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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Danno erariale, Diritto del lavoro, Pubblica amministrazione, Pubblico impiego, Risarcimento del danno Numero: 25 | Data di udienza: 10 Giugno 2026

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Buon andamento, imparzialità ed equilibrio di bilancio (artt. 81 e 97 Cost.) – Responsabilità limitata dei pubblici dipendenti e amministratori – C.d. Legge Foti e «paura della firma» – Tutela degli amministratori infedeli o incapaci – Questioni di costituzionalità (artt. 3, 24, 81, 97, 103, co.2, 104, 108, 111, 117, 119, Cost.) – DANNO ERARIALE – Responsabilità amministrativa – Esonero da responsabilità amministrativa delle condotte commissive colpose – Applicazione del c.d. scudo erariale – Nomina quale responsabile del personale – PUBBLICO IMPIEGO – Equiparazione e comparabilità tra lavoro pubblico (privatizzato) e privato – Rapporto di impiego – Cessazione del rapporto di lavoro – Monetizzazione delle ferie non godute – Art. 24 Cost. (diritto alla tutela giurisdizionale) – DIRITTO DEL LAVOROSegretario comunale funzione di capo del personale e competenza sulla gestione giuridica del rapporto di lavoro – Contributo causale in funzione di vigilanza e coordinamento ex art. 97 TUEL – Principio del giusto processo – Giudizio di ragionevolezza – Maggiori rischi del privato cittadino o libero professionista parametrato al pubblico dipendente beneficiario dello “sconto” ope legis – RISARCIMENTO DEL DANNO – Necessità di equa ripartizione del rischio del danno – Bilanciamento dei valori contrapposti – Principio del risarcimento integrale – Unicità del diritto al risarcimento – Irragionevolezza del “doppio tetto” – Art. 111, Cost. (giusto processo e parità delle parti).


Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: Giurisdizionale
Regione: Lombardia
Città:
Data di pubblicazione: 27 Agosto 2026
Numero: 25
Data di udienza: 10 Giugno 2026
Presidente: TENORE
Estensore: BERRUTI


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Buon andamento, imparzialità ed equilibrio di bilancio (artt. 81 e 97 Cost.) – Responsabilità limitata dei pubblici dipendenti e amministratori – C.d. Legge Foti e «paura della firma» – Tutela degli amministratori infedeli o incapaci – Questioni di costituzionalità (artt. 3, 24, 81, 97, 103, co.2, 104, 108, 111, 117, 119, Cost.) – DANNO ERARIALE – Responsabilità amministrativa – Esonero da responsabilità amministrativa delle condotte commissive colpose – Applicazione del c.d. scudo erariale – Nomina quale responsabile del personale – PUBBLICO IMPIEGO – Equiparazione e comparabilità tra lavoro pubblico (privatizzato) e privato – Rapporto di impiego – Cessazione del rapporto di lavoro – Monetizzazione delle ferie non godute – Art. 24 Cost. (diritto alla tutela giurisdizionale) – DIRITTO DEL LAVOROSegretario comunale funzione di capo del personale e competenza sulla gestione giuridica del rapporto di lavoro – Contributo causale in funzione di vigilanza e coordinamento ex art. 97 TUEL – Principio del giusto processo – Giudizio di ragionevolezza – Maggiori rischi del privato cittadino o libero professionista parametrato al pubblico dipendente beneficiario dello “sconto” ope legis – RISARCIMENTO DEL DANNO – Necessità di equa ripartizione del rischio del danno – Bilanciamento dei valori contrapposti – Principio del risarcimento integrale – Unicità del diritto al risarcimento – Irragionevolezza del “doppio tetto” – Art. 111, Cost. (giusto processo e parità delle parti).



Massima

CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la Regione Lombardia – 27 agosto 2026 (ud. 10/06/2026) Ordinanza n. 25

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Buon andamento, imparzialità ed equilibrio di bilancio (artt. 81 e 97 Cost.) – Responsabilità limitata dei pubblici dipendenti e amministratori – C.d. Legge Foti e «paura della firma» – Tutela degli amministratori infedeli o incapaci – Questioni di costituzionalità (artt. 3, 24, 81, 97, 103, co.2, 104, 108, 111, 117, 119, Cost.) – DANNO ERARIALE – Responsabilità amministrativa – Esonero da responsabilità amministrativa delle condotte commissive colpose – Applicazione del c.d. scudo erariale – Nomina quale responsabile del personale – PUBBLICO IMPIEGO – Equiparazione e comparabilità tra lavoro pubblico (privatizzato) e privato – Rapporto di impiego – Cessazione del rapporto di lavoro – Monetizzazione delle ferie non godute – Art. 24 Cost. (diritto alla tutela giurisdizionale) – DIRITTO DEL LAVORO – Segretario comunale funzione di capo del personale e competenza sulla gestione giuridica del rapporto di lavoro – Contributo causale in funzione di vigilanza e coordinamento ex art. 97 TUEL – Principio del giusto processo – Giudizio di ragionevolezza – Maggiori rischi del privato cittadino o libero professionista parametrato al pubblico dipendente beneficiario dello “sconto” ope legis – Necessità di equa ripartizione del rischio del danno – Bilanciamento dei valori contrapposti – Principio del risarcimento integrale – Unicità del diritto al risarcimento – Irragionevolezza del “doppio tetto” – Art. 111, Cost. (giusto processo e parità delle parti).

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, co.2, 104, 108, 111, 117, 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-octies, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come introdotto dalla legge 7 gennaio 2026 n.1, nella parte in cui prevede che “la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”, nonché dell’art.6, l. 7 gennaio 2026 n.1 nella parte in cui prevede che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”. Dispone la sospensione del processo sino all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.


Allegato


Titolo Completo

CORTE DEI CONTI, Sez. Giurisdizionale per la Regione Lombardia - 27 agosto 2026 (ud. 10/06/2026) Ordinanza n. 25

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Vito Tenore Presidente

Walter Berruti Giudice relatore

Pia Manni Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 31012 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

M. Dott. C., nato a Omissis il Omissis, ivi residente, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Galazzo, del Foro di Pavia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

Uditi, all’udienza del 10 giugno 2026, con l’assistenza del Segretario Irene Laganà, il Pubblico ministero dr.Francesco Foggia e l’Avv. Giacomo Galazzo per il convenuto.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 17 dicembre 2025 e notificato in data 21 gennaio 2026 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Dott. C. M., quale responsabile del servizio di gestione e amministrazione del personale del Comune di Omissis (Omissis) per un asserito danno erariale derivante al Comune da un giudizio civile promosso dalla dipendente comunale I. L., cessata dal servizio in data Omissis 2024, per ottenere la monetizzazione delle ferie maturate nell’anno 2023 e non godute per esigenze di servizio. Nonostante l’istanza in via amministrativa fosse stata presentata il Omissis e reiterata il Omissis seguente per il tramite dell’organizzazione sindacale, con espressa diffida ad adire le vie giudiziali, il convenuto, pur avendo avviato ed istruito il procedimento, non assumeva alcuna determinazione nei termini di legge. Solo dopo la notifica di un ricorso giurisdizionale proposto innanzi al Tribunale di Omissis, il Comune aveva provveduto, nel settembre 2024, alla liquidazione delle ferie non godute e al pagamento delle spese legali liquidate in euro 3.276,46. Secondo la Procura tale importo andava addebitato al Dott. M. a titolo di danno erariale arrecato al Comune di Omissis per la mancata e tempestiva conclusione del procedimento, poiché, in qualità di responsabile del personale e del procedimento, egli aveva ricevuto le istanze e ne aveva avviato l’istruttoria senza però curarsi dell’adozione del provvedimento finale. Sussisterebbero infatti i presupposti della responsabilità amministrativa ossia: la sussistenza del rapporto di servizio tra il convenuto e il Comune di Omissis, in forza di convenzione con l’Unione dei Comuni “…Omissis… – … Omissis…” e del decreto del sindaco di Omissis che attribuiva al M. la competenza in materia di gestione del personale comunale; la condotta omissiva del convenuto, consistita nella mancata conclusione del procedimento avviato dalla ex dipendente nei termini di cui all’art. 2 della L n. 241/1990; la pacifica spettanza dell’emolumento richiesto in base alla normativa di settore richiamata in citazione (art. 5 D.L. n. 95/2012; art. 38, comma 11 CCNL 16.11.2022 del Comparto ee.ll.) e della giurisprudenza nazionale ed unionale (CGUE sent. 18 gennaio 2024 causa C-218/22, che ha ribadito il diritto del lavoratore alla remunerazione delle ferie non godute in caso di dimissioni e precisato come tale diritto non possa essere limitato a causa del motivo di cessazione del rapporto di lavoro e che, pertanto, anche nel caso di dimissioni volontarie, il lavoratore è legittimato a richiedere al datore di lavoro la monetizzazione delle ferie non godute); il nesso causale e la colpa grave, ravvisabile nella protratta inerzia del convenuto a fronte delle reiterate istanze della dipendente e delle risultanze dell’istruttoria.

Con istanza depositata il 18.3.2026 il convenuto chiedeva che fosse disposta la restituzione degli atti al PM ex art. 83 c.g.c. alla luce dello ius superveniens della L. n. 1/2026 che ha inciso sulla definizione di colpa grave e sul potere riduttivo.

2. Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa in data 18.5.2026. Egli insisteva nell’istanza, già depositata, di trasmissione degli atti alla Procura regionale ex art. 83 c.g.c. In via istruttoria chiedeva prova per interpello e testi ex art. 94, commi 3 e 4 c.g.c. Nel merito contestava la sussistenza del rapporto di servizio, evidenziando che: non era dipendente del Comune di Omissis, né dell’Unione dei Comuni, ma operava per quest’ultima con incarico a titolo gratuito; la nomina quale responsabile del personale del Comune di Belgioso non sarebbe efficace in mancanza del trasferimento del personale addetto all’ufficio; la normativa (TUEL e CCNL di settore) distingue la gestione del personale dell’Unione da quella dei dipendenti comunali, che resta in capo al Comune titolare del rapporto di lavoro; la Convenzione per la gestione associata del personale non sarebbe stata operativa in assenza di trasferimento o comando di personale dai Comuni all’Unione; lo Statuto di Omissis attribuisce espressamente al Segretario comunale la funzione di capo del personale, con competenza sulla gestione giuridica del rapporto di lavoro. Contesta la ricorrenza della colpa grave, sia prima che dopo la L. n. 1/2026, in quanto: la questione della monetizzazione delle ferie non godute presentava obiettive complessità interpretative, come attestato dalla giurisprudenza amministrativa; egli non è rimasto inerte avendo comunque avviato l’istruttoria, segnalato la giurisprudenza rilevante, richiesto il parere del Segretario comunale e prospettato anche la possibilità di rivolgersi alla Corte dei conti; il suo ruolo era comunque limitato alla gestione finanziaria, con apposizione del solo visto contabile, che non implica valutazioni di legittimità amministrativa. Ritiene mancante anche il nesso causale in quanto: le istanze della dipendente erano indirizzate al Sindaco e al Segretario; le interlocuzioni con la lavoratrice sarebbero sempre avvenute all’interno del Comune; il convenuto non era formalmente il responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990. Egli evidenzia poi il concorso causale di altri funzionari, in particolare del Segretario comunale.

Concludeva per il rigetto della domanda anche in applicazione dello scudo erariale ex art. 21, comma 2 del D.L. n. 76/2020 e, in via subordinata, per l’applicazione del potere riduttivo ex L. n. 1/2026 ovvero la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla nuova disciplina.

3. All’udienza del 10 giugno 2026, le parti argomentavano e richiamavano le rispettive conclusioni come in atti. Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che la causa è in condizione di essere decisa essendo ampiamente istruita documentalmente senza le richieste istruttorie del convenuto e non ricorrendo i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura ai sensi dell’art. 83, comma 3 c.g.c., a mente del quale “Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell’ atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell’attività istruttoria precedente l’adozione dell’invito a dedurre, sia stata valutata l’infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l’elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni”.

La trasmissione degli atti al PM, come l’analogo istituto del processo penale regolato dall’art. 521 c.p.p. (che esprime il noto principio di correlazione tra accusa e sentenza per cui il giudice può cambiare la qualificazione giuridica del reato, ma deve trasmettere gli atti al pubblico ministero se il fatto storico risulta diverso rispetto all’imputazione originaria), presuppone infatti, così come testualmente disposto, l’emersione nel processo di fatti nuovi (rispetto a quelli posti a base della citazione) e va letta in correlazione con il divieto di chiamata in giudizio per ordine del giudice previsto dal comma 1, a conferma dell’impossibilità di modifica dei soggetti del processo ad opera del giudice, neppure su iniziativa delle parti.

Al giudice è infatti impedito, in ossequio al principio del giusto processo, di influire sull’ambito soggettivo ed oggettivo del processo, sino a rimettere al PM la valutazione dei fatti nuovi che eventualmente emergano nel corso del giudizio, valutazione che questi ha già di per sé il dovere di effettuare (sul tema v.C.cost. 203/2022).

Detta norma, alla luce del richiamato principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, ora codificato nell’art. 4 c.g.c., va ritenuta di stretta interpretazione e non estensibile a casi diversi, come quello dello ius superveniens, rappresentato, secondo la difesa, dalla entrata in vigore in corso di causa della L. n. 1/2026 laddove ha inciso sulla definizione della colpa grave.

Di quest’ultima norma, applicabile ai giudizi pendenti ex art. 6 della stessa legge, si terrà conto in fase di giudizio sulla base degli elementi ritualmente acquisiti agli atti.

2. Ancora in via preliminare, la difesa ha invocato l’applicazione del c.d. scudo erariale previsto dall’art. 21 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e successivamente prorogato, che prevede l’esonero da responsabilità amministrativa delle condotte commissive colpose nel periodo dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2025.

Le condotte per cui è causa, invero, sono del 2024 e ricadono quindi nel suddetto arco temporale.

