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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile, Espropriazione, Risarcimento del danno Numero: 24819 | Data di udienza: 24 Marzo 2026

ESPROPRIAZIONE – Indennità di espropriazione – Qualificazione urbanistica – Variante urbanistica – Distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi – Effetti dell’atto di pianificazione – Localizzazione di un’opera pubblica – Prescindendo dalla qualificazione dell’area – Preventiva modifica della destinazione diversa o agricola – Utilità del bene e misura del suo valore venale – Espropriazione per pubblica utilità – Determinazione dell’indennità – Momento di maturazione del relativo diritto – Responsabilità per il ritardo nel pagamento dell’indennità – RISARCIMENTO DEL DANNO – Maggior danno ex art. 1224 cod. civ. – Domanda del privato o accordo transattivo – Configurazione della C.d. “mora debendi” – Artt. 1218 e 1176 cod. civ. – L. n. 2359/1865 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Difetto di capacità del giudice – Istanza di ricusazione del giudice – Procedura – Violazione dell’obbligo di astensione del giudice – Esercizio dell’onere di ricusazione – Fattispecie – Art. 52, c.2, cod. proc. civ.


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: UNITE CIVILE
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Agosto 2026
Numero: 24819
Data di udienza: 24 Marzo 2026
Presidente: D'ASCOLA
Estensore: MAROTTA


Premassima

ESPROPRIAZIONE – Indennità di espropriazione – Qualificazione urbanistica – Variante urbanistica – Distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi – Effetti dell’atto di pianificazione – Localizzazione di un’opera pubblica – Prescindendo dalla qualificazione dell’area – Preventiva modifica della destinazione diversa o agricola – Utilità del bene e misura del suo valore venale – Espropriazione per pubblica utilità – Determinazione dell’indennità – Momento di maturazione del relativo diritto – Responsabilità per il ritardo nel pagamento dell’indennità – RISARCIMENTO DEL DANNO – Maggior danno ex art. 1224 cod. civ. – Domanda del privato o accordo transattivo – Configurazione della C.d. “mora debendi” – Artt. 1218 e 1176 cod. civ. – L. n. 2359/1865 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Difetto di capacità del giudice – Istanza di ricusazione del giudice – Procedura – Violazione dell’obbligo di astensione del giudice – Esercizio dell’onere di ricusazione – Fattispecie – Art. 52, c.2, cod. proc. civ.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Unite, 27 agosto 2026, (ud. 24/03/2026) Ordinanza n. 24819

ESPROPRIAZIONE – Indennità di espropriazione – Qualificazione urbanistica – Variante urbanistica.

In tema di indennità di espropriazione, qualora una variante urbanistica (“alluvione – variante torrente Mensola”) attribuisca ai terreni originariamente agricoli una diversa destinazione al solo fine di localizzarvi un’opera pubblica e con contestuale apposizione del vincolo di cui all’art. 9 T.U. espropri, tale vincolo ha natura espropriativa e non conformativa, sicché, ai fini sia della qualificazione urbanistica dell’area sia della determinazione dell’indennità, deve prescindersi dalla nuova destinazione impressa dalla variante e assumersi la preesistente natura agricola del suolo. (Massima a cura di Ma. Ma.)

ESPROPRIAZIONE – Distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi – Effetti dell’atto di pianificazione – Localizzazione di un’opera pubblica – Prescindendo dalla qualificazione dell’area – Preventiva modifica della destinazione diversa o agricola – Utilità del bene e misura del suo valore venale.

In tema di espropriazioni, la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell’atto di pianificazione: ove esso miri ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area, e ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, talchè, ove l’area su cui l’opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica. (M. Red. AD)

ESPROPRIAZIONE – Espropriazione per pubblica utilità – Determinazione dell’indennità – Momento di maturazione del relativo diritto – Responsabilità per il ritardo nel pagamento dell’indennità – RISARCIMENTO DEL DANNO – Maggior danno ex art. 1224 cod. civ. – Domanda del privato o accordo transattivo – Configurazione della C.d. “mora debendi” – Artt. 1218 e 1176 cod. civ. – L. n. 2359/1865.

In tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità, sin dalla L. n. 2359 del 1865, si è ritenuto che gli interessi sull’indennità d’esproprio decorrono dal giorno in cui s’avverava per il privato la perdita del bene e si è quindi affermato che “sul debito dell’espropriante relativo all’indennità di espropriazione, costituente obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali, per il fatto stesso che la relativa somma è rimasta a disposizione dell’espropriante, a prescindere quindi da una sua colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento dell’indennità; e tali interessi, aventi natura compensativa, e non moratoria, decorrono coerentemente dal giorno dell’espropriazione, fino alla data dell’effettivo pagamento dell’indennità. In sostanza, sul debito dell’espropriante relativo all’indennità di espropriazione, sono dovuti gli interessi legali, aventi natura compensativa, che decorrono dal giorno dell’espropriazione, atteso che la piena disponibilità del bene da parte dell’espropriante, unitamente alla mancata numerazione dell’equivalente monetario, crea una situazione di ingiusto vantaggio a favore del debitore, il quale fruisce di un capitale che dovrebbe già far parte del patrimonio del creditore, e, per identiche ragioni, sulle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto. Mentre, diversamente va opinato con riguardo al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., in esito ad opposizione alla stima, venga attribuita all’espropriato una maggiore somma, il riconoscimento, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., dell’ulteriore danno conseguente alla svalutazione monetaria di tale maggiore importo presuppone la mora dell’espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole ai sensi degli artt. 1218 e 1176 cod. civ. Pertanto, la “mora debendi” si configura esclusivamente a partire dalla data dell’inizio del giudizio di opposizione alla stima o di determinazione dell’indennità, perché soltanto da tale momento l’amministrazione espropriante può prestare adesione alla domanda del privato o offrire un accordo transattivo, incorrendo, in mancanza di tali iniziative, in responsabilità colpevole. (M. Red. AD)

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Difetto di capacità del giudice – Istanza di ricusazione del giudice – Procedura – Violazione dell’obbligo di astensione del giudice – Esercizio dell’onere di ricusazione – Fattispecie – Art. 52, c.2, cod. proc. civ.

Agli effetti dell’art. 52, comma 2, cod. proc. civ., l’istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, atteso che la fattispecie contemplata da tale norma – quella cioè in cui “al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa” – resta realizzata, appunto, dalla conoscibilità dei membri del collegio, che il ricusante medesimo può acquisire anche con la pregressa ricezione dell’avviso d’udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Pertanto, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l’onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell’obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza. Nel caso qui all’esame nessuna istanza di ricusazione risulta essere stata tempestiva proposta (art. 52 cod. proc. civ.) né è in qualche modo dimostrata l’asserita solo successiva conoscenza del difetto di capacità. (M. Red. AD)

(Riforma sentenza n. 101/2024 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE – TSAP) Pres. D’ASCOLA, Est. MAROTTA, Ric. IMMOBILIARE Ef. S.R.L. c. REGIONE TOSCANA


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Unite, 27 agosto 2026, (ud. 24/03/2026) Ordinanza n. 24819

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. r.g. 21924-2024 proposto da:

IMMOBILIARE Ef. S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, Pi., presso lo studio dell’avvocato St.Gr., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ja.Sa.;

– ricorrente –

CONTRO

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE De.Be.Ar.8., presso lo studio dell’avvocato Se.Fi., rappresentata e difesa dall’avvocato Gi.Vi.;

– controricorrente –

contro

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA De., presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente –

CONSORZIO Di., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Si.Gi.;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IMMOBILIARE Ef. S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, Pi., presso lo studio dell’avvocato St.Gr., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ja.Sa.;

controricorrente all’incidentale –

contro

COMUNE DI FIRENZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2024 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/07/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dal Consigliere CATERINA MAROTTA.

FATTI DI CAUSA

1. La società Immobiliare Ef. S.r.l. ha impugnato dinanzi a queste Sezioni Unite della Corte di Cassazione la sentenza n. 101/2024 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di esproprio per un’area di circa 150.000 mq a F, zona (Omissis), interessata da un intervento pubblico di mitigazione del rischio idraulico. La Ef. sostiene, in sintesi, che l’indennità riconosciuta (circa 1,9 milioni) sia gravemente sottostimata rispetto al reale valore della proprietà.

2. La vicenda si è sviluppata nei seguenti termini.

3. La Immobiliare Ef. S.r.l. ha dedotto di possedere una vasta area strategica, contigua al tessuto urbano fiorentino e storicamente destinata alla futura urbanizzazione.

Per la realizzazione del Parco del Mensola, la quasi totalità dei terreni è stata espropriata nel 2017 in conseguenza dell’approvazione, con protocollo di intesa del 1.8.2014 sottoscritto tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Comune di Firenze e Consorzio Di., di un progetto di esecuzione di una serie di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico da alluvione in relazione al torrente Mensola.

Nell’ambito del procedimento espropriativo è stata riconosciuta un’indennità pari a 7-8 Euro al mq (in particolare Euro 7 al mq per i terreni di cui al mappale Omissis e di Euro 8 al mq per i terreni di cui ai mappali Omissis).

La società ha proposto opposizione alla stima invocando una determinazione dell’indennità di esproprio nel diverso e maggiore importo di Euro 70 al mq.

È stato costituito il collegio peritale, il quale, con il dissenso del tecnico di fiducia della Immobiliare Ef. S.r.l., ha concluso determinando le due indennità nella misura complessiva di Euro 1.373.881,50.

4. Nel procedimento di impugnazione della predetta stima dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze si sono costituiti, per resistere alla domanda, la Regione Toscana ed il Consorzio Di., ciascuno contestando la propria legittimazione passiva. Si sono costituiti anche il Comune di Firenze e il Presidente della Regione Toscana nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico.

