+39-376.2482 zero sette quattro info-at-@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 31912 | Data di udienza: 15 Maggio 2026

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ristrutturazione edilizia mediante ripristino di fabbricati diruti o demoliti – Nuova costruzione ai fini del reato di lottizzazione abusiva – Accertamento della preesistente consistenza dell’identità strutturale – Organismo edilizio strutturalmente discontinuo rispetto al pregresso – Asseverazione ai sensi dell’art. 23 del T.U.E. (cd. super SCIA) – Limiti – Sequestro preventivo dell’immobile – Fattispecie – Artt. 3, 44, d.P.R. n. 380/2001 – Nozione di ristrutturazione edilizia – Finalità “conservativa” e nuova costruzione – Giurisprudenza amministrativa – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo dell’immobile – Verifica del carico urbanistico in fase cautelare – Valutazione dinamica delle conseguenze dell’attività edilizia sul territorio – Impatto complessivo dell’immobile – Impugnazioni cautelari reali – Ricorso ed elusione dell’onere di allegazione – Violazione del principio di autosufficienza del ricorso – Motivazione “per relationem”.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Agosto 2026
Numero: 31912
Data di udienza: 15 Maggio 2026
Presidente: ACETO
Estensore: BADAS


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ristrutturazione edilizia mediante ripristino di fabbricati diruti o demoliti – Nuova costruzione ai fini del reato di lottizzazione abusiva – Accertamento della preesistente consistenza dell’identità strutturale – Organismo edilizio strutturalmente discontinuo rispetto al pregresso – Asseverazione ai sensi dell’art. 23 del T.U.E. (cd. super SCIA) – Limiti – Sequestro preventivo dell’immobile – Fattispecie – Artt. 3, 44, d.P.R. n. 380/2001 – Nozione di ristrutturazione edilizia – Finalità “conservativa” e nuova costruzione – Giurisprudenza amministrativa – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo dell’immobile – Verifica del carico urbanistico in fase cautelare – Valutazione dinamica delle conseguenze dell’attività edilizia sul territorio – Impatto complessivo dell’immobile – Impugnazioni cautelari reali – Ricorso ed elusione dell’onere di allegazione – Violazione del principio di autosufficienza del ricorso – Motivazione “per relationem”.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 26 agosto 2026 (ud. 15/05/2026), Sentenza n. 31912

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ristrutturazione edilizia mediante ripristino di fabbricati crollati o demoliti – Nuova costruzione ai fini del reato di lottizzazione abusiva – Accertamento della preesistente consistenza dell’identità strutturale – Organismo edilizio strutturalmente discontinuo rispetto al pregresso – Asseverazione ai sensi dell’art. 23 del T.U.E. (cd. super SCIA) – Limiti – Sequestro preventivo dell’immobile – Fattispecie – Artt. 3, 44, d.P.R. n. 380/2001

In materia urbanistica, a seguito della modifica all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad opera dell’art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati (crollati o demoliti) preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente. Pertanto. il rilascio di un titolo edilizio per procedere alla ristrutturazione è subordinato alla possibilità di individuare, in maniera pressoché certa, l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui intervenire, solo così, è possibile discutere l’entità e la qualità delle modifiche apportabili. Inoltre, è sempre precluso l’inquadramento in termini di ristrutturazione, qualora sia stato acclarato che il nuovo intervento edilizio, anche a seguito della modalità del ripristino di edifici crollati o demoliti, abbia per oggetto la realizzazione di una struttura del tutto nuova caratterizzata da diversità funzionali e identitarie rispetto al corpo di fabbrica preesistente. Con la conseguenza, che l’avvio delle opere in assenza di un idoneo permesso di costruire e nella specie in contrasto con la destinazione d’uso urbanistica della zona configura il fumus del reato di lottizzazione abusiva giustificando il sequestro preventivo dell’immobile (in specie realizzazione di 12 unità abitative e 18 box auto in luogo di un singolo fabbricato rurale).

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Nozione di ristrutturazione edilizia – Finalità “conservativa” e nuova costruzione – Giurisprudenza amministrativa.