Tuttavia, come bene osserva parte attrice, lo scudo non trova applicazione nella specie, essendo contestate al convenuto condotte omissive consistite nel non aver concluso il procedimento amministrativo con provvedimento espresso con il conseguente sorgere del contenzioso legale conclusosi con la soccombenza del Comune e il pagamento delle relative spese. Fattispecie che resta assoggettata alla disciplina ordinaria della responsabilità amministrativa. Come chiarito dalla più attenta giurisprudenza (C.conti, sez.Veneto n. 109 e n. 143 del 2026), tutti i fatti che si sono verificati nella vigenza dell’art. 21 cit., tra il 17 luglio del 2020 e il 31 dicembre del 2025, che non siano coperti da sentenza passata in giudicato, devono essere oggetto di valutazione esclusivamente alla stregua del nuovo regime (ivi compreso quello dell’elemento psicologico e del “doppio tetto” infra-analizzato) introdotto dalla l. n. 1 del 2026, il cui art.6 dispone l’applicazione immediata del nuovo regime a tutti i giudizi in corso, senza alcuna distinzione delle fattispecie sub iudice, ancorchè nate in epoca “scudata” dall’art.21, d.l. n.76.

3. Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti che seguono.

3.1. Sussiste il rapporto di servizio, che, come noto, non necessariamente coincide con un rapporto di impiego. Nella specie il convenuto era formalmente inserito nell’organizzazione dell’Unione di Comuni … Omissis… – … Omissis…, ma, in forza della convenzione approvata dal Comune di Omissis con Deliberazione consiliare del Omissis n. Omissis (doc. 12 prod. Proc.) per il conferimento all’Unione del servizio di gestione e amministrazione del personale del Comune medesimo, nonché del Decreto sindacale del Omissis n. Omissis (doc. 13), il M. era stato nominato Responsabile del servizio di gestione e amministrazione del personale del Comune di Omissis, e qualificato espressamente “Responsabile del procedimento ai sensi e agli effetti degli artt. 4-6-bis della L. n. 241/1990”, dal Omissis 2021 sino al termine del mandato amministrativo (nella specie fino al Omissis 2024 per il subentro di altro dirigente) assumendo la competenza in materia e correlativamente il rapporto di servizio con l’ente.

Non emerge che l’efficacia di tali provvedimenti e l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni amministrative conferite fossero subordinate all’assunzione di ulteriori atti.

Il Presidente dell’Unione, F. Z., audito in sede preprocessuale, ha confermato quanto sopra (cfr. doc. 24 prod. Proc.) e risulta che il convenuto abbia effettivamente ricevuto l’istanza di monetizzazione delle ferie della ex dipendente e l’abbia trattata senza poi concluderla (cfr. la relazione del Comune del 9 ottobre 2025 e i relativi allegati prodotti sub doc. 25, tra cui le mail intercorse tra il convenuto e altri dipendenti dell’ente, il protocollo dell’istanza del 10 aprile 2024 inviata alla sua casella di posta certificata, la documentazione allegata a detta corrispondenza: il parere dell’ARAN che contiene espresso riferimento alla cit. sentenza della CGUE del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22 e materiale di studio sulla questione).

3.2. Ricorre poi la colpa grave.

Sulla c.d. monetizzazione delle ferie non godute l’art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012, recante disposizioni per la revisione della spesa pubblica, stabilisce che le ferie per i dipendenti pubblici sono obbligatorie e non differibili e che non sono, in linea di principio, monetizzabili, prevedendo che il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine il datore di lavoro deve invitare formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

La prassi amministrativa e la giurisprudenza, sia nazionale (cfr. Corte cost. n. 95/2016; Cass. civ. n. 13860/2000; CdS. n. 7360/2010) che internazionale (cfr. CGUE 24 gennaio 2012 C-282/10 e 18 gennaio 2024 C-218/22 cit.), convergono nell’escludere dall’ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

L’art. 38, comma 9 del CCNL degli ee.ll. dispone che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili e, al comma 11, che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, dettando i criteri per la relativa quantificazione.

Il diritto alla remunerazione delle ferie non godute nel caso di dimissioni è stato da ultimo ribadito dalla CGUE con la citata sentenza del 18 gennaio 2024, che ha precisato come tale diritto del lavoratore non possa essere limitato a causa del motivo che ha condotto alla cessazione del rapporto di lavoro e che, pertanto, anche nel caso di dimissioni volontarie, il lavoratore conserva la legittimazione a richiedere al datore di lavoro la monetizzazione delle ferie non godute. Nella specie, detto quadro normativo e giurisprudenziale risultava, come detto, essere stato portato all’attenzione degli uffici e del convenuto in particolare quale responsabile del procedimento. Inoltre, appare pacifico che la ex dipendente del Comune di Omissis, L. I., addetta all’Ufficio demografico, non avesse potuto fruire interamente delle ferie nel 2023, ultimo anno di servizio, a causa della necessità di sostituire altra collega addetta allo stesso servizio, la quale, per ragioni di malattia, aveva avuto la necessità di assentarsi per lunghi periodi dal lavoro. In data Omissis, la sunnominata rassegnava le proprie dimissioni volontarie a decorrere dall’ Omissis 2024, avendo vinto un concorso presso altro ente (cfr. doc. 3). Il Omissis la giunta comunale, con delibera n. Omissis , prendeva atto delle dimissioni a decorrere dal Omissis 2024, approvando contestualmente l’esonero dal preavviso e dal pagamento dell’indennità sostitutiva (cfr. doc.4).

La L. n. 241/1990 prevede che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso (art. 2, comma 1) e motivato (art. 3) Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pp. aa. concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (art. 2, comma 1) e che, in linea generale, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni (art. 2, comma 2). Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione (art. 6). Tali disposizioni sono garantite anche nei confronti degli enti locali quali livelli essenziali delle prestazioni (cfr. art. 29, commi 2 bis-2 quater).

Nulla di tutto questo ha fatto il convenuto, mantenendo un comportamento inconcludente pur a fronte delle sollecitazioni provenienti dagli stessi uffici comunali (cfr. doc. 25/28 prod. Proc.). La condotta è quindi connotata da colpa grave omissiva secondo i criteri giurisprudenziali e logici costantemente seguiti da questa Corte e confermati dalla novella recata dalla citata L. n.1/2026. La tipizzazione della colpa grave ivi effettuata con riferimento a condotte provvedimentali e procedimentali consente di ricomprendere anche la fattispecie in esame, costituendo colpa grave, secondo il nuovo testo dell’art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994, la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza, mentre non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Nella specie non rileva solo la violazione delle richiamate disposizioni in materia di monetizzazione delle ferie, con il loro corredo interpretativo consolidato, ma anche di quelle procedimentali di lapalissiana evidenza come sopra ricordate.

3.3. Risulta anche dimostrato il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento dannoso dal momento che la mancata assunzione di alcuna determinazione, nemmeno interlocutoria, sulle istanze della ex dipendente (la seconda delle quali, curata dal sindacato in data Omissis, espressamente avvisava che, in caso di mancato pagamento, si sarebbero adite le vie legali) determinava la proposizione, a mezzo del difensore incaricato, di un ricorso giudiziario ex artt. 409 c.p.c. aventi al Tribunale di Pavia, notificato al Comune di Omissis in data Omissis.

3.4. Anche laddove non fosse stato competente all’adozione del provvedimento finale, il convenuto avrebbe dovuto, come detto, trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ma nemmeno di questa attività risulta traccia. Tuttavia, il Collegio ritiene di dover ravvisare un contributo causale in capo al Segretario comunale, in ragione della sua generale funzione di vigilanza e coordinamento ex art. 97 TUEL e del fatto, evidenziato dalla difesa nella comparsa di costituzione (pagg. 12 e s.), che lo Statuto del Comune di Omissis (art. 39) (doc. 11) lo mette a capo del personale. Tale contributo può quantificarsi nel 50% e, non essendo il Segretario parte del giudizio, va computato a riduzione del danno addebitabile al convenuto.

3.5. Venendo infine all’elemento “danno”, agli atti risulta che solo dopo la notifica del ricorso giudiziario avanti il giudice del lavoro il Comune provvedeva, nel Omissis, alla liquidazione delle ferie non godute e al pagamento delle spese legali resesi necessarie, liquidate in euro 3.276,46. Tale spesa rappresenta il danno erariale di specie, consistente nella maggior spesa pagata dall’ente per soddisfare il diritto della ex dipendente e, in particolare, nel compenso pagato al difensore di quest’ultima, nella misura calcolata con Determinazione del 22 ottobre 2024 n. 170 (doc.9 prod. Proc.).

4. Le suddette considerazioni consentono di affermare la responsabilità del convenuto, emergendo tutti i presupposti strutturali di cui all’art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994 come modificato dalla L. n. 1/2026, sia quanto a danno e nesso causale, sia quanto a gravità della colpa. 5. Il convenuto è chiamato quindi a rispondere del danno subìto dal Comune di Omissis, danno che, come detto, può farsi consistere nel maggior importo pagato dal Comune per la definizione del contenzioso legale ossia in euro 3.276,46, secondo la quantificazione riportata in atto di citazione e non contestata. Esso, giusta quanto sopra, è addebitabile al convenuto per il 50% ossia per euro 1.638,23.

Sulla predetta misura del danno in concreto, da porsi a carico al convenuto come oggetto della condanna, influisce tuttavia la sopravvenuta previsione dell’art. 1-octies della L. n. 20/1994 come introdotto dalla L. n. 1/2026, secondo cui “salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”.

Anche tale disposizione è immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, ai sensi della norma transitoria introdotta con l’art. 6 della stessa legge n.1, operante testualmente in modo incondizionato senza alcuna distinzione tra condotte dannose (nella specie omissive e dunque non toccate dal benevolo regime “scudato” di non perseguibilità per sola colpa grave commissiva: v. sopra) sorte o meno sotto la vigenza dell’art.21, d.l. n.76 del 2020 (come sopra chiarito richiamando la più attenta giurisprudenza: C.conti, sez.Veneto n. 109 e n. 143 del 2026).

Si tratta di un potere di riduzione obbligatorio, che comporta, nella specie, l’addebito in capo al convenuto di un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato (cfr. questa Sez. nn. 64 e 41/2026). Non invocabile nel caso in esame è il secondo concorrente tetto del duplum retributivo annuo, sicuramente meno vantaggioso per il convenuto dipendente pubblico. Pertanto, una volta individuata nella misura del 50% la quota di danno causalmente imputabile al convenuto, pari ad euro 1.638,23, troverebbe applicazione il suddetto sopravvenuto limite, con conseguente determinazione dell’addebito nel 30% di tale importo, pari ad euro 491,46.

6. Tuttavia, l’evidente irragionevolezza di tale approdo, ancorato ad un dato normativo chiaro, ma di dubbia conformità alla Costituzione, che porterebbe ad una condanna sostanzialmente simbolica, ovvero ad un “indennizzo” più che ad un “risarcimento” a favore del Comune danneggiato (pari ad euro 491,46 in luogo degli euro 1.638,23 accertati), con iniquo e irragionevole accollo sulla collettività del restante e prevalente 70% del danno chiaramente accertato e patito dalla P.A., conduce questa Sezione ad una rimessione del novello precetto alla Corte costituzionale, prospettando dubbi di costituzionalità sotto diversi e concorrenti profili.

7. Va rimarcata preliminarmente la “rilevanza” della questione. Il presupposto della rilevanza nel giudizio a quo deriva dal disposto dell’art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui il sindacato incidentale di legittimità deve essere sollevato solo quando “il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione” della questione di costituzionalità. Nella vicenda sub iudice, il convenuto M., acclarata la sua responsabilità per colpa grave come sopra evidenziato, risulterebbe non condannabile, ope legis, al risarcimento dell’intero danno arrecato alla P.A., ma solo del 30% dello stesso.

Come ritenuto dalla costante giurisprudenza costituzionale “il postulato della pregiudizialità della questione richiede infatti che questa si concreti solo quando il dubbio di contrasto con la Costituzione investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere” (sentenza n. 269 del 2022, punto 5.2.2. del Considerato in diritto; n.10/2015; n. 23/2004) nei limiti della non implausibilità della motivazione (tra le altre, più recentemente, sentenza, n. 62 del 2026).

La norma censurata, chiara e insuscettibile di altre interpretazioni costituzionalmente orientate (v. supra), è applicabile nel caso concreto connotato da colpa grave e la sua eventuale incostituzionalità influisce sulla quantificazione del danno nel presente giudizio. La risoluzione del dubbio sulla legittimità costituzionale della norma censurata è dunque indispensabile per la definizione sostanziale del giudizio ordinario de quo (tra le altre, Corte cost. n. 23/2004 e n. 10/2015).

8. In punto, invece, di “non manifesta infondatezza”, osserva questo remittente come il precetto (art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20) e la sua portata retroattiva (dell’art.6, l. n.1 del 2026) originano diversi e concorrenti dubbi di conformità a parametri costituzionali di seguito prospettati.

9. Giova premettere, prima di indicare i precetti costituzionali che si ritengono violati, che la loro disamina va compiuta anche (e soprattutto) alla luce dei valori (auspicabilmente di valenza costituzionale e non di estemporaneo protezionismo) che la legge 7.1.2026 n.1 intenderebbe tutelare o garantire anche attraverso le due norme censurate. Difatti, il vaglio della Consulta da questo remittente richiesta dovrà necessariamente comparare e soppesare, in ossequio al canone di “bilanciamento dei valori contrapposti”, i valori costituzionali prospettati come lesi dalla legge n.1 del 2026, con i valori, difendibili solo ove di preminente valenza costituzionale, alla base di tale novella normativa.

Solo se i valori sottesi alla legge n.1 del 2026 si palesassero come principi preminenti, e non meri enunciati e indimostrati assiomi frutto di arbitrio legislativo, rispetto ai centrali precetti costituzionali che si prospettano violati, le norme in questa sede censurate e rimesse alla Consulta potranno reggere alle doglianze mossele.