5. Il TRAP ha disposto CTU e quindi deciso la causa con sentenza n. 1054/2021, determinando l’indennità di esproprio nella misura di Euro 1.903.440 e quella di occupazione nella misura di Euro 1.803,73 (di fatto dimezzando le valutazioni del CTU da cui si è motivatamente discostato).

6. La Immobiliare Ef. S.r.l. ha proposto impugnazione dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, affidandosi ad undici motivi.

Si sono costituiti nel giudizio di appello il Consorzio Di., spiegando a sua volta appello incidentale, articolato in otto motivi, nonché la Regione Toscana ed il Commissario Governativo contro il Dissesto Idrogeologico, mentre è rimasto contumace il Comune di Firenze.

7. Il TSAP, con sentenza n. 101/2024, dopo aver disposto la convocazione del già nominato CTU a chiarimenti ed acquisiti questi ultimi mediante relazione scritta datata 26.1.2024, ha accolto il terzo e il decimo motivo dell’appello principale, rigettando gli altri, ed ha respinto l’appello incidentale; ha condannato il Consorzio Di. a corrispondere alla Immobiliare Ef. S.r.l., a titolo di indennità di esproprio, la somma capitale di Euro 1.912.784,08 e, a titolo di indennità di occupazione temporanea, la somma in linea capitale di Euro 1.830,73 con interessi e maggior danno ex art. 1224 cod. civ. quantificati, su detti importi, nella complessiva percentuale pari al 5,044% annuo, a far data dalla notificazione del decreto di esproprio (10 gennaio 2017) sino al deposito della sentenza.

Ha ritenuto esaminabili congiuntamente le censure (di cui ai motivi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 – valutazione delle aree lotti A, B, C e comparabili) attinenti, sotto diverse prospettive, alla stima del valore delle aree comprese nei tre lotti, A, B e C, e la determinazione delle relative indennità di esproprio ed occupazione, operate dal primo giudice all’esito di CTU, e le ha valutate infondate.

Ha, in particolare, confermato la valutazione del TRAP ritenendo corretta qualificazione agricola dei terreni in quanto la variante urbanistica era preordinata all’esproprio e non rilevava per la stima; ritenendo, altresì, corretta l’esclusione dei comparabili prodotti dalla Ef. (non omogenei o post esproprio); ritenendo adeguata e logica revisione critica della CTU, motivata secondo il principio iudex peritus peritorum.

Per analoghe ragioni ha respinto le doglianze del Consorzio Di., appellante incidentale, attinenti sotto vari profili alla determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione.

Ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse correttamente considerato la destinazione agricola delle aree di proprietà della Immobiliare Ef. S.r.l., antecedente all’adozione della variante urbanistica preordinata all’esproprio, e non invece alla natura urbana, che le stesse hanno acquistato solo per effetto della predetta variante.

Ha, invece, considerato fondato il terzo motivo (lotto C: comparabile Ta.) e censurabile la decisione di prime cure là dove aveva incluso tra i cd. comparabili l’atto per notar Ta. rep. Omissis del 2015, che il CTU aveva invece escluso, e ciò affermando che la tale esclusione era meno comprensibile “considerato, oltre alla comparabilità dei gravami vincolistici, che il valore medio di riferimento viene assunto per gli appezzamenti di minor pregio in ordine a giacitura, esposizione…”.

Ha valutato che tale motivazione non fosse sufficiente a chiarire le ragioni che avevano indotto il giudice di prime cure a discostarsi dalle valutazioni dell’ausiliario, il quale aveva, al contrario, escluso il comparabile in esame, giustificando tale conclusione in base a “… fattori ubicazionali, posizionali e di conformazione che non sono in nessun modo paragonabili alle aree ex Ef.”.

Ha, quindi, apportato una rettifica minima quanto al solo lotto C ed applicato, con riferimento alle aree comprese in tale lotto, la stima unitaria proposta dal CTU, pari ad Euro 9,57 al metro quadro, per un valore complessivo di Euro 138.229,08, in luogo del minor valore indicato dalla sentenza impugnata, che, sul punto specifico, è stata riformata, con riconoscimento, in favore della società appellante principale, di un maggior importo pari ad Euro 9.344,08; somma, quest’ultima, corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente riconosciuto dal TRAP ed il maggior importo derivante dall’esclusione del comparabile per atto notar Ta..

Ha escluso la maggiorazione di cui all’art. 37, secondo comma, del T.U. Espropri prevista nel caso in cui l’esproprio abbia ad oggetto un’area edificabile o legittimamente edificata, situazione, questa, insussistente nel caso di specie, posto che l’ablazione aveva riguardato terreni in zona agricola.

Ha, infine, ritenuto infondato il motivo con cui la società aveva lamentato il mancato riconoscimento del maggior danno derivante dalla indisponibilità della somma dovuta a titolo di indennità di esproprio ed occupazione.

