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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Animali maltrattamento custodia danni..., Diritto venatorio e della pesca, Fauna e Flora Numero: 27313 | Data di udienza: 8 Luglio 2026

ANIMALI – Tutela della fauna selvatica – Nozione di “specie” protetta – Minaccia di estinzione – Divieto assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione – Nozione di “esemplare di specie selvatica” – Fauna selvatica – Attività di tassidermista – Obbligo di segnalare alla autorità competente – FAUNA – Detenzione illecita di fauna protetta – Assenza di documentazione autorizzativa – DIRITTO VENATORIO – Specie protetta rinvenuta morta – Abbattimento, cattura o detenzione – Natura di disposizione a più fattispecie – Artt. 6, 2 e 30, l. n. 157/1992


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Luglio 2026
Numero: 27313
Data di udienza: 8 Luglio 2026
Presidente: DI STASI
Estensore: CORBETTA


Premassima

ANIMALI – Tutela della fauna selvatica – Nozione di “specie” protetta – Minaccia di estinzione – Divieto assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione – Nozione di “esemplare di specie selvatica” – Fauna selvatica – Attività di tassidermista – Obbligo di segnalare alla autorità competente – FAUNA – Detenzione illecita di fauna protetta – Assenza di documentazione autorizzativa – DIRITTO VENATORIO – Specie protetta rinvenuta morta – Abbattimento, cattura o detenzione – Natura di disposizione a più fattispecie – Artt. 6, 2 e 30, l. n. 157/1992



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 20 luglio 2026 (ud. 08/07/2026), Sentenza n. 27313

ANIMALI – Tutela della fauna selvatica – Nozione di “specie” protetta – Minaccia di estinzione – Divieto assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione – Nozione di “esemplare di specie selvatica” Artt. 2 e 30, l. n. 157/1992.

Il concetto di fauna selvatica è riferito dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 alle “specie”, intese come categorie generali, di mammiferi ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale. Oggetto di “particolare” protezione, ai sensi dell’art. 2, seconda parte, della citata l. n. 157 del 1992, sono alcune specie di mammiferi ed uccelli, espressamente indicate, nonché tutte le altre specie di mammiferi “minacciate di estinzione” in base alla normativa comunitaria ed internazionale specificamente richiamata: per queste categorie esiste un divieto assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione ex art. 30 lett. b) stessa legge, senza che possa essere eccepita la provenienza da allevamento. Affermando che per “esemplare di specie selvatica” (oggetto della tutela che la legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157 appresta alle “specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”) deve intendersi ogni esemplare animale di specie protetta “di origine selvatica” o proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.

 

ANIMALI – Fauna selvatica – Attività di tassidermista – Obbligo di segnalare alla autorità competente – Detenzione illecita di fauna protetta – Assenza di documentazione autorizzativa – Artt. 6 e 30, l. n. 157/1992.

In tema di tutela della fauna selvatica, l’art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992 stabilisce che, in materia di imbalsamazione e tassidermia, si applicano le medesime sanzioni comminate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento, con la conseguenza che, trattandosi di norma di carattere generale, essa si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette. Tale conclusione, trova conforto nell’art. 6, comma 3, della l. n. 157 del 1992, che, per i tassidermisti, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette (ribadendosi così che è illecito per tutti detenere esemplari imbalsamati di specie protette), prevede anche l’obbligo di segnalare alla autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette pena la revoca della autorizzazione a svolgere l’attività di tassidermista. Nel caso in esame, il reato si è perciò realizzato, stante l’accertata detenzione, da parte del ricorrente, di esemplari di avifauna selvatica non cacciabile, in assenza di documentazione autorizzativa della tassidermia e, pertanto, essi erano illegittimamente detenuti.

 

ANIMALI – DIRITTO VENATORIO – Specie protetta rinvenuta morta – Abbattimento, cattura o detenzione – Art. 30, l. n. 157/1992 – Natura di disposizione a più fattispecie.