Orbene, la ratio sottesa al precetto della cui costituzionalità si dubita andrebbe ricercato, secondo i lavori preparatori della legge (vedasi la proposta di legge C.1621 d’iniziativa del deputato Foti presentata il 19 dicembre 2023 e reperibile on line nel sito della Camera), in un trittico di argomenti: a) “la cosiddetta «paura della firma» affligge il funzionamento della pubblica amministrazione italiana”, b) “i mercati e gli investitori internazionali guardano sempre con maggiore preoccupazione alla macchina pubblica italiana come ad un ostacolo che rischia di rallentare, se non bloccare, l’intero sistema-Paese”, c) “amministrare risorse pubbliche in Italia, soprattutto dopo la torsione pan-penalistica avviata nel 1992, è diventato sempre più rischioso per gli amministratori onesti, poiché la normativa di settore è oggettivamente troppo complessa per chiunque, ivi inclusi gli addetti ai lavori”.

Sulla base di questo incipit, la premessa alla proposta di legge Foti C.1621 confluita nella legge n.1 del 2026, ritiene che si debba “intervenire in tempi rapidi per attribuire alla Corte dei conti un nuovo ruolo di supporto agli amministratori pubblici, affinché questi possano trovare in via preventiva una concreta assistenza nell’articolata gestione delle risorse pubbliche e non debbano più rischiare di incorrere in processi per danno erariale che troppo spesso, almeno nel 60 per cento dei casi, si concludono con l’assoluzione determinata dall’infondatezza delle accuse; tali processi, inoltre, hanno ripercussioni negative sulle carriere e alimentano, a livello generale, il circuito della « paura »”.

Tale novella dovrebbe dunque “tutelare la finanza pubblica dagli amministratori infedeli o incapaci e proprio mediante il riconoscimento di un nuovo ruolo della Corte dei conti sarà possibile distinguerli da quelli attenti e prudenti”.

Tali pur esplicate ragioni, affermate ma non dimostrate, sottese alla riforma del 2026 e dunque all’art.1, comma 1-octies della novellata l. n.20 del 1994 qui censurato ed alla sua portata retroattiva ex art.6, l. n.1/2026, non sembrano riconducibili a nessun valore o precetto costituzionale se non ad un labile e non esplicitato richiamo all’art.97 Cost., che rappresenta invece, come si illustrerà di seguito, uno dei principali parametri costituzionali violati dalla stessa legge n.1/2026. Tali “ragioni” palesano infatti, ad avviso del remittente, non tanto l’esigenza del legislatore di tutelare valori primari della Suprema Carta, ma l’obiettivo di proteggere eccessivamente, con norme di oggettivo, assoluto ed irragionevole favor, amministratori e dipendenti pubblici, senza tra l’altro esprimere il democratico sentire dei cittadini, non rinvenendosi in nessuna sede, parlamentare, sindacale, associativa, referendaria, mediale, tutte fonti ben consultabili da chiunque, un dibattito, una iniziativa, un auspicio, una raccolta firme volte ad un intervento legislativo, quale quello forgiato con la legge 7.1.2026 n.1 e tradottosi, tra gli altri, nell’art.1, comma 1-octies della novellata l. n.20 del 1994 e nell’art.6, l. n.1/2026 che hanno ope legis novato il pregresso “risarcimento del danno erariale” in un mero “indennizzo” comparabile a quello previsto per i ritardi procedimentali della P.A. dall’art. 2-bis, l. 7.8.1990 n.241 o per le vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati dalla legge n.210 del 1992. Si ravvisa pertanto in questi due precetti (art.1, comma 1-octies della novellata l. n.20 del 1994 ed art.6, l. n.1/2026), non sorretti da alcun valido supporto costituzionale ispiratore, e nella loro portata retroattiva, un conflitto con i diversi parametri fondamentali della nostra Carta, ovvero con gli artt.3, 24, 81, 97, 103, co.2, 104, 108, 111, 117, 119 Cost.

10. Sulla plurima violazione, sotto diversi profili, dell’art.3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza).

Giova premettere che la giurisprudenza costituzionale ha desunto dall’art. 3 Cost. un canone di razionalità, in relazione al quale, per valutare la legittimità costituzionale di una legge, è necessario svolgere un sindacato di conformità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica (Corte cost., sent. n. 86/2017). Il principio di ragionevolezza risulta leso quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire, tuttavia, in rilievo ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevolezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere che, quando è disgiunto dal riferimento a un tertium comparationis, può trovare ingresso solo se l’irrazionalità o l’iniquità delle conseguenze della norma siano manifeste e irrefutabili (ex plurimis, sentenze n. 195 del 2022, n. 6 del 2019 e n. 86 del 2017). Ma la irragionevolezza dei due precetti (art.1, comma 1-octies della novellata l. n.20 del 1994 ed art.6, l. n.1/2026) di seguito prospettata in plurimi profili si traduce, oltre che in una “irragionevolezza intrinseca” (ovvero incoerenza tra norma censurata e ratio della legge cui accede: sentenze n. 279 del 2012; n.206 del 2006, n.172 del 2006, n. 146 del 1996, n.421 del 1995 e n. 313 del 1995), anche in una “irragionevolezza estrinseca” (ovvero da contrasto con “la cornice di sistema” desumibile dal raffronto con ipotesi normative omogenee): sulla irragionevolezza “da raffronto” ex pluribus C.cost. n. 66 del 2024 sui diritti spettanti nel rapporto tra unioni civili e matrimonio; C.cost. n.297 del 1998 (che richiama n. 431 del 1997, n. 65 del 1996, n. 237 del 1995, n. 139 del 1984) sulla navigazione da diporto; C.cost. n.84 del 1997 in tema elettorale secondo cui “La semplice constatazione che le due norme poste a raffronto facciano parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che sia irragionevole il risultato normativo: il canone della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all’interno dei singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all’intero sistema”; n.180 del 1994 in materia di circolazione stradale; n.103 del 1993 sullo scioglimento di consigli comunali per mafia.

Tali plurime e concorrenti irrazionalità e iniquità, intrinseche ed estrinseche, in contrasto con l’art.3 Cost. appaiono manifeste nell’art.1, comma 1-octies della novellata l. n.20 del 1994 sotto vari profili.

A) Art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza): è in primis evidente l’irragionevole disparità di trattamento tra il dipendente pubblico (e l’amministratore pubblico), che beneficia, tra l’altro con effetto retroattivo, in sede contabile di una limitazione, quasi simbolica e “indennitaria”, al 30% del danno o a due annualità di stipendio (o di corrispettivo o indennità per amministratore pubblico), e il dipendente privato, il privato cittadino o il libero professionista, sovente esposti a maggiori rischi e a ben maggiori complessità gestionali rispetto alla maggior parte dei pubblici dipendenti e amministratori. Tali soggetti privati rispondono pienamente ed integralmente per colpa grave (o addirittura per mera colpa) per le medesime condotte, attive o omissive, che può porre in essere un pubblico dipendente beneficiario dello “sconto” ope legis. Tale regime di favor, seppur formalmente supportato dalle esigenze di tutela di dipendenti e amministratori pubblici secondo i lavori preparatori sopra sunteggiati, è privo di una giustificazione razionale se applicato in via ordinaria e non temporanea, come in passato avvenuto per altre norme di temporaneo favor per dipendenti e amministratori pubblici, quali l’art.21, d.l. n.76 del 2020, oggetto della pronuncia n. 132 del 2024 della Consulta. Pur potendo il legislatore prevedere tetti alle condanne risarcitorie, come di seguito chiarito, tale discrezionalità non può tracimare in arbitrio quando il risarcimento diventa generalizzato, astratto, simbolico e non ristora effettivamente il diritto leso, a differenza di quanto accade per tutte le altre categorie di cittadini, lavoratori privati e liberi professionisti esposte ad identici, se non maggiori, rischi e ad azioni risarcitorie da parte di soggetti lesi (ivi compresa la stessa P.A.). La stessa Consulta, con la sentenza n.132 del 2024, pur auspicando “la generalizzazione di una misura già prevista per alcune specifiche categorie, ossia l’introduzione di un limite massimo oltre il quale il danno, per ragioni di equità nella ripartizione del rischio, non viene addossato al dipendente pubblico, ma resta a carico dell’amministrazione nel cui interesse esso agisce, misura, questa, cui può accompagnarsi anche la previsione della rateizzazione del debito risarcitorio”, non ha affatto suggerito o avallato un riparto del rischio corrispondente ad un accollo del 70% dello stesso in capo alla P.A., che fa venir meno la funzione di deterrenza assolto da qualsiasi responsabilità, funzione che accomuna ormai quella amministrativa a quella civile (sulla portata anche deterrente di quest’ultima v. Cass., sez.un., n. 16601 del 5 luglio 2017). Il legislatore ha infatti clamorosamente violato il canone indicato dalla Consulta (punto 11 del diritto) rappresentato da una “equa ripartizione del rischio del danno”, attraverso scelta iniqua e sbilanciata palesemente sull’accollo sui bilanci pubblici, e dunque sui cittadini, del danno non recuperabile dal suo autore.

Sebbene la Corte costituzionale abbia più volte evidenziato come, per affermare l’illegittimità costituzionale di normativa attinente al regime della responsabilità amministrativa, non possa operarsi una comparazione con la responsabilità del dipendente privato in quanto le categorie prese in considerazione dal rimettente non sarebbero omogenee, in quanto soggette a statuti diversi (tra le tante, sentenze n. 178 del 2015, n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008), tuttavia osserva il remittente come debba ormai essere superata l’antica e tralaticia affermazione secondo cui “la responsabilità del dipendente privato è pienamente risarcitoria e integralmente disciplinata dal codice civile, mentre quella del pubblico dipendente ha la natura sanzionatoria e in più punti derogatoria delle regole generali”.

Difatti in primis non è dato comprendere in cosa diverga, sul piano materiale, ontologico e giuridico, una condotta dannosa di un dipendente pubblico da quella di un dipendente privato o di un cittadino qualsiasi e in cosa consista, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, la differenza tra l’agere di un dipendente della P.A. dall’agere di un dipendente di una impresa privata. Ma, in secondo luogo, i più recenti approdi interpretativi evidenziano come anche la responsabilità civile risarcitoria assume valenza non solo recuperatoria, ma anche preventiva e dissuasiva (Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601; id., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613; Cons. St., ad. plen., 23 aprile 2021, n. 6), al pari di quella amministrativo-contabile, connotata anch’essa da profili risarcitori, ma anche dissuasivi-sanzionatori. Prova ne sia di tale ormai evidente equiparazione e comparabilità tra lavoro pubblico (privatizzato) e privato, che per tutti i sanitari, pubblici o privati, il regime delineato dalla legge Gelli n.24 del 2017 è unitario sul piano risarcitorio, con identici trattamenti normativi in caso di regresso civile ed azione contabile.

A ciò aggiungasi, a rimarcare l’irragionevolezza della censurata norma sul “doppio tetto” rispetto al più rigoroso regime di risarcimento pieno riconosciuto ai lavoratori privati e ai liberi professionisti, che se lo status normativo di pubblico dipendente è da sempre connotato da un complessivo maggior rigore, sul piano costituzionale e legislativo, nel reclutamento (concorsuale), nell’osservanza di più rigidi canoni di “onore e disciplina” (art.54 cost., art. 54 ss., d.lgs. n.165/2001), nella “esclusività” lavoristica (art.98 cost. e art.53, d.lgs. n.165/2001), nelle costanti ingerenze di poteri pubblicistici sul rapporto di lavoro, oggi, assai irragionevolmente, a fronte di tal persistente maggior rigore normativo, non corrisponde in caso di danni cagionati al datore-PA un più rigoroso regime sanzionatorio che, anzi, a seguito del novello art.1, co.1-octies della legge n. 20 del 1994, diviene addirittura assai più benevolo di quello a cui sottostà un lavoratore privato (o un libero professionista), non tenuto a tali più rigidi parametri comportamentali di valenza costituzionale: una evidente incoerenza “di sistema” connota dunque tale “doppio tetto”, trattamento incoerentemente benevolo per una categoria (i pubblici dipendenti e amministratori) tenuta invece a condotte particolarmente rigorose la cui inosservanza meriterebbe, anzi, un trattamento risarcitorio pieno e integrale.

B) Art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza): è inoltre evidente l’irragionevole disparità di trattamento tra l’art.1, co.1-octies nella legge n. 20 del 1994 ed il regime civilistico sul medesimo fatto dannoso posto in essere dal medesimo soggetto: in sede civile, ove la pubblica amministrazione danneggiata attivi, in ossequio al c.d. “doppio binario” (Cass., sez. I, 5 settembre 2024, n. 23833; id., Sez. Un., 26 giugno 2024, n. 17634; id., Sez. Un., 15 febbraio 2022, n. 4871; id., Sez. Un., 12 ottobre 2020, n. 21992; id., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457; id., Sez. Un., 4 gennaio 2012, n. 11; id., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6581, Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2009, n. 27092; id., 12 maggio 2009, n. 10856), una azione per danni nei confronti del proprio dipendente, non risulta fissato un tetto alla condanna per i medesimi fatti, mentre in sede contabile opera tale limite.

Il concorso tra azione civile ed azione contabile sul medesimo fatto dannoso sul medesimo soggetto autore della condotta palesa l’irragionevolezza della scelta legislativa operata dalla legge n.1 del 2026 nell’introdurre l’art.1, co.1-octies nella legge n. 20 del 1994: innanzi al primo plesso giurisdizionale il recupero sarà pieno e integrale, mentre, irragionevolmente, presso la Corte dei conti il recupero sarà parziale, minimale e quasi simbolico.

Tale discrasia irragionevole impinge nell’annoso tema del rapporto tra pluralità delle giurisdizioni e principio di armonia (o coerenza) del sistema giurisdizionale, uno dei temi più complessi del diritto pubblico moderno, che tocca l’equilibrio tra specializzazione (pluralità di giurisdizioni) e unità (armonia).