Ha anche accolto il motivo (decimo) sul maggior danno ex art. 1224 cod. civ. rilevando, sul punto, che la Ef. aveva dimostrato di aver sottoscritto un contratto per un finanziamento al 5,224%, e che l’interesse legale nel periodo era del 0,20%. In conseguenza vi era un maggior danno pari al 5,044% annuo sull’indennità dovuta dal 10.1.2017 fino alla sentenza.

Ha, da ultimo, escluso la violazione o falsa applicazione degli artt. 51, 24, 108, 111 Cost. e 6 della Convenzione E.D.U., perché il TRAP avrebbe omesso di rilevare che uno dei membri del collegio giudicante, ed in particolare il componente esperto ing. Ca.Lo., aveva ricevuto in precedenza incarichi dal Consorzio di Bonifica, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e dal Commissario Governativo contro il Dissesto Idrogeologico ed avrebbe dunque dovuto astenersi dal partecipare alla decisione.

Ha, al riguardo, rilevato che non risultava che la decisione del TRAP fosse stata presa con il prevalente contributo, del componente esperto, trattandosi di decisione assunta da un organo collegiale composto da tre membri e che non si ravvisava alcuna ipotesi di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 51 cod. proc. civ. né risultava che la Immobiliare Ef. S.r.l. avesse dedotto e documentato di aver presentato istanza di ricusazione del predetto giudice tecnico.

Ha, poi, respinto i motivi dell’appello incidentale del Consorzio confermando che: – la legittimazione passiva era del Consorzio, che aveva agito come autorità espropriante delegata (principio TSAP 133/2020); – che la stima del TRAP era motivata, coerente e frutto di corretta revisione della CTU; – che nessun vizio nella determinazione dell’occupazione, né omessa pronuncia; – che corretta era la condanna del Consorzio alle spese (criterio della soccombenza).

Infine, ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, sia quanto al rapporto processuale tra la Immobiliare Ef. S.r.l. e il Consorzio di Bonifica, sussistendo una ipotesi di soccombenza reciproca, sia nei riguardi di tutte le altre parti, litisconsorti necessari ma non titolari della posizione debitoria, facente capo al solo Consorzio, come già ritenuto dal TRAP.

8. Avverso la sentenza n. 101/2024 del TSAP, la Immobiliare Ef. S.r.l. ha proposto ricorso principale con undici motivi.

9. Ha resistito con controricorso il Consorzio Di. che ha anche formulato ricorso incidentale con due motivi resistiti dal controricorso della Ef..

10. Ha, altresì, resistito al ricorso principale la Regione Toscana che ha preliminarmente insistito sul proprio difetto di legittimazione passiva e dedotto, nel merito, l’infondatezza del ricorso della Ef..

11. Vi è atto di costituzione ai fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica del Commissario Governativo contro il Dissesto Idrogeologico.

12. Vi sono memorie della Immobiliare Ef. S.r.l. e del Consorzio Di..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale della Immobiliare Ef. S.r.l.

1. Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 32 e 40 D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i.; del Piano Strutturale approvato dal Comune di Firenze il 22/06/2011 e del Regolamento Urbanistico del medesimo Comune approvato il 02/04/2015.

La ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato tutte le aree espropriate già di proprietà della Ef. come agricole, in base a una lettura errata degli strumenti urbanistici e della sentenza di primo grado, effettuando una stima che di conseguenza non corrisponde al loro valore venale.

Assume che il TSAP ha ritenuto che le aree fossero interamente agricole, ignorando: il Piano Strutturale 2011 e il Regolamento Urbanistico 2015 e le circostanze che per il Lotto A la destinazione era area a standard/parco urbano e che per il Lotto B le aree erano interne al perimetro urbanizzato, con vocazione da parco, servizi e standard. Questa qualificazione avrebbe drasticamente ed ingiustificatamente ridotto la stima dell’indennità.

1.1. Il motivo è infondato.

Il TSAP, a fronte di una sentenza di primo grado che, con riguardo all’intera superficie, già aveva affermato che: “la zona ha natura essenzialmente agricola, costituita da ex poderi oggi poco sfruttati per la coltivazione e case coloniche sparse, che ha perso in gran parte l’originaria connotazione rurale.

Alla data del 30.1.2017 durante il rilievo dello stato di consistenza ed immissione di possesso, le particelle risultavano terreni agricoli incolti con presenza di vegetazione spontanea principalmente lungo le sponde del torrente Mensola e sul confine” e confermato tale affermazione sulla base della cronistoria della programmazione urbanistica (v. pagg. 3, 16 e 17 della sentenza del TRAP), ha egualmente considerato la destinazione agricola delle aree con riguardo alla situazione precedente rispetto all’adozione della variante urbanistica preordinata all’esproprio (cd. “variante Mensola”), senza attribuire alcun rilievo alla natura urbana che le stesse hanno acquistato solo per effetto della predetta variante.

Ha, poi, mantenuto la tripartizione in lotti A–B–C ed ha motivato in ordine al criterio di stima adottato agli attribuiti valori differenziati.