L’essenza della nozione di ristrutturazione edilizia è che l’intervento deve agire sull’edificio preesistente al fine di dare continuità all’immobile pregresso, crollato o demolito. In altre parole, la ristrutturazione edilizia non può mai prescindere dall’obiettivo di recupero del singolo immobile che ne costituisce oggetto. Pertanto, gli interventi descritti dall’art. 3, lettera d) del d.P.R. n. 380 del 2001 devono iscriversi sempre in un’attività di recupero sul patrimonio edilizio “esistente”, il cui limite è segnato appunto dalla preesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un “organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura. La finalità “conservativa” sottesa al concetto di ristrutturazione postula, pertanto, la possibilità di individuazione del manufatto preesistente come identità strutturale, già presente nella realtà materiale quale specifica entità urbanistico- edilizia esistente nella attualità. Deve, cioè, trattarsi di un manufatto che, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione. Solo nella nuova costruzione vi è, quindi, un quid novi rappresentato da un manufatto dapprima non esistente. Sempre di nuova costruzione e non di ristrutturazione si dovrà parlare qualora la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuavano, al momento della presentazione dell’istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l’esatta volumetria della preesistenza, in quanto l’effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione, bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso.

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo dell’immobile – Verifica del carico urbanistico in fase cautelare – Valutazione dinamica delle conseguenze dell’attività edilizia sul territorio – Impatto complessivo dell’immobile.

In tema di reati edilizi, costituisce carico urbanistico l’effetto prodotto dall’insediamento primario in termini di domanda di strutture e di opere collettive in dipendenza del numero delle persone insediate su un determinato territorio, sicché, ai fini della verifica, in fase cautelare, del pericolo del suo aggravio per effetto della costruzione realizzata, dev’essere compiuta una valutazione dinamica delle conseguenze dell’attività edilizia sul territorio, avendo riguardo anche all’incidenza delle opere in precedenza edificate sulla stessa area, le cui dimensioni possono costituire un valido elemento per apprezzare l’impatto complessivo dell’immobile.

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impugnazioni cautelari reali – Ricorso ed elusione dell’onere di allegazione – Violazione del principio di autosufficienza del ricorso – Motivazione “per relationem”.

In tema di impugnazioni cautelari reali, è consentito il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione “per relationem” nel caso in cui il giudice ritenga che i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto, sicché, in tal caso, è possibile dedurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione, ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., a condizione che la parte impugnante indichi o alleghi criticità specifiche, emergenti da quegli stessi atti di indagine. Pertanto, il ricorrente che deduca tale vizio, ha l’onere di allegare non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del Pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell’eccezione in sede di legittimità. Ebbene, nel caso in esame, la richiesta del Pubblico Ministero non è stata allegata per cui il Collegio è impossibilitato a scrutinare il vizio, a fronte della sua chiara esclusione da parte del Tribunale.

(Dichiara inammissibile avverso ordinanza del 19/02/2026 del TRIBUNALE DI AVELLINO) Pres. ACETO, Rel. BADAS, Ric. Marinelli


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 26 agosto 2026 (ud. 15/05/2026), Sentenza n. 31912

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Marinelli in qualità di leg . rapp. della Società Immobiliare A&M s.r.l., nato a Avellino il ../../….;

avverso l’ordinanza del 19/02/2026 del TRIBUNALE DI AVELLINO;

Udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito l’avvocato Raffaele Tecce che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Marinelli, in qualità di legale rappresentante della società Immobiliare A&M s.r.l., ricorre per annullamento dell’ordinanza del 19 febbraio 2026 del Tribunale di Avellino che, per quanto d’interesse, ha rigettato le richieste di riesame avanzate, in qualità di legali rappresentanti della predetta società, dal Marinelli e da Antonio Avagnano, avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Avellino del 20 gennaio 2026 che, ritenuta la sussistenza di gravità indiziaria per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44 lett. b) e c) del d.P.R. n. 380 del 2001, aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile, costituito da varie unità immobiliari, in corso di realizzazione in Avellino, e di alcune aree comuni appartenenti alla Immobiliare A&M s.r.l. o comunque nella sua disponibilità.

