r.I., e, dall’altra, il pieno coinvolgimento dello stesso ricorrente nell’attività riferibile anche alla stessa Ecoservizi, in quel momento interdetta (cfr. pag._22 e ss. sentenza impugnata in cui si esaminano i rapporti tra l’imputato e Ro. Forgione e tra il primo e il di lui padre);
– Delfino era chiaramente consapevole del carattere illecito dell’attività svolta dalla società Ecoservizi e aveva un rilevante ruolo anche nell’attività della impresa confiscata riferibile al padre (pag. 25 e ss. sentenza impugnata).
3. Sulla base di tale articolato quadro probatorio, la Corte di appello ha correttamente valutato i motivi di impugnazione, sostanzialmente gli stessi oggetto del ricorso per cassazione in esame, e ha spiegato perché debba ritenersi raggiunta la prova della responsabilità penale del ricorrente per il reato associativo.
Si è chiarito come non possa essere condiviso l’assunto difensivo secondo cui l’impresa individuale non fosse servente rispetto alla Ecoservizi s.r.l. e, più in generale, all’attività delle imprese della famiglia, che erano state attinte da misure di prevenzione patrimoniale, tenuto conto del luogo di ubicazione della sede sociale, del tempo in cui l’impresa fu costituita, dei rapporti di continuità che la stessa aveva avuto nel tempo sia con la Ecoservizi s.r.I., sia con le altre imprese – direttamente o indirettamente – riconducibili al padre.
Si è evidenziato come l’imputato fosse chiaramente a conoscenza dell’attività illecita delle società riferibili ai suoi familiari e, ciò nondimeno, continuasse ad agire in continuità con esse e, soprattutto, come i fatti siano legati negli anni da una comunione di intenti e di interessi che prescinde quello del odierno ricorrente e che riconduce questi in un contesto più ampio, caratterizzato da un impegno superiore condiviso (cfr. pag. 258 e ss. sentenza impugnata in cui si riportano dettagliatamente i contenuti delle conversazioni intercettate e si descrive la loro capacità dimostrativa). Si è spiegato come l’imputato fosse chiaramente a conoscenza dell’attività illecita delle società riferibili ai suoi familiari e, ciò nondimeno, continuasse ad agire in continuità con esse e in tale contesto si è fatto riferimento al senso e alla portata degli accessi dei mezzi della impresa individuale presso la Ecoservizi, non essendo decisiva la circostanza, valorizzata in chiave difensiva, secondo cui le video riprese non consentirebbero di identificare la persona alla guida del camion, ovvero la natura dei rifiuti conferiti, essendo invece significativo il fatto che il ricorrente e la sua impresa avessero continuativi rapporti con società destinataria di confisca o di interdittiva antimafia.
Né, obiettivamente, è stato dedotto alcunchè di specifico sul fatto che l’autoveicolo potè essere utilizzato da soggetti terzi.
Si è chiarito inoltre perché la tesi difensiva, sviluppata in sotto rivoli argomentativi, secondo cui la Ecoservizi poteva continuare a svolgere attività con proprie autorizzazioni, non sia condivisibile e perché la stessa sentenza del Tar, invocata dalla difesa, non abbia valenza destrutturante (pag. 260 sentenza impugnata). In realtà, il motivo in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta critica difettiva; la frammentazione del ragionamento sotteso al motivo, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all’intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).
Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova della singola conversazione intercettata. I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
4. Nè sussiste la ipotizzata violazione di legge.
Le figure delittuose associative sono state tradizionalmente ricostruite avendo riguardo alla dimensione dell’accordo, in termini, cioè, di deroga del principio generale di non punibilità dell’accordo per commettere un delitto determinato; si tratta di figure a cui si riconosce generalmente una funzione di anticipazione ovvero di retrocessione della soglia della risposta e, quindi, della responsabilità penale rispetto alla soglia ordinaria, in ragione della particolare pericolosità costituita dalla forma associativa per la commissione di delitti.
