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DIRITTO DEL LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – Sospensione cautelare obbligatoria ex art. 4, L. n. 97/2001 – Distinzione rispetto a sospensione facoltativa ex art. 3 della stessa legge – Dipendente rinviato a giudizio – Obbligo di trasferimento ad altra sede od altro incarico – Operatività – Solo quando non sia stata già disposta la sospensione facoltativa.

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