In tema di tutela della fauna selvatica, l’art. 30 l. n. 157 del 1992 – sia alla lett. b), sia alla lett. h) – prevede un reato di mera condotta, che incrimina l’abbattimento, la cattura o la detenzione, differendo le due fattispecie unicamente in relazione all’oggetto materiale: in un caso “mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 2”, nell’altro “specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque”. Si tratta di disposizione a più fattispecie, in quanto la condotta che integra il reato può concretizzarsi o nell’abbattimento, o nella cattura, o nella detenzione; tale previsione ha lo scopo di creare un ventaglio di ipotesi in modo tale da tutelare completamente la specie animale, evitando possibili elusioni della norma. Allorché il volatile venga abbattuto da una persona e da un terzo rinvenuto morto, l’impossessamento da parte di costui non integra il reato di cui all’art. 30 citato, essendo venuta meno la ragione della tutela legislativa che si limita, in mancanza di espressa specifica norma, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente, a meno che non si provi che essi siano stati precedentemente abbattuti o catturati dall’agente.

(Riforma sentenza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di Vicenza) Pres. DI STASI, Rel. CORBETTA, Ric. Penzo


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 20 luglio 2026 (ud. 08/07/2026), Sentenza n. 27313

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Penzo nato a SCHIO il ../../….;

avverso la sentenza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di Vicenza;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

letta la memoria dei difensori, avv. Marco Colapinto del foro di Padova e avv. Francesco Lanaro del foro di Vicenza, che, nel riprendere i motivi di ricorso insistono per l’accoglimento del ricorso stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Vicenza, riconosciuta la continuazione, ha condannato Penzo alla pena di 1.600 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge, perché ritenuto responsabile dei seguenti reati:
artt. 2 e 30, lett. b), l. 11 febbraio 1992, n. 157, per aver abbattuto e comunque detenuto aviofauna protetta e particolarmente protetta, tra cui un Lui piccolo, volatile particolarmente protetto in base alla Convenzione di Berna recepita in Italia con l. n. 503 del 1981 (capo a); artt. 18 e 30, lett. h), l. n. 157 del 1992, per avere abbattuto e detenuto aviofauna morte, protetta e particolarmente protetta o comunque priva di legittimazione, tra cui diciassette fringuelli, tre pettirossi e una capinera (capo b); artt. 81, comma 2, cod. pen. e 30, lett. g), l. n. 157 del 1992, per avere abbattuto e comunque detenuto impagliati di fauna stanziale alpina, in particolare, un esemplare di gallo cedrone femmina e uno di gallo forcello maschio (capo c).

Il Tribunale, inoltre, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo b) con riferimento al tasso e dal reato ex art. 697 cod. pen., contestato al capo d), perché il fatto non sussiste.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto atto di appello – riqualificata l’impugnazione in ricorso per cassazione con ordinanza del 6 maggio 2026 resa dalla Corte di appello di Venezia, essendo stata inflitta, dal Tribunale, la sola pena dell’ammenda – affidato a otto motivi, che contestano:

2.1. l’affermazione della penale responsabilità, non essendo dimostrato che il ricorrente abbia abbattuto e detenuto le specie animali di cui alle contestazioni di cui ai capi a), b), e c); il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel ritenere che è reato al detenzione di aviofauna morta, assunto che si pone in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si indicano Sez. 3 n. 21212 del 2017 e n. 3980 del 1995), secondo cui la ratio della l. n. 157 del 1992 è la tutela della fauna selvatica in quanto vivente. Ad avviso dei difensori, pertanto, la condotta difetta di tipicità non essendo provato l’abbattimento e l’impossessamento dei volatili da parte del ricorrente. Aggiungono i difensori che erroneamente, quanto al capo d), il Tribunale avrebbe assolto ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in quanto risulta per tabulas che il Penzo detenesse un certo numero di cartucce “a palla”, sicché avrebbe dovuto essere assolto ai sensi del comma 1 dell’art. 530 cod. proc. pen.

2.2. l’affermazione della penale responsabilità, non essendo dimostrata la provenienza dal territorio italiano dell’aviofauna, né l’abbattimento della stessa da parte del ricorrente e non di un terzo;

2.3. il travisamento della testimonianza di Zambon, madre dell’imputato, la quale ha attribuito l’abbattimento degli uccelli al marito, deceduto nel 2024, e di Pozzer, il quale ha riferito che con il Penzo andava a cacciare beccacce e non di altri voltali.