Una responsabilità che discende dall’esistenza dell’associazione, considerata in sé, cioè in modo autonomo rispetto al compimento dei singoli delitti oggetto del programma delittuoso. La sostanza criminosa dell’associazione per delinquere, si è fatto notare, ruota intorno alla esistenza di un modulo organizzativo – la cui struttura e la cui consistenza sono tradizionalmente declinate in modo variabile sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, – suscettibile, da una parte, di essere ripetutamente “utilizzato” e, quindi, strumentale, per la commissione di un numero indefinito di delitti e, dall’altra, idoneo alla commissione dei delitti scopo.
Una “macchina” che prescinde dai singoli e che funge da polo, da cardine costitutivo, da collante di aggregazione delle potenzialità delittuose individuali. Al di là delle propensioni, molto diffuse, alla snnaterializzazione del grado di organizzazione necessario e sufficiente ai fini della configurazione del delitto in questione, una “macchina”, nel senso indicato, deve tuttavia esistere. In tale contesto si colloca l’affermazione tradizionale della dottrina e della giurisprudenza maggioritaria secondo cui, per la sussistenza di un’associazione sono necessari un accordo – rectius, un vincolo associativo stabile -, una organizzazione e un programma delittuoso stabile.
Ciò che dunque caratterizza le fattispecie associative è la dimensione collettiva del fenomeno criminale, è la esistenza di una base comune: «un duplice livello di determinazione della struttura materiale dell’illecito: il legislatore segnala la presenza di un’associazione formata da una pluralità di persone e rivolta al perseguimento di varie finalità, di natura talora intrinsecamente criminosa; su questa base comune vengono quindi disegnate una serie di condotte individuali, che definiscono altrettanti ruoli ascrivibili ai soggetti coinvolti nella genesi e nella vita del sodalizio».
Ciò che connota il reato associativo è quindi l’esistenza di un grado – anche in questo caso variamente declinabile – di stabilità di tale dimensione collettiva: la creazione di un’entità, che sia la risultante del collegamento oggettivo tra le condotte di più soggetti, che sia riconoscibile anche al di là dei singoli individui che lo compongono, che dimostri un’apprezzabile durata nel tempo; una struttura, anche labile, rudimentale, leggera, fluida, ma riconoscibile al punto tale da far escludere la sussistenza del mero concorso nel reato.
L’elemento dirimente, come è noto, è stato rinvenuto nella modalità di svolgimento dell’accordo criminoso, che nel concorso di persone, avviene in via occasionale ed accidentale, ogni qual volta si decida di dar corso alla commissione di uno o più reati ben individuati e determinati sin dall’inizio; sicché con la realizzazione di questi, tale accordo si esaurisce, facendo così venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale; nell’associazione per delinquere, invece, l’accordo criminoso è diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie non determinata di delitti, con il permanere di un vincolo associativo tra i partecipanti.
Questo spiega l’affermazione secondo cui il vincolo associativo è un’ulteriore conseguenza dell’accordo che in origine porta alla costituzione di un’associazione per delinquere e all’adesione ad una tale associazione: il vincolo associativo traduce l’oggetto di tale accordo ed il suo significato criminogeno, visto che esso riguarda il proposito di creare o sostenere una struttura collettiva che deve perseguire il condiviso programma indeterminato di delitti.
In tal senso si spiega il sintagma, usata in alcune occasioni, “impegno associativo”, al fine di verificare se la condotta di un soggetto sia quella di un occasionale concorrente in uno dei reati-fine del gruppo delinquenziale o, invece, quella di partecipazione piena con cui si delinea una solidale condivisione di un complesso progetto criminoso, che vada ben al di là degli accordi relativi all’esecuzione di singole condotte illecite (cfr., Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270564; Sez. 1, n. 1025, dell’11/12/1992, Oro, Rv. 195106).
L’impegno associativo ha una sua valenza non solo nella prospettiva dell’accertamento della dimensione individuale, cioè dell’accertamento del contributo delle singole condotte, ma, soprattutto, nella valutazione relativa della dimensione collettiva, alla sussistenza dei requisiti minimi perché un’associazione per delinquere possa dirsi esistente; è difatti necessario che «almeno tre persone formulino e condividano tale impegno e si sentano avvinti da esso, traendone forza propulsiva per la realizzazione di altri reati».
Ciò spiega perché, soprattutto con riguardo alle associazioni semplici e con minima organizzazione, la prova della costituzione del sodalizio può derivare dalla prova delle partecipazioni, cioè dell’impegno individuale.
