RIFIUTI – TARI – Utenze non domestiche – Rifiuti speciali – Recupero dei rifiuti – Riduzione tariffaria – Agevolazione tributaria – Onere della prova. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Provvedimento: ORDINANZA
Sezione: 5^ TRIBUTARIA
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Agosto 2026
Numero: 24572
Data di udienza: 10 Luglio 2026
Presidente: SOCCI
Estensore: LIBRI
Premassima
RIFIUTI – TARI – Utenze non domestiche – Rifiuti speciali – Recupero dei rifiuti – Riduzione tariffaria – Agevolazione tributaria – Onere della prova. (Segnalazione e massima a cura di Alessandro Zuccarello)
Massima
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, 8 agosto 2026 (ud. 10/07/2026), Ordinanza n. 24572
RIFIUTI – TARI – Utenze non domestiche – Rifiuti speciali – Recupero dei rifiuti – Riduzione tariffaria – Agevolazione tributaria – Onere della prova.
In tema di TARI, le riduzioni del tributo previste per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali non assimilati agli urbani non operano automaticamente, ma sono subordinate alla dimostrazione dei presupposti stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale. Qualora il regolamento comunale subordini il riconoscimento della riduzione alla condizione che la quantità di rifiuti recuperati raggiunga una determinata percentuale della produzione complessiva, il giudice deve verificare il concreto rispetto di tale requisito e applicare la riduzione secondo i criteri e i limiti espressamente stabiliti dalla disciplina regolamentare. È pertanto illegittimo riconoscere una riduzione della TARI senza verificare il raggiungimento della soglia minima del 50% dei rifiuti recuperati prevista dal regolamento comunale e applicando una percentuale di riduzione non prevista dalla disposizione regolamentare.
(accoglie il ricorso avverso sentenza n. 241/2023 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di secondo grado della Campania), Pres. SOCCI, Rel. LIBRI, Ric. COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME c. CASTIGLIONE S.r.l.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^, 8 agosto 2026 (ud. 10/07/2026), Ordinanza n. 24572SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15264/2023 R.G. proposto da:
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME, C.F. 83000770632 in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Mazzella;
– Ricorrente –
CONTRO
CASTIGLIONE S.r.l., C.F. 00305240632, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall’Avv. Valerio Impellizzeri;
– Controricorrente –
e nei confronti della
SO.G.E.T. Società Gestione Entrate e Tributi, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
– Intimata –
– avverso la sentenza n. 241/2023 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. 10, depositata in data 10 gennaio 2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026, dal Consigliere Margherita Libri;
FATTI DI CAUSA
1. Il Comune di Casamicciola Terme ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 404851200000096957 notificato alla Castiglione S.r.l. per la TARI, relativa all’anno 2020, con riferimento all’esercizio commerciale, allo stabilimento termale e all’albergo di relativa pertinenza, ha accolto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 5716/2021.
2. La Corte regionale ha riformato la decisione di prime cure ritenendo applicabile la riduzione dell’imposta, nella misura del 30%.
3. La società contribuente si è costituita con controricorso e ha depositato memoria illustrativa.
4. Il Comune ricorrente ha depositato memoria.
5. SO.G.E.T. S.p.A. è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Casamicciola Terme denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, I comma, del Capitolo 4) del Regolamento Imposta Unica Comunale adottato dal Comune.
Erronea interpretazione dei presupposti per l’applicazione della riduzione del tributo. Omessa valutazione della condizione relativa alla quantità minima di rifiuti recuperati sulla produzione totale”. L’Ente impositore censura la sentenza per avere applicato la riduzione dl 30% del tributo, pur in difetto di prova della quantità minima di rifiuti recuperati sulla produzione totale, pari al 50% secondo la disposizione di cui all’art. 21, I comma, del regolamento comunale, prova necessaria ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.
2. Con il secondo motivo, il Comune ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, I comma, del Capitolo 4) del Regolamento Imposta Unica Comunale adottato dal Comune di Casamicciola Terme; Erronea ed arbitraria determinazione della misura della riduzione del tributo; Omessa motivazione circa il criterio di determinazione del tributo applicato.”. L’Ente impositore censura la sentenza che, dopo avere ritenuto erroneamente sussistenti i presupposti di cui all’art. 21, I comma, del Capitolo 4) del Regolamento I.U.C. del Comune di Casamicciola Terme, per la riduzione del tributo, ha arbitrariamente ridotto la TARI del 30% senza fornire alcuna motivazione in ordine alla misura della riduzione e al criterio di determinazione applicato. Richiama l’art. 21 del Regolamento, che non indica una predeterminata diminuzione percentuale del tributo e stabilisce che la riduzione debba operarsi in proporzione al rapporto tra la produzione totale dei rifiuti ed il c.d. recuperato, fissando anche un limite rappresentato dal 25% della superficie dei locali dove si producono i rifiuti.