La pluralità esprime una scelta della Costituzione italiana (artt. 102 e 103) che rifiuta l’idea di un giudice unico, prevedendo dunque diverse giurisdizioni perché diverse sono le esigenze sottese a ciascuna di esse. Tuttavia, il principio di armonia (o coerenza) del sistema giurisdizionale, che non è una norma scritta, ma un principio di rango costituzionale ricavato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare dalle numerose sentenze sulla “pluralità delle giurisdizioni”) stabilisce che, pur essendoci diversi giudici (Ordinario, Amministrativo, Contabile), l’ordinamento deve tendere a una decisione unitaria e non contraddittoria sullo stesso fatto per poter assicurare certezza del diritto ed effettività della funzione (artt. 24 e 111 Cost.).

Uno dei suoi tre pilastri fondamentali è dato dall’unicità del diritto al risarcimento.

Secondo questo principio, la tutela della vittima (in questa sede lo Stato/P.A.) deve essere effettiva e coerente a prescindere dal giudice davanti al quale si agisce. Se il sistema consente di ottenere il 100% del danno davanti al giudice civile, ma impone un tetto pari al 30% (o del doppio stipendio o indennità) davanti alla Corte dei Conti per lo stesso fatto, si crea una disarmonia: lo Stato-vittima riceve trattamenti diversi a seconda del giudice adito. In altre parole, l’armonia entra in crisi, creando un irragionevole punto di rottura, proprio quando il legislatore introduce regole, come l’art.1, co.1-octies nella legge n. 20 del 1994, che rendono un binario (Corte dei conti) molto più conveniente dell’altro (a.g.o.). La pluralità diventa così disarmonia se, a parità di colpa grave, il giudice civile condanna al 100% del danno (tutela piena) e il giudice contabile è obbligato dalla legge n.1 del 2026 a fermarsi al 30% o al doppio stipendio/indennità di carica (tutela parziale). In questo caso, la pluralità non serve più a dare una giustizia specializzata, ma diventa uno strumento per aggirare il principio del risarcimento integrale, creando un sistema a due velocità, risarcitorio innanzi all’ago e quasi indennitario innanzi alla Corte dei conti, di cui questo giudice remittente prospetta l’irragionevolezza innanzi alla Consulta. Tale dualità di giurisdizioni dai difformi regimi potrebbe così portare, a fronte dei limiti imposti dal legislatore alla sola azione recuperatoria della Corte dei conti, nei limiti del 30% del danno (e comunque del duplum della retribuzione/indennità annua lorda), alla successiva attivazione da parte dell’ente danneggiato di un’azione civile tesa al recupero della residua parte (il 70% del danno) innanzi all’a.g.o., con conseguente responsabilità contabile in caso di inerzie su tale recupero pieno: ciò urterebbe con il principio immanente di concentrazione processuale e si tradurrebbe in una violazione di ciò che la sentenza n.132 del 2024 della Consulta voleva scongiurare, ovvero “l’eventuale moltiplicazione delle responsabilità degli amministratori per i medesimi fatti materiali e spesso non coordinate tra loro”.

C) Art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza): è inoltre evidente l’irragionevole disparità di trattamento tra il dipendente pubblico (e l’amministratore pubblico), che beneficia in sede contabile di una limitazione, quasi simbolica, al 30% del danno o a due annualità di stipendio (o di corrispettivo o indennità per amministratore pubblico), e il personale sanitario, ivi compreso quello pubblico (formalmente e sostanzialmente omogeneo al restante personale della P.A.), che in base all’art.9, comma 5, legge Gelli-Bianco 8 marzo 2017 n. 24 gode di un deteriore tetto pari a tre annualità di stipendio: dunque una categoria di pubblici dipendenti maggiormente esposta ad azioni risarcitorie, i sanitari, gode di una riduzione meno elevata, mentre alla omogenea generalità dei dipendenti e amministratori pubblici, notoriamente meno aggrediti in sede civile, viene riservato un regime di favor con un tetto più basso, con evidente irragionevolezza della discrasia normativa.

D) Art. 3 Cost. (ragionevolezza): è ancora evidente l’irragionevolezza intrinseca della norma nella parte in cui, tra l’altro con portata retroattiva (art.6, l. n.1 del 2026), sancisce un “doppio tetto” generalizzato al risarcimento per qualsiasi dipendente o amministratore, senza alcuna valutazione in concreto della maggiore o minore (o inesistente) “rischiosità” delle mansioni svolte in concreto da tutelare con il favor normativo. In sintesi, è irragionevole che fruiscano in modo “lineare” del medesimo tetto, secco e unitario, dipendenti e amministratori preposti ad attività estremamente complesse o rischiose e dipendenti e amministratori preposti a mansioni routinarie e non complesse (come nel caso qui in esame). Del resto, la stessa Consulta, con la sentenza 132 del 2024 aveva auspicato (punto 11.1 dell’iter motivazionale) una riforma della responsabilità amministrativa ispirata, tra gli altri, al criterio del tetto alla condanna previsto “per alcune specifiche categorie”, ricordando e rimarcando così che tale tetto non può che riguardare soggetti particolarmente esposti a rischi e non collettività indistinte. Anche la sentenza n. 371/1998 della Consulta, pur relativa ad un altro elemento della responsabilità diverso dal danno, ovvero quello soggettivo della colpa grave, ha enunciato sul piano sistemico l’inesistenza di un principio di inderogabilità delle comuni regole in tema responsabilità, laddove “si possa, tuttavia, ricavare quello secondo il quale la discrezionalità del legislatore, per essere correttamente esercitata, deve determinare e graduare i tipi e i limiti della responsabilità, caso per caso, in riferimento alle diverse categorie di dipendenti pubblici ovvero alle particolari situazioni, stabilendo, per ciascuna di esse, le forme più idonee a garantire i principi del buon andamento e del controllo contabile”: orbene, l’introduzione di un potere “riduttivo” generalizzato, lineare, unitario e predeterminato ex lege, così significativamente sbilanciato a favore di qualsiasi danneggiante, ancorché non esposto a particolari rischi (come nel casi qui in esame), crea un irragionevole regime indifferenziato di favor per tutti i dipendenti pubblici senza valutare la complessità di alcune particolari e peculiari funzioni ad alto rischio (addetti ad uffici gare e contratti, forze di Polizia, Militari, Segretari comunali, direttori dei lavori etc.) equiparate a quelle routinarie e semplici espletate dalla prevalenza dei lavoratori della P.A. (quali il convenuto del presente giudizio). Tale imposto potere “riduttivo” generalizzato, lineare e predeterminato, nel precludere qualsiasi valutazione soggettiva ed oggettiva, viola dunque il generale principio di proporzionalità punitiva e risarcitoria, operante in tutti i rami del diritto.

Trattasi di principio basilare, “primordiale” e onnipresente, valevole, in tutti gli ordinamenti, per tutti i rami del diritto: per le sanzioni penali ex art. 132 ss. c.p., per le condanne pecuniarie della Corte dei conti ex art.1, l. n. 20/1994, per le sanzioni amministrative ex art. 11, l. n. 689/1981 e per le sanzioni inflitte dalle authorities, per i regimi disciplinari (pubblico, privato, civile, militare, ordinistici), nella responsabilità civile (ove la “proporzionalità risarcitoria” è principio emergente che mira a commisurare l’entità del risarcimento all’effettiva entità del danno subito e alla gravità della colpa, superando talvolta l’idea del risarcimento integrale e così contemperando l’esigenza di tutela del danneggiato con quella di efficienza del sistema assicurativo e giudiziario, evitando risarcimenti sproporzionati).

Ma il principio di proporzionalità in esame è anche rilevante per lo stesso legislatore, divenendo, quale fondante principio costituzionale di carattere generale e persino principio di rango sovracostituzionale (Überverfassungsrang), un criterio impiegato per valutare se l’intervento statale (ad es., una sanzione o una limitazione, anche risarcitoria), che incida su un diritto fondamentale dei cittadini, sia o meno arbitrario. Difatti necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo, deve attuarsi la tutela “sistemica e non frazionata” dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (anche alla P.A. danneggiata da propri dipendenti e amministratori), ponderando la tutela di ciascuno di essi con i relativi limiti.

E proprio su interventi legislativi lesivi del principio di proporzionalità è più volte intervenuta la Consulta, soprattutto nel campo penale. Nella giurisprudenza costituzionale degli anni più recenti emergono infatti alcuni principi fondamentali alla luce dei quali la Corte costituzionale svolge un vaglio di legittimità più puntuale. Tra tali principi, quello di proporzionalità (in primis della pena), implicito nel principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e nella finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.), ed esplicitamente formulato nella giurisprudenza delle Corti europee.

In applicazione del principio di proporzionalità la Corte si è pronunciata nella sentenza n. 40 del 2019, in materia di reati legati al traffico di stupefacenti, e nella sentenza n. 284 del 2019, in materia di oltraggio a pubblico ufficiale. Ma in attuazione di tale principio di proporzionalità anche la sentenza n. 99 del 2019 ha esteso l’ambito di applicazione della detenzione domiciliare, nel caso di condannati affetti da gravi malattie psichiche sopravvenute all’inizio dell’esecuzione della pena e la sentenza n. 253 del 2019 ne ha fatto applicazione nell’ordinamento penitenziario.

Il comune denominatore di tali (ed altre) pronunce, espressivo di un immanente criterio-guida per il legislatore (e per la P.A. o il privato “sanzionatore”), è dato dalla indefettibilità costituzionale, in qualsiasi norma “punitiva” (penale, civile, amministrativa, disciplinare), di un doveroso e irrinunciabile spazio per una valutazione in concreto e casistica della condotta illecita, nei suoi profili soggettivi ed oggettivi, da parte del “sanzionatore (giudice, amministrazione, datore pubblico o privato, Ordine professionale) nell’adottare una sanzione o, come nel caso di interventi restrittivi sul piano risarcitorio (quale l’art.1, co.1- octies nella legge n. 20 del 1994), nell’adottare una condanna risarcitoria-recuperatoria.

La norma qui censurata lede invece, clamorosamente, tale principio di proporzionalità, imponendo ope legis al Giudice contabile una decisione senza valutazione in concreto, ovvero coartata, lineare, unitaria e non proporzionata, prestabilendo l’entità della condanna risarcitoria conseguente al fatto dannoso, imponendo dunque uno “sconto” quantificatorio unitario, tra l’altro platealmente eccessivo e non minimale.

Ribadita la violazione di tale principio generale di proporzionalità, la Corte costituzionale (sentenza 132/1985 in materia di trasporto aereo internazionale di persone e risarcimento danni) ha inoltre chiarito che il principio del risarcimento integrale (e come tale proporzionato) ha copertura costituzionale (art. 24 e art. 3, Cost.), ma non è inderogabile in assoluto: il legislatore può limitarlo, purché il ristoro rimanga “congruo” e non diventi simbolico.

Il “doppio tetto” introdotto con art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20 dalla l. 7.1.2026 n.1 è decisamente incongruo e simbolico in assoluto, violativo del principio generale di proporzionalità, accollando altresì sulla incolpevole comunità amministrata e sui bilanci pubblici (ledendo l’art.81 Cost.) il 70% (o anche maggiori importi ove si ricorra al doppio stipendio o indennità annui) del danno accertato. Il principio di proporzionalità è presente, sin dall’origine, nella responsabilità amministrativa, attraverso la previsione del potere “discrezionale” di riduzione dell’addebito. Tale potere, nella prospettiva più moderna, consente al giudice di mitigare il risarcimento in relazione alla situazione concreta in cui si è svolta la condotta illecita, valorizzando elementi diversi, non sempre suscettibili di previa tipizzazione da parte del legislatore.

Parallelamente, quest’ultimo ha utilizzato lo strumento del limite normativamente posto al risarcimento integrale del danno (es. responsabilità del personale sanitario, dei sindaci delle società, ecc.). Entrambe le soluzioni (potere riduttivo e tetto alla condanna) sono volte ad evitare l’iniquità di addossare interamente sul danneggiante l’intero carico risarcitorio, in presenza di circostanze giustificative (sostanzialmente, il rischio derivante dallo svolgimento di determinate attività “pericolose” e la sproporzione che può manifestarsi tra il vantaggio che l’autore della condotta illecita trae da dette attività e le conseguenze, in termini di carico risarcitorio, che ne possono derivare). Il ricorso a tali soluzioni, e persino a entrambe contemporaneamente, non è, quindi, di per sé, motivo di illegittimità della norma che le prevede.

Ciò che si contesta alla norma qui sindacata è, per l’appunto, nell’operare una scelta tra più misure in astratto appropriate, di non aver prescritto quella meno restrittiva dei diritti che si confrontano e di aver stabilito oneri sproporzionati (tra l’altro a carico della incolpevole collettività, che pagherà il 70% non recuperabile dalla Corte dei conti) rispetto al perseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti. Da un lato, infatti, il legislatore ha omesso di operare una adeguata distinzione, all’interno del variegato insieme dei soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, tra categorie effettivamente investite di rischi significativi, nei termini sopra evidenziati, e altre categorie che, per il tipo di attività svolta e/o la non sproporzione del rapporto tra utile tratto dall’attività e conseguenti oneri risarcitori, non necessitano di particolare protezione, se non quella data dal potere del giudice di ridurne l’addebito.

Per altro verso, appare sproporzionata, tra amministrazione danneggiata e soggetto danneggiante, la ripartizione degli oneri, restando a carico della prima (in tutti casi in cui non sia utilizzabile il criterio del doppio della retribuzione o dell’indennità, perché non percepite né l’una né l’altra, o perché il relativo importo è pari o superiore a quello del 30%) ben il 70% del danno subito.