2. Avverso la predetta ordinanza, la società Immobiliare A&M s.r.l., tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Raffaele Tecce, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Col primo motivo denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione con riferimento alla inosservanza dell’obbligo dell’autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Si deduce che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermare la legittimità della incorporazione nell’ordinanza (rectius: decreto) del Gip della ricostruzione del fatto e della esposizione dei presupposti del provvedimento contenuti nella richiesta del Pubblico Ministero, mentre la censura aveva ad oggetto la mancanza di un’autonoma valutazione, non emergendo alcuna rielaborazione critica nelle esplicitazione di un autonomo giudizio valutativo degli elementi indiziari come delle esigenze cautelari (si citano Sez. 6, n. 30.774 del 2018 e n. 13.838 del 2016; Sez. 1, n. 8323 del 2015; Sez. 2, n. 3289 del 2015 e, da ultimo, n. 30.327 del 2025); né, a fronte di una così radicale carenza motivazionale, è esercitabile alcun potere integrativo da parte del Tribunale del riesame, che non può completare la motivazione dell’ordinanza cautelare laddove non abbia un contenuto dimostrativo dell’effettivo esercizio di un’autonoma valutazione da parte del giudicante (si cita, Sez. 3, n. 38.431 del 2025).

2.2. Col secondo, articolato, motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva.

Assume che il Tribunale avrebbe errato nella qualificazione del tipo di intervento edilizio quale nuova costruzione, trattandosi, invece, di una ristrutturazione, più esattamente, fra le tre distinte ipotesi di ristrutturazione previste dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), di una ristrutturazione ricostruttiva, cioè del ripristino di un fabbricato crollato o demolito – da non confondere né con la ristrutturazione conservativa né, soprattutto, con la cosiddetta demo-ricostruzione, che diversamente dal caso in esame, importa la demolizione e immediata ricostruzione di un edificio – per il quale la legge non prevede affatto la contestualità temporale tra il crollo-demolizione e il ripristino, ma soltanto che il privato dimostri la preesistente consistenza dell’edificio che non esiste più attraverso dati certi dai quali ricavare l’esatta cubatura, sagoma ed ingombro del fabbricato. Inoltre, sarebbe errato: sia il rilievo fattuale, in virtù del quale il Tribunale ha escluso trattarsi di un semplice ripristino, che nel caso in esame non si trattasse di un unico edificio, perché il corpo di fabbrica attuale è unico ed è stato realizzato senza accorpare o frazionare le volumetrie esistenti, come risulta incontrovertibilmente da tutti gli atti di indagine; sia la valutazione, basata sulla consulenza tecnica d’ufficio, in ordine alla impossibilità di accertare la consistenza del fabbricato precedente, in quanto contrastata dalle perizie asseverate, dalle pratiche edilizie, dalle cartografie dai vari rilievi e della documentazione fotografica e soprattutto dalle planimetrie catastali. Di conseguenza, è applicabile al caso in discorso l’art. 23, comma 1, lett. a) del T.U. dell’edilizia che consente di realizzare mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), alternativa al permesso di costruire, «gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)» stesso T.U., che riguarda appunto tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia più importanti, che comportino, in tutto in parte, un organismo diverso dal precedente, modifiche della volumetria complessiva e, nell’ambito delle zone omogenee A, anche mutamenti di destinazione d’uso, inoltre – nel testo attuale, introdotto con d.l. n. 17 del 1 marzo 2022, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 2022 n. 34 – gli interventi di ristrutturazione edilizia che importino alla demolizione e ricostruzione degli edifici situati in aree tutelate, ovvero il ripristino di edifici crollati e demoliti, situati nelle medesime aree.

