DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Realizzazione di una veranda mediante chiusura di un balcone con vetrate – Responsabilità penale per abusi edilizi in concorso dei soci della società – Limiti – Nesso tra socio e condotta illecita – Necessità – Effetto della ripresa dei lavori abusivi – Nuovo autonomo reato – Utilizzo della prescrizione relative alle opere preesistenti – Esclusione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cause di estinzione del reato e principio del favor rei – Incertezza sulla data di decorrenza del termine di prescrizione.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Agosto 2026
Numero: 29768
Data di udienza: 24 Giugno 2026
Presidente: RAMACCI
Estensore: MACRI'
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Realizzazione di una veranda mediante chiusura di un balcone con vetrate – Responsabilità penale per abusi edilizi in concorso dei soci della società – Limiti – Nesso tra socio e condotta illecita – Necessità – Effetto della ripresa dei lavori abusivi – Nuovo autonomo reato – Utilizzo della prescrizione relative alle opere preesistenti – Esclusione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cause di estinzione del reato e principio del favor rei – Incertezza sulla data di decorrenza del termine di prescrizione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 5 agosto 2026 (ud. 24/06/2026), Sentenza n. 29768
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Realizzazione di una veranda mediante chiusura di un balcone con vetrate – Responsabilità penale per abusi edilizi in concorso dei soci della società – Limiti – Nesso tra socio e condotta illecita – Necessità – Effetto della ripresa dei lavori abusivi – Nuovo autonomo reato – Utilizzo della prescrizione relative alle opere preesistenti – Esclusione.
In tema di reati edilizi, al socio non proprietario della società che: non riveste ruoli di gestione, non ha la disponibilità del bene abusivo, non può imputarsi la responsabilità penale per la realizzazione delle opere abusive attribuita automaticamente per la sua mera qualità di socio (in specie, la quota conferisce semplicemente il diritto alla distribuzione degli utili). Pertanto, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, è necessaria una valutazione individualizzata dei concreti elementi di collegamento tra il socio e la condotta illecita. Inoltre, la ripresa o prosecuzione dei lavori abusivi, della condotta già contestata, integra un’autonoma ulteriore e grave violazione della norma penale, che legittima l’uso del potere coercitivo reale e il successivo esercizio dell’azione penale, non potendo usufruire di cause di estinzione del reato, quale ad esempio la prescrizione relativa alle opere preesistenti.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Cause di estinzione del reato e principio del favor rei – Incertezza sulla data di decorrenza del termine di prescrizione.
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all’imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche.
(Riforma sentenza in data 11/02/2026 della CORTE DI APPELLO DI LECCE) Pres. RAMACCI, Rel. MACRI’, Ric. Carrino
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 5 agosto 2026 (ud. 24/06/2026), Sentenza n. 29768SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi di:
Carrino, nata a Brindisi il ../../….,
Carrino, nata a Manduria il ../../….,
Carrino, nata a Manduria il ../../….,
avverso la sentenza in data 11/02/2026 della CORTE DI APPELLO DI LECCE,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di D. e Fa. Carrino e l’annullamento con rinvio della sentenza per Fi. Carrino
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 febbraio 2026 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 21 novembre 2023 del Tribunale di Lecce che aveva condannato alle pene di legge tutte e tre le Carrino, in qualità di socie della Elisar S.r.l., proprietaria dell’hotel Panorama di Gallipoli, località Baia Verde, per la violazione dell’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, per aver realizzato una veranda, mediante chiusura di un balcone con vetrate, e per aver chiuso un’area pertinenziale di 130 metri quadrati destinata alla somministrazione di bevande.
2. Le imputate presentano un ricorso cumulativo articolato in tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione.