E) Art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza): è evidente l’ulteriore irragionevolezza anche intrinseca della norma (art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20) nel suo contesto complessivo, seppur supportata dalle esigenze di tutela di dipendenti e amministratori pubblici secondo i lavori preparatori sopra sunteggiati, ove si consideri che la stessa legge n.1 del 2026 ha previsto, introducendo l’art.1, co.4- bis nella legge n.20 del 1994, una copertura assicurativa a tutela dei dipendenti e amministratori a fronte di eventuali condanne della Corte dei conti: se dunque la “paura della firma”, la “fatica dell’amministrare” e la “burocrazia difensiva”, a cui la legge n.1 del 2026 intenderebbe sopperire, trovano adeguata ed integrale tutela nella polizza assicurativa, la previsione di un tetto, tra l’altro molto basso e sostanzialmente “indennitario”, alla condanna si palesa ultronea e quindi irragionevole, ed anzi deresponsabilizza completamente dipendenti ed amministratori pubblici e porta a recuperi minimali (il 30% del danno e non oltre il doppio stipendio/indennità) per le casse pubbliche copribili con polizze. In altre parole, l’obiettivo di tutela dei dipendenti viene già pienamente ed integralmente perseguito attraverso lo strumento assicurativo e ciò rende ultronea (e dunque irragionevole sul piano della coerenza “di sistema” dell’articolo qui censurato) un’ulteriore tutela, ovvero il tetto alla condanna risarcitoria, che è comunque ope legis già coperta dalla polizza.

F) Art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza) e 117 co.1 Cost.: è evidente altresì l’ulteriore irragionevolezza della norma sul c.d. “doppio tetto” alla condanna, seppur supportata dalle esigenze di tutela di dipendenti e amministratori pubblici secondo i lavori preparatori della l. n.1 del 2026 sopra sunteggiati, ove si consideri che la legge n.20 del 1994 consente la condanna solo per “dolo o colpa grave” (tra l’altro tipizzata dalla l. n.1 del 2026): orbene, nell’attuale quadro normativo, di regola tutti i precetti normativi introdotti in vari settori dal legislatore statuenti tetti alle condanne non trovano, per espressa e ragionevole scelta legislativa, applicazione qualora l’agente abbia arrecato danno con “dolo o colpa grave”.

L’art.1696 c.c. (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate), nel sancire che il risarcimento dovuto dal vettore è limitato a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, prevede all’ultimo comma che “Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti”. L’art. 423 del Codice della Navigazione pre-riforma, che fissava un tetto risarcitorio per il vettore, è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui riteneva operante il tetto anche in casi di dolo o colpa grave da C.cost. 199/2005. L’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione CMR (Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route), siglata a Ginevra nel 1956 e ratificata in Italia con la Legge 6 dicembre 1960, n. 1621, le Convenzioni internazionali come la Aja-Visby (Hague-Visby Rules) o il Carriage of Goods by Sea Act (COGSA), norme interposte come parametro intermedio tra la legislazione ordinaria (vincolata alla loro osservanza) e la Costituzione (art. 117, comma 1: C.cost. n. 348 e 349 del 2007), che fissano parimenti tetti alle condanne risarcitorie dei vettori marittimi, ribadiscono che il vettore perde il diritto a beneficiare dei limiti risarcitori se viene dimostrato che il danno è stato causato con dolo o colpa grave (danno provocato intenzionalmente o con consapevolezza che ne deriverebbe un danno).

Può quindi concludersi che rappresenta “principio generale dell’ordinamento nazionale e sovranazionale” quello secondo cui la presenza di un tetto alla condanna risarcitoria è preclusa, e non opera, qualora l’autore della condotta abbia agito con “dolo o colpa grave”, risultando altrimenti irragionevole (e violativa dell’art.3 Cost.) una tutela così elevata di condotte connotate da dolo o da grave imperizia, imprudenza, negligenza.

La Consulta ha comunque chiarito, in termini generali, che la eccezionale limitazione normativa della responsabilità, “specialmente quando è considerato invocabile anche nell’ipotesi di dolo o colpa grave, deve essere compensata da idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno” (sentenza n. 420 del 1991). In altre parole (C.cost. n.199 del 2005) dalle numerose pronunce dedicate dalla Consulta alla disciplina del limite al risarcimento (soprattutto del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate) in relazione all’ipotesi di dolo o colpa grave, si desume, da un lato, che il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, optare o per l’esclusione sic et simpliciter dell’operatività del limite stesso, ovvero per una congrua elevazione del massimale risarcibile e, dall’altro lato, che “tale seconda soluzione presuppone idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno”: la legge n.1 del 2026 non rispetta palesemente tale canone di adeguatezza nel fissare un “doppio tetto” simbolico per il danno erariale recuperabile dalla P.A. in sede contabile, trasformato ope legis sostanzialmente in un “indennizzo” comparabile, come detto, a quello previsto per i ritardi procedimentali della P.A. dall’art.2-bis, l. 7.8.1990 n. 241 o per le vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati dalla legge n.210 del 1992.

Del resto, ad ulteriore conforto, sul piano sistematico, della prospettata irragionevolezza del “doppio tetto” in situazione connotate da colpa grave, giova richiamare una concorrente e cumulativa irragionevolezza “di sistema”, in quanto, il “dolo e la colpa grave” non ricevono notoriamente apprezzamento ed elevata tutela in capo all’agente nel nostro ordinamento: molte norme escludono infatti la tutela dell’agente in dolo o colpa grave (art.1900 c.c. in materia assicurativa; art.96 c.p.c. in materia di lite temeraria; art.1229 c.c. in materia di nullità dell’esonero della responsabilità per dolo o colpa grave). Persino nel campo penale l’istituto del “diritto alla riparazione” per ingiusta detenzione incontra un limite per quella parte della detenzione che sia stata causata da dolo o colpa grave dell’interessato (art.314 c.p.p.). Risulta dunque incoerente, stravagante ed eccentrico sul piano sistemico che solo per la responsabilità amministrativo-contabile il legislatore introduca un “premio”, rappresentato dal “doppio tetto” ex art. 1, co.1-octies nella legge n. 20 del 1994 a fronte di condotte connotate dalla natura “madornale” dell’errore dell’agente dipendente o amministratore pubblico in colpa grave. Da qui l’irragionevolezza della norma censurata.

G) Art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza): ulteriore profilo di irragionevolezza della eccessiva tutela del dipendente e dell’amministratore pubblico attraverso il “doppio tetto” introdotto dal novello art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20, va desunta dalla suddetta ratio (affermata ma non provata) sottostante alla norma, ovvero dalla “paura della firma” o “fatica dell’amministrare” che verrebbero attenuate dal più benevolo trattamento risarcitorio, secondo il legislatore del 2026. Trattasi di assioma indimostrato e comunque incoerente con il “sistema” della responsabilità amministrativo-contabile che rinviene già nella “colpa grave” il punto di equilibrio tra la tutela dell’erario, la tutela dei dipendenti e l’efficienza amministrativa, scoraggiando comportamenti particolarmente negligenti senza paralizzare l’azione pubblica.

Il “punto di equilibrio” della colpa grave è l’esatta ripartizione del rischio tra amministrazione e funzionario, tra overdeterrence (troppa paura di sbagliare, blocco della PA) e underdeterrence (mancanza di sanzione, danno all’erario). Tale assetto risponde, secondo l’insegnamento della Consulta, “alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo” (C.cost. n. 371 del 1998, n. 123 del 2023, n. 203 del 2022, n.132 del 2024).

Orbene, aggiungere al già benevolo criterio di imputazione della “colpa grave”, da sempre centrale “punto di equilibrio” della responsabilità amministrativo-contabile e delle sue ontologiche finalità (di tutela di chi lavora, che risponde solo per errori clamorosi o per dolo), anche il “doppio tetto” del novello art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20, oltre al sopraricordato regime assicurativo, comporta in venir meno del suddetto “punto di equilibrio” a fronte di una irragionevole scelta legislativa sbilanciata totalmente verso l’underdeterrence (mancanza di sanzione, simbolico risarcimento del danno all’erario) a discapito della responsabilizzazione del funzionario e amministratore pubblico, dell’efficienza amministrativa e a discapito del bilancio pubblico (e dunque della cittadinanza incolpevole) che si accolla il costo della sostanziale irresponsabilità di amministratori e dipendenti pubblici, con conseguente evidente sproporzione, e dunque irragionevolezza, dell’intervento normativo.

A ciò aggiungasi che se il miglioramento dell’efficienza amministrativa da riduzione del quantum della condanna ascrivibile al dipendente o amministratore (30%) resta un mero astratto auspicio, privo di riscontro (ed anzi smentito dalla assoluta assenza di miglioramenti dell’agere amministrativo derivanti da altre norme di favor, quali lo scudo erariale dell’art.21, d.l. n.76 del 2020), è invece certo l’accollo sulla collettività e sui bilanci pubblici della restante quota del 70% del danno, lesiva della tassazione patita dagli italiani e degli equilibri contabili pubblici. Alla “certa” riduzione ex lege del danno non consegue necessariamente un più razionale conseguimento della buona amministrazione, come eloquenti precedenti normativi insegnano (è quotidianamente percepibile da parte di qualsiasi cittadino, ivi compresi avvocati e magistrati, come né l’innalzamento dell’elemento psicologico da colpa a colpa grave ad opera della l. n.639/1996, né la mitigazione alla perseguibilità del danno all’immagine ex art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2009, né lo scudo erariale introdotto dall’art.21, d.l. n.76/2020, abbiano reso più efficiente, rapida e razionale l’azione della P.A. e dei suoi dipendenti).

H) Art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza): ennesimo profilo di irragionevolezza intrinseca del “doppio tetto” introdotto dal novello art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20 va individuato proprio nel cumulo dei due criteri, ovvero quello percentuale (“un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato”) e quello retributivo/indennitario (“e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti”).

La presenza di tale doppio criterio, un unicum nel panorama dei “tetti normativi alle condanne” (la stessa analoga legge Gelli Bianco n.24 del 2017, ad esempio, prevede solo quello retributivo), conduce a situazioni illogiche, paradossali e dunque irragionevoli e intollerabili in caso di danni erariali molto rilevanti cagionati con concorso di persone, alcune dipendenti della P.A. (e come tali fruitori di retribuzione), altre estranee e legate da rapporto di servizio all’amministrazione (e come tali privi di retribuzione): per il medesimo fatto dannoso i criteri quantificatori mutano e possono tra loro sensibilmente divergere, con evidente irragionevolezza. Difatti, soprattutto a fronte di danni di rilevante entità, l’intraneo godrà, per il medesimo comportamento dannoso, del più benevolo tetto della “doppia retribuzione/indennità annua”, mentre l’estraneo patirà il più oneroso criterio del 30% del poderoso danno, con conseguente irragionevolezza intrinseca manifesta. Ma anche in ipotesi diverse dal concorso di persone (intranee ed estranee) nella causazione del medesimo danno, pare evidente l’irragionevolezza intrinseca del c.d. “doppio tetto” nelle sue discordanti applicazioni concrete anche qualora si tratti di giudizi con unico convenuto: a fronte di un accertato danno rilevante alle casse pubbliche (es. per milioni di euro), se il convenuto fosse un estraneo alla P.A. legato alla stessa da rapporto di servizio, lo stesso verrebbe condannato a rifondere all’amministrazione l’importo (comunque non simbolico) corrispondente al 30% del danno cagionato, mentre se il convenuto fosse un dipendente pubblico, lo stesso beneficerebbe del molto più benevolo trattamento della condanna al mero duplum retributivo annuo ed analoga, e addirittura più favorevole, sorte toccherebbe all’eventuale convenuto-amministratore pubblico, condannabile nei limiti del simbolico duplum del proprio trattamento indennitario annuo, notoriamente molto basso.

Evidente appare, anche al profano, tale irragionevole discrasia applicativa della medesima norma, l’art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20, a casi identici di danno erariale innanzi al medesimo giudice a fronte della mera circostanza cabalistica che l’autore del medesimo danno sia un privato legato da rapporto di servizio alla P.A. (meno tutelato) o un dipendente/amministratore pubblico (più tutelati) che vedrebbero applicati ope legis criteri quantificatori irragionevolmente diversi.

I) Art. 3 Cost. (ragionevolezza): è evidente poi l’irragionevolezza del criterio, davvero innovativo sul piano legislativo, del doppio limite risarcitorio che, a causa della sua rigida determinatezza, ha un primo effetto iniquo e illogico, ovvero quello di avvantaggiare arbitrariamente gli autori degli illeciti più gravi, per i quali la consistenza del danno arrecato comporta l’attivazione del più benevole “secondo tetto”, ovvero del limite reddituale. Difatti, se l’ammontare del danno è elevato, il responsabile è in grado di determinare e quantificare ex ante “il rischio” (ben calcolabile e assicurabile) su di lui gravante, che al massimo non può superare la soglia fissa del doppio della retribuzione annua, con la conseguenza che, superato tale limite, il rischio, per ogni euro di danno ulteriore, si azzera totalmente. Evidente appare la totale perdita di deterrenza dell’azione contabile a fronte di importi così minimali e le ricadute in punto di avallo alla mala gestio della cosa pubblica.

In altre evenienze invece, connotate da importi dannosi meno rilevanti, opererà in modo illogico il solo primo tetto, ovvero quello percentuale del 30% (parimenti minimale): anche al profano pare dunque evidente la ulteriore e cabalistica irragionevole bizzarria applicativa di tale doppio tetto, che favorisce gli autori di condotte gravemente colpose dalle rilevanti ricadute erariali (ove opera il tetto retributivo) rispetto ad autori di danni minimali (ove opera il tetto percentuale del 30%).

J) Art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza): è evidente inoltre l’irragionevolezza anche in ordine alla portata retroattiva, anche nel caso qui sub iudice, della norma prevista dall’art.6, l. n.1 del 2026 (statuente l’applicabilità della novella anche “ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”), in violazione dei canoni scolpiti dalla stessa Consulta.

Secondo il Giudice delle leggi, i limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, comprendono, tra gli altri, il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti (ivi compresa la P.A.), quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (Corte cost. n. 73/2017, con rinvio alle sentenze n. 170/2013, n. 78/2012 e n. 209/2010).

Orbene, tali principi appaiono senz’altro sacrificati dall’art.1, comma 1- octies della legge 14.1.1994 n.20 introdotto dalla l. 7.1.2026 n.1, in quanto avente efficacia retroattiva e perciò applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei processi in corso, come nella specie.

