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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Animali maltrattamento custodia danni..., Fauna e Flora Numero: 29218 | Data di udienza: 7 Luglio 2026

FAUNA – Specie selvatiche protette (canis lupus) – Sequestro di lupi e cani ibridi di lupo – Mancanza della documentazione comprovante la loro origine (CITES) – Pericolo per la salute e la biodiversità – Divieto di detenzione – ANIMALI – Violazione dell’art. 14, c.2, in relazione all’art. 4, c. 1, d.lgs. n. 135/2022 e art. 1, c.1, lett. f), d.lgs. n. 150/1992 – Art. 1 d.m. Ambiente 19/4/1996.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Luglio 2026
Numero: 29218
Data di udienza: 7 Luglio 2026
Presidente: ACETO
Estensore: MACRI'


Premassima

FAUNA – Specie selvatiche protette (canis lupus) – Sequestro di lupi e cani ibridi di lupo – Mancanza della documentazione comprovante la loro origine (CITES) – Pericolo per la salute e la biodiversità – Divieto di detenzione – ANIMALI – Violazione dell’art. 14, c.2, in relazione all’art. 4, c. 1, d.lgs. n. 135/2022 e art. 1, c.1, lett. f), d.lgs. n. 150/1992 – Art. 1 d.m. Ambiente 19/4/1996.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 31 luglio 2026 (ud. 07/07/2026), Sentenza n. 29218

 

FAUNA – Specie selvatiche protette (canis lupus) – Sequestro di lupi e cani ibridi di lupo – Mancanza della documentazione comprovante la loro origine (CITES) – Pericolo per la salute e la biodiversità – Divieto di detenzione – ANIMALI – Violazione dell’art. 14, c.2, in relazione all’art. 4, c. 1, d.lgs. n. 135/2022 e art. 1, c.1, lett. f), d.lgs. n. 150/1992 – Art. 1 d.m. Ambiente 19/4/1996.

L’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022 prevede il divieto di detenzione di animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni. A tal fine, si deve far riferimento al d.m. Ambiente 19/4/1996 che, all’art. 1, prevede che sono da considerare potenzialmente pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo, mentre, all’art. 2, rimanda per l’individuazione esemplificativa degli animali selvatici, all’allegato A, dove risulta il lupo. Le norme sono chiare nel senso che “l’ibrido di cane” e “il lupo selvatico” rientrino nell’ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice contestata. Nel caso in esame, il lupo, in assenza della necessaria documentazione, rientra nel novero delle specie selvatiche protette, (sulla base dell’allegato A al Regolamento comunitario applicativo della Cites e in violazione delle norme in materia), fatto sufficiente a giustificare il sequestro preventivo (degli esemplari di lupo selvatico e dei cani ibridi di lupo).

(dichiara inammissibili i ricorsi avverso ordinanza in data 13/04/2026 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI PORDENONE) Pres. ACETO, Rel. MACRI’, Ric. Bianchin


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 31 luglio 2026 (ud. 07/07/2026), Sentenza n. 29218

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso di Bianchin, nato in Svizzera il ../../….,

avverso l’ordinanza in data 13/04/2026 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI PORDENONE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13 aprile 2026 il Tribunale del riesame di Pordenone ha rigettato l’istanza di riesame presentata da Bianchin e ha confermato il sequestro preventivo di otto cani, di cui tre cani lupo (canis lupus) e cinque cani ibridi di lupo (canis lupus+canis lupus familiaris), detenuti in violazione dell’art. 14, comma 2, in relazione all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022, con pericolo per la salute e la biodiversità (capo 1), e in violazione dell’art. 1, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 1992, in mancanza della documentazione comprovante la loro origine, rilevante ai fini CITES (capo 2).

2. Ricorre per cassazione l’indagato per vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti (primo motivo), al periculum (secondo motivo) e per violazione di legge in ordine alla finalità del vincolo (terzo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

I Giudici della cautela hanno ricostruito in fatto che, in seguito a una segnalazione, il personale del Nucleo Cites di Trieste, unitamente al personale dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale, aveva proceduto nel 2023 alla perquisizione domiciliare di Bianchin che aveva dato esito positivo per la detenzione di otto esemplari di canidi sospetti di ibridazione intraspecifica canelupo. Il ricorrente aveva contestato la perquisizione, sostenendo l’insussistenza del reato di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022 per mancata adozione dei decreti attuativi, e aveva impugnato per cassazione l’ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato l’opposizione ai sensi dell’art. 252-bis cod. proc. pen., con esito negativo.