È possibile, come nel caso per cui si procede, che nella descrizione di un reato associativo siano precisate la natura o la tipologia dei delitti oggetto del programma criminale: ciò svolge una funzione di selezione e, al tempo stesso, di garanzia delle condotte penalmente rilevanti, perché consente di riempire di determinatezza ulteriore una fattispecie che ha contorni poco stringenti. Non occorre che i reati oggetto del programma siano eterogenei, ben potendo essere programmate anche più violazioni di una stessa norma incriminatrice (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).
Dunque, è la dimensione collettiva che costituisce l’obiettivo e l’in sé del reato ed è su di essa che si pesa e si misura l’impegno e il comportamento individuale illecito. La dimensione individuale concorre alla creazione di quella dimensione collettiva che a sua volta, colora, in una dimensione più ampia, la illiceità delle condotte di tutti e permette di ritenere esistente l’associazione criminale. La dimensione collettiva e quella individuale, nel senso indicato, si fondono e caratterizzano l’associazione criminale non solo sul piano oggettivo e su quello processuale, ma connotano anche, sul versante soggettivo, il livello di colpevolezza e, in particolare, il dolo del singolo.
Il partecipe deve agire con dolo: si deve rappresentare la dimensione associativa nella quale si inserisce, deve essere consapevole di essere una parte di un tutto e deve assumere un compito; deve esserci la consapevolezza e la volontà di inserirsi organicamente nella vita del gruppo.
Il dolo del partecipe deve essere anche specifico; deve essere cioè volto al fine ulteriore di commettere proprio i delitti oggetto del programma associativo. Il dolo specifico del singolo investe lo scopo collettivo e l’indirizzo impresso alla struttura, cioè alla realizzazione del programma.
Dottrina e giurisprudenza sottolineano che è sufficiente in capo al singolo associato «la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la medesima consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale».
È senz’altro vero che l’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo. È senz’altro vero che ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l’autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione, ma è altrettanto vero che non risponde del delitto di associazione per delinquere colui che, pur partecipando alla commissione di uno o di più reati funzionali al perseguimento degli scopi dell’associazione, ignori l’esistenza dell’associazione stessa (Sez. 3, n. 26724 del 04/03/2015, Montella, Rv. 264498; Sez. 1, n. 1934 del 14/12/1985, dep. 1986, Muia, R. 172055).
5. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e ha spiegato perché, con riguardo all’odierno ricorrente, sia configurabile quell’impegno associativo di cui si è detto, perché Delfino abbia contribuito materialmente alla realizzazione dell’originario programma associativo, perché il contributo di questi fosse pienamente consapevole del carattere illecito dell’attività.
6. Alla luce della considerazioni compiute è infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo al concorso fra il reato associativo, aggravato ai sensi dell’art. 452 octies, cod. pen. e quello di traffico di rifiuti illeciti.
Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti era contemplato nell’articolo 260 del d.lgs. 152 del 2006, che sanzionava, appunto, la condotta di “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”. Tale norma è stata trasposta, in attuazione del principio di “riserva di codice”, nell’articolo 452-quaterdecies cod. pen. dal d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21. Il reato di cui all’art. 260 d.lgs 152/2006 è, quindi, ora disciplinato dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. con assoluta continuità normativa.
Si tratta di un delitto di durata che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (Sez. 3, n.52838 del 14/07/2016, Rv.268920 – 01; Sez.3,n.16036 del 28/02/2019, Rv.275395 – 02).
La gestione dei rifiuti integrante il reato in esame deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio (cfr. Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348; Sez. 3, n. 28685 del 04/05/2006, Buttone, Rv. 234931), e tale attività deve essere “abusiva”, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute), o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse (cfr. Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350; Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236906).
Il reato in esame concorre con il reato di cui all’art. 416 cod. pen.; in tal senso si è già affermato, con argomentazioni che il Collegio condivide, che il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. non richiede, per la sua configurazione, a differenza di quello associativo, una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie mono-soggettiva, ed essendo invece richiesta una pluralità di operazioni, in continuità temporale, relative ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti.