Si osserva, da ultimo, che lo stesso Tribunale del riesame, accogliendo l’indicazione difensiva, ha concluso che l’immobile ricade in zona F, non già in zona agricola, per cui, alla luce della lettura del PUC del Comune di Avellino, che, ai fini della valorizzazione del territorio, consente anche per la zona in discorso gli interventi di demolizione e di ricostruzione sulla stessa area di sedime, è errato affermare l’inapplicabilità dell’art. 23-ter, comma 1 -ter del d.P.R. n. 380 del 2001 in quanto sarebbe precluso ogni mutamento di destinazione d’uso per gli immobili ricadenti in zona F. Decisiva è infine la considerazione del fatto che l’eventuale necessità di assentire la realizzazione degli immobili attraverso il permesso di costruire invece che, como avvenuto, attraverso una cosiddetta “super SCIA”, determina al più un abuso edilizio e non già una lottizzazione abusiva, con tutte le conseguenze del caso in relazione all’applicabilità della misura ablativa.

2.3. Col terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della motivazione sul periculum nel decreto di sequestro preventivo.

Si deduce che il Gip ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine alla necessità di applicare la misura ablatoria in via anticipata, illustrando le concrete ragioni per le quali il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alterato nelle more del giudizio, valutazione indispensabile anche nel caso in cui la confisca sia prevista da una legge come obbligatoria (si cita Sez. 3, n. 272 del 7 gennaio 2026) per cui ricorre nel caso in esame una ipotesi di motivazione mancante o apparente, che esclude la possibilità per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca (si cita Sez. 3, n. 3038 del 2023). Né del resto appare adeguato in tal senso il paventato rischio di alienazioni a terzi degli immobili, desunto in via meramente ipotetica dal giudice e del tutto inconsistente, atteso che, in caso di condanna, gli immobili dovrebbero essere demoliti, per cui la relative vendita appare concretamente impraticabile oltre che inopportuna; trattandosi poi di lavori ormai ultimati, la libera disponibilità dell’immobile non potrebbe in alcun modo frustrare ulteriormente il bene giuridico tutelato dell’assetto urbanistico.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto il primo motivo è generico non risultando indicati, secondo quanto chiarito dal coerente insegnamento della Corte di legittimità, gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la denunciata omissione valutativa del Giudice per le indagini preliminari avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario di rilevanza tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate; il secondo e il terzo motivo sono infondati, quanto al primo trattandosi di opera che secondo la legislazione vigente, comportando un mutamento di destinazione d’uso verso funzioni private residenziali, richiedeva necessariamente il permesso di ricostruire, essendo inapplicabile l’art. 23-ter, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380 del 2001; quanto al secondo non essendo affatto mancante la motivazione sul periculum, identificato nella prosecuzione dei lavori e, ove le opere siano ultimate nell’incidenza negativa sul carico urbanistico anche in conseguenza della possibilità di alienare i beni a terzi.

4. Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistito nei motivi di ricorso, osservando altresì che il fabbricato preesistente risultava già strutturalmente e funzionalmente destinato ad uso residenziale e articolato in quattro unità abitative, per cui non è intervenuto nessun cambio di destinazione d’uso, né il mero aumento delle unità immobiliari può integrare di per sé una lottizzazione abusiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato.

2.1. Orbene, pur volendo prescindere, in considerazione del vizio di natura processuale dedotto (inosservanza dell’art. 292 cod. proc. pen.), dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in ragione della elusione dell’onere di allegazione (al momento della proposizione del ricorso) dell’atto asseritamente viziato e dell’atto dalla cui acritica trasposizione sarebbe dipeso il vizio, deve comunque rilevarsi che il ricorrente non ha rappresentato se ed in quale misura l’adagiarsi del G.i.p. sulle argomentazioni della parte pubblica istante abbia inibito nel giudicante la facoltà di apprezzare elementi di segno contrario, sì da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (tra le più recenti oggetto di massimazione Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025, Catoi, Rv. 288779-01: In tema di impugnazioni cautelari reali, è consentito il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione “per relationem” nel caso in cui il giudice ritenga che i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto, sicché, in tal caso, è possibile dedurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione, ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., a condizione che la parte impugnante indichi o alleghi criticità specifiche, emergenti da quegli stessi atti di indagine, in tesi totalmente neglette; negli stessi termini Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274760; Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Rv. 278001; Sez. 2, n. 51269 del 18/10/2023, ric. Rizzo, n.m.; Sez. 6, n. 29969 del 13/07/2022, Pinto, n.m.). Con tale ultima decisione, la Corte ha anche ribadito che il ricorrente che deduca tale vizio, ha l’onere di allegare non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del Pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell’eccezione in sede di legittimità. Ebbene, nel caso in esame, la richiesta del Pubblico Ministero non è stata allegata per cui il Collegio è impossibilitato a scrutinare il vizio, a fronte della sua chiara esclusione da parte del Tribunale.