Durante la perquisizione, il personale operante aveva provveduto a sedare gli animali e a prelevare dei campioni biologici da cui era risultato che tre cani erano cani-lupo e cinque cani erano cani ibridi entro la quarta generazione. Di qui il sequestro preventivo degli otto esemplari.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto di aver detenuto i cani come animali domestici in perfette condizioni di salute; ha lamentato la mancata applicazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 135 del 2022 che consente la regolarizzazione amministrativa della detenzione; ha contestato, in relazione al secondo capo d’incolpazione, la consulenza del P.m.; ha censurato la decisione che si era erroneamente basata su un precedente di questa Sezione, la sentenza n. 11063 del 07/11/2017, dep. 2018, che aveva configurato il reato, a prescindere dal fatto se l’esemplare fosse stato o meno il frutto delle riproduzioni di altri animali a loro volta nati in cattività.

Il motivo, formulato in termini di vizio della motivazione, esorbita dal perimetro cognitivo del giudice di legittimità che, nelle misure cautelari reali, è limitato, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo alla violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Per giunta, il ricorrente non si è confrontato affatto con l’ordinanza impugnata che ha richiamato ai fini del fumus la sentenza di questa Sezione n. 42474 del 2024 con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione avverso il decreto di perquisizione. Va ribadito che l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022 prevede il divieto di detenzione di animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni. Non essendo stato adottato il decreto di cui al comma successivo, si deve far riferimento al d.m. Ambiente 19/4/1996 che, all’art. 1, prevede che sono da considerare potenzialmente pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo, mentre, all’art. 2, rimanda per l’individuazione esemplificativa degli animali selvatici, all’allegato A, dove risulta il lupo. Le norme sono chiare nel senso che “l’ibrido di cane” e “il lupo selvatico” rientrino nell’ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice contestata.

Allo stesso modo, il ricorrente non si è confrontato con l’ordinanza nella parte in cui ha recepito l’orientamento propugnato dalla sentenza della Sez. 5, n. 11063 del 07/11/2027, dep. 2018, limitandosi a lamentare che la citazione era errata e che non era riuscito a rintracciare la sentenza. In realtà, tale sentenza ha ribadito che il lupo rientra nel novero delle specie selvatiche protette, sulla base dell’allegato A al Regolamento comunitario applicativo della Cites, ciò che giustifica il sequestro preventivo.

L’ordinanza è esaustiva anche con riferimento al fumus del secondo reato contestato. Quanto alle doglianze in merito alla consulenza tecnica d’ufficio disposta dal P.m., anche con riferimento agli eventuali vizi processuali, il Tribunale del riesame ha dato esaustiva risposta a pag. 6 dell’ordinanza, osservando che gli esperti avevano accertato la riferibilità genetica degli esemplari in sequestro nei termini indicati in imputazione. Infine, non si ravvisano, allo stato degli atti, elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente possa regolarizzare la detenzione degli animali selvatici, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 135 del 2022.

3. Il secondo motivo, relativo all’assenza di motivazione del periculum, è manifestamente infondato.

Al di là del contenuto dell’annotazione CITES del 15 giugno 2024, che il ricorrente ha contestato in termini di travisamento della prova, il Tribunale del riesame ha diffusamente motivato sulla necessità di sequestro di esemplari selvatici e intrinsecamente pericolosi, anche in funzione della confisca prevista dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 135 del 2022. Né vale in senso contrario, appigliarsi al fatto che la norma sia successiva all’inizio della detenzione degli animali nel 2015, come argomentato nel terzo motivo di ricorso, perché la condotta è perdurante al momento del sequestro intervenuto con ordinanza del G.i.p. in data 10 marzo 2026, per cui si applica la legge a tale data vigente.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 7 luglio 2026

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