Orbene, l’impugnante avrebbe dovuto innanzitutto dare contezza del fatto che già in sede di appello si erano sviluppate le doglianze poste in questa sede, a fronte di una pronuncia di primo grado che, come detto, aveva riconosciuto, sulla base dell’esame del Piano Strutturale del Comune di Firenze e del Regolamento Urbanistico, la natura agricola.

Il motivo, inoltre, non è congruente con quanto, sul punto, affermato dal TSAP che, con motivazione conforme a quella già resa dal TRAP, ha precisato che le aree in questione erano agricole secondo i piani regolatori, non potendo tenersi conto dell’adozione della variante urbanistica preordinata all’esproprio, e dunque della natura urbana, che le stesse avevano acquistato solo per effetto della suddetta “variante Mensola”, in funzione della quale avevano acquisito una diversa destinazione.

Inoltre, nel motivo non è chiarito in base a quali canoni giuridicamente esatti degli strumenti urbanistici le suddette valutazioni avessero formato oggetto di critica, diversamente risolvendosi la censura in una critica rispetto all’accertamento in fatto compiuto dal TSAP quanto alla riconducibilità della situazione dei terreni ad una determinata categoria piuttosto che ad altra.

Come è noto, la qualificazione di un terreno o la sua riconducibilità a determinata categoria urbanistica è accertamento di fatto, così come stabilire se un fondo presenti caratteristiche effettivamente agricole (morfologia, coltivazione, accessi, irrigazione, ecc.) è giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se logicamente motivato.

Il motivo non consente di ritenere prospettato che il TSAP abbia ignorato ovvero erroneamente interpretato il Piano Strutturale del Comune di Firenze o il Regolamento Urbanistico né dedotto che si sia utilizzata una nozione non normativa di “area agricola” ovvero ancora che si sia utilizzato un criterio fattuale improprio rispetto a quello urbanistico, omettendosi così un accertamento necessario imposto dalla legge, con la conseguenza che le doglianze, genericamente svolte, si risolvono in una critica della ricostruzione in fatto, non della regola applicata.

Le censura non investe i canoni giuridici di qualificazione urbanistica dell’area (derivanti da strumenti urbanistici e norme regolamentari) ma mira a contestare la ricostruzione della concreta situazione del fondo o la valutazione delle risultanze di causa, ancorché funzionale a tale qualificazione, risolvendosi, così, in una critica in fatto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 32 e 40 D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i. e dell’art. 42 Cost. e dei principi in tema di stima delle aree a standard appartenenti al c.d. tertium genus.

Lamenta la ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il IV motivo di appello proposto dalla Ef. nel quale si è era censurata la pronuncia di primo grado per la mancata considerazione nella stima dei valori di monetizzazione delle aree a standard.

Contesta, in particolare, che il TRAP e il TSAP abbiano ignorato i valori comunali di monetizzazione, che rappresentano il valore di mercato delle aree destinate a servizi. Rileva che la giurisprudenza di legittimità impone di considerare tali valori per il tertium genus (aree non edificabili ma con funzione pubblicistica e valore economico proprio).

Secondo la Ef., applicando i valori corretti, solo il Lotto A varrebbe oltre Euro 8,9 milioni.

Richiama giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 35884 del 22/12/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29424 del 24/10/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12155 del 06/05/2024 che ha cassato con rinvio la pronuncia di merito perché “la Corte d’Appello, nel ritenere che la stima del valore della porzione di fondo espropriata dovesse essere effettuata in relazione alle sue caratteristiche oggettive, prescindendo dalle sue potenzialità, dalla sua posizione… e da quant’altro può incidere sul valore venale di esso, è indubbiamente incorsa nella violazione”) e i principi in tema di stima delle aree non edificabili ormai pacifici in seguito alla sentenza n. 181/2011 della Corte costituzionale; richiama, altresì, Cass. Sez. 1, n. 16784 del 24/05/2022; Cass. Sez. 1, n. 15250 del 12/05/2022, n. 15250; Cass. Sez. 1, n. 23596 del 23/09/2019, secondo cui la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l’interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà).

2.1. Il motivo è infondato.

La sentenza del TSAP ha evidenziato (attraverso il richiamo alla motivazione del TRAP) che la cd. “variante Mensola”, per effetto della quale tutte le aree oggetto dell’esproprio di cui è causa, appartenenti alla Ef. Immobiliare S.r.l., già aventi destinazione agricola, avevano acquisito la diversa destinazione a verde, era stata adottata in funzione dell’esproprio delle predette aree, con contestuale apposizione, sulle stesse, del vincolo di cui all’art. 9 T.U.E. (cfr. pag. 17 della sentenza). Ha quindi ritenuto corretto che, trattandosi di vincolo preordinato all’esproprio, dello stesso non dovesse tenersi conto ai fini della qualificazione dell’area e della determinazione del suo valore di esproprio. Come evidenziato nella sentenza del TSAP tale statuizione è in linea con i principi affermati dalla Corte di Cassazione: “… secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 173 del 23/04/2001 e successive conformi e funditus Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3620 del 24/02/2016), la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell’atto di pianificazione: ove esso miri ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area, e ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, talchè, ove l’area su cui l’opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16084 del 18/06/2018, Rv. 649574, in motivazione, pag. 7; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 207 del 09/01/2020, Rv. 656617 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7393 del 14/03/2023, Rv. 667268).