Una simile portata retroattiva arreca infatti una irrimediabile lesione: a) alla parità di trattamento tra dipendenti e amministratori sottoposti a giudizio, con sentenza passata in giudicato, sotto il previgente più rigoroso regime retto dal pieno risarcimento del danno erariale e quelli che, invece, beneficiano dell’attuale più benevolo regime connotato da tetto alla condanna a fronte di fatti identici o analoghi; b) alla legittima aspettativa della P.A. danneggiata da condotte gravemente colpose di amministratori e dipendenti pubblici a far valere, tramite la Procura contabile, la piena e completa responsabilità, con un risarcimento corrispondente all’intero pregiudizio arrecato al patrimonio pubblico; c) alla prerogativa-funzione propria del giudice di procedere, nell’esercizio della giurisdizione contabile, come in quella civile e amministrativa, non solo all’accertamento dell’an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato, ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile.

Se l’obiettivo è quello di rassicurare i dipendenti pubblici contro la paura della firma, non si comprende come tale funzione “profilattica” della legge possa dispiegarsi verso condotte già consumatesi, per le quali rimane solo una (ingiustificata) funzione “condonatoria”. L’obiettivo di contrastare “paura della firma”, “fatica dell’amministrare”, “burocrazia difensiva”, può essere ragionevolmente perseguito dal legislatore solo se la disciplina finalizzata a contrastarli sia entrata in vigore e, dunque, portata a conoscenza del soggetto prima del momento in cui lo stesso è chiamato ad agire: solo conoscendo prima le conseguenze del proprio operato il funzionario o l’amministratore è in grado di vagliare il rischio del proprio agire e, dunque, di determinarsi conseguentemente.

Non risulta, pertanto, ragionevole, alla luce di tale intento, estendere l’applicazione della nuova disciplina anche ai fatti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, posto che, in questi casi, il funzionario, come nel caso sub iudice, ha già posto in essere la propria condotta alla luce del quadro normativo pregresso.

Tra l’altro, tale portata retroattiva mal si coordina con l’obbligo assicurativo del dipendente o amministratore che dovrebbe tutelare la P.A. in caso di condanna (al minimale 30% del danno): difatti l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo introdotto dall’art. 1, co.1, lett. a) n. 7) della legge n. 1 del 2026 è stata differita al 2027 (art. 1 comma 19- quinquies del D.L. n. 200 del 2025 conv. con legge n. 26 del 2026) e, dunque, la norma retroattiva immediatamente operante si presenta irragionevole e incoerente con gli obiettivi legislativi anche da questo punto di vista, poiché, da una parte, priva l’amministrazione della possibilità di ottenere il risarcimento integrale del danno patito anche per le fattispecie perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina, e, dall’altra, non consente di ottenere, per quelle stesse fattispecie, i vantaggi dell’incameramento certo della somma, conseguenti all’obbligo di copertura assicurativa.

11. Sulla violazione dell’art. 24 Cost. (diritto alla tutela giurisdizionale).

L’art. 1, co.1-octies della legge n. 20 del 1994 è inoltre difficilmente compatibile con l’art. 24 Cost. (diritto alla tutela giurisdizionale), poiché la P.A. danneggiata viene privata per legge del diritto ad essere pienamente ristorata, in quanto la attrice Procura contabile ed il giudicante dovranno attenersi a richiedere (il PM) o statuire (il Collegio) una condanna nei limiti del “doppio tetto”. La scelta legislativa si palesa tuttavia non ragionevole stanti i diversi profili violativi dell’art.3 Cost. sopra sviluppati, che ridondano in una conseguenziale e cumulativa violazione anche dell’art.24 Cost. Il processo non è infatti un esercizio teorico. Un sistema giuridico e giudiziario rispettoso dell’art.24 Cost. è armonico se la sentenza produce un risultato utile per le parti e per la collettività di cui la sentenza è “voce”. Se il giudice contabile accerta un danno, soprattutto se enorme, ma è obbligato a condannare per una cifra irrisoria (pari al 30% del danno e comunque non oltre due annualità di stipendio), la funzione giurisdizionale viene svuotata e l’art.24 Cost. violato. In questo senso, l’armonia e il diritto alla tutela giurisdizionale si legano al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.): è irragionevole che l’ordinamento riconosca l’esistenza di un danno, ma ne impedisca, per scelta politica non retta da validi supporti costituzionali, il recupero quasi totale.

La costituzionalità di norme che, a discapito della P.A. danneggiata e della parte pubblica del giudizio contabile, impongono al giudice limiti decisionali nel quantificare il risarcimento del danno, implica il bilanciamento tra diritto alla difesa (della P.A.) attraverso l’integrale riparazione del danno e altri interessi costituzionalmente protetti: il diritto, attraverso un giudice, al risarcimento integrale ed alla tutela delle casse pubbliche volte a tutelare, con interventi pubblici tesi a rendere servizi a tutela dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, può essere limitato dal legislatore purché ciò non risulti irragionevole o arbitrario. Il novello art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20 non ha alla base valori costituzionali o obiettivi prevalenti rispetto alla tutela giurisdizionale della P.A. attraverso il Giudice contabile, oltre che dei suoi bilanci e dei diritti dei cittadini.

12. Sulla violazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità della P.A.) in combinato con l’art.3 Cost. (irragionevolezza).

L’art. 97 Cost. impone che le pubbliche amministrazioni assicurino il buon andamento, l’imparzialità e l’equilibrio di bilancio: una rinuncia indiscriminata al credito erariale elimina la funzione deterrente e risarcitoria della responsabilità erariale, incentivando l’incuria e violando l’obbligo di buon andamento e di sana gestione finanziaria. Il principio del risarcimento integrale funge notoriamente da deterrente contro la cattiva gestione del denaro pubblico da parte di dipendenti e amministratori. E lo stesso principio opera, quale canone generale, in sede civile, ove la responsabilità risarcitoria assume valenza non solo recuperatoria, ma anche preventiva e dissuasiva (Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601; id., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613; Cons. St., ad. plen., 23 aprile 2021, n. 6).

Ne consegue che un tetto troppo basso, irragionevolmente minimale (v. sopra) e quasi simbolico, seppur supportato dalle formali esigenze di tutela di dipendenti e amministratori pubblici secondo i lavori preparatori della l. n.1 del 2026 sopra sunteggiati, rischia di svuotare di significato la responsabilità amministrativa e la nozione stessa di “responsabilità” e di “risarcimento danni”, incentivando condotte negligenti o inefficienti e ledendo il principio del buon andamento della PA. In altre parole, l’introduzione di un “potere riduttivo obbligatorio e coartato” di così rilevante entità, allontana la responsabilità dell’agente pubblico dagli standards della “buona amministrazione”, e premia l’inefficienza mediante tale automatismo riduttivo obbligatorio, a prescindere dalle circostanze del caso concreto. Il “doppio tetto” non tutela così dalla “paura della firma” o dalla “fatica dell’amministrare”, ma fomenta l’irresponsabilità e la gravemente colposa inosservanza delle leggi, con evidente incoerenza e irragionevolezza intrinseca. Del resto, come già sopra anticipato, la realtà amministrativa evidenzia da anni come ogni qualvolta il legislatore abbia allargato le maglie della responsabilità amministrativo-contabile per asserita tutela dei dipendenti e amministratori (passaggio dalla responsabilità per colpa alla responsabilità per colpa grave ex l.20.12.1996 n.639; mitigazione alla perseguibilità del danno all’immagine ex art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2009; temporanea esclusione della colpa grave commissiva ex art.21, d.l. 16.7.2020 n.76), non si è assistito ad alcun miglioramento gestionale o ad una maggior rapidità ed efficienza dell’agere della P.A. e dei suoi dipendenti, o ad un decremento delle patologie comportamentali. Da qui la evidente irragionevolezza interna che ridonda in una diretta violazione dell’art. 97 Cost.

Ed anche la previsione del 2026 qui censurata smentisce il postulato del giusto bilanciamento tra l’overdeterrence e l’underdeterrence che la richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 132 del 2024 aveva affidato alla discrezionalità del legislatore, che ha tuttavia clamorosamente violato il canone indicato dalla Consulta (punto 11 del diritto) rappresentato da una “equa ripartizione del rischio del danno”, attraverso scelta iniqua e sbilanciata palesemente sull’accollo sui bilanci pubblici, e dunque sui cittadini, del danno non recuperabile dal suo autore. L’obiettivo di ogni decisore politico deve rimanere ancorato all’esigenza di scoraggiare, con condanne non meramente “indennitarie”, i comportamenti non solo dolosi ma anche gravemente negligenti dei funzionari pubblici, che pregiudicano il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e gli interessi degli stessi amministrati. La soglia risarcitoria introdotta con l’art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20 è infatti così bassa da incoraggiare paradossalmente comportamenti contrari al buon andamento e alla buona amministrazione.

13. Sulla violazione dell’art. 81 Cost. (equilibrio di bilancio). E’ altresì evidente che se, attraverso il novello art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20, un ente pubblico non può recuperare interamente, ma solo simbolicamente (ovvero il 30% e comunque non più del doppio stipendio/indennità), i danni causati da colpa grave dei propri funzionari e amministratori, il costo dell’inefficienza, dell’incapacità, della grave negligenza e sciatteria gestionale ricade interamente sulla finanza pubblica e dunque sulla collettività che paga le tasse, alterando così gli equilibri di bilancio e la tutela delle risorse pubbliche e imponendo di fatto una nuova ed ulteriore tassazione atipica sui cittadini e/o una fatale contrazione di spese pubbliche destinate alla salute, all’istruzione, alla giustizia, alla tutela ambientale per far fronte a tale accollo “ope legis” sulla collettività della prevalente quota parte (il 70%) dei danni cagionati alle casse pubbliche da funzionari e amministratori gravemente negligenti o incapaci.

L’art. 81, comma 3, Cost., dopo le modifiche apportate dalla legge cost. 20 aprile 2012 n. 1, stabilisce che “Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”: la regola della copertura finanziaria ex ante, come rimarcato dalla stessa Consulta (sentenze n.327/1998; n. 46/2008) continua quindi a costituire un presidio a tutela dei saldi e a garanzia della coerenza delle leggi approvate in corso di esercizio con gli strumenti che definiscono l’orizzonte programmatico pluriennale, e l’art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20 introdotto dalla l. 7.1.2026 n.1, fa venir meno tali obiettivi costituzionali, accollando sulle casse pubbliche la quasi totalità del danno cagionato alla P.A. da amministratori e dipendenti gravemente colpevoli.

La giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni ribadito come “la copertura finanziaria delle spese e l’equilibrio di bilancio sono «due facce della stessa medaglia» (sentenza n. 274 del 2017), dal momento che l’equilibrio presuppone che a ogni intervento programmato corrispondano le relative risorse, quantificate in relazione all’intero arco temporale di riferimento. L’equilibrio di bilancio, infatti, costituisce un obbligo sostanziale per il legislatore statale e regionale e si considera rispettato allorché la copertura sia credibile e sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale” (ex multis, sentenze n. 255 e n. 253 del 2022, n. 226 e n. 106 del 2021, n. 115, n. 112 e n. 4 del 2020)”, approdo da ultimo ribadito da Corte costituzionale sentenza n. 121 del 2025.

È dunque evidente che, in tal modo, la legge n.1 del 2026 introduce “a regime” e non per esigenze temporanee (come invece accaduto per lo “scudo erariale” vagliato da C.cost. n.132 del 2024), un onere durevole nel tempo, certo nell’an e incerto nel quantum (comunque assai rilevante) che, di per sé, esige durevole e sistemica copertura finanziaria (assolutamente mancante nella specie) al fine di garantirne la copertura e compensazione (art. 81, terzo comma, Cost.), con ulteriore lesione dei “vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico» (sentenza n. 60 del 2013)” (Corte cost. sentenza n. 39 del 2026).

In sintesi, la decurtazione duratura e certa (e non aleatoria) di una rilevante quota del danno risarcibile (pari al 70% del danno subito e comunque non superiore al doppio stipendio/indennizzo) comporterà la necessità di agire, sul fronte finanziario (centrale circostanza non presa in considerazione dalla legge n.1 del 2026), per ripristinare l’equilibrio e, dunque, per reperire le coperture con altre risorse, agendo o sulle spese o sulle entrate.

Risorse proprie di amministrazioni centrali e risorse autonome pervenute agli enti locali territoriali attraverso la leva tributaria e fiscale vengono distolte dai fini istituzionale previsti dalla Carta costituzionale, con conseguente vulnus alla tutela di diritti fondamentali dei cittadini del territorio di riferimento, quali la tutela della salute (art. 32 Cost.), dell’istruzione (artt. 33 e 34 Cost.), dei diritti delle generazioni future (art. 9 Cost.) e conseguente necessità di inasprire la pressione fiscale, proprio in violazione dei diritti fondamentali invocati da Corte cost. n. 132 del 2024. Ma vi è di più: nel sistema delle risorse proprie, lo Stato resta obbligato verso il bilancio dell’Unione a prescindere dall’avvenuto recupero solo parziale del danno erariale. La rinuncia recuperatoria irragionevolmente imposta ope legis, dunque, non estingue la posizione debitoria dell’Italia verso l’UE; ne trasferisce soltanto il peso dal soggetto responsabile al contribuente nazionale, aggravando – non alleviando – lo squilibrio. Gli Stati membri hanno l’obbligo tassativo di tutelare gli interessi finanziari dell’UE allo stesso modo dei propri (art. 325 del TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), ma nella specie, a fronte del doveroso rispetto del bilancio europeo, quello nazionale viene messo a repentaglio attraverso l’accollo di una parte irragionevolmente prevalente del danno erariale, di incerta quantificazione e durevole nel tempo.

14. Sulla violazione dell’art. 103, comma 2, Cost. (funzione della Corte dei conti).

La forte limitazione al potere/dovere di condanna risarcitoria del giudice contabile ad opera del novello art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20, ne compromette e ne limita la funzione giurisdizionale costituzionalmente protetta di garante delle casse pubbliche. L’art. 103, comma 2, radica nella Costituzione la giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica; l’art. 100 la configura, secondo la stessa Consulta, come giudice garante imparziale degli equilibri economico-finanziari del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse. Una legge che estingua un credito determinato per impedirne il recupero non modifica una regola sostanziale generale: interferisce con l’esercizio in concreto della funzione giurisdizionale, sottraendo al giudice contabile una specifica res litigiosa e vanificando l’azione della procura erariale.