Dunque, in modo coerente, è stata riconosciuta la possibilità di concorso con il reato di cui all’art. 416 cod. pen., ritenendo necessaria la presenza degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie (Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005 (dep. 2006), Samarati; Sez. 3, n. 15630 del 12/1/2011, Costa e altri; Sez. 3, n. 36119 del 30/6/2016, Gavillucci). Anche in questo caso la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati, evidenziando, soprattutto, come l’associazione per delinquere per cui si procede non fosse dedita alla sola commissione di reati ambientali, ma anche ad altri delitti come, ad esempio, quello di intestazioni fittizie di beni; un sistema non solo noto a tutti i partecipi, ma parte del programma operativo concreto del sodalizio criminale, “sfruttato consapevolmente dai suoi appartenenti per realizzare gli scopi criminali perseguiti” (pag. 258 e ss. sentenza impugnata).
Sul punto il motivo di ricorso è obiettivamente generico e finisce per sovrapporre il tema della responsabilità per il reato associativo, pur aggravato nel senso indicato, con quello della commissione del reato ambientale che, lo si ripete, è strutturalmente diverso da quello associativo, e costituiva solo una parte del programma criminoso più ampio del sodalizio.
7. Il terzo motivo, relativo alla prova certa del giudizio di responsabilità, è assorbito dalle considerazioni già esposte.
8. È infine infondato, al limite della inammissibilità, il quarto motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate, queste ultime, in ragione della gravità dei fatti, dal pieno coinvolgimento dell’imputato nelle dinamiche criminali per cui si procede, e della personalità a delinquere mostrata, essendo nel tempo divenuto l’imputato un riferimento anche per gli altri sodali del gruppo; una proclività a delinquere confermata anche dal coinvolgimento in altri fatti per i quali è stato prosciolto in ragione dell’esito positivo della messa alla prova.
Nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che si è limitato a riproporre le stesse censure, già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
9. E’ fondato il ricorso proposto nell’interesse di Marino.
All’imputato, quale amministratore sino al 31.12.2018 della società TGE, si contesta di avere concorso nel traffico di rifiuti, consentendo alla Ecoservizi s.r.l. di conferire illecitamente almeno 850 tonnellate di car fluff, fittiziamente classificato Cer 191212 anziché 191003, trasportato a più riprese mediante l’intermediazione della MC Metalli s.r.l. e della Ro. Delfino.
Con l’atto di appello erano stati devoluti specifici motivi di impugnazione con i quali sì deduceva come la classificazione dei rifiuti fosse stata compiuta dalla Ecoservizi, che il codice assegnato fosse compatibile con i materiali che la ditta riceveva, che la stessa TGE, acquisendolo in entrata, avesse sottoposto il materiale ad analisi radiometrica, oltre ad averlo sottoposto a controllo visivo ed avere acquisito l’esito delle analisi di laboratorio – allegate all’atto di appello – che attestavano la natura non pericolosa e la corretta attribuzione del codice qualificativo qualificazione; si aggiungeva che:
a) la TGE aveva inoltre verificato la correttezza della documentazione di trasporto dei rifiuti e non aveva mai sottaciuto che si trattasse di car fluff, tant’è che con la stessa denominazione li aveva stoccati in azienda e che proprio il contenuto di un colloquio intrattenuto con Forgione, valorizzato in chiave accusatoria, rivelasse la buona fede del ricorrente;
b) nel corso di tutto il periodo in cui era stato amministratore aveva sempre proceduto al controllo dei mezzi che trasportavano i rifiuti al fine di verificare che essi fossero effettivamente autorizzati (cfr. pag. 244 sentenza impugnata)
10. Rispetto a dette articolate deduzioni, il giudizio di responsabilità penale è stato confermato valorizzando:
a) “l’atteggiamento accondiscendente tenuto con la ditta Ecoservizi s.r.l.”;
b) gli accertamenti compiuti dai tecnici sul tipo di rifiuto rinvenuto;
c) il contenuto del colloquio con Forgione del 7.7.2018 – cfr. pag. 48 sentenza impugnatai cui toni, ha aggiunto la Corte, lascerebbero intendere l’esistenza di una continuità di rapporti tra le imprese;
d) la violazione di un onere di diligenza da parte del ricorrente.