Ed allora non rileva la giurisprudenza sul tertium genus richiamata nel motivo di ricorso.

I terreni in questione, infatti, non avevano alcuna possibilità diversa da quella agricola: l’utilità del bene rappresenta l’unità di misura del suo valore venale.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia sulla riduzione arbitraria del Lotto A.

Il TSAP non avrebbe risposto a una parte essenziale del primo motivo d’appello: il TRAP aveva ridotto la superficie delle aree a standard da 32.833 mq a soli 5.745 mq, senza base oggettiva; aveva inoltre applicato un coefficiente riduttivo del 50%, non motivato. Ciò ha abbattuto la stima da Euro 1,8 milioni (CTU) a Euro 493.000.

3.1. Il motivo è inammissibile sia perché il rimedio corretto è la rettificazione ex art. 204 R.D. 1775/1933, non il ricorso alle Sezioni Unite, sia perché in ogni caso il TSAP ha deciso il motivo nel merito.

4.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 32 e 40 D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i. e dell’art. 42 Cost. e dei principi in tema di stima con il criterio sintetico-comparativo per le aree del Lotto A e l’erronea esclusione del “comparabile n. 6” (che riguardava terreni identici per destinazione urbanistica; presentava valore unitario pari a 126 Euro/mq; era stato regolarmente considerato dal CTU).

Il TRAP aveva escluso tale comparabile per presunta “disomogeneità”, ma la Ef. aveva dedotto dinanzi al TSAP che l’area aveva identico pregio paesaggistico. Anche in questo caso l’esclusione aveva abbassato il valore medio del Lotto A.

4.1. Il motivo è infondato.

La Ef. pretende di includere quel “comparabile”.

Come evidenziato nella sentenza impugnata, confermativa, sul punto, della statuizione di primo grado, il giudicante ha escluso (in dissenso con la CTU) il comparabile n. 6 (atto Notaio Pi.) dalla stima del lotto A “in quanto avente ad oggetto beni ritenuti disomogenei rispetto a quelli espropriati, dotati di destinazione funzionale diversa e più ampia (cfr. pag. 30 della sentenza)”.

In sostanza, tale campione avrebbe introdotto una disomogeneità specifica “per contesto” che, sebbene a rigore considerabile appartenente al medesimo segmento di mercato, in considerazione dell’esiguità del numero di campioni complessivamente disponibili, avrebbe determinato una distorsione della stima del ricercato valore medio per l’entità particolarmente elevata del prezzo dichiarato (v. sul punto sempre pag. 30 della sentenza del TRAP richiamata a conferma del decisum del TSAP).

Correttamente, quindi, ne è stata esclusa la comparabilità con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., motivazione meramente apparente sulla stima delle aree del Lotto B (102.478 mq).

In questo caso, già il TRAP aveva dimezzato la stima (da 23,15 Euro/mq a 12,50 Euro/mq) senza adeguata motivazione ed il TSAP ha respinto la censura di cui all’atto di appello con formula stereotipata, senza esaminare le contestazioni (regime urbanistico toscano, inclusione nel centro abitato, comparabili ignorati). La Ef. assume che, contrariamente a quanto affermato, il Lotto B valga oltre Euro 13,4 milioni.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Il TSAP ha motivato in modo chiaro e tale da superare la soglia ritenuta idonea da SU n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629830).

La critica della Ef. riguarda la sufficienza della motivazione, non la sua esistenza, vizio non deducibile innanzi al Giudice di legittimità.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 32 e 40 D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i. e dell’art. 42 Cost. e dei principi in tema di stima con il criterio sintetico-comparativo. Rileva, sotto altro profilo, la mancata considerazione dei comparabili indicati dalla Ef. per i lotti A e B.

Evidenzia che sono stati, in particolare, ignorati: – comparabili anteriori al 2011 (irrilevante ai fini della destinazione); – stime ipotecarie bancarie; – atti notarili successivi, validi ai fini del metodo comparativo, purché parametrizzati. Anche in questo caso il TSAP ha respinto apoditticamente i motivi di ricorso.

6.1. Il motivo è inammissibile in quanto impinge nel merito.

Tutti i comparabili Ef. erano già stati esclusi dal CTU per: – inadeguatezza urbanistica, – contesti diversi, – natura pertinenziale, – atti successivi all’esproprio, – aste pubbliche.

Tale valutazione è stata fatta propria dia dal TRAP sia dal TSAP.