Sostengono che il volume preesisteva e contestano il loro concorso nell’abuso edilizio commesso dal padre, con riferimento a, per il divieto di responsabilità oggettiva, con riferimento a, per l’incertezza della data di commissione del reato, con riferimento a, per l’illegittima presunzione derivante dalla sottoscrizione della CILA (primo motivo); ribadiscono la loro buona fede e prospettano l’inesigibilità del controllo tecnico da parte del “laico” (secondo motivo); eccepiscono la prescrizione perché i fatti risalivano al 2019 e non vi era stata nessuna sospensione né per l’emergenza pandemica né per rinvii (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di D. e Fa. Carrino sono manifestamente infondati, mentre è fondato il ricorso di Fi. Carrino.
La Corte di appello ha affermato che gli abusi edilizi, e cioè la chiusura di una veranda e la chiusura di un’area di mq 130 originariamente scoperta e adibita a colazione e somministrazione di bevande, non sono contestati.
Il primo motivo di ricorso, attinente all’accertamento della responsabilità individuale delle tre ricorrenti, è fondato solo relativamente alla posizione di Fi. Carrino.
La tesi difensiva comune è che non è configurabile il concorso nel reato commesso dal padre, al limite potendosi ravvisare una connivenza non punibile, perché l’ordinanza comunale di demolizione, risalente al 2018, aveva cristallizzato la condotta e interrotto la permanenza del reato, mentre la successiva chiusura dell’area di mq 130 non poteva essere parificata alla creazione di un volume ex novo. Le ricorrenti sostengono dunque che la prosecuzione dei lavori abusivi su opere precedentemente realizzate senza la creazione di nuovi volumi implichi una sorta di immunità o di estensione della prescrizione già dichiarata rispetto alle opere preesistenti.
La censura è errata.
La ripresa dei lavori abusivi, che è la condotta qui contestata, integra un’autonoma, ulteriore e grave violazione della norma penale, che legittima l’uso del potere coercitivo reale e il successivo esercizio dell’azione penale (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 – 01; Sez. 3, n. 14501 del 07/12/2016, dep. 2017, Rocchio, Rv. 269325 – 01; Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582 – 01). I Giudici di merito hanno accertato una progressione nella realizzazione dell’abuso, perché il 6 dicembre 2018 la Polizia municipale aveva riscontrato la rimozione della copertura dell’originaria struttura, in adempimento solo parziale dell’ordinanza di demolizione n. 62 del 23 aprile 2018 del dirigente dell’Ufficio urbanistica e ambiente del Comune di Gallipoli, mentre nel sopralluogo dell’8 ottobre 2020 la Polizia municipale ha constatato la realizzazione di un ulteriore abuso costituito dalla copertura fissa e dalla chiusura laterale della struttura con pareti, vetrate e infissi, abuso non coperto né dalla CILA del 12 marzo 2019 relativa alla rimozione delle serre solari né dalla CILA del 23 marzo 2019 relativa alla realizzazione di una pergo-tenda.
La difesa ha, tuttavia, individuato una contraddizione logica nelle sentenze che, da un lato, avevano apprezzato la condotta di presentazione delle CILA per la regolarizzazione amministrativa dell’abuso commesso dal genitore, ma, dall’altro, avevano utilizzato il subentro nella pratica amministrativa per l’attribuzione dell’intero abuso relativo alla realizzazione della struttura di mq 130.
La prospettazione è suggestiva ma non coglie nel segno, perché la Corte territoriale ha chiaramente individuato un nuovo abuso edilizio, collegato al primo dal punto di vista storico, ma autonomamente ascrivibile alle Carrino. La criticità della motivazione risiede altrove. La Corte territoriale ha confermato la responsabilità per tutte e tre le ricorrenti, allorché il collegamento con l’abuso sussista solo per che ha gestito la società e per che ha gestito la società e ha presentato le CILA. In particolare, per, va considerato che ha acquisito la carica di amministratore di società il 2 maggio 2020 e che il sopralluogo della Polizia municipale è stato eseguito l’8 ottobre 2020, per cui l’abuso le è certamente ascrivibile. Per, l’argomento difensivo che le CILA sono state funzionali a ottenere una regolarizzazione amministrativa è fattuale e alternativo a quanto accertato in sentenza, e come tale inammissibile.