11. Si tratta di una valutazione viziata.
La prova della responsabilità concorsuale e della conoscenza, da parte di Marino, del fatto che il codice identificativo del fluff fosse attribuito in modo arbitrario, ovvero dolosamente artefatto, è stata sostanzialmente fatta derivare dal contenuto della conversazione indicata, rispetto alla quale, tuttavia, correttamente l’imputato ha evidenziato come detta conversazione riveli l’esistenza di rapporti tra la impresa dell’imputato e la Ecoservizi ma non consente di affermare Marino sapesse che il codice identificativo del fluff fosse arbitrariamente attribuito ovvero dolosamente artefatto. Né è possibile trarre la prova di tale consapevolezza da parte dell’imputato dal fatto – valorizzato, invece, dalla Corte – che quel tipo di rifiuto fosse stato correttamente classificato dalla Ecoservizi quando detta società lo aveva inviato ad altra impresa di Ferrara ovvero che, in una occasione, in un FIR del materiale inviato dalla Ecoservizi alla TGE fosse stato correttamente indicato il C.e.r. e che detta indicazione fosse stata successivamente modificata, o, ancora, che il liquidatore della TGE avesse bloccato l’attività della impresa dopo che aveva verificato “delle emissioni fuori parametro”.
Si tratta di elementi che perdono di capacità dimostrativa rispetto all’assunto difensivo secondo cui l’impresa ricevente faceva controlli sul materiale ricevuto; non è stato obiettivamente dimostrato né che detti controlli non fossero stati compiuti, e neppure che fossero dolosamente – cioè non per colpa – orientati a “coprire” l’attività illecita.
In realtà, bonificata dalla valenza della conversazione di cui si detto, la valutazione sulla responsabilità concorsuale è stato fatta discendere da una sorta di inversione dell’onere della prova, fondata, da una parte, “sull’atteggiamento compiacente” del Marino – che di per sé non prova il dolo – e, dall’altra, dalla mancata prova positiva da parte dell’imputato della mancata consapevolezza dell’attività illecita della Ecoservizi. Ne discende che la sentenza sul capo deve essere annullata; la Corte di appello, alla luce delle indicazioni date, verificherà se e in che limiti sia provata la compartecipazione dolosa del ricorrente.
12. Sono fondati, nei limiti di cui si dirà, i ricorsi proposti da Nucara e Marino, che possono essere valutati congiuntamente.
13. È infondato il primo motivo dei rispettivi ricorsi, che attiene al giudizio di responsabilità per il delitto di concorso esterno all’associazione per delinquere di cui si A Nucara, unitamente all’avv, Alessio Gangemi, si contesta, nella qualità, prima, di amministratori giudiziari della società Delfino s.r.l. e, poi, di coadiutori nominati dall’Agenzia Nazionale dei beni confiscati, di avere contribuito alla realizzazione degli scopi dell’associazione di cui faceva parte Delfino.
Si è già detto di come l’assunto costitutivo di motivi di ricorso in esame sia quello per cui la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova del dolo, alla consapevolezza della esistenza dell’associazione, ai motivi sottostanti l’opera di falsificazione compiuta dagli imputati dopo che l’Agenzia Nazionale aveva chiesto informazioni e documenti, alla intervenuta assoluzione dai reati ambientali.
In punto di fatto, dalla sentenza impugnata emerge che:
– gli imputati erano stati amministratori giudiziari e coadiutori della Agenzia nazionale per i beni confiscati alla Delfino s.r.I., destinataria nel 2007 di un provvedimento definitivo di confisca di prevenzione, a fondamento dl quale vi era l’assunto che la società costituisse, attraverso la gestione illecita dei rifiuti, uno strumento per il reimpiego di capitali di provenienza illecita, derivanti dagli affari delle consorterie operanti sulla piana
di Gioia Tauro;
– anche dopo i provvedimenti giudiziari indicati, Delfino e i suoi familiari continuarono di fatto a gestire e a dirigere la società, cioè continuarono a fare ciò che non avrebbero potuto continuare a fare;
– ciò era noto agli imputati che, nell’arco degli anni, in molteplici occasioni avevano riscontrato la presenza di Delfino in azienda “che lì agiva da padrone e come tale li accoglieva” (pag. 277 sentenza impugnata”);
– in tale contesto gli imputati avevano effettuato nel tempo prelievi di somme di denaro su richiesta- diretta o indiretta – dello stesso Delfino, strumentali a soddisfare le esigenze della impresa;
– gli imputati erano chiaramente consapevoli, quanto meno da un dato momento, di essere in presenza di una impresa criminale organizzata e dedita a traffici illeciti (cfr., pag. 285 e ss. sentenza impugnata);
– nel 2019 , in seguito alle indagini già avviate, l’Agenzia chiese ai due coadiutori chiarimenti in merito all’attività svolta dalla società e gli imputati, insieme ai Delfino e ai dipendenti, intrapresero una diffusa attività di falsificazione dei documenti bancari e contabili della società, volta a “ripulire” e a “bonificare” l’impresa.