7. Con il settimo la società denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 132 n. 4 e 196 cod. proc. civ. e motivazione inesistente in relazione al mancato supplemento istruttorio.

Rileva che il TSAP aveva chiesto chiarimenti al CTU su vari punti decisivi (monetizzazione, comparabile 6, criteri Lotto B); il CTU non aveva risposto, dichiarando di “non potersi esprimere”; il TSAP aveva deciso comunque senza nuova CTU né motivazione.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Non si evince dal motivo di ricorso se e quando la Ef. avesse chiesto ulteriori chiarimenti rispetto alla svolta CTU né vi è la prova della decisività dei rilievi.

Del resto, convocare o meno il CTU per chiarimenti rientra nella discrezionalità del giudice (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5142 del 06/04/2001 secondo cui rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere, così come il mancato esercizio di esso, non è censurabile in sede di legittimità; v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4660 del 02/03/2006 secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio, e non una prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice; v. anche nel medesimo senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007 e Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020).

Nel caso in esame il TSAP ha ampiamente spiegato le ragioni del convincimento espresso, con motivazione che largamente valica la soglia del cd. “minimo costituzionale”.

8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 32, 40 e 49 D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i. e dell’art. 42 Cost.

Rileva l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando implicitamente il settimo motivo di appello, ha stimato l’indennità di occupazione temporanea basandosi su un valore unitario non corretto.

Deduce che se la stima del Lotto B è errata, anche quella dell’occupazione è viziata.

8.1. Il motivo è inammissibile per la sua genericità e perché si limita a ripropone critiche già respinte.

9. Con il nono motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 37, comma 2, D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i.

Assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’ottavo motivo di appello proposto dalla Ef., escludendo l’applicabilità della maggiorazione del 10% prevista dall’art. 37, comma 2, T.U. Espropri la errata esclusione della maggiorazione del 10% sull’erroneo presupposto che i terreni fossero agricoli.

La ricorrente rileva che dopo la sentenza Corte Cost. 181/2011, il tertium genus rientra nella maggiorazione; la Cassazione l’ha riconosciuta anche per aree a verde pubblico.

9.1. Anche questo motivo è infondato.

La maggiorazione si applica solo a terreni edificabili o edificati. Nel caso in esame, per quanto già sopra evidenziato con riguardo al secondo motivo, le aree in questione sono tutte inedificabili (zone E e F).

10. Con il decimo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 51, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. nonché degli artt. 24, 108, comma 2 e 111 Cost., dei principi del giusto processo e dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.

Assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il nono motivo di appello proposto dalla Ef., nel quale si era dedotta la nullità della pronuncia di primo grado perché un membro del Collegio giudicante del TRAP avrebbe dovuto astenersi versando in una situazione di incompatibilità per avere “rapporti di credito o debito con una delle parti”, in particolare con il CB3MV, che gli aveva affidato direttamente alcuni incarichi professionali.

Evidenzia che un membro del TRAP aveva rapporti professionali con il Consorzio, parte del giudizio e che lo stesso Tribunale Regionale ha affermato che il componente esperto ha influenzato la decisione (“avvalendosi dell’aiuto del Componente”).

Rileva di aver avuto conoscenza del conflitto solo dopo e denuncia, pertanto, la nullità della sentenza per violazione del diritto al giudice imparziale.

10.1. Il motivo è infondato.

A norma dell’art. 147 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “(a)ll’inizio dell’anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d’Appello indicata nell’art. 138 della presente legge, d’accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni”. I nominativi dei componenti del collegio giudicante sono quindi conoscibili da tale decreto del capo dell’ufficio giudiziario e dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione. Ciò rileva agli effetti dell’art. 52, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui l’istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, atteso che la fattispecie contemplata da tale norma – quella cioè in cui “al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa” – resta realizzata, appunto, dalla conoscibilità dei membri del collegio, che il ricusante medesimo può acquisire anche con la pregressa ricezione dell’avviso d’udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Pertanto, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l’onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell’obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16831 del 24/05/2022; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 55 del 28/01/1984).

Nel caso qui all’esame nessuna istanza di ricusazione risulta essere stata tempestiva proposta (art. 52 cod. proc. civ.) né è in qualche modo dimostrata l’asserita solo successiva conoscenza del difetto di capacità.

11. Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. ed ancora contraddittorietà assoluta della motivazione.

Lamenta l’illegittimità della disposta compensazione delle spese.

Secondo la ricorrente il TSAP ha rigettato l’appello incidentale del Consorzio sulle spese, ma ha comunque compensato integralmente le spese di entrambi i gradi.

11.1. Il motivo è infondato.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia nell’ipotesi concorso altri giusti motivi (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15781 del 05/06/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35671 del 21/12/2023).

Nello specifico non vi è stata alcuna violazione del principio della soccombenza.

Né vi è alcuna intrinseca contraddittorietà là dove, come nel caso qui in esame, in cui vi è stato prima il rigetto dell’appello incidentale del Consorzio sulle spese e poi la compensazione delle spese del doppio grado, le questioni sono state esaminate secondo un determinato ordine logico.

