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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto del lavoro, Internet Reati Processo Numero: 1138 | Data di udienza:

DIRITTO DEL LAVORO – Giusta retribuzione – Simulazione di trasformazione del rapporto contrattuale – Onere della prova – Artt. 2697 e 2712 c.c. – INTERNET – Prova attraverso mezzo elettronico (“screenshot” della chat “whatsapp” o altri mezzi elettronici) – Disconoscimento della conformità ai fatti o dati – Necessità.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: Lavoro
Regione: Sicilia
Città: Messina
Data di pubblicazione: 10 Giugno 2026
Numero: 1138
Data di udienza:
Presidente:
Estensore:


Premassima

DIRITTO DEL LAVORO – Giusta retribuzione – Simulazione di trasformazione del rapporto contrattuale – Onere della prova – Artt. 2697 e 2712 c.c. – INTERNET – Prova attraverso mezzo elettronico (“screenshot” della chat “whatsapp” o altri mezzi elettronici) – Disconoscimento della conformità ai fatti o dati – Necessità.



Massima

TRIBUNALE DI MESSINA, 10/06/2026, Sentenza n. 1138

 

DIRITTO DEL LAVORO – Giusta retribuzione – Simulazione di trasformazione del rapporto contrattuale – Onere della prova – Artt. 2697 e 2712 c.c. – INTERNET – Prova attraverso mezzo elettronico (“screenshot” della chat “whatsapp” o altri mezzi elettronici) – Disconoscimento della conformità ai fatti o dati – Necessità.

In virtù del principio generale desumibile dall’art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo). L’esistenza del rapporto può essere dimostrato con qualsiasi mezzo legittimo, pertanto, i messaggi (“whatsapp”, “sms” e-mail o qualsiasi strumento elettronico idoneo), anche se generici (scambiati fra amici/colleghi) conservati nella memoria del telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati dalla “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. In sintesi, si deve attribuire efficacia probatoria al messaggio di posta elettronica, whatsapp, etc., quando esso costituisce un “documento elettronico” che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.. Pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Al fine di superare l’efficacia probatoria di tali documenti il disconoscimento “deve essere specifico e deve indicare il reale contenuto dell’originale che si assume difforme dalla copia depositata”, non essendo altrimenti sufficiente una contestazione generica o limitata alla sola utilizzabilità processuale del documento.


Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE DI MESSINA, 10/06/2026, Sentenza n. 1138

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Lavoro

In funzione di Giudice del lavoro e in persona del giudice dott. omissis ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2929/2021 R.G.L. proposta da omissis (c.f. omissis), elettivamente domiciliato in omissis presso lo studio dell’Avv. omissis che lo rappresenta e difende per procura in atti,

-ricorrente-

CONTRO

omissis s.r.l. (c.f. omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in omissis e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. omissis che la rappresenta e difende per procura in atti,

-resistente-

e nei confronti di omissis (c.f. omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in omissis elettivamente domiciliato in omissis presso l’ufficio legale della sede provinciale dell’omissis rappresentato e difeso dall’Avv. omissis del ruolo professionale per procura in atti,

-resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato l’8 luglio 2021 omissis agiva in giudizio innanzi al Tribunale di omissis esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società omissis s.r.l., presso il supermercato ex omissis (oggi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2026 Conad) da questa gestito, dal 3 dicembre 2018 al 30 marzo 2021, epoca delle dimissioni, dapprima senza regolare contratto e, a decorrere dal 31 gennaio 2019, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e qualifica di aiuto – repartista, V livello c.c.n.l. Commercio, poco dopo formalmente trasformato in contratto a tempo parziale a 20 ore settimanali a far data dal 4 febbraio 2019.

Deduceva di aver svolto, però, quantomeno fino all’8 febbraio 2021, prestazioni di circa nove/dieci ore al giorno (a volte anche quattordici continuative) con turni dal lunedì alla domenica dalle 06:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 20:00, salvo un solo giorno alla settimana in cui la prestazione era ridotta a quattro/cinque ore.

Lamentava di aver percepito una retribuzione non adeguata alla quantità del lavoro svolto (maggiorata di circa 300/400 omissis rispetto a quanto indicato nei cedolini paga), nonché di aver goduto, per l’intera durata del rapporto di lavoro, di soli 5 giorni di ferie nell’anno 2019, 14 nell’anno 2020 e 20 nell’anno 2021 (questi ultimi in sostituzione del termine di preavviso per le dimissioni, dal 10 al 30 marzo 2021) e di non aver avuto riconosciuto il superiore livello IV, repartista, allo scadere dei 18 mesi maturati nella qualifica di aiutante, come da previsioni del c.c.n.l. di categoria.