14. Sulla base di tali dati fattuali, i motivi dei ricorsi rivelano la loro strutturale infondatezza.
In via preliminare è utile ribadire che il concorso cosiddetto “esterno” è configurabile, oltre che nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, anche nel reato di associazione per delinquere “semplice” (cfr., Sez. 2, n. 7672 del 08/01/2025, Gabriele, non mass; Sez. 3, n. 38430 del 09/07/2008, Barretta, Rv. 241274 – 01; cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, Zouabi, Rv. 287513, in tema di associazione con finalità di terrorismo). L’art. 110 cod. pen., che disciplina il concorso nel reato, si presta ad essere applicato ad ogni fattispecie criminosa e consente di attrarre nella sfera della punibilità anche gli autori di condotte “atipiche”, non corrispondenti al paradigma legale della fattispecie incriminatrice, sempre che sia provato il consapevole contributo causale offerto dal concorrente.
Non vi sono dunque ragioni per escludere che la associazione semplice possa essere “supportata” in modo occasionale, ma consapevole, da persona che non “partecipa”, ma concorre dall’esterno a sostenere l’attività del sodalizio. Secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione assume la veste di concorrente “esterno” il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e privo dell’affectio societatis (che quindi non ne “fa parte”), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
Si è spiegato che, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, è necessario:
– che il contributo atipico del concorrente esterno, di natura materiale o morale, – diverso ma operante insieme a quello dei partecipi interni, abbia una “reale efficienza causale” sia, cioè, condizione “necessaria” per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e “per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto, che nella specie è costituito dall’integrità dell’ordine pubblico, violata dall’esistenza e dall’operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso” (così le Sezioni Unite);
– il contributo atipico non sia solo – con prognosi di mera pericolosità ex ante – idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, ma debba rivelarsi, con giudizio ex post, influente per la verificazione dell’evento lesivo, non essendo sufficiente la mera “disponibilità” o “vicinanza”;
– quanto al dolo, che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell’affectio societatis, cioè della volontà di far parte dell’associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa e si renda compiutamente conto “dell’efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell’associazione: egli “sa” e “vuole” che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio” (così testualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino).
15. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Gli imputati:
a) conoscevano le ragioni che avevano portato alla confisca di quella società, sapevano, cioè, che quella società svolgeva attività illecita relativa alla gestione e al traffico dei rifiuti;
b) consentirono, in modo volontario e in grave violazione dei propri doveri, che i Delfino – e i soggetti che a questi direttamente o indirettamente facevano riferimento – continuassero a gestire quella società e a dare continuità al all’attività illecita;
c) furono direttamente coinvolti nell’attività di prelievo del denaro strumentale alla prosecuzione dell’attività illecita, cioè alla protrazione di quella stessa attività che aveva condotto alla confisca della impresa;
d) furono, insieme a tutti gli altri, direttamente coinvolti nella attività di falsificazione finalizzata a trovare giustificazioni a ciò che era stato fatto, quando era emersa l’attenzione degli investigatori l’Agenzia per i beni confiscati aveva chiesto spiegazioni su ciò che in quegli anni era accaduto.
Dunque:
1) una consapevolezza chiara del traffico illecito che aveva portato alla confisca di quella impresa e la cui prosecuzione era stata illecitamente consentita per anni;
2) una consapevolezza che quella in cui erano stati coinvolti era un’attività organizzata riferibile a più soggetti- direttamente o indirettamente – riconducibili alla famiglia Delfino;
3) un contributo atipico ma concreto, pluriennale, causalmente idoneo – ex ante ma anche ex post – alla realizzazione, anche parziale, del programma di quel gruppo criminoso;
4) un dolo diretto, cioè una piena consapevolezza dei metodi e dei fini della associazione e dell’efficacia causale della propria attività di sostegno, ancorchè non organica.