3. I motivi, suscettibili di esame congiunto per l’attinenza a questioni sostanzialmente connesse, sono fondati.
3.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente sull’assunto dell’indeterminatezza dei motivi, siccome privi di riferimenti a una delle ipotesi tassative di cui all’art. 360 cod. proc. civ..
Le censure, ancorché carenti di formale indicazione di uno dei vizi enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ, consentono ugualmente di individuare le ragioni di censura e quindi il vizio, chiaramente riconducibile alla categoria logica della violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.. Questa Corte ha, invero, precisato che non è necessario utilizzare formule sacramentali, purché il vizio denunciato sia chiaramente individuabile e possa quindi ricondursi la censura alla corretta categoria e valutarsene la rilevanza (Cass., S.U. 24 luglio 2013, n. 17931- RV 627268-01; Cass., 7 maggio 2018 n. 10862 – RV 648018-01). I motivi recano univoco riferimento all’error in iudicando costituito dalla violazione dell’art. 21, I comma, del Capitolo 4) del Regolamento U.I.C. del Comune di Casamicciola Terme, sotto i profili enunciati in entrambe le censure, e sono dunque all’evidenza riconducibili al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.
3.2. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente sull’assunto della mancanza del requisito di autosufficienza, non avendo il Comune depositato la norma regolamentare ovvero riportato il testo dell’articolo nel corpo del ricorso.
Contrariamente a quanto dedotto dalla società, l’Ente ha trascritto (ricorso, pag. 11) in ossequio al principio di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ., il contenuto essenziale della norma di cui ha denunciato la violazione sotto i profili evidenziati.
3.3. Come ribadito anche recentemente da questa Corte (vedi Cass. 14 maggio 2025, n. 12902; Cass., 27 gennaio 2026, n. 1805; Cass. 16 ottobre 2023, n. 28663) il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell’area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459).
3.4. Tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).
3.5. Secondo l’art. 1, comma 649 della L. n. 147 del 2013: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione…».
3.6. L’art. 21, I comma, Capitolo 4) del Regolamento U.I.C. del Comune di Casamicciola Terme, il cui contenuto figura trascritto nel ricorso, stabilisce: «1. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati, le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero quantità di rifiuti speciali non assimilati agli urbani così come previsto nella delibera di Consiglio Comunale n°31 del 02/06/1998 in modo differenziato, hanno diritto ad una riduzione del tributo stabilita in proporzione al rapporto recupero/produzione totale. La produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall’utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore Kd massimo delle tabelle 4a/4b del D.P.R. 158/1999, moltiplicato la superficie dell’attività. Il riconoscimento della riduzione, che non potrà essere superiore al 25% della superficie dei locali ove si producono i suddetti rifiuti, è subordinato alla condizione che la quantità di rifiuti recuperati, ad eccezione di imballaggi secondari e terziari, abbia un valore minimo pari al 50% della produzione di rifiuti complessiva calcolata come sopra indicato».
3.7. Il regolamento comunale prevede quindi una riduzione del tributo stabilita in proporzione al rapporto recupero/produzione totale, stimando la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività, in mancanza del dato oggettivo prodotto dall’utenza non domestica, attraverso una formula specifica. La disposizione stabilisce inoltre che il riconoscimento della riduzione non potrà essere superiore al 25% della superficie dei locali ove si producono i suddetti rifiuti, ed è subordinato alla condizione che la quantità di rifiuti recuperati, ad eccezione di imballaggi secondari e terziari «abbia un valore minimo pari al 50% della produzione di rifiuti complessiva calcolata come sopra indicato».
3.8. La Corte regionale ha accolto l’appello rilevando che dalla documentazione allegata in primo grado emergeva che la società contribuente non solo aveva avviato a recupero i rifiuti speciali ma aveva provveduto anche al loro smaltimento, ed ha ridotto l’ammontare del tributo nella misura del 30%.
3.9. Ritiene il Collegio che il giudice di appello non abbia fatto corretta applicazione della norma richiamata, avendo del tutto omesso di verificare il rispetto della condizione secondo cui la quantità di rifiuti recuperati, ad eccezione di imballaggi secondari e terziari, doveva avere un valore minimo corrispondente al 50% della produzione complessiva di rifiuti calcolata secondo la formula prevista dalla disposizione. La riduzione è stata inoltre applicata nella misura del 30%, senza fare riferimento al limite indicato dalla norma con riguardo alla superficie.
4. Considerata la fondatezza di motivi, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.





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