Chiedeva, dunque, previo riconoscimento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per l’intero periodo dal 3 dicembre 2018 al 30 marzo 2021, la condanna della omissis s.r.l. a corrispondergli la somma complessiva di omissis di cui omissis a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario e supplementare, ferie e festività non godute, lavoro domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità e omissis a titolo di differenze sul t.f.r., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; chiedeva, inoltre, la condanna dell’ex datrice di lavoro alla regolarizzazione contributiva del rapporto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

2. Con memoria del 31 gennaio 2022 si costituiva in giudizio l’omissis dichiarandosi pronto a ricevere la contribuzione eventualmente omessa, nei limiti della maturata prescrizione quinquennale.

3. Con successiva memoria del 1 febbraio 2022 si costituiva in giudizio anche la omissis s.r.l., contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2026. Precisava di aver impiegato il ricorrente nei soli periodi contrattualizzati e per le sole ore previste in contratto, nonché di avergli corrisposto ogni emolumento di legge e chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi.

4. Istruito il procedimento mediante interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale, all’udienza del 9 giugno 2026 la causa veniva assunta in decisione.

5. Le domande sono solo parzialmente meritevoli di accoglimento.

Va anzitutto respinta la pretesa relativa al riconoscimento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro per il periodo antecedente all’effettiva regolarizzazione.

Sentito in sede di interrogatorio formale il ricorrente ha, infatti, precisato di aver iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della omissis s.r.l. già dal 3 dicembre 2018, seppur senza regolare contratto, ma tale circostanza non ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.

Solo An. Ta., dipendente della società dal giugno 2016 con qualifica di repartista, ha confermato che il D. “ha iniziato a lavorare per la società resistente nel 2018 nel mese di dicembre circa con la qualifica di repartista”, pur riferendo di non essere in grado di indicarne con precisione i giorni e gli orari di lavoro. Omissis anch’egli dipendente della omissis dal 2016 con qualifica di repartista, ha invece indicato quale epoca di inizio dell’attività lavorativa del ricorrente il 2019 (“il sig. D. ha lavorato per la ditta omissis insieme a me come aiuto repartista iniziando a lavorare un anno prima del covid”), precisando però poco dopo di non ricordare con esattezza la data di assunzione.

Scarsamente utili sono risultate poi le dichiarazioni rese da omissis e omissis La prima, alle dipendenze della omissis s.r.l. dal 2011 con qualifica di cassiera, ha infatti riferito di non ricordare “le date indicate in circostanza”; il secondo ha precisato, invece, di aver lavorato per la società resistente nel solo periodo da settembre 2019 ad agosto 2020 e, dunque, in epoca successiva a quella de qua, confermando così di non essere a conoscenza dell’effettiva data di assunzione.

Maggiori conferme non si traggono neppure dalla documentazione prodotta dall’istante (cfr. chat whatsapp del 25 gennaio 2019 intercorsa verosimilmente con omissis ivi memorizzato come “omissis collega”) trattandosi di messaggi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2026 generici, scambiati fra amici/colleghi e che non consentono in alcun modo di ritenere provata la sussistenza del dedotto vincolo di subordinazione con la società resistente già in epoca antecedente alla formale contrattualizzazione.

Si rammenta, infatti, che in virtù del principio generale desumibile dall’art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo); e nella specie tale prova non è stata specificamente fornita, con la conseguenza che tutte le pretese retributive e contributive relative al periodo antecedente al 31 gennaio 2019 non possono trovare accoglimento.

6. Quanto, invece, al periodo regolarizzato è pacifico e comunque documentalmente comprovato che a decorrere dal 31 gennaio 2019 il D. è stato assunto alle dipendenze della omissis s.r.l. in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di aiuto commesso, livello V c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Dagli atti risulta, inoltre, che a far data dal 4 febbraio 2019 il rapporto è stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale, con orario di 20 ore settimanali dal martedì al sabato e prestazioni dalle 9:00 alle 13:00.

Il ricorrente ha eccepito la natura di mera simulazione di tale trasformazione, precisando che anche per il periodo successivo al febbraio 2019 e comunque fino all’8 febbraio 2021 l’attività lavorativa è stata prestata a tempo pieno, dal lunedì alla domenica, dalle 6:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 20:00/21:00, salvo un solo giorno alla settimana durante il quale la prestazione era di 4 o 5 ore.