Tale limitazione, come già sopra rimarcato, connota, tra l’altro, irragionevolmente la sola Corte dei conti (cui è esclusivamente diretta la novella legge n.1 del 2026) e non già il giudice ordinario, che in sede civile, in ossequio al soprarichiamato c.d. “doppio binario”, non patisce analoga compromissione per la medesima azione recuperatoria piena ed integrale nei confronti di amministratori e dipendenti a tutela della P.A. danneggiata e dunque della finanza pubblica.

Il principio di armonia serve a garantire che il processo non sia un esercizio teorico. Un sistema è armonico se la sentenza produce un risultato utile. Se il giudice contabile accerta un danno enorme ma è obbligato a condannare per una cifra irrisoria (30% del danno e comunque non oltre due annualità stipendiali), la funzione giurisdizionale della Corte dei conti viene svuotata trasformandosi da risarcitoria in indennitaria. In questo senso, l’armonia si lega al soprarichiamato principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.): è irragionevole che l’ordinamento riconosca l’esistenza di un danno, ma ne impedisca, per scelta politica non supportata da argomenti di valenza costituzionale, il recupero quasi totale alla sola Corte dei conti (e non all’a.g.o.), violando così l’art.103, co.2, Cost.

A ciò aggiungasi che una limitazione alle funzioni recuperatorie della Corte statuite dall’art.103 co.2 Cost. può derivare in generale, ex art. 117 primo comma Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione firmato a Parigi il 20 marzo 1952, da una compressione di “beni fondamentali”, nozione a cui sono riconducibili anche “i crediti” (CEDU, sentenza 7 giugno 2011 – Agrati ed altri c. Italia) di una delle parti (nel caso sub iudice della Procura attrice), ma tale ingerenza su tali beni da parte del legislatore è legittima se è in grado di “garantire un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo”(sentenza cit. a cui adde Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 69, serie A n. 2).

Orbene, evidente appare che le esigenze generali di tutela della “paura della firma” e di celerità gestionale tradottesi in un eccessivo e irragionevole abbattimento della condanna recuperatoria (70% del danno accertato e non più di due annualità di stipendio/indennità) imposto al giudice, non esprimono affatto un “giusto equilibrio” con la speculare esigenza di recupero del credito ad opera della Procura contabile a tutela dell’ente pubblico danneggiato, e dunque della collettività sottoposta a tassazione fiscale.

15. Sulla violazione degli artt. 104 e 108 Cost. (indipendenza della Magistratura).

La norma censurata lede altresì la libera e indipendente determinazione del danno erariale da parte del Magistrato contabile giudicante a cui viene imposto, ope legis, un criterio fisso, coartato e irragionevole di imputazione al convenuto, dipendente o amministratore pubblico, di una simbolica quota parte del danno. Viene preclusa alla Magistratura contabile la possibilità di valutare in concreto il quantum di ascrivibilità, sul piano causale e psicologico, della lesione patrimoniale patita dalla P.A.

L’art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20 introdotto dalla l. 7.1.2026 n.1, comprime e mortifica dunque la “carne viva” della funzione giurisdizionale, ovvero la fase valutativa e quantificatoria del danno prodotto dal convenuto, sostituendo la fase del giudizio concreto hic et nunc del giudice con un automatismo irragionevole che si traduce in un indiscriminato “taglio lineare” del danno trasformandolo in un indennizzo.

E tale compressione della funzione giurisdizionale è ancor più evidente ove si presti attenzione allo strumento tecnico utilizzato dal legislatore: non già un semplice e neutro “tetto” alla condanna (come in altri testi normativi statuenti limiti risarcitori), ma un imposto “potere riduttivo obbligatorio”, ovvero un dictum sul centrale momento decisorio imposto al giudice da parte del Parlamento, che si fa così giudice esso stesso. Il criterio della “graduazione”, e dunque della riduzione necessariamente ed ontologicamente solo facoltativa dell’addebito, consente di commisurare la colpa alle condizioni dell’agente, rendendola, in tale senso, “personale”: spetta al giudice contabile verificare in concreto l’esistenza delle circostanze organizzative, ambientali e personali che possono aver condizionato il comportamento del soggetto produttivo del danno ed esercitare una eventuale riduzione facoltativa dell’addebito espressiva della funzione giurisdizionale indipendente. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 2007, n. 183, pur rigettando la questione di legittimità sollevata circa il c.d. “condono erariale”, ha rimarcato la funzione ineludibile e indipendente della Corte dei conti, statuendo che “per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile”: una imposizione coartata del quantum lede dunque l’indipendenza decisoria del giudice. Trattasi di un unicum nel panorama normativo attuale e pregresso, avendo il legislatore forgiato e imposto (anche per giudizi pendenti e su sentenze di primo grado gravate in appello) un vero e proprio criterio decisionale per il giudice, sottraendogli così l’essenza (la suddetta “carne viva”) della funzione giurisdizionale, ovvero il sindacato sulla quantificazione concreta e proporzionata del danno erariale, straripando dalle sue funzioni ed invadendo quelle giurisdizionali connotate da indipendenza.

Lo stesso giudice delle leggi ha già affermato, sul punto, l’illegittimità costituzionale di una disposizione simile a quella in esame, adottata in sede territoriale (Provincia Autonoma di Bolzano), evidenziando che “nel sistema la attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, è rimessa al potere riduttivo sul quantum affidato al giudice, che può anche tenere conto delle capacità economiche del soggetto responsabile, oltre che del comportamento, al livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato. In contrasto con questi principi dell’ordinamento ed assolutamente irragionevole è, invece, una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità amministrativa per colpa grave, sotto il profilo quantitativo patrimoniale, attraverso l’aggancio, come limite massimo, alla metà dello stipendio annuo o del compenso (che può anche essere esiguo), senza che possa soccorrere una valutazione sul comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte, nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità” (C.cost., n. 340 del 2001). Il fondamentale ruolo del giudice contabile nella quantificazione della condanna a carico del dipendente pubblico è stato più recentemente ripreso dalla Corte costituzionale, che, richiamando un precedente più risalente, ha ribadito che “per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell’intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito dall’Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba pertanto essere considerato risarcibile” (sentenza n. 183 del 2007)” (così C.cost., n. 203/2022).

Del resto, con riferimento al “condono erariale del 2005” (commi 231- 233 dell’art. 1 della l. 266/2005 che consentivano al condannato in primo grado di definire l’appello pagando una frazione del danno), la Consulta, con le sentenze nn. 183 e 184 del 2007 (e poi con ord. n. 123/2008 e sent. n. 242/2008) ha respinto la questione, ma con una interpretazione adeguatrice, affermando che le disposizioni impugnate non prevedono alcun beneficio economico, poiché la riduzione fino al trenta per cento non è automatica né dipende da nuovi criteri di giudizio, ma scaturisce unicamente da un esame in sede camerale condotto in base al normale potere del giudice contabile di determinare equitativamente quanta parte del danno debba essere addossata al convenuto (artt. 82-83 della legge di contabilità generale). Secondo la Corte costituzionale le norme censurate non limitano il potere di cognizione del giudice al mero esame dei presupposti di ammissibilità dell’istanza, ma richiedono che egli valuti tutti gli elementi, e consentono l’accoglimento dell’istanza solo se il giudice ritenga congrua una condanna entro quel limite. Il criterio che se ne ricava è netto: secondo la Consulta, una norma sul condono erariale è salva se lascia al giudice il potere valutativo: sarebbe incostituzionale se avesse imposto ex lege un abbattimento automatico del credito. Nel caso dell’art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20 introdotto dalla l. 7.1.2026 n.1, la formulazione invece impone al giudice contabile la riduzione automatica ed obbligatoria del danno accertato senza alcuna valutazione in punto di congruità della condanna. Ma la lesione degli artt.104 e 108 Cost. si configura anche sotto altro profilo, venendo lesa l’indipendenza anche della Magistratura inquirente, parte attrice del processo contabile: viene infatti gravemente compromesso il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., in quanto l’azione affidata all’attore Pubblico ministero contabile viene compressa divenendo uno strumento del tutto inadeguato a proteggere in modo pieno gli interessi collettivi: l’attore dovrà ope legis limitare la propria pretesa risarcitoria al mero 30% (o al doppio stipendio/indennità) pur avendo accertato, provato e documentato un danno molto superiore.

Ma la norma del 2026 lede sotto un terzo ed ulteriore profilo gli artt.104 e 108 Cost.: deve essere infatti considerata lesiva della sfera del potere giudiziario una legge che, in base all’art.6, l. n.1 del 2026, dispieghi retroattivamente i propri effetti su istruttorie e addirittura sui giudizi in corso (e su sentenze di primo grado statuenti condanna piena), con obbligo per i giudici di applicarla in relazione a rapporti sorti nel passato. Tale lesione del potere giudiziario pare evidente “tanto più quando la legge non appaia mossa dall’intento di influire sui giudizi in corso” (ex multis Corte cost., n.69/2014; n. 308/2013; n.257/2011; n.74/2008). La Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi: il rispetto del principio di ragionevolezza, con divieto di ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sent. n. 210/2021, che richiama nn. 170/2013, 78/2012, 209/2010). Il principio-cardine è antico e ripetuto: il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali quando la legge sia intenzionalmente diretta a incidere su concrete fattispecie sub iudice (sentt. nn. 397 e 6 del 1994; 429, 424, 283 e 39 del 1993; 440/1992; 429/1991).

Del resto, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza sez.I, 22 gennaio 2026 n.1390 e con ordinanza sez.I, 22 gennaio 2026 n. 1392, ha escluso l’applicazione retroattiva della l. 14 marzo 2025 n. 35 nella parte in cui, novellando l’art. 2407, comma 2, c.c., ha limitato il risarcimento dei danni a cui sono tenuti i sindaci nei confronti della società e dei suoi creditori a “un multiplo del compenso annuo percepito”, affermando che “il diritto al risarcimento matura in capo alla società (e, di riflesso, ai suoi creditori) già in forza del pregiudizio, di natura patrimoniale, che l’inadempimento del sindaco (in via esclusiva o in concorso con gli amministratori) abbia arrecato al patrimonio sociale, e come tale – in mancanza di una norma che inequivocabilmente e ragionevolmente disponga il contrario – va assoggettato alla normativa in quel momento in vigore non solo per l’individuazione degli elementi della fattispecie costitutiva, ma anche per la determinazione della sua dimensione quantitativa, ivi compreso il criterio fissato per la determinazione della misura risarcibile”. Orbene, la norma in questa sede censurata, art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20, dispone invece “irragionevolmente” una portata retroattiva del più benevolo (e di per sé irragionevole) trattamento risarcitorio, imposto al giudicante persino in appello su sentenza ancorata al previgente regime, precludendogli una valutazione/quantificazione ancorata al momento del perfezionamento del danno erariale.

La Consulta ammette la retroattività purché essa trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» (sentt. nn. 15/2012, 78/2012, 264/2012, 156/2014), nella specie inesistenti e comunque non comprovati. Elemento sintomatico dell’uso distorto del potere legislativo retroattivo è dato dalla circostanza che lo Stato o l’amministrazione pubblica siano parti (in sede contabile tramite la attrice Procura) di un processo già radicato (così la sent. n. 4/2024): quando la legge estingue o riduce un credito mentre l’amministrazione è già in giudizio per recuperarlo, si profila una irragionevole portata retroattiva.

16. Sulla violazione dell’art. 111, Cost. (giusto processo e parità delle parti).

L’art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20 introdotto dalla l. 7.1.2026 n.1, alla luce della sua portata retroattiva su giudizi pendenti non in giudicato ex art. 6 della l. n. 1/2026, viola altresì il principio del giusto processo e della parità delle armi come sancito dall’art. 111 Cost. L’irretroattività della legge civile è sancita dall’art. 11 disp. prel. c.c. e non ha copertura costituzionale (che invece trova esplicito riconoscimento soltanto per la materia penale nell’art. 25, comma 2, Cost.), ma rappresenta comunque un principio generale del diritto, uno strumento fondamentale di garanzia per i cittadini che, nel determinare la propria condotta, tengono conto delle leggi vigenti in quel determinato momento e su queste ripongono il loro legittimo affidamento.

Il principio di intangibilità della pretesa risarcitoria che nasce al momento della condotta e persino dell’evento lesivo viene a essere liquidata, in base alla novella del 2026, soltanto in fase di giudizio, a distanza di anni dalle condotte dannose già poste in essere, con parametri sopravvenuti di favor per il convenuto e a discapito della controparte pubblica.

La Corte costituzionale ha fissato chiari limiti al legislatore nell’introdurre norme retroattive: un primo limite è dato dal divieto di “risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie”, pena altrimenti la violazione dei rapporti tra potere legislativo e giudiziario finalizzati alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi. Il secondo picchetto attiene al divieto di “immettere nell’ordinamento una fattispecie di jus singulare che, in quanto tale, vìola la parità delle parti in causa, determinando lo sbilanciamento fra le posizioni in gioco” (sentenza n. 12/2018). Entrambi i limiti vengono superati dalla novella legge n.1 del 2026 in quanto la stessa viene imposta retroattivamente su indagini in corso e addirittura su sentenze di primo grado già intervenute, dal momento che essa limita fortemente il principio del libero convincimento del giudice rispetto al credito risarcitorio maturato in relazione a controversie pendenti e, al tempo stesso, si sbilanciano le posizioni delle parti a detrimento della posizione del P.M. contabile (e per esso dell’amministrazione danneggiata e della comunità da essa rappresentata) e a totale vantaggio del soggetto ritenuto responsabile. La violazione dell’art.111 Cost., già evidente in primo grado, incidendo la novella su istruttorie in corso a discapito della attrice Procura, è ancor più palese in appello, ove i medesimi fatti vagliati in primo grado secondo il previgente regime, vengono sottoposti al giudice d’appello secondo sopravvenute norme di assoluto favor per la parte convenuta e, specularmente, lesive dell’attività istruttoria e probatoria della parte pubblica attrice, obbligata a sostenere l’accusa sulla base di nuovi parametri richiedenti maggior sforzo probatorio, ma di una istruttoria ormai conclusasi e sviluppatasi sulla base di parametri normativi sostanziali e processuali diversi.