2.2. In ogni caso, il Tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali che regolano la materia, ha dato atto di come, nella fattispecie, dalla lettura complessiva del decreto di sequestro emerga la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del G.i.p., anche per il riferimento alla peculiare tecnica di redazione per incorporazione, funzionale alla ricostruzione della vicenda e riproduttiva di fatti complessi ed autoevidenti che il giudice procedente ha fatto propri, conclusivamente rilevando la sussistenza di tutti gli elementi di fatto sufficienti ad integrare il fumus commissi delicti dei reati di cui all’art. 44, lett. b) e c), del d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui ha assunto la sussistenza di una violazione di legge, e nel resto comunque inammissibile poiché a ben vedere finisce col prospettare un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 – 01), oltretutto fondato sul raffronto con atti d’indagine e produzioni difensive non allegati al ricorso, con conseguente violazione del principio di autosufficienza.

3.1 Va innanzi tutto ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n. 18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01); ma non quando si deduca l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 – 01) Non sono dunque ammesse censure che (anche di fatto) deducono, come nel caso di specie, vizi di motivazione.

3.2. Deve, pertanto, in primo luogo, essere escluso che – a fronte dell’approfondita valutazione, operata nel caso in esame, nella quale vengono evidenziati elementi positivi e logicamente argomentati in relazione ai quali è stato escluso che fosse stato possibile accertare la esatta consistenza e volumetria del fabbricato demolito ovvero crollato sin dal 2009 e altresì la circostanza che l’immobile in corso di realizzazione costituisse un edificio unico – si possa sollevare il profilo dell’omessa o mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.

3.3. Quanto alle censure difensive, che stigmatizzano il malgoverno degli elementi di prova a disposizione dei Giudici della cautela valorizzati per escludere che fosse accertabile, in termini adeguati al fine di farne discendere l’applicabilità dall’art. 3 co. 1 lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001, modificato dall’art. 30 co. 1 lett. a) del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, la preesistente consistenza dell’edificio demolito nel 2009, oltre che le caratteristiche strutturali e urbanistiche delle nuove opere realizzate, antitetiche alla nozione di edificio unico pretesa dalla ricorrente, non altrimenti possono essere qualificate che nei termini di vizi motivazionali, dunque non consentiti.

Il Tribunale della cautela, nel richiamare il provvedimento genetico, richiamata in particolare la documentazione allegata al progetto, dalla quale, tra l’altro, risultava che i grafici dello stato di fatto erano completamente diversi da quelli che risultavano dal rilievo catastale e dal relativo elaborato planimetrico, rileva (vedi pag. 9) che nel 2021 l’immobile oggetto di ricostruzione era stato erroneamente accatastato come immobile collabente nonostante non fosse fisicamente identificabile a livello di ingombro planovolumetrico, atteso che era già stato demolito nel 2009, per cui non poteva essere oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, cit. Evidenziava altresì che, pur prescindendo dal difetto di contestualità temporale tra la demolizione e ricostruzione, in disparte la questione dell’aumento volumetrico, nella misura del 35%, operato in virtù dell’art. 5 della legge della Regione Campania n. 19 del 2009, quello progettato e in gran parte realizzato non era affatto un edificio unico, come il fabbricato rurale demolito, trattandosi di 12 appartamenti ad uso abitativo, raggruppati in due diversi corpi di fabbrica e 18 box auto, da cui l’evidente discontinuità tra il novum ed il preesistente fabbricato. Il ragionamento difensivo, nella misura in cui esplicitamente dubita di questi dati di fatto, postula dunque un non consentito vizio motivazionale, se non un errore valutativo, e comunque, quanto alla dedotta violazione di legge, è manifestamente infondato.