2.4. la corretta identificazione dell’aviofauna di cui al capo c), identificazione che è avvenuta sulla base delle dichiarazioni del teste di p.g. Nassi, che non ha fornito prova di avere competenze ornitologiche;

2.5. la sussistenza del reato di cui al capo c) sotto il profilo oggettivo, posto che l’art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992 punisce chi abbatte, cattura o detiene, azioni materiali non ascrivibili al Penzo, ed essendo un fatto radicalmente diverso abbattere e imbalsamare l’aviofauna protetta; in ogni caso, ad avviso dei difensori, il Penzo non risulta abbia mai effettuato attività di tassidermia e imbalsamazione, per cui non è a lui ascrivibile la violazione delle norme relative all’esercizio di tale attività, previste dal Regolamento regionale del Veneto del 29 dicembre 2000, n. 1, che integra il precetto penale. Rappresentano, ancora, i difensori, per un verso, che dall’istruttoria dibattimentale non è emerso che il Penzo abbia abbattuto i galli protetti, né che li abbia imbalsamati, sicché va assolto dall’imputazione in esame, e, per altro verso, che è venuto meno l’obbligo di denunciare il possesso di animali impagliati, in quanto il Regolamento regionale del Veneto del 14 ottobre 2000, n. 3, ha abrogato il comma 2 dell’art. 9 del Regolamento regionale del Veneto del 29 dicembre 2000, n. 1;

2.6. la sussistenza dei reati contestati ai capi a), b) e c) sotto il profilo dell’elemento soggettivo, non essendo dimostrato che l’imputato fosse consapevole di detenere esemplari di aviofauna vietata all’interno delle celle
frigorifere di sua proprietà, usate in modo promiscuo dai genitori; allo stesso modo, quanto al capo c), il Penzo riteneva essere venuto meno l’obbligo di denuncia;

2.7. la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non essendosi il Tribunale pronunciato sulla richiesta della causa di non punibilità in questione avanzata in sede di discussione, essendo l’imputato incensurato e considerata l’esiguità della pena inflitta, indice di una scarsa offensività;

2.8. la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stante l’incensuratezza dell’imputato e il consenso presto alla rinuncia dei testimoni del pubblico ministero, e considerando che il Tribunale ha applicato i doppi benefici di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati.

2. Quanto ai reati di cui ai capi a) e b), premesso che sono inammissibili i motivi in cui, coerentemente con l’impugnazione originariamente proposta come atto di appello, si contesta la valutazione delle prove – in particolare, il primo con riferimento all’assoluzione del capo d) ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., il terzo, il quarto e il sesto -, in quanto esulano dai casi tassativamente indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., è fondata la censura, dedotta con il primo e il secondo motivo, relativa al vizio di motivazione in relazione alla condotta di abbattimento, con assorbimento dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio e all’eventuale applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

3. Si rileva che il Tribunale ha affermato la penale responsabilità in relazione ai capi in esame, motivando esclusivamente in ordine alla detenzione degli esemplari morti di aviofauna e di fauna protetta, rinvenuti nei congelatori dell’imputato, ritenendo che tale condotta sia sufficiente per l’integrazione dei reati in contestazione.

Si tratta di una conclusione errata.

4. Va premesso che, in linea generale, il concetto di fauna selvatica è riferito dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 alle “specie”, intese come categorie generali, di mammiferi ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale.

Oggetto di “particolare” protezione, ai sensi dell’art. 2, seconda parte, della citata l. n. 157 del 1992, sono alcune specie di mammiferi ed uccelli, espressamente indicate, nonché tutte le altre specie di mammiferi “minacciate di estinzione” in base alla normativa comunitaria ed internazionale specificamente richiamata: per queste categorie esiste un divieto assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione ex art. 30 lett. b) stessa legge, senza che possa essere eccepita la provenienza da allevamento (Sez. 3, n. 7159 del 27/05/1997, Maldi, Rv. 208961 – 01).

Allo stesso modo, si è affermato che per “esemplare di specie selvatica” – oggetto della tutela che la legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157 appresta alle “specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale” – deve intendersi ogni esemplare animale di specie protetta “di origine selvatica” o proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione (Sez. 3, n. 5345 del 06/05/1997, Bagagli, Rv. 208384 – 01).

5. Ciò posto, si osserva che l’art. 30 l. n. 157 del 1992 – sia alla lett. b), sia alla lett. h) – prevede un reato di mera condotta, che incrimina l’abbattimento, la cattura o la detenzione, differendo le due fattispecie unicamente in relazione all’oggetto materiale: in un caso “mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 2”, nell’altro “specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque”. Si tratta di disposizione a più fattispecie, in quanto la condotta che integra il reato può concretizzarsi o nell’abbattimento, o nella cattura, o nella detenzione; tale previsione ha lo scopo di creare un ventaglio di ipotesi in modo tale da tutelare completamente la specie animale, evitando possibili elusioni della norma.