Per, invece, la motivazione della responsabilità per derivazione del suo ruolo di socia della società a responsabilità limitata proprietaria dell’hotel, è congetturale, siccome basata sul criterio del cui prodest, che qui è tuttavia mediato dalla quota di partecipazione sociale che, in prima battuta, le attribuisce solo il diritto alla distribuzione degli utili. La socia non è proprietaria della società né ha ruoli di gestione né, a maggior ragione, ha la disponibilità del bene abusivo.
S’impone, pertanto, relativamente a, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per una valutazione individualizzata del suo collegamento con il reato.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell’elemento soggettivo, è manifestamente infondato.
La sentenza di appello è solidamente motivata sul punto, alla luce degli ordini di demolizione emessi dall’autorità per le opere pregresse e per quelle successive, dell’ingannevole rappresentazione dei fatti nelle CILA depositate, del solo parziale adempimento della pregressa ordinanza di demolizione, attuata lasciando in piedi l’ossatura strutturale e le tamponature perimetrali, della debolezza della prova dell’affidamento riposto dal padre delle imputate nella legittimità delle opere, per le rassicurazioni di un professionista mai sentito in dibattimento.
Infine, l’argomento dell’inesigibilità del controllo tecnico da parte del “laico” sulla differenza tra l’opera precaria rientrante nell’edilizia libera, pergo-tenda, e l’opera fissa soggetta al permesso a costruire, è inconsistente.
Non è mai ammesso l’errore sul precetto penale, ai sensi dell’art. 5 cod. pen., e in ogni caso, quanto meno per e, è certa la conoscenza dei problemi amministrativi per la gestione dell’area pertinenziale, l’ordine di demolizione essendo stato impartito già nel 2018.
Il terzo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione, è inconsistente.
La Corte territoriale, considerato che il secondo sopralluogo è stato effettuato dalla Polizia municipale l’8 ottobre 2020, ha affermato che l’abuso è stato perpetrato nel periodo tra il 6 dicembre 2018 e l’8 ottobre 2020. Già si è detto che non è possibile inferire da tale statuizione un esonero di responsabilità per che ha assunto la carica di amministratrice dal 2 maggio 2020. L’incertezza sulla data precisa di consumazione del reato è a carico dell’imputato che è tenuto a giustificare la causa estintiva del reato. A differenza di quanto prospettato, è pacifico in giurisprudenza che, in tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all’imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 – 01). Va considerato che la Corte d’appello ha rigettato la censura difensiva intesa a collocare la violazione in epoca prossima al marzo 2019, data di presentazione delle CILA, perché l’abuso oggetto del presente processo è stato constatato dalla Polizia municipale nel sopralluogo dell’8 ottobre 2020. Né è possibile desumere alcunché dalle eventuali fatture relative all’acquisto dei materiali. Deve aggiungersi, poi, che, trattandosi in ogni caso di opere realizzate, anche nella prospettazione difensiva in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il termine quinquennale dovrebbe, in ogni caso, essere integrato di un anno e mezzo per
ciascuno per il giudizio d’appello e per quello di cassazione, avendo affermato le Sezioni Unite di codesta Corte che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n.20989
del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01). E nel caso in esame risulta che il termine di prescrizione indicato dalle ricorrenti (marzo 2024) sarebbe comunque successivo alla decisione di primo grado del 21 novembre 2023, dalla quale decorre la sospensione prevista dalla legge Orlando, con tempestivo innesco dell’ulteriore sospensione di un anno e mezzo correlata al giudizio di cassazione. Peraltro, anche a voler considerare come data del commesso reato l’8 ottobre 2020, come da contestazione della rubrica, l’improcedibilità stabilita dalla cosiddetta Riforma Cartabia, di cui al d.lgs. n. 150 del 2000, comunque si maturerebbe al 22 maggio 2027.
In definitiva, la sentenza impugnata va annullata solo limitatamente alla posizione di Fi. Ca., mentre i ricorsi di D. e Fa. Carrino devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per le ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che le ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Fi. Carrino con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Carrino Da. e Carrino Fa. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 giugno 2026





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