Ha prodotto a tal fine copia di alcune conversazioni omissis intrattenute con omissis e omissis indicati come responsabili di reparto, contenenti diverse foto di turni di servizio asseritamente redatti da questi ultimi nel periodo 7 settembre 2019 – 3 gennaio 2021, nonché foto di ulteriori prospetti settimanali (redatti anch’essi a penna su fogli singoli) per i quali non sono tuttavia indicate le relative giornate di riferimento. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2026 omissis in giudizio dell’anzidetta documentazione è stata contestata dalla società resistente, sul presupposto che trattasi di screenshot estratti da un’applicazione di messaggistica privata, depositati senza il relativo supporto informatico e, dunque, privi del requisito della legalità, oltre che facilmente manipolabili dallo stesso ricorrente.

Si rileva, dunque, che come chiarito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità “i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (cfr. da ultimo Cass. n. 1254/2025). Tali principi sono stati ancor più di recente ripresi dalla giurisprudenza di merito (v. ex multis Tribunale di omissis n. 615/2026), la quale ha chiarito che al fine di superare l’efficacia probatoria di tali documenti il disconoscimento “deve essere specifico e deve indicare il reale contenuto dell’originale che si assume difforme dalla copia depositata”, non essendo altrimenti sufficiente una contestazione generica o limitata alla sola utilizzabilità processuale del documento.

Nel caso di specie la società, pur contestando in toto la veridicità dei prospetti allegati dal ricorrente, ha omesso di produrre copia degli effettivi turni settimanali corrispondenti alle medesime giornate di cui agli screenshot in atti, limitandosi ad allegare un solo file contenente delle tabelle con gli orari giornalieri dei dipendenti (dal lunedì al sabato), senza alcuna specifica della settimana di riferimento e nei quali non risulta comunque inserito il ricorrente. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2026. Ha, per il resto, negato tanto la qualifica di responsabile in capo ai dipendenti omissis e omissis meri magazzinieri, quanto la riferibilità a sé degli indicati prospetti, poiché scritti a mano e non in maniera digitale come di consueto, precisando che i turni e gli orari di lavoro dei dipendenti vengono predisposti direttamente da omissis legale rappresentante della omissis s.r.l. e da questi battuti al computer del proprio ufficio.

Orbene, dei testimoni escussi proprio omissis unico soggetto non più alle dipendenze della resistente al momento dell’escussione, ha confermato:
– che il ricorrente svolgeva attività lavorativa a tempo pieno, con prestazioni anche di 9/10 ore al giorno, sei giorni su sette;
– che “l’orario di lavoro veniva fatto su un foglio di carta alla stessa stregua della foto vista”; – che le funzioni di responsabile erano effettivamente esercitate da lui, su diretta indicazione del omissis ricadendo nelle sue mansioni anche quella di predisporre i turni per i dipendenti del reparto.

Simili dichiarazioni sono state rese da omissis il quale, sebbene abbia riferito di non ricordare con precisione le giornate e gli orari di lavoro osservati dal D. ha però precisato di aver incrociato più volte il ricorrente sul posto di lavoro (“cioè io smontavo dal posto di lavoro e lui iniziava il suo turno di lavoro”) ovvero di aver condiviso con questi il turno, seppur ognuno nel proprio reparto, specificandone i relativi orari: “dalle ore 06,00 sino alle 11,00 dalle 16.00 alle ore 20,00 o in base alle necessità dalle ore 17,00 alle 20,00”.

Quanto alla posizione di omissis e omissis il teste ha poi riferito che questi, “in qualità di responsabili di reparto davano disposizioni lavorative a turno a tutti i dipendenti” e che “i turni di lavoro erano redatti dal omissis che poi li inviava al sig. omissis e omissis e in base alle esigenze della settimana li confermavano o li modificavano, preciso che i turni di lavoro erano affissi in una bacheca che si trovava all’interno del supermercato vicino agli spogliatoi di cui facevo la fotografia per non andare sempre a guadare nella bacheca, ma mi venivano anche inviati sul mio telefonino o dal sig. omissis o dal omissis solitamente in una chat di gruppo di noi dipendenti e a volte sulla mia chat privata che a tutt’oggi sono attive”, precisando però che trattavasi per lo più di fogli stampati al computer.