Evidente appare anche al profano come una delle parti, quella pubblica attrice, veda limitati i propri diritti processuali in punto di diritto alla prova, soprattutto in appello a fronte di risultanze di primo grado ormai cristallizzate e non ampliabili, con conseguente lesione dell’equo processo e la parità delle parti.

La stessa Corte EDU ha più volte rimarcato che “il principio di preminenza del diritto e la nozione di processo equo, consacrati dall’art.6, si oppongono a tutte le ingerenze del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia aventi lo scopo di influenzare l’esito di una controversia” (Raffinerie greche Strane Stratis Andreatis c. Grecia, sent. 9 dicembre 994). Analogamente, la Corte di Strasburgo ha anche affermato che lo Stato “aveva violato i diritti dei ricorrenti garantiti dall’art.6, intervenendo in maniera decisiva per orientare in suo favore l’esito del procedimento di cui era parte” (Papageorgiou c. Grecia, sent.22 ottobre 1997).

Da ultimo, la sentenza 30 gennaio 2026 n. 12 della Corte costituzionale ha ribadito, in linea con la giurisprudenza convenzionale, che collide con il diritto di difesa ogni limitazione o esclusione in materia processuale che non sia imposta dal prevalere di altri interessi costituzionalmente rilevanti o da condizioni oggettive di impossibilità materiale.

Lo jus superveniens, ovvero la legge n.1 del 2026, introducendo l’art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20, mortifica gli assetti difensivi, sul piano processuale, e al tempo stesso incide retroattivamente sul diritto al risarcimento del danno sul piano sostanziale.

17. Sulla violazione dell’art. 119, Cost. (autonomia finanziaria degli enti locali).

Una norma nazionale che riduca unilateralmente il credito risarcitorio vantato da un ente locale per danno erariale, come nel caso di specie, comprime le risorse di quest’ultima amministrazione, ledendo la capacità dell’ente di finanziare le proprie funzioni e intaccando l’integrità del suo patrimonio, distolto dai fini istituzionali e dalle tutele per la comunità, in spregio dell’art.119 cost.

Il credito da danno erariale nasce per reintegrare il patrimonio pubblico danneggiato da una condotta illecita di un amministratore o dipendente e tale credito è indisponibile: né l’ente locale danneggiato, né lo Stato con legge ordinaria possono cancellarli o ridurli poderosamente (del 70% o oltre, con il secondo tetto stipendiale) in modo arbitrario.

Lo Stato sarebbe pertanto obbligato a indennizzare l’ente locale, trasferendogli risorse equivalenti per coprire la perdita ed evitare il dissesto finanziario dell’ente: tale evenienza, operante a regime per tutti i giudizi di responsabilità in cui risultino lesi i circa 8.000 enti locali italiani, porterebbe al rischio di default per il bilancio dello Stato. Ed identico ragionamento in punto di arbitrio del legislatore nazionale vale, a rimarcare ancor dippiù l’incostituzionalità dell’art.1, comma 1- octies della legge 14.1.1994 n.20 introdotto dalla l. 7.1.2026 n.1, e dell’art.6 di quest’ultima legge, ove si rifletta come una riduzione unilateralmente stabilità dal legislatore nazionale del credito risarcitorio vantato dall’Unione Europea per danno erariale patito (es. per percezione di finanziamenti pubblici), violi gli artt.11 e 117, comma 1, Cost. (Primazia del diritto UE): quest’ultima norma vincola la potestà legislativa dello Stato al rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario. Gli Stati membri hanno l’obbligo tassativo di tutelare gli interessi finanziari dell’UE allo stesso modo dei propri (art. 325 del TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). Una legge nazionale che cancella un credito dell’UE o impedisce di perseguire frodi e danni erariali legati a fondi europei contrasta direttamente con il diritto comunitario (CGUE 17 luglio 2008, C-132/06, Commissione c. Italia, che qualifica come incompatibile una rinuncia legislativa “generale e indiscriminata” alla riscossione di risorse dell’Unione). Per effetto del principio di supremazia del diritto UE, i giudici contabili dovrebbero addirittura disapplicare la legge nazionale illegittima.

In ambo i casi prospettati (lesione finanziaria degli enti locali e del bilancio unionale), il primo dei quali si configura nel caso qui sub iudice, l’arbitrio del legislatore nazionale appare palese e violativo di importanti canoni costituzionali.

18. Sulla violazione degli artt.11 e 117, Cost. (vincoli unionali per il legislatore nazionale).

Nell’ordinamento italiano, i vincoli legislativi derivanti dalle fonti dell’Unione Europea trovano il loro fondamento principale nell’art. 11 e nell’art. 117, primo comma della Costituzione. Questi articoli stabiliscono la limitazione di sovranità a favore dell’UE e l’obbligo per il legislatore (statale e regionale) di rispettare tali vincoli.

La legge n.1 del 2026, novellando l’art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20, viola tali limiti, in quanto introduce “a regime” e non per esigenze temporanee (come invece accaduto per lo “scudo erariale” vagliato da C.cost. n.132 del 2024), un onere durevole nel tempo, certo nell’an e incerto nel quantum (comunque assai rilevante) che, di per sé, esige durevole e sistemica copertura finanziaria (mancante nella specie) al fine di garantirne la copertura e compensazione (art. 81, terzo comma, Cost.), con evidente lesione dei “vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico» (sentenza n. 60 del 2013)” (Corte cost. sentenza n. 39 del 2026).

Come è noto, nel sistema delle risorse proprie, lo Stato italiano resta obbligato verso il bilancio dell’Unione a prescindere dall’avvenuto recupero solo parziale del danno erariale. La rinuncia recuperatoria irragionevolmente imposta ope legis, dunque, non estingue la posizione debitoria dell’Italia verso l’UE; ne trasferisce soltanto il peso dal soggetto responsabile al contribuente nazionale, aggravando – non alleviando – lo squilibrio. Gli Stati membri hanno l’obbligo tassativo di tutelare gli interessi finanziari dell’UE allo stesso modo dei propri (art. 325 del TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), ma nella specie, a fronte del doveroso rispetto del bilancio europeo, quello nazionale viene messo a repentaglio attraverso l’accollo di una parte irragionevolmente prevalente del danno erariale, di incerta quantificazione e durevole nel tempo.

Pertanto, le norme nazionali che determinano un’impunità diffusa o l’impossibilità di recuperare risorse a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea sono incompatibili con l’architettura dei Trattati e con la stessa Costituzione italiana.

19. A fronte del sopra esposto quadro dei molteplici e concorrenti profili di incostituzionalità che connotano l’art.1, comma 1-octies della legge 14.1.1994 n.20 introdotto dalla l. 7.1.2026 n.1, e l’art.6 di quest’ultima legge, non ignora questo giudice remittente: a) che esistano altre ipotesi normative nel nostro ordinamento che statuiscono tetti alle condanne per azioni di risarcimento danni; b) che la Consulta, con sentenza 2024 n.132 (punto 11.1 della decisione), abbia auspicato una novella legislativa al regime della responsabilità amministrativa ispirata tra l’altro alla “…generalizzazione di una misura già prevista per alcune specifiche categorie, ossia l’introduzione di un limite massimo oltre il quale il danno, per ragioni di equità nella ripartizione del rischio, non viene addossato al dipendente pubblico, ma resta a carico dell’amministrazione nel cui interesse esso agisce, misura, questa, cui può accompagnarsi anche la previsione della rateizzazione del debito risarcitorio. L’opportunità del cosiddetto “tetto” non può essere esclusa in ragione dell’esistenza del menzionato potere riduttivo, dal momento che il primo, fissato ex ante dal legislatore, varrebbe obbligatoriamente per tutti, mentre il secondo è fisiologicamente rimesso ad un apprezzamento discrezionale ex post del giudice contabile. Piuttosto, sarebbe utile valutare una modifica anche della disciplina del potere riduttivo, prevedendo, oltre all’attuale ipotesi generale affidata alla discrezionalità del giudice, ulteriori fattispecie obbligatorie normativamente tipizzate nei presupposti”. Tuttavia tali referenti normativi e giurisprudenziali non escludono, ma anzi confermano, i plurimi dubbi di costituzionalità evidenziati da questo giudicante e da sottoporre alla Corte costituzionale.

Sotto il primo profilo, osserva questo remittente come gli ulteriori tetti alle condanne previsti da norme settoriali, come già sopra rimarcato al punto 10 sub lettera F), riguardano ben specifiche e tassative categorie di beneficiati (es. sanitari, vettori etc.) e rispondono, in ossequio al principio del bilanciamento tra valori contrapposti, a ben mirate e delimitate esigenze aventi valenza costituzionale, che le rendono settorialmente ragionevoli e dunque costituzionalmente legittime, non plasmando affatto tali settoriali norme un “generalizzato” e quindi immotivato ed irragionevole regime di favor per una intera categoria, ampia e indiscriminata, ovvero quella della totalità dei pubblici dipendenti e amministratori, quali che siano le loro funzioni e responsabilità in concreto svolte e assunte.

Come è noto infatti, anche altre previsioni normative fissano, ma solo settorialmente, ragionevoli tetti risarcitori in ossequio a ben mirati valori costituzionali: ad esempio, per le lesioni fisiche lievi da sinistri automobilistici, il legislatore ha introdotto, ragionevolmente, tetti alle condanne civili attraverso tabelle vincolanti per evitare risarcimenti eccessivi che farebbero lievitare i premi assicurativi: per lesioni di lieve entità (1-9% di invalidità) l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni fissa importi prestabiliti per ogni punto di invalidità, con una possibilità di personalizzazione (aumento del danno) limitata al 20% (un quinto). Ma anche in materia di responsabilità medica, la legge Gelli-Bianco 8 marzo 2017 n. 24 per gli errori commessi da una settoriale e molto esposta categoria di soggetti pubblici e privati, ovvero i sanitari, al fine di prevenire medicina difensiva e fuga da talune specializzazioni, sancisce all’art.7, co.4, un tetto, imponendo che il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria venga risarcito seguendo i criteri di liquidazione di cui agli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005). Queste tabelle, originariamente pensate per i sinistri stradali, sono state estese alla responsabilità medica per garantire uniformità, limitando la discrezionalità del giudice nel quantificare il danno biologico. Trattasi di tabelle vincolanti per evitare, anche in sede sanitaria, risarcimenti eccessivi che farebbero lievitare i già elevatissimi premi assicurativi.

Evidenti appaiono dunque le giustificazioni, in punto di ragionevolezza costituzionale, solo e soltanto di tali settoriali precetti speciali (aventi una chiara e mirata ratio) che, tra l’altro, giova ancora una volta rimarcarlo, escludono di regola e testualmente, come già sopra evidenziato al punto 10, sub lettera F), l’operatività del tetto risarcitorio in caso di dolo o colpa grave dell’agente.

Invece, solo e soltanto il “doppio tetto” forgiato dalla legge n.1 del 2026 offre irragionevolmente una tutela risarcitoria durevole nel tempo e generalizzata (senza valutazione di funzioni e rischi in concreto assunti dai singoli dipendenti o amministratori pubblici), lineare (per l’intera categoria dei dipendenti e amministratori pubblici) e simbolica (30% del danno e comunque non oltre 2 annualità di retribuzione o indennità) per qualunque amministratore o dipendente pubblico (senza alcun distinguo per funzioni o grado di responsabilità) che abbia agito con colpa grave. Una eccentrica, incoerente e dunque irragionevole previsione.

Come è noto, la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale (cfr. sentenze n. 148 del 1999 in tema di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità; n. 369 del 1996 in tema di accessione invertita; n. 132 del 1985 in tema di trasporto aereo), ma la mitigazione di detta regola ad opera del legislatore esige che l’intervento normativo riduttivo della misura della riparazione dovuta debba, comunque, risultare ragionevole (Corte cost., sent. n. 148/1999, punti 5 e 6 del diritto; sent. n. 369/1996, punto 9 del diritto; sent. n. 132/1985, punto 9.2. del diritto). Il ristoro non può dunque spogliare di ogni contenuto il diritto al risarcimento (Corte cost. sentt. n. 132/1985; n. 46/1971; n. 235/2014). Il risarcimento statuito dall’artt. 1, comma 1-octies, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come introdotto dalla legge 7 gennaio 2026 n.1, è invece platealmente simbolico, svilendo la ontologica funzione del risarcimento danni e del giudizio risarcitorio innanzi alla Corte dei conti.

Non vi è alcun principio supremo dell’ordinamento costituzionale che protegga la rinuncia quasi totale al credito statuita da detta normativa: è dunque la legge nazionale a violare, insieme, i principi costituzionali interni e il diritto dell’Unione.

20. Va pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 134 Cost., dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23 della l. n. 87/1953, la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, co.2, 104, 108, 111, 117, 119 della Costituzione, dell’artt. 1, comma 1-octies, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come introdotto dalla legge 7 gennaio 2026 n.1, nella parte in cui prevede che “la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”, nonché dell’art.6, l. 7 gennaio 2026 n.1 nella parte in cui prevede che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”. Si dispone la sospensione del processo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, non definitivamente pronunciando, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, co.2, 104, 108, 111, 117, 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’artt. 1, comma 1-octies, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come introdotto dalla legge 7 gennaio 2026 n.1, nella parte in cui prevede che “la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”, nonché dell’art.6, l. 7 gennaio 2026 n.1 nella parte in cui prevede che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Dispone la sospensione del processo sino all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione nel merito e in ordine alle spese.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026.

Il Giudice Rel.Est. Walter Berruti e il Presidente Est. Vito Tenore

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/08/2026

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

Firmato digitalmente

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