Contrariamente agli assunti difensivi, è irrilevante che, in un dato momento, gli imputati abbiano agito, sul piano dei motivi, per evitare di fare emergere le proprie vistose responsabilità.
Ne consegue il rigetto dei motivi dei ricorsi.
16. Sono invece fondati i motivi di ricorso relativi ai reati di peculato di cui ai capi 16 – 19 (secondo, terzo, quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di Nucara e secondo e quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di Gangemi).
Quanto al capo 16), i ricorrenti, in concorso tra loro, avrebbero prelevato in contanti dalla Delfino s.r.l. dal 2018 al 31 maggio 2019 circa 700.000 euro senza nessuna autorizzazione da parte dell’Agenzia Nazionale; in tal modo i due avrebbero consentito alla famiglia Delfino di continuare a gestire di fatto la società e quindi di continuare a perseguire fini illeciti.
Quanto al capo 19), Nucara e Gangemi avrebbero commesso peculato consentendo la sottrazione di un rimorchio intestato alla Delfino; dunque una condotta omissiva consistente nella omessa vigilanza sui beni della società rispetto ad un fatto commissivo commesso a sua insaputa.
17. Quanto al peculato contestato al capo 16), dalla sentenza impugnata emerge in punto di fatto che:
– per un lungo periodo gli imputati avessero prelevato rilevanti somme dal conto aziendale su richesta dello stesso Delfino ovvero dei di lui dipendenti;
– le somme prelevate erano destinate all’azienda e alle esigenze di questa;
– della complessiva somma prelevata ammontante a circa 700.00 euro solo quella di 110.000 euro non avrebbe avuto “copertura” documentale.
Dunque, una società che, seppur nelle condizioni indicate, continuava a compiere un quantità di prelievi in autonomia, con modalità ingiustificatamente tollerate da parte di coadiutori piegati alle richieste del gruppo che ruotava intorno Delfino; una somma complessiva in relazione alla quale, tuttavia, vi è la prova che solo per l’importo di 110.000 euro non vi è nessuna giustificazione contabile, nel senso che solo per detta somma non vi è nessuna giustificazione della sua destinazione.
Ne consegue che, in assenza di elementi comprovanti che quella società non avrebbe potuto continuare ad operare e che le somme prelevate diverse rispetto ai 110.00 euro abbiano avuto una giustificazione contabile non genuina, cioè siano state utilizzate per finalità diverse da quelle risultanti, la condotta assume caratteri appropriativi solo in relazione all’importo di 110.000 euro. In relazione a detta somma i ricorsi sono silenti e obiettivamente non è chiaro perché per detta somma la condotta non dovrebbe essere ricondotta al delitto di peculato. Dunque per il capo in esame la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla somme superiori ad euro 110.000 perché il fatto non sussiste, mentre nel resto i motivi di ricorso sul capo devono essere rigettati.
18. Quanto, invece, al capo 19), punto di fatto emerge:
– che il mezzo confiscato fu rinvenuto presso la Ecoservizi s.r.l.;
– che gli imputati avrebbero avuto un “atteggiamento compiacente”, concretizzatosi in un omesso controllo;
– che, a seguito dell’ennesima richiesta di chiarimento da parte dell’Agenzia Nazionale dei beni confiscati, gli imputati, in concorso tra loro e con altri soggetti riconducibili a Delfino, predisposero una versione giustificativa postuma.
Dunque, secondo la Corte di appello, se gli imputati avessero “fedelmente assolto al loro incarico, impedendo qualsiasi ingerenza di Delfino….il fatto … non si sarebbe verificato” (cosi la Corte a pag. 295 della sentenza impugnata). Un concorso omissivo nel fatto materialmente commesso da altri.