Da ultimo, pur chiarendo di non aver mai visto “scrivere i turni al omissis o Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2026 omissis né sono a conoscenza che gli stessi scrivessero di pungo su foglietti i turni”, ha tuttavia confermato che gli screenshot esibitigli “approssimativamente rispecchiano il mio turno di lavoro come orari e giornate”. omissis ha dettagliatamente riferito che il D. svolgeva attività esclusivamente dal lunedì al sabato per 3 o 4 ore al giorno e che gli screenshot esibitigli, dei quali ha per lo più riconosciuto la paternità, riportavano comunque delle mere bozze di turno, redatte da lui e dal omissis di propria iniziativa “stante la notevole mole di lavoro ed anche per effettuare turni di straordinario”, ma non rispondenti ai reali orari di lavoro osservati dai dipendenti in quanto sottoposti alla previa approvazione del omissis il quale quasi sempre provvedeva a modificarli. Tale ultima circostanza, oltre a contrastare con quanto emerge dall’esame delle conversazioni in atti (dalle chat si evince che era il omissis a inoltrare direttamente al D. il prospetto con i turni o a richiederne a quest’ultimo l’invio, in quanto verosimilmente redatto da altri) non trova poi riscontro nelle esaminate dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi, tutte di segno opposto.

Scarsamente utile è risultata, da ultimo, la deposizione di omissis la quale si è limitata a riferire che il D. “dopo un certo periodo, non ricordo le date, è passato a un contratto part-time, anche perché lo vedevo lavorare meno ore”, nulla riferendo però quanto alle giornate e agli orari di lavoro e che “i turni di lavoro sono battuti al computer dal omissis e, poi vengono inviati sulla email del punto vendita omissis srl che riguarda tutti i dipendenti del punto vendita Marbi” (email delle quali non vi è, però, prova in atti).

Gli evidenziati contrasti tra le varie testimonianze e la posizione, specie della omissis e del omissis di lavoratori dipendenti della società resistente all’epoca dell’escussione, valgono a rendere le relative dichiarazioni scarsamente attendibili.

Ciò, unitamente alle risultanze documentali in atti e alla singolarità dell’accordo di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del 13 febbraio 2019 (siglato dopo appena 13 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro e con decorrenza anticipata al 4 febbraio), consente di ritenere provato l’effettivo svolgimento da Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2026 parte del ricorrente di una prestazione lavorativa a tempo pieno, oltre attività straordinaria diurna e notturna e lavoro domenicale (cfr. turni di servizio in atti).

E invero, a norma dell’art. 7 del c.c.n.l. di categoria la durata normale del lavoro effettivo è, per quanto qui di interesse, fissata in 40 ore settimanali, suddivise di norma in cinque giornate lavorative; oltre tale orario settimanale è considerata attività straordinaria diurna quella prestata nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e le 22:00 e notturna quella prestata tra le 22:00 e le 6:00 (art. 12), fatta eccezione per il normale turno di notte svolto dai lavoratori adibiti a servizi notturni (ma non è questo il caso).

Nella specie, dall’istruttoria compiuta è emerso che il ricorrente ha svolto attività lavorativa per circa 9 ore giornaliere per 5 giorni la settimana, più un sesto giorno in cui la prestazione veniva svolta per metà giornata (circa 4/5 ore), per un totale di oltre 48 ore settimanali, domenica compresa; dai turni di servizio in atti risulta, inoltre, che in alcune giornate l’attività aveva inizio alle 5:00 e che in altre essa si prolungava anche in orario notturno (quindi oltre le 22), essendo del resto pacifico e comunque documentalmente comprovato l’orario di apertura al pubblico del supermercato, dalle 8:00 alle 23:00 (la domenica dalle 8:00 alle 22:00).

Ne consegue che spettano al ricorrente le relative maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 24 del c.c.n.l. di settore, da calcolarsi nella misura del 15% per il lavoro straordinario diurno prestato tra la quarantunesima e la quarantottesima ora settimanale, 20% per il lavoro straordinario diurno prestato oltre la quarantottesima ora settimanale, 50% per il lavoro straordinario notturno, da intendersi per tale quello prestato dalle ore 22:00 alle ore 6:00 e 30% per il lavoro straordinario domenicale.

7. Non merita, invece, accoglimento la pretesa del ricorrente volta al riconoscimento del superiore livello IV c.c.n.l. di categoria a partire dal compimento del diciottesimo mese nella qualifica di “aiutante” di cui al V livello.

La contrattazione collettiva di settore distingue, infatti, tra l’aiuto-commesso (profilo corrispondente a quello di inquadramento del D. e l’aiutante commesso, entrambi inquadrati al V livello: il primo opera “nelle aziende di vendita di prodotti dell’alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2026 esercizi al dettaglio di latte e derivati)”, mentre il secondo “è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori)”, con la specifica che solo “omissis commesso permane al omissis livello per un periodo di 18 mesi”.