3.4. Viene in tal senso in discussione l’individuazionedei presupposti giuridici affinché possa configurarsi la nozione di ristrutturazione edilizia, come prevista dall’art. 3 co. 1 lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001, modificato dall’art. 30 co. 1 lett a) del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, secondo cui “Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

3.4.1. Se non si dubita che l’art. 30, comma 1, lett. a) del d.l. n. 69 del 2013 abbia inciso sul requisito della continuità tra crollo/demolizione e ripristino, anche consentendo di realizzare, come ristrutturazione edilizia “gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione”, cioè quegli interventi in cui la ricostruzione/ripristino non è necessariamente già programmata al momento in cui l’edificio preesistente viene demolito o crolla, per cui neppure impedisce di applicare la citata norma anche agli edifici già crollati o demoliti al momento dell’entrata in vigore della norma medesima, resta, anche in quest’ultimo caso, fermo il presupposto del necessario accertamento della preesistente consistenza (Cons. Stato, sezione IV, 3 aprile 2025, n. 285). La ratio dell’intervento normativo del 2013 è, del resto, quella di allargare l’ambito applicativo della nozione di ristrutturazione edilizia, ricomprendendovi tutti gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi: a) già crollati o demoliti all’atto dell’entrata in vigore della norma; b) crollati o demoliti successivamente all’entrata in vigore della norma; c) non necessariamente crollati o demoliti.

3.4.2. Peraltro, l’elemento che distingue la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è la preesistenza del manufatto e la possibilità di pervenire ad un organismo in tutto o in parte diverso da ciò che già esiste, elementi che sussistono anche in relatione agli edifici crollati o demoliti prima dell’entrata in vigore della norma, purché, come precisa la norma, sia possibile accertarne la preesistente consistenza. L’essenza della nozione di ristrutturazione edilizia è che l’intervento deve agire sull’edificio preesistente al fine di dare continuità all’immobile pregresso, crollato o demolito. In altre parole, la ristrutturazione edilizia non può mai prescindere dall’obiettivo di recupero del singolo immobile che ne costituisce oggetto. Anche la giurisprudenza amministrativa, nel definire il concetto di ristrutturazione edilizia, ha costantemente ribadito che gli interventi descritti dall’art. 3, lettera d) del d.P.R. n. 380 del 2001 devono iscriversi pur sempre in un’attività di recupero sul patrimonio edilizio “esistente”, il cui limite è segnato appunto dalla preesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un “organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura” (Cons. Stato, Sez. II, 15 dicembre 2020, n. 8035).

La finalità “conservativa” sottesa al concetto di ristrutturazione postula, pertanto, la possibilità di individuazione del manufatto preesistente come identità strutturale, già presente nella realtà materiale quale specifica entità urbanistico- edilizia esistente nella attualità. Deve, cioè, trattarsi di un manufatto che, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24 ottobre 2020, n. 6455). Solo nella nuova costruzione vi è, quindi, un quid novi rappresentato da un manufatto dapprima non esistente. Sempre di nuova costruzione e non di ristrutturazione si dovrà parlare qualora la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuavano, al momento della presentazione dell’istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l’esatta volumetria della preesistenza, in quanto l’effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione, bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso.

3.4.3. Difatti,anche a seguito della modifica all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad opera dell’art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente (Sez. 3, Sentenza n. 1670 del 06/10/2022, Rv. 284056 – 01; fattispecie, analoga a quella in discorso, in cui la Corte ha escluso che potesse qualificarsi ristrutturazione edilizia l’abbattimento di taluni edifici rurali, ubicati in zona agricola, accessori a una casa colonica e la successiva realizzazione, con aumento di cubatura, di un complesso residenziale formato da dieci villini e un parcheggio costituito da ventiquattro stalli con copertura fotovoltaica) In buona sostanza, il rilascio di un titolo edilizio per procedere alla ristrutturazione è subordinato alla possibilità di individuare, in maniera pressoché certa, l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui intervenire; solo se è chiara la base di partenza, è possibile discutere l’entità e la qualità delle modifiche apportabili (Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2000, n. 1906).