Ricorso incidentale del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno.

12. Con il primo motivo il Consorzio denuncia omesso esame su fatto decisivo (finanziamenti Ef.).

Assume che il TSAP ha riconosciuto il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. (5,044%) assumendo esistenza di finanziamenti onerosi. Tuttavia, secondo il ricorrente incidentale, i finanziamenti della Ef. erano tutti scaduti nel 2013-2015, quindi non erano esistenti al momento dell’esproprio (2017); il maggior danno non era provabile.

12.1. Il motivo è fondato.

Effettivamente risulta che il TSAP non ha considerato che la valutazione del maggior danno doveva essere compiuta con riferimento al momento in cui era stato posto il vincolo alla libera disponibilità del bene di proprietà della Ef. e che la scadenza delle linee di finanziamento accese dalla società immobiliare si collocava in un momento ampiamente precedente rispetto a tale vincolo ed al conseguente sorgere del diritto della medesima al pagamento della indennità di esproprio (e di occupazione temporanea).

Ed allora non potevano che essere altre, ove dimostrate, le occasioni ed iniziative impedite dal decreto di esproprio.

13. Con il secondo motivo il Consorzio denuncia la violazione art. 1224 cod. civ. (decorrenza del maggior danno).

Deduce che il TSAP ha fatto decorrere il maggior danno dal decreto di esproprio (10.1.2017) là dove, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mora decorre solo dalla domanda giudiziale (opposizione alla stima / avvio del giudizio): e cioè, nello specifico dal 15.9.2017.

13.1. Anche questo motivo è fondato.

In termini generali, per le indennità di espropriazione per pubblica utilità, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo, sin dalla L. n. 2359 del 1865, ritenuto che gli interessi sull’indennità d’esproprio decorrono dal giorno in cui s’avverava per il privato la perdita del bene (Cass. S.U, n. 2468/1951; Cass. Sez. 1, n. 1285/1968) e si è quindi affermato che “sul debito dell’espropriante relativo all’indennità di espropriazione, costituente obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali, per il fatto stesso che la relativa somma è rimasta a disposizione dell’espropriante, a prescindere quindi da una sua colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento dell’indennità; e tali interessi, aventi natura compensativa, e non moratoria, decorrono coerentemente dal giorno dell’espropriazione, fino alla data dell’effettivo pagamento dell’indennità” (Cass. Sez. 1, n. 9662/1997; Cass. Sez. 1, n. 6186/2003; Cass. Sez. 1, n. 10929/2008; Cass. Sez. 1, n. 13456/2011; Cass. Sez. 1, n. 20178/2017).

Questa Corte ha, in sostanza, affermato che, sul debito dell’espropriante relativo all’indennità di espropriazione, sono dovuti gli interessi legali, aventi natura compensativa, che decorrono dal giorno dell’espropriazione, atteso che la piena disponibilità del bene da parte dell’espropriante, unitamente alla mancata numerazione dell’equivalente monetario, crea una situazione di ingiusto vantaggio a favore del debitore, il quale fruisce di un capitale che dovrebbe già far parte del patrimonio del creditore, e, per identiche ragioni, sulle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto (Cass. Sez. 1, n. 16908/2003; Cass. Sez. 1, n. 5520/2006; Cass. Sez. 1, n. 13456/2011; Cass. Sez. 1, n. 2018/2017; Cass. Sez. 1, n. 17797/2019; Cass. Sez. 1, n. 3274/2021).

Diversamente va opinato con riguardo al maggior danno ex art. 1224 cod. civ.

In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima, venga attribuita all’espropriato una maggiore somma, il riconoscimento, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., dell’ulteriore danno conseguente alla svalutazione monetaria di tale maggiore importo presuppone la mora dell’espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole ai sensi degli artt. 1218 e 1176 cod. civ. (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 25/02/2015; nella la S.C. ha ritenuto che la “mora debendi” si configuri esclusivamente a partire dalla data dell’inizio del giudizio di opposizione alla stima o di determinazione dell’indennità, perché soltanto da tale momento l’amministrazione espropriante può prestare adesione alla domanda del privato o offrire un accordo transattivo, incorrendo, in mancanza di tali iniziative, in responsabilità colpevole).

Quindi, il maggior danno, ove ritenuto provato, andava fatto decorrere dalla domanda giudiziale (opposizione alla stima/avvio del giudizio) e cioè dal 15.9.2017 (in luogo della data dalla notificazione del decreto di esproprio – 10.1.2017) sino al deposito della sentenza.

14. Conclusivamente va rigettato il ricorso principale (e tanto rende superfluo l’esame della questione della legittimazione passiva della Regione Toscana da quest’ultima posta) ed accolto il ricorso incidentale; la sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

15. Occorre dare atto, quanto alla ricorrente principale, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale;

accoglie il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, in data 24 marzo 2026.

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