Nel caso di specie, come sopra anticipato, il D. era inquadrato come “aiuto repartista”, corrispondente alla qualifica professionale di “5.1.2.2.0.5. aiuto commesso” (cfr. comunicazione omissis in atti), con la conseguenza che non trova applicazione al ricorrente lo scatto automatico di cui alla menzionata previsione contrattuale.

Null’altro ha poi eccepito l’istante in relazione all’eventuale svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle tipiche della qualifica ricoperta, con la conseguenza che la relativa pretesa va respinta.

8. Vanno, altresì, respinte le domande volte alla corresponsione delle lamentate differenze per ferie e festività non godute, non avendo il ricorrente specificamente provato di aver svolto attività lavorativa nei giorni ad esse dedicati (v. ex multis Cass. n. 15258/2024); circostanza peraltro neppure confermata dai testimoni escussi, i quali hanno riferito o di non essere a conoscenza di tali specifici fatti o che il D. ha correttamente fruito di permessi e riposi.

9. In definitiva, spettano al ricorrente le maturate differenze retributive e contributive per la maggiore attività lavorativa svolta dal 31 gennaio 2019 all’8 febbraio 2021, non essendo per queste ultime ancora maturata, all’epoca di notifica del ricorso all’omissis la relativa prescrizione quinquennale.

Per la quantificazione delle relative somme è possibile utilizzare gli analitici conteggi prodotti dal ricorrente, conformi alle previsioni del c.c.n.l. di categoria, corredati da tabelle facilmente verificabili e rimasti pressocché incontestati; essi tengono conto, inoltre, dell’effettivo livello di inquadramento professionale del ricorrente (V livello) e delle somme pacificamente corrispostegli fuori busta, pari a circa 300/400 omissis mensili, già sottratte dal totale nel loro concreto ed effettivo ammontare (v. Cass. n. 13164/2018).

Dal calcolo così effettuato vanno, però, espunte le somme ivi indicate a titolo di ferie e festività non godute, nonché quelle computate a titolo di differenze per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2026 l’attività lavorativa asseritamente svolta dal 3 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019, per le quali, come detto, non vi è prova. Lo stesso ricorrente ha poi precisato in ricorso che a decorrere dall’8 febbraio 2021 e su espressa richiesta della datrice di lavoro, l’attività è stata effettivamente espletata per sole 20 ore settimanali, suddivise in 4 ore al giorno per n. 5 giorni la settimana; la società ha, inoltre, dato prova dell’avvenuto versamento in favore del D. della somma netta di 1.904,82 omissis a titolo di “omissis stipendio marzo 2021 + TFR” (cfr. bonifico del 29 aprile 2021), la cui effettiva corresponsione non è stata contestata dal ricorrente, con la conseguenza che vanno espunte dal totale dovuto tutte le differenze calcolate dall’istante in relazione a tali due mensilità.

La società omissis s.r.l. va, dunque, condannata a corrispondere in favore di omissisomissis la somma complessiva lorda di omissis a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, lavoro straordinario diurno e notturno, lavoro domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre omissis a titolo di differenze sul TFR (considerando a tal fine le somme già pacificamente corrisposte a tale titolo e indicate nell’ultima busta paga); il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.

Essa va, inoltre, condannata a versare all’omissis i contributi dovuti su tale maggiore imponibile, con gli accessori di legge. 10. Nei rapporti con il ricorrente il parziale accoglimento delle domande giustifica la compensazione di un terzo delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e applicando i medi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i.

Le spese vanno invece compensate integralmente nei confronti dell’omissis in considerazione della sua posizione di parte necessaria in relazione alla domanda di versamento dei contributi.

P.Q.M.

il Tribunale di Messina definitivamente pronunciando, così provvede:
– condanna la società omissis s.r.l. a corrispondere in favore di omissis la somma lorda di omissis oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/06/2026 dovuto al soddisfo e a versare all’omissis la contribuzione previdenziale dovuta su tale maggiore imponibile, con gli accessori e le sanzioni di legge;
– compensa le spese del giudizio in ragione di un terzo e condanna detta società al pagamento in favore del ricorrente dei restanti due terzi, liquidati in omissis oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
– compensa integralmente le spese del giudizio nei confronti dell’omissis.

Così deciso in omissis il 10 giugno 2026

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