19. Si tratta di un ragionamento viziato.
Non sono stati evidenziati elementi chiaramente rivelatori di un accordo doloso e, soprattutto, dell’effettiva consapevolezza degli imputati del fatto illecito altrui, cioè, nella specie, del fatto che quell’automezzo confiscato era stato rimosso. Né, ancora, può essere utilizzato il dubbio sulla illiceità dal fatto altrui da parte degli imputati per costruire in modo inequivoco una responsabilità concorsuale dolosa. Il dubbio irrisolto non è sinonimo di dolo eventuale, perché compatibile con la colpa aggravata dalla previsione dell’evento. Per sostenere l’esistenza anche solo del dolo eventuale, occorre dimostrare che il dubbio sia “alle spalle”, perché superato dalla consapevolezza che il reato è in itinere; né il dolo eventuale coincide, come acutamente si osserva in dottrina, con l’eventualità del dolo (sul tema, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 02/04/2014, Espenhahn, Rv.261104 e, soprattutto, in motivazione).
La prova del concorso nel medesimo reato attiene alla prova del contributo del correo e dell’oggetto della sua volontà, che deve vertere sull’evento preteso dall’art. 43 cod. pen. Sul punto la motivazione adottata dalla Corte è viziata e, attesa la inutilità del rinvio, la sentenza deve essere annullata senza rinvio sul capo perché il fatto non sussiste.
Sul capo la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
20. Anche i motivi dei ricorsi relativi ai contestati reati di falso in atto pubblico (quinto motivo ricorso Nucara, terzo motivo ricorso Gangemi) sono fondati (capo 17).
Agli imputati, che avrebbero dovuto predisporre una relazione a giustificazione del loro operato su richiesta dell’Agenzia dei beni confiscati, si contesta di avere predisposto, su indicazione di Cannizzaro De., commercialista al servizio dei fratelli Delfino, una serie di atti falsi che sarebbero dovuti confluire nella relazione.
Dunque, non una falsificazione della relazione ma un’attività di falso relativa a documenti che avrebbero dovuto essere allegati alla relazione per giustificare la situazione economico patrimoniale della società. Non è stata, cioè, contestata la falsità del contenuto della relazione, ma della documentazione ad essa allegata. Né deriva che i contestati reato di falso in atto pubblico non sussistono in ragione del fatto che gli atti falsificati non sono atti pubblici, non essendo né documenti provenienti da un pubblico ufficiale, né certificativi dei risultati di un accertamento da questi compiuto e neppure documenti aventi o , ovvero abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica e, quindi, non si limiti a riprodurre gli effetti di un atto preesistente.
Sul capo la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
21. Anche i motivi relativi alla confisca sono fondati sotto un duplice profilo.
Il primo, come detto, attiene alla entità del profitto derivante dal reato di peculato contestato al capo 16), che deve essere quantificato in 110.000 euro Il secondo profilo attiene al rapporto fra confisca e concorso di persone nel reato. Le Sezioni unite hanno chiarito che in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756).
Ne consegue che sul punto ‘la sentenza deve essere annullata con rinvio; la Corte di appello verificherà se e in che limiti sia possibile quantificare la quota parte di accrescimento conseguito dai singoli correi e, nel caso in cui ciò non sia possibile, procederà alla confisca della somma di 110.000 euro ripartendola a metà tra gli imputati.
22. E’ infondato, ai limiti dell’inammissibilità l’ottavo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Nucara.
A fronte di una puntuale motivazione (pagg. 297- 298 sentenza impugnata), nulla di specifico è stato dedotto.
23. Al rigetto del ricorso proposto nell’interesse di Delfino consegue la condanna dell’imputato alle spese del proCesso e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Città Metropolitana di Reggio Calabria e Legambiente APS che liquida per ciascuna in complessivi euro 3.686, oltre accessori per legge.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gangemi e Nucara quanto ai capi 17 e 19, nonché al capo 16, limitatamente alle somme superiori a euro 110.000, perché il fatto non sussiste.
Rigetta i loro ricorsi quanto al capo 16, limitatamente alla somma di euro 110.000, e al capo 8.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei medesimi quanto alla confisca nonché nei confronti di Marino e rinvia per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Rigetta il ricorso di Delfino che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, Delfino alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Città Metropolitana di Reggio Calabria e Legambiente APS che liquida per ciascuna in complessivi euro 3.686, oltre accessori per- legge.
Cosi deciso in Roma il 19 marzo 2026





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