Allorché il legislatore incrimina la “detenzione”, essa non può che riferirsi all’animale vivo, posto che oggetto di tutela è, appunto, la fauna e l’aviofauna vivente: ciò che, del resto, è il presupposto logico delle condotte di abbattimento e di cattura, sicché non vi è motivo per giungere a diverse conclusioni quanto alla condotta di detenzione.

Si è, del resto, affermato che, allorché il volatile venga abbattuto da una persona e da un terzo rinvenuto morto, l’impossessamento da parte di costui non integra il reato di cui all’art. 30 citato, essendo venuta meno la ragione della tutela legislativa che si limita, in mancanza di espressa specifica norma, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente (cfr. Sez. 3, n. 21212 del 03/04/2007, Merli, Rv. 236745 – 01; in precedenza, Sez. 3, n. 3980 del 02/03/1995, Peretti, Rv. 201982 – 01).

6. Deve perciò affermarsi che non integra il reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. b) o h) l. n. 157 del 1992, la detenzione di mammiferi o uccelli protetti morti, a meno che non si provi che essi siano stati precedentemente abbattuti o catturati dall’agente.

7. Nel caso di specie, come anticipato, il Tribunale ha ritenuto integrato il reato solamente sulla base della mera detenzione degli esemplari indicati nei capi a) e b) morti, ciò che non integra un illecito penale, mentre non ha motivato in ordine alla condotta di abbattimento, pure oggetto di contestazione, la cui prova, in assenza di una situazione di fragranza, può essere raggiunta ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

8. Sono invece inammissibile i motivi (il quinto e il sesto) aventi ad oggetto il reato di cui al capo c).

8.1. Come emerge dal testo della sentenza impugnata, è stato accertato che il ricorrente deteneva, tra l’altro, un gallo cedrone femmina e un gallo forcello maschio, entrambi imbalsamati, esemplari di avifauna selvatica non cacciabile; tali esemplari non erano corredati da alcuna documentazione autorizzativa alla tassidermia e, pertanto, erano illegittimamente detenuti.

8.2. Orbene, l’art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992 stabilisce che, in materia di imbalsamazione e tassidermia, si applicano le medesime sanzioni comminate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento, con la conseguenza che, trattandosi di norma di carattere generale, essa si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette (Sez. 3, n. 9490 del 03/02/2005, Bianchizza, Rv. 231220).

Tale conclusione, come si è condivisibilmente precisato, trova conforto nell’art. 6, comma 3, della l. n. 157 del 1992, che, per i tassidermisti, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette (ribadendosi così che è illecito per tutti detenere esemplari imbalsamati di specie protette), prevede anche l’obbligo di segnalare alla autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette pena la revoca della autorizzazione a svolgere l’attività di tassidermista (Sez. 3, n. 6584 del 23/11/2016, dep. 2017, Zanetti, Rv. 269156 – 01).

8.3. Nel caso in esame, il reato si è perciò realizzato, stante l’accertata detenzione, da parte del ricorrente, di esemplari di avifauna selvatica non cacciabile, in assenza di documentazione autorizzativa della tassidermia e, pertanto, essi erano illegittimamente detenuti.

8.4. Si osserva, infine, che del tutto inconferente è il riferimento al Regolamento regionale del Veneto del 29 dicembre 2000, n. 1, che si limita a disciplinare l’attività di tassidermia, senza affatto incidere sul precetto di cui all’art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992.

9. In conclusione, la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a) e b) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza, in diversa persona fisica, il quale, dovrà accertare, anche in via indiziaria, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., l’eventuale abbattimento, da parte dell’imputato, degli esemplari indicati nei capi in esame; dovrà altresì procedere, se del caso, alla rimodulazione del trattamento punitivo, nonché all’eventuale verifica dei presupposti integranti la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in relazione al quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.

10. Ai sensi dell’art. 633, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l’irrevocabilità della sentenza nella parte concernente l’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo c).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a) e b) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza, in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile il ricorso in relazione al reato di cui al capo c) e dichiara irrevocabile la relativa affermazione di responsabilità.

Così è deciso, 08/07/2026

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