3.4.4. La considerazione del fatto che nel caso in esame, perlomeno a livello di fumus, sia stata esclusa la possibilità diaccertare in termini adeguati e sufficientemente determinati la preesistente consistenza dell’edificio demolito e, di converso, sia stato acclarato che il nuovo intervento edilizio aveva ad oggetto la realizzazione di una struttura del tutto nuova caratterizzata da diversità funzionali e identitarie rispetto al corpo di fabbrica preesistente, preclude l’inquadramento in termini di ristrutturazione, anche secondo la modalità del ripristino di edifici crollati o demoliti, dunque la possibilità di asseverazione ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 (cd. super SCIA), ed è assorbente rispetto alle altre argomentazioni sviluppate dalla ricorrente.

3.4.5. Né, allo stato, si rileva alcuna violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, in quanto il frazionamento di un complesso immobiliare, attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati, se realizzato in difformità dalla originaria destinazione d’uso, configura il reato di lottizzazione abusiva (Sez. 3, n. 22038 del 11/04/2019, Rv. 275794 – 01; Sez. 3, n. 38799 del 16/09/2015, Rv. 264717 – 01); conclusione non influenzata alla circostanza che attualmente l’immobile insista urbanisticamente in zona F, sia perché, come osservato nell’ordinanza impugnata, si tratta di una zona omogenea tipicamente destinataad attrezzature e impianti di interesse generale (art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), tipicamente a servizi pubblici e non già all’edilizia residenziale privata, sia perché non incide di per sé sulla destinazione d’uso dell’immobile, che ne descrive, secondo le categorie funzionali elencate dall’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, la funzione urbanisticamente rilevante, tanto più trattandosi di un edificio – quello demolito nel 2009- di risalente edificazione, non necessariamente in linea con le scelte urbanistiche successive.

4. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Si afferma da parte della ricorrente che il G.i.p. avrebbe omesso qualsiasi valutazione del periculum, in ordine alla necessità di applicare la misura ablatoria in via anticipata, carenza non emendabile dal Tribunale del riesame.

Osserva tuttavia il Collegio, al di l’a dei principi esposti § 2.1., cui si rinvia, che nel caso in esame il sequestro era stato disposto anche a fini impeditivi, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., e in relazione a questa diversa finalità del vincolo è stata offerta una prima sintetica motivazione nel provvedimento genetico, ribadita e sviluppata nell’ordinanza impugnata. Né del resto appare contestabile che, tale finalità venga meno per il solo fatto – vagamente evocato – che le opere siano eventualmente completate, avuto riguardo all’impatto complessivo sul carico urbanistico ove le unità immobiliari vengano poi concretamente occupate. Rammentato che nel caso in esame è stata accertata la realizzazione di 12 unità abitative e 18 box auto, in sostituzione di un fabbricato rurale, in parte significativa non destinato a fini abitativi, va rimarcato che, in tema di reati edilizi, costituisce carico urbanistico l’effetto prodotto dall’insediamento primario in termini di domanda di strutture e di opere collettive in dipendenza del numero delle persone insediate su un determinato territorio, sicché, ai fini della verifica, in fase cautelare, del pericolo del suo aggravio per effetto della costruzione realizzata, dev’essere compiuta una valutazione dinamica delle conseguenze dell’attività edilizia sul territorio, avendo riguardo anche all’incidenza delle opere in precedenza edificate sulla stessa area, le cui dimensioni possono costituire un valido elemento per apprezzare l’impatto complessivo dell’immobile (Sez. 3, n. 16085 del 13/02/2025, Rv. 287986 – 01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 